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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/10/2025, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 614/2025 R.G., avente ad oggetto: Risarcimento danni:
altre ipotesi
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv.to VASTA PIETRO,
RICORRENTE
CONTRO
, con Controparte_1
il Patrocinio dell'Avv.to AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA VECCHIA OGNINA 149 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Parte ricorrente fa parte di un gruppo di lavoratori forestali a tempo determinato, alle dipendenze della convenuta amministrazione, che allegano di aver svolto mansioni di bracciante agricolo, addetti alle squadre di pronto intervento o ai mezzi tecnici speciali alla conduzione di autobotti, etc., con la qualifica di operaio specializzato (2° livello –
parametro 108 del CCNL per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-ST),
e che stanno agendo o hanno agito, presso le sedi di competenza, per il riconoscimento del c.d. danno comunitario.
Per quanto concerne il presente procedimento, parte attrice ha dedotto di aver lavorato in forza di rapporti a tempo determinato, stipulati mediante attingimento dalla graduatoria unica, di cui agli art. 45 ter e ss. della Legge Regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 5/2014.
Ha prospettato il carattere illegittimo ed abusivo dei contratti a termine stipulati, come indicati nel corpo del ricorso, perché privi di forma scritta e poiché di fatto integranti l'ipotesi della successione illegittima di contratti a termine, in quanto il periodo di servizio svolto negli anni è stato ben superiore a trentasei mesi.
Ha concluso, quindi, chiedendo il risarcimento del danno comunitario, previo accertamento della nullità dei rapporti di lavoro e della violazione delle norme imperative sui contratti a termine, anche alla luce della normativa comunitaria e della clausola 5
dell'Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/79/CE.
A supporto ha citato pronunce di legittimità e di merito.
Si è costituita l'Amministrazione eccependo la decadenza parziale dall'impugnativa dei rapporti a termine e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando, peraltro, il recente indirizzo espresso dalla Commissione europea, che ha archiviato la procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia proprio con riguardo ai rapporti a termine in questione.
La causa di natura documentale è stata trattenuta per la decisione all'udienza che precede.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Tutti gli atti di causa possono essere richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
II
Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.
III
I rapporti a tempo determinato allegati in ricorso sono stati stipulati in forza della legislazione regionale siciliana, tra cui gli artt. 46, 48 e 45 ter della l. 16/1996, che regola in modo dettagliato la formazione delle graduatorie e dei contingenti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato.
L'art. 53 della l. 16/1996, in particolare, prevede che, formulata la graduatoria unica
(comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti, secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza)
“L' avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria”.
Il D.L. 7/70, convertito in l. proprio dalla richiamata l. 83/1970, all'art. 12, peraltro,
riconosce espressamente che “A richiesta del lavoratore interessato, la sezione rilascia
la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti di ufficio”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non deduce specifiche violazioni di legge che attengano alla citata legge regionale, soffermandosi perlopiù sulla mancanza di forma scritta dei rapporti e sul superamento del limite dei 36 mesi, e dunque sulla violazione della disciplina nazionale di derivazione comunitaria dei rapporti a tempo determinato.
Come si desume dal prospetto del ricorso, i rapporti di lavoro sono stati stipulati in specifici momenti dell'anno (tendenzialmente da giugno a novembre), per periodi ben
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circoscritti (di regola e salvo eccezioni, all'incirca dai 40 ai 100 o poco più; per un dettaglio analitico, si rimanda comunque al prospetto contenuto nel ricorso).
Cessato il periodo di servizio (ad es. novembre), il successivo rapporto veniva stipulato sempre a distanza di oltre 60 giorni, e quasi sempre oltre i 4-5 mesi circa dalla detta cessazione (ad es. giugno o luglio).
Ciò posto, va osservato quanto segue.
Deve, innanzitutto, rimarcarsi la peculiarità dei rapporti di lavoro oggetto di causa,
destinatari di una legislazione regionale specifica, volta a fare fronte non solo alle esigenze occupazionali stabili (attraverso le assunzioni a tempo indeterminato), ma anche a quelle legate ad esigenze temporanee o stagionali (graduatorie lavoratori a tempo determinato, per determinati periodi ed entro specifici limiti dei contingenti), tramite procedure di avviamento diverse da quelle tipiche del lavoro privato o pubblico, in quanto presuppongono la formazione di specifiche graduatorie, su domanda degli interessati.
Dagli stessi periodi di servizio allegati si evince come i rapporti posti in essere da parte ricorrente siano stati limitati a specifici momenti di ciascun anno, e dunque abbiano soddisfatto esigenze stagionali.
Tra gli uni e gli altri periodi di lavoro sono corsi diversi mesi.
A fronte di tale situazione, non appare possibile, in punto di fatto, ravvisare un'effettiva reiterazione o successione di contratti a termine, trattandosi, a ben vedere, di rapporti autonomi, separati da un notevole stacco temporale, stipulati per esigenze temporanee e stagionali, per ciascun anno.
La fattispecie in scrutinio, dunque, esula dall'ambito di applicazione della direttiva comunitaria, come sembra desumersi anche dall'indirizzo di recente espresso dalla
Commissione europea, di cui ha dato conto l'Amministrazione convenuta, senza che siano sorte contestazioni specifiche in merito.
In particolare, come riferito dalla difesa Erariale, la Commissione Europea ha attivato la procedura di archiviazione dell'infrazione relativa ai lavoratori forestali della Regione
, rilevando che nel caso “i contratti a tempo determinato stipulati solo per un CP_1
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numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di
prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo
determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo a una
successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano
motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo. Nella stessa
ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a
tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici
ogni anno. Per la regione Sicilia, ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile
1996, n. 16. Dato che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro
a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o
rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori”.
***
Tali conclusioni non sono inficiate dal filone giurisprudenziale di legittimità richiamato in ricorso e costituito dalle pronunce n. 2992 del 01/02/2024 e n. 4075 del 14/02/2024,
con le quali la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “la tutela del
lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella
sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - e, in particolare,
l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di
cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - non vengono meno nel caso in cui
i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli
artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza
anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza
dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno,
all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/79/CE.”
Invero, il tema su cui era chiamata a pronunziarsi la Suprema Corte era diverso da quello odierno, e non direttamente riguardante la questione della natura dei contratti a termine
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degli operatori forestali, né tantomeno della natura stagionale dei relativi rapporti di lavoro, essendo stata rimessa alla Corte, sul presupposto non contestato dell'avvenuta illecita reiterazione dei contratti a termine, la questione se la nullità totale del rapporto per mancanza di forma scritta potesse o meno escludere l'applicazione delle tutele di derivazione comunitaria.
Nel caso in esame, invece, già in punto di fatto, non si rileva una fattispecie abusiva di reiterazione dei contratti, posto che si è di fronte ad una pluralità di rapporti autonomi nel tempo, per periodi specifici e ben circoscritti, per la soddisfazione di esigenze stagionali o cicliche, che non danno luogo al fenomeno della successione di contratti a tempo determinato attratto dalla disciplina comunitaria.
***
La mancanza di forma scritta dei singoli contratti, anche ove sussista (cfr. modello di assunzione prodotto dalla difesa pubblica), non toglie che trattasi di rapporti instaurati nel rispetto dei limiti previsti dalla legge speciale, in aderenza alle procedure che, a monte,
presuppongono l'iscrizione, a domanda dell'interessato, in apposite graduatorie per lo svolgimento di determinate giornate di servizio, con un numero massimo di giornate lavorative.
Di regola, la chiamata avviene tramite il canale dei Centri per l'impiego, la pubblicazione di appositi avvisi oppure l'invio di comunicazioni specifiche.
Ciascun iscritto alle graduatorie, pertanto, è in grado di sapere di poter essere destinatario,
anno per anno, di rapporti a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni riguardanti il settore forestale, per un numero massimo di giornate per ciascun anno, e dunque per esigenze stagionali.
Il sistema regolato dalla legge regionale, inoltre, consente al lavoratore di sapere, quando chiamato, di essere destinatario di un rapporto a termine, il cui periodo massimo è già
predeterminato in base alla categoria di appartenenza.
Fermo restando che parte ricorrente non ha specificamente argomentato sulle modalità
attraverso cui avveniva la chiamata al servizio, va comunque osservato che, nel caso di
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specie, l'eventuale nullità del rapporto, per difetto di forma scritta, non è bastevole per il riconoscimento del risarcimento del danno, potendosi escludere, nella specie, che sussista una reiterazione illecita di rapporti a termine ovvero la mancanza di conoscenza della causale della natura determinata del rapporto, presupposta dalla legge regionale 16/96 e dalla stessa procedura di chiamata (v. anche artt. 46, 53, 56, leg. Reg. cit.).
E' pertanto evidente che la causale del termine è già espressa a livello legislativo e la stessa partecipazione del lavoratore alle graduatorie non può non essere effettuata nella piena consapevolezza di tale ragione.
Non appaiono dunque minate quelle esigenze di certezza che sono sottese, in sede di normazione ordinaria (v. d.lgs. 368/2001 e ss.), all'onere di specificazione del termine,
trattandosi di previsione insita alla stessa procedura per l'iscrizione nelle graduatorie.
Procedura che appare complessa ed a formazione successiva, presupponendo, innanzitutto, l'atto scritto della domanda di iscrizione, l'ulteriore atto scritto della graduatoria, e poi, come atto finale, la chiamata, tramite i canali istituzionali.
Già sulla base di tali considerazioni, pertanto, il ricorso non appare fondato, non ravvisandosi il fenomeno della reiterazione illecita di contratti a termine, e dunque il presupposti per il riconoscimento del chiesto risarcimento del danno, potendosi peraltro escludere che l'essere destinataria di offerte lavorative, anno per anno, per quanto stagionali, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge regionale, abbia potuto generare un danno a carico della parte ricorrente.
Trattasi, invero, di opportunità lavorative concepite, sin dall'inizio, come temporanee, la cui maturazione può peraltro dare luogo a benefici di tipo previdenziale.
IV
Tanto premesso, per completezza, deve evidenziarsi quanto segue.
Per espressa previsione, la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del
2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, quando tali contratti riguardino attività di carattere stagionale:
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sul punto, si veda la Corte di Cassazione n. 25395/2024 - in ordine al contenzioso dei lavoratori ESA – secondo cui “dall'esame della disciplina dettata in tema di contratti a
termine - artt. 5 e 10, D. Lgs. n. 368/2001; 19, 21 e 29, D. Lgs. n. 81/2015 – emerge che,
nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo
determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi
comprensivo delle sole "situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso
stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo
(limitato ad una stagione)".
L'art. 21 c. 2 del D.lgs 81/2015 dispone che “Le disposizioni di cui al presente comma
non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali
individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle
ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo
periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.
A tale riguardo, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 25395/2024, ha avuto modo di precisare che “l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da
considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica ma che tale vincolo
si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità.”
Orbene, come peraltro dedotto ed allegato nei ricorsi, il contratto di lavoro della parte ricorrente è regolato dal CCNL degli Addetti al Lavori di Sistemazione Idraulico-
ST e LI il quale all'art. 46 bis dopo aver premesso che “Il D.Lgs.
81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali
e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella
consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività” ha espressamente previsto che “In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a
termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di
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cui all'Allegato N. Tali attività devono: • Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l'impresa; • Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a
rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze
cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite
a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo 23, comma
2, lettera c), del Dlgs. 81/2015.”
Il predetto Allegato N “a titolo esemplificativo e non esaustivo” individua una serie di attività ritenute aventi il carattere di stagionalità tra le quali, in particolare, figurano: “1)
Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
3)
Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole,
degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
7) Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
11) Attività
per la Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
13) Attività di cura,
pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZP); 14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
” mansioni quest'ultime del tutto sussumibili alle qualifiche di “addetto squadra pronto intervento”; “operatore antincendio”; “vedetta qualificata”; “addetto mezzi tecnici”; “motoseghista”; “bracciante agricolo” “vivaista” e simili.
Sono, queste, tutte mansioni disimpegnate dai vari lavoratori forestali, tra cui l'odierno, in virtù dei contratti di lavoro stagionali alle dipendenze dell' Controparte_1
[...]
A tale riguardo, come già evidenziato, la legge regionale n. 16/96 e ss. modif. CP_1
rappresenta la cornice normativa in forza della quale la Regione esercita in modo
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sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, avvalendosi di contingenti di operai a tempo determinato ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 comma 2°)
Ora, se è pur vero che gli operati a tempo determinato forestali sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti annuali programmati e che l'attività dagli stessi prestata non può ritenersi eccezionale in quanto legata ad un'ampia attività annuale di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione, non è possibile tuttavia aprioristicamente affermare l'incompatibilità ontologica tra le rilevate esigenze stabili e durature della P.A. e il connotato di stagionalità della prestazione destinata a soddisfarle.
Deve, anzi, ritenersi che le esigenze del patrimonio boschivo interessate dagli interventi dei lavoratori a termine ben possono coesistere e conciliarsi con una prestazione di carattere stagionale che peraltro è intrinseca alla ratio della garanza occupazionale che deve essere assicurata per legge soltanto in determinati periodi dell'anno, dovendo ritenersi pertanto compatibile con le finalità della direttiva comunitaria il reclutamento di lavoratori a termine collegato alla variabilità delle condizioni climatiche che costituisce uno dei connotati tipici della stagionalità dell'impiego.
Conferma tali conclusioni, da ultimo, la recente norma di interpretazione autentica dell'art. 11. L. 203/2024, secondo cui “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle
attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa,
secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già
sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
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rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n.
81 del 2015”.
Ne discende pertanto che, trovando tutti i contratti di lavoro intercorsi tra le parti la loro causa nella natura stagionale dell'attività, la loro reiterazione nel tempo – quantunque superiore ai trentasei mesi – deve ritenersi in ogni modo legittima e non abusiva e, in ogni modo, non costituente causa di alcun danno risarcibile.
V
Per quanto premesso, il ricorso, finalizzato al riconoscimento del risarcimento del danno,
non appare meritevole di accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese, stante la particolare complessità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali,
possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese processuali.
Così depositato, in Catania, lì 27/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 614/2025 R.G., avente ad oggetto: Risarcimento danni:
altre ipotesi
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv.to VASTA PIETRO,
RICORRENTE
CONTRO
, con Controparte_1
il Patrocinio dell'Avv.to AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA VECCHIA OGNINA 149 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Parte ricorrente fa parte di un gruppo di lavoratori forestali a tempo determinato, alle dipendenze della convenuta amministrazione, che allegano di aver svolto mansioni di bracciante agricolo, addetti alle squadre di pronto intervento o ai mezzi tecnici speciali alla conduzione di autobotti, etc., con la qualifica di operaio specializzato (2° livello –
parametro 108 del CCNL per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-ST),
e che stanno agendo o hanno agito, presso le sedi di competenza, per il riconoscimento del c.d. danno comunitario.
Per quanto concerne il presente procedimento, parte attrice ha dedotto di aver lavorato in forza di rapporti a tempo determinato, stipulati mediante attingimento dalla graduatoria unica, di cui agli art. 45 ter e ss. della Legge Regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 5/2014.
Ha prospettato il carattere illegittimo ed abusivo dei contratti a termine stipulati, come indicati nel corpo del ricorso, perché privi di forma scritta e poiché di fatto integranti l'ipotesi della successione illegittima di contratti a termine, in quanto il periodo di servizio svolto negli anni è stato ben superiore a trentasei mesi.
Ha concluso, quindi, chiedendo il risarcimento del danno comunitario, previo accertamento della nullità dei rapporti di lavoro e della violazione delle norme imperative sui contratti a termine, anche alla luce della normativa comunitaria e della clausola 5
dell'Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/79/CE.
A supporto ha citato pronunce di legittimità e di merito.
Si è costituita l'Amministrazione eccependo la decadenza parziale dall'impugnativa dei rapporti a termine e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando, peraltro, il recente indirizzo espresso dalla Commissione europea, che ha archiviato la procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia proprio con riguardo ai rapporti a termine in questione.
La causa di natura documentale è stata trattenuta per la decisione all'udienza che precede.
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Tutti gli atti di causa possono essere richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
II
Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.
III
I rapporti a tempo determinato allegati in ricorso sono stati stipulati in forza della legislazione regionale siciliana, tra cui gli artt. 46, 48 e 45 ter della l. 16/1996, che regola in modo dettagliato la formazione delle graduatorie e dei contingenti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato.
L'art. 53 della l. 16/1996, in particolare, prevede che, formulata la graduatoria unica
(comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti, secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza)
“L' avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria”.
Il D.L. 7/70, convertito in l. proprio dalla richiamata l. 83/1970, all'art. 12, peraltro,
riconosce espressamente che “A richiesta del lavoratore interessato, la sezione rilascia
la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti di ufficio”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non deduce specifiche violazioni di legge che attengano alla citata legge regionale, soffermandosi perlopiù sulla mancanza di forma scritta dei rapporti e sul superamento del limite dei 36 mesi, e dunque sulla violazione della disciplina nazionale di derivazione comunitaria dei rapporti a tempo determinato.
Come si desume dal prospetto del ricorso, i rapporti di lavoro sono stati stipulati in specifici momenti dell'anno (tendenzialmente da giugno a novembre), per periodi ben
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
circoscritti (di regola e salvo eccezioni, all'incirca dai 40 ai 100 o poco più; per un dettaglio analitico, si rimanda comunque al prospetto contenuto nel ricorso).
Cessato il periodo di servizio (ad es. novembre), il successivo rapporto veniva stipulato sempre a distanza di oltre 60 giorni, e quasi sempre oltre i 4-5 mesi circa dalla detta cessazione (ad es. giugno o luglio).
Ciò posto, va osservato quanto segue.
Deve, innanzitutto, rimarcarsi la peculiarità dei rapporti di lavoro oggetto di causa,
destinatari di una legislazione regionale specifica, volta a fare fronte non solo alle esigenze occupazionali stabili (attraverso le assunzioni a tempo indeterminato), ma anche a quelle legate ad esigenze temporanee o stagionali (graduatorie lavoratori a tempo determinato, per determinati periodi ed entro specifici limiti dei contingenti), tramite procedure di avviamento diverse da quelle tipiche del lavoro privato o pubblico, in quanto presuppongono la formazione di specifiche graduatorie, su domanda degli interessati.
Dagli stessi periodi di servizio allegati si evince come i rapporti posti in essere da parte ricorrente siano stati limitati a specifici momenti di ciascun anno, e dunque abbiano soddisfatto esigenze stagionali.
Tra gli uni e gli altri periodi di lavoro sono corsi diversi mesi.
A fronte di tale situazione, non appare possibile, in punto di fatto, ravvisare un'effettiva reiterazione o successione di contratti a termine, trattandosi, a ben vedere, di rapporti autonomi, separati da un notevole stacco temporale, stipulati per esigenze temporanee e stagionali, per ciascun anno.
La fattispecie in scrutinio, dunque, esula dall'ambito di applicazione della direttiva comunitaria, come sembra desumersi anche dall'indirizzo di recente espresso dalla
Commissione europea, di cui ha dato conto l'Amministrazione convenuta, senza che siano sorte contestazioni specifiche in merito.
In particolare, come riferito dalla difesa Erariale, la Commissione Europea ha attivato la procedura di archiviazione dell'infrazione relativa ai lavoratori forestali della Regione
, rilevando che nel caso “i contratti a tempo determinato stipulati solo per un CP_1
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di
prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo
determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo a una
successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano
motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo. Nella stessa
ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a
tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici
ogni anno. Per la regione Sicilia, ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile
1996, n. 16. Dato che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro
a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o
rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori”.
***
Tali conclusioni non sono inficiate dal filone giurisprudenziale di legittimità richiamato in ricorso e costituito dalle pronunce n. 2992 del 01/02/2024 e n. 4075 del 14/02/2024,
con le quali la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “la tutela del
lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella
sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - e, in particolare,
l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di
cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - non vengono meno nel caso in cui
i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli
artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza
anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza
dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno,
all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/79/CE.”
Invero, il tema su cui era chiamata a pronunziarsi la Suprema Corte era diverso da quello odierno, e non direttamente riguardante la questione della natura dei contratti a termine
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degli operatori forestali, né tantomeno della natura stagionale dei relativi rapporti di lavoro, essendo stata rimessa alla Corte, sul presupposto non contestato dell'avvenuta illecita reiterazione dei contratti a termine, la questione se la nullità totale del rapporto per mancanza di forma scritta potesse o meno escludere l'applicazione delle tutele di derivazione comunitaria.
Nel caso in esame, invece, già in punto di fatto, non si rileva una fattispecie abusiva di reiterazione dei contratti, posto che si è di fronte ad una pluralità di rapporti autonomi nel tempo, per periodi specifici e ben circoscritti, per la soddisfazione di esigenze stagionali o cicliche, che non danno luogo al fenomeno della successione di contratti a tempo determinato attratto dalla disciplina comunitaria.
***
La mancanza di forma scritta dei singoli contratti, anche ove sussista (cfr. modello di assunzione prodotto dalla difesa pubblica), non toglie che trattasi di rapporti instaurati nel rispetto dei limiti previsti dalla legge speciale, in aderenza alle procedure che, a monte,
presuppongono l'iscrizione, a domanda dell'interessato, in apposite graduatorie per lo svolgimento di determinate giornate di servizio, con un numero massimo di giornate lavorative.
Di regola, la chiamata avviene tramite il canale dei Centri per l'impiego, la pubblicazione di appositi avvisi oppure l'invio di comunicazioni specifiche.
Ciascun iscritto alle graduatorie, pertanto, è in grado di sapere di poter essere destinatario,
anno per anno, di rapporti a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni riguardanti il settore forestale, per un numero massimo di giornate per ciascun anno, e dunque per esigenze stagionali.
Il sistema regolato dalla legge regionale, inoltre, consente al lavoratore di sapere, quando chiamato, di essere destinatario di un rapporto a termine, il cui periodo massimo è già
predeterminato in base alla categoria di appartenenza.
Fermo restando che parte ricorrente non ha specificamente argomentato sulle modalità
attraverso cui avveniva la chiamata al servizio, va comunque osservato che, nel caso di
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specie, l'eventuale nullità del rapporto, per difetto di forma scritta, non è bastevole per il riconoscimento del risarcimento del danno, potendosi escludere, nella specie, che sussista una reiterazione illecita di rapporti a termine ovvero la mancanza di conoscenza della causale della natura determinata del rapporto, presupposta dalla legge regionale 16/96 e dalla stessa procedura di chiamata (v. anche artt. 46, 53, 56, leg. Reg. cit.).
E' pertanto evidente che la causale del termine è già espressa a livello legislativo e la stessa partecipazione del lavoratore alle graduatorie non può non essere effettuata nella piena consapevolezza di tale ragione.
Non appaiono dunque minate quelle esigenze di certezza che sono sottese, in sede di normazione ordinaria (v. d.lgs. 368/2001 e ss.), all'onere di specificazione del termine,
trattandosi di previsione insita alla stessa procedura per l'iscrizione nelle graduatorie.
Procedura che appare complessa ed a formazione successiva, presupponendo, innanzitutto, l'atto scritto della domanda di iscrizione, l'ulteriore atto scritto della graduatoria, e poi, come atto finale, la chiamata, tramite i canali istituzionali.
Già sulla base di tali considerazioni, pertanto, il ricorso non appare fondato, non ravvisandosi il fenomeno della reiterazione illecita di contratti a termine, e dunque il presupposti per il riconoscimento del chiesto risarcimento del danno, potendosi peraltro escludere che l'essere destinataria di offerte lavorative, anno per anno, per quanto stagionali, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge regionale, abbia potuto generare un danno a carico della parte ricorrente.
Trattasi, invero, di opportunità lavorative concepite, sin dall'inizio, come temporanee, la cui maturazione può peraltro dare luogo a benefici di tipo previdenziale.
IV
Tanto premesso, per completezza, deve evidenziarsi quanto segue.
Per espressa previsione, la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del
2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, quando tali contratti riguardino attività di carattere stagionale:
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sul punto, si veda la Corte di Cassazione n. 25395/2024 - in ordine al contenzioso dei lavoratori ESA – secondo cui “dall'esame della disciplina dettata in tema di contratti a
termine - artt. 5 e 10, D. Lgs. n. 368/2001; 19, 21 e 29, D. Lgs. n. 81/2015 – emerge che,
nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo
determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi
comprensivo delle sole "situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso
stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo
(limitato ad una stagione)".
L'art. 21 c. 2 del D.lgs 81/2015 dispone che “Le disposizioni di cui al presente comma
non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali
individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle
ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo
periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.
A tale riguardo, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 25395/2024, ha avuto modo di precisare che “l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da
considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica ma che tale vincolo
si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità.”
Orbene, come peraltro dedotto ed allegato nei ricorsi, il contratto di lavoro della parte ricorrente è regolato dal CCNL degli Addetti al Lavori di Sistemazione Idraulico-
ST e LI il quale all'art. 46 bis dopo aver premesso che “Il D.Lgs.
81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali
e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella
consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività” ha espressamente previsto che “In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a
termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di
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cui all'Allegato N. Tali attività devono: • Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l'impresa; • Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a
rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze
cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite
a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo 23, comma
2, lettera c), del Dlgs. 81/2015.”
Il predetto Allegato N “a titolo esemplificativo e non esaustivo” individua una serie di attività ritenute aventi il carattere di stagionalità tra le quali, in particolare, figurano: “1)
Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
3)
Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole,
degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
7) Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
11) Attività
per la Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
13) Attività di cura,
pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZP); 14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
” mansioni quest'ultime del tutto sussumibili alle qualifiche di “addetto squadra pronto intervento”; “operatore antincendio”; “vedetta qualificata”; “addetto mezzi tecnici”; “motoseghista”; “bracciante agricolo” “vivaista” e simili.
Sono, queste, tutte mansioni disimpegnate dai vari lavoratori forestali, tra cui l'odierno, in virtù dei contratti di lavoro stagionali alle dipendenze dell' Controparte_1
[...]
A tale riguardo, come già evidenziato, la legge regionale n. 16/96 e ss. modif. CP_1
rappresenta la cornice normativa in forza della quale la Regione esercita in modo
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sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, avvalendosi di contingenti di operai a tempo determinato ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 comma 2°)
Ora, se è pur vero che gli operati a tempo determinato forestali sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti annuali programmati e che l'attività dagli stessi prestata non può ritenersi eccezionale in quanto legata ad un'ampia attività annuale di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione, non è possibile tuttavia aprioristicamente affermare l'incompatibilità ontologica tra le rilevate esigenze stabili e durature della P.A. e il connotato di stagionalità della prestazione destinata a soddisfarle.
Deve, anzi, ritenersi che le esigenze del patrimonio boschivo interessate dagli interventi dei lavoratori a termine ben possono coesistere e conciliarsi con una prestazione di carattere stagionale che peraltro è intrinseca alla ratio della garanza occupazionale che deve essere assicurata per legge soltanto in determinati periodi dell'anno, dovendo ritenersi pertanto compatibile con le finalità della direttiva comunitaria il reclutamento di lavoratori a termine collegato alla variabilità delle condizioni climatiche che costituisce uno dei connotati tipici della stagionalità dell'impiego.
Conferma tali conclusioni, da ultimo, la recente norma di interpretazione autentica dell'art. 11. L. 203/2024, secondo cui “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle
attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa,
secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già
sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
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rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n.
81 del 2015”.
Ne discende pertanto che, trovando tutti i contratti di lavoro intercorsi tra le parti la loro causa nella natura stagionale dell'attività, la loro reiterazione nel tempo – quantunque superiore ai trentasei mesi – deve ritenersi in ogni modo legittima e non abusiva e, in ogni modo, non costituente causa di alcun danno risarcibile.
V
Per quanto premesso, il ricorso, finalizzato al riconoscimento del risarcimento del danno,
non appare meritevole di accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese, stante la particolare complessità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali,
possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese processuali.
Così depositato, in Catania, lì 27/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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