Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 235/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.SS SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 235/2023 promoSS da:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Milano, Corso Buenos Aires n. 20, avvocato del foro di Milano, in proprio ex art.86 c.p.c. con domicilio in Milano, Via Plinio n. 11, E
, C.F. , nata ad Parte_2 C.F._2
Acireale il 20.12.1962 e residente in Milano, Corso Buenos Aires n. 20, avvocato del foro di Milano, in proprio ex art. 86 c.p.c. con domicilio in Milano, Via Plinio n. 11, ATTORI
Contro
Controparte_1
, P.Iva con sede in Milano, Via Monte di Pietà n. 1/A, in persona
[...] P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., Amministratore Unico, Sig. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giovanni Lipiani (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._3 lo studio del difensore in Milano, Corso Italia n. 8 in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
Oggetto: mediazione
Conclusioni delle parti: parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Voglia l'intestato Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accertare l'inosservanza del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 co. 2 c.c. da parte del Sig. così come rappresentato Controparte_1 nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, dichiarare che nessuna provvigione è dovuta dagli odierni attori alla società convenuta;
pagina 1 di 9
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare comunque l'annullamento del documento avente ad oggetto
“riconoscimento provvigionale per la compravendita dell'appartamento in Corso Buenos Aires, 20 Milano”, recante la data del 17.10.2022 ma sottoscritto in data 17.11.2022, per manifesto vizio del consenso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1429 n. 1 c.c., per le ragioni dedotte nella narrativa dell'atto di citazione, dichiarando quindi che nulla è dovuto dagli odierni attori alla società convenuta in forza del citato documento.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui nemmeno la suddetta domanda subordinata dovesse essere accolta, dichiarare in ogni caso che il compenso provvigionale spettante alla società convenuta è del minore importo di € 9.600,00 oltre IVA, posto che quello indicato nel documento qui impugnato, è corrispondente alla percentuale dello 0,8% su € 1.250.000,00, mentre la suddetta percentuale andrebbe comunque rapportata al minore importo di € 1.200.000,00, tenendo inoltre conto della mancata accettazione della società convenuta della proposta conciliativa formulata da Giudice con l'ordinanza dell'8.05.2024. Pt_3
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA, nonché rimborso forfettario spese generali del 15%, ovvero, in caso di denegata soccombenza, tenere conto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., della mancata accettazione della società convenuta della proposta conciliativa formulata da Codesto Giudice con l'ordinanza dell'8.05.2024.
Parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le causali di cui nella parte motiva del presente atto, così provvedere: nel merito:
– rigettare la domanda attorea, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto;
– accertare e dichiarare che gli Avv.ti e Parte_1 Parte_2
hanno instaurato il presente giudizio pur nella consapevolezza
[...] dell'assoluta infondatezza della domanda ed in assenza di ogni e qualsivoglia presupposto, giuridico e probatorio, che lo legittimasse e, per l'effetto, condannarli per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla
[...]
, da liquidarsi ex art. 1226 c.c. in Controparte_1 via equitativa;
in via riconvenzionale:
– accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, il diritto al compenso provvigionale della Controparte_1
e, per l'effetto, condannare gli Avv.ti e
[...] Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...] [...]
della somma di € 10.000,00, o del diverso importo Controparte_1 pagina 2 di 9 da determinarsi sulla scorta degli Usi raccolti presso la Camera di Commercio di Milano, che, per le compravendite di immobili urbani oltre € 516.000,00, come nel caso di specie, prevede una provvigione pari al 2% del prezzo della compravendita, oltre IVA come per legge, rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso:
– con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via istruttoria:
– in punto istruttorio, l'istante chiede volersi ammettere:
A) INTERROGATORIO FORMALE DEGLI ATTORI
Sulle seguenti circostanze:
1) “Vero è che la sottoponeva alla Vs attenzione la proposta di acquisto Controparte_1 del Sig. dell'importo di € 1.250.000,00, datata 12/11/2022, relativa Persona_1 all'immobile sito a Milano, Corso Buenos Aires n. 20, di cui al doc. 3 che si esibisce”;
2) “Vero è che, in data 17/11/2022, accettavate la proposta di acquisto del sig.
[...]
dell'importo di € 1.250.000,00, di cui al doc. 3 che si esibisce”; Per_1
3) “Vero è che, in data 17/11/2022, contestualmente all'accettazione della proposta di acquisto del Sig. sottoscrivevate la dichiarazione di riconoscimento provvigionale Persona_1 dell'importo di € 10.000,00, oltre IVA, in favore della per Controparte_1
l'intermediazione immobiliare prestata, di cui al doc. 4 che si esibisce”;
4) “Vero è che la provvigione della veniva determinata a forfait”; Controparte_1
5) “Vero è che il Vs tecnico di fiducia, geom. incaricato di verificare la Testimone_1 conformità urbanistico-edilizia e soggettiva tanto dell'appartamento quanto del vano cantina, rilevava il disallineamento soggettivo del vano cantina”;
6) “Vero è che il notaio di parte acquirente, OT.SS riteneva il Persona_2 disallineamento soggettivo del vano cantina ostativo alla stipula del rogito per il trasferimento della cantina”;
7) “Vero è che il notaio OT.SS riteneva inadeguata la Vs proposta di risolvere il Per_2 problema del disallineamento soggettivo del vano cantina indicando, quale titolo di proprietà, quello originario per maturata usucapione non dichiarata giudizialmente, di cui al doc. 7, pag. 1, (fascicolo Attori), che si esibisce”;
8) “Vero è che accettavate la proposta di parte acquirente di rogitare l'appartamento per € 1.200.000,00 entro il 31/12/2022 e contestualmente di sottoscrivere il contratto preliminare della cantina per il residuo importo di € 50.000,00, con rogito a 12 mesi, previa Vs risoluzione della problematica del disallineamento soggettivo del vano cantina, di cui al doc. 5, che si esibisce”;
B) PROVA PER TESTI
Sulle seguenti circostanze:
9) “Vero è che ha seguito, in qualità di collaboratore dell'agenzia immobiliare , Controparte_1 la trattativa relativa all'immobile sito a Milano, Corso Buenos Aires n. 20, tra i Sigg. pagina 3 di 9 e (proprietari) e il Sig. Parte_1 Parte_2 [...]
(acquirente)”; Per_1
10) “Vero è che, in data 17/11/2022, contestualmente all'accettazione della proposta di acquisto del Sig. i Sigg. e Persona_1 Parte_1 Parte_2 sottoscrivevano la dichiarazione di riconoscimento provvigionale dell'importo di €
[...]
10.000,00, oltre IVA, in favore della per l'intermediazione CP_1 Controparte_1 immobiliare prestata, di cui al doc. 4 che si esibisce”;
11) “Vero è che il tecnico di fiducia della proprietà, geom. incaricato di Testimone_1 verificare la conformità urbanistico-edilizia e soggettiva tanto dell'appartamento quanto del vano cantina, rilevava il disallineamento soggettivo del vano cantina”;
12) “Vero è che il notaio di parte acquirente, OT.SS riteneva il Persona_2 disallineamento soggettivo del vano cantina ostativo alla stipula del rogito per il trasferimento della cantina”;
13) “Vero è il notaio OT.SS riteneva inadeguata la proposta della proprietà Persona_2 di risolvere il problema del disallineamento soggettivo del vano cantina indicando, quale titolo di proprietà, quello originario per maturata usucapione non dichiarata giudizialmente”;
14) “Vero è che le parti raggiungevano l'accordo di rogitare l'appartamento per € 1.200.000,00 entro il 31/12/2022 e contestualmente di sottoscrivere il contratto preliminare della cantina per il residuo importo di € 50.000,00, con rogito a 12 mesi, previa risoluzione a carico della proprietà della problematica del disallineamento soggettivo del vano cantina”; con il teste:
- residente in [...]; Testimone_2
15) “Vero è che veniva incaricata dal Sig. della stipula del rogito dell'immobile Persona_1 di proprietà dei Sigg. e sito a Parte_1 Parte_2
Milano, Corso Buenos Aires n. 20”;
16) “Vero è che, dall'esame della documentazione ricevuta dalla proprietà in vista del rogito, rilevava il disallineamento soggettivo del vano cantina”;
17) “Vero è che riteneva il disallineamento soggettivo del vano cantina ostativo alla stipula del rogito per il trasferimento della cantina”;
18) “Vero è che riteneva inadeguata la proposta della proprietà di risolvere il problema del disallineamento soggettivo del vano cantina indicando, quale titolo di proprietà, quello originario per maturata usucapione non dichiarata giudizialmente”;
19) “Vero è che le parti raggiungevano l'accordo di rogitare l'appartamento per € 1.200.000,00 entro il 31/12/2022 e contestualmente di sottoscrivere il contratto preliminare della cantina per il residuo importo di € 50.000,00, con rogito a 12 mesi, previa risoluzione a carico della proprietà della problematica del disallineamento soggettivo del vano cantina”; con il teste:
- OT.SS con studio in Milano, Via Piccinni n. 2; Per_2
20) “Vero è che ha seguito, unitamente al notaio OT.SS le fasi preparatorie Persona_2 della stipula del rogito dell'immobile sito a Milano, Corso Buenos Aires n. 20, avente quali pagina 4 di 9 parti il Sig. (acquirente) e i Sigg. e Persona_1 Parte_1 [...]
(venditori)”; Parte_2
21) “Vero è che, dall'esame della documentazione ricevuta dalla proprietà in vista del rogito, emergeva il disallineamento soggettivo del vano cantina”;
22) “Vero è che il disallineamento soggettivo del vano cantina veniva ritenuto dal notaio OT. ostativo alla stipula del rogito per il trasferimento della cantina”; Per_2
23) “Vero è che il notaio OT.SS riteneva inadeguata la proposta della proprietà di Per_2 risolvere il problema del disallineamento soggettivo del vano cantina indicando, quale titolo di proprietà, quello originario per maturata usucapione non dichiarata giudizialmente”;
24) “Vero è che le parti raggiungevano l'accordo di rogitare l'appartamento per € 1.200.000,00 entro il 31/12/2022 e contestualmente di sottoscrivere il contratto preliminare della cantina per il residuo importo di € 50.000,00, con rogito a 12 mesi, previa risoluzione a carico della proprietà della problematica del disallineamento soggettivo del vano cantina”; con il teste:
- OT.SS , domiciliata in Milano, Via Piccinni n. 2, presso lo studio notarile Testimone_3
Per_2
25) “Vero è che l'agenzia immobiliare raccoglieva la sua proposta Controparte_1 di acquisto dell'importo di € 1.250.000,00, datata 12/11/2022, relativa all'immobile di proprietà dei Sigg. e sito a Milano, Corso Parte_1 Parte_2
Buenos Aires n. 20”;
26) “Vero è che, in data 17/11/2022, la proprietà accettava la sua proposta di acquisto dell'immobile sito a Milano, Corso Buenos Aires n. 20, di cui al doc. 3 che si esibisce”;
27) “Vero è che incaricava il notaio OT.SS della stipula del rogito per l'acquisto Per_2 dell'immobile di proprietà dei Sigg. e Parte_1 Parte_2
sito a Milano, Corso Buenos Aires n. 20”;
[...]
28) “Vero è che il notaio OT.SS esaminata la documentazione ricevuta dalla Per_2 proprietà in vista del rogito, rilevava il disallineamento soggettivo del vano cantina”;
29) “Vero è che il notaio OT. riteneva il disallineamento soggettivo del vano Per_2 cantina ostativo alla stipula del rogito per il trasferimento della cantina”;
30) “Vero è che il notaio OT.SS riteneva inadeguata la proposta della proprietà di Per_2 risolvere il problema del disallineamento soggettivo del vano cantina indicando, quale titolo di proprietà, quello originario per maturata usucapione non dichiarata giudizialmente”;
31) “Vero è che raggiungeva con la proprietà l'accordo di rogitare l'appartamento per € 1.200.000,00 entro il 31/12/2022 e contestualmente di sottoscrivere il contratto preliminare della cantina per il residuo importo di € 50.000,00, con rogito a 12 mesi, previa risoluzione a carico della steSS proprietà della problematica del disallineamento soggettivo del vano cantina, di cui al doc. 5, che si esibisce”; con il teste:
- residente in [...]. Persona_1
pagina 5 di 9 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2022 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano
[...] [...]
, allegando: Controparte_1
- di essere stati contattati nell'ottobre dell'anno 2022 da un agente immobiliare della convenuta, venuto a conoscenza dell'intenzione degli attori di vendere un loro appartamento sito in Milano;
- di avere in un primo momento concordato con l'agente immobiliare di avvalersi della sua opera senza il riconoscimento di alcuna provvigione;
- di avere ricevuto pressoché immediatamente una proposta di acquisto da un soggetto individuato dalla convenuta per il prezzo di euro 1.250.000,00;
- di avere accettato la proposta in data 17.11.2022;
- di avere nella steSS data sottoscritto un documento con riconoscimento di una provvigione in favore della convenuta dell'importo di euro 10.000,00, oltre iva;
- che, una volta consegnata tutta la documentazione al notaio incaricato dall'acquirente, sorgeva una problematica relativa al vano cantina;
- che parte acquirente e parte venditrice cercavano una soluzione al problema, mentre l'agenzia immobiliare non offriva alcun supporto ed anzi teneva un atteggiamento ostruzionistico;
- che, proprio a causa della assoluta mancanza di assistenza da parte del mediatore, gli attori si vedevano costretti a vendere l'appartamento alla minor somma di euro 1.200.000,00, a rinviare la vendita del vano cantina, e a concedere quest'ultimo in comodato all'acquirente;
- che pertanto l'agenzia immobiliare non aveva diritto alla concordata provvigione di euro 10.000,00 oltre iva a causa della mancanza di diligenza nell'esecuzione della sua attività;
- che la mancata perizia dell'agenzia immobiliare nell'affrontare la problematica del vano cantina aveva causato agli attori la perdita della somma di euro 50.000,00 (avendo dovuto gli stessi vendere l'appartamento ad euro 1.200.000,00, invece che ad euro 1.250.000,00), altri danni, per i quali gli attori si riservavano una separata azione, nonché l'ulteriore danno consistente nella immediata consegna all'acquirente del vano cantina a titolo di comodato gratuito;
- che il documento con cui gli attori avevano riconosciuto all'agenzia immobiliare la provvigione doveva in ogni caso essere annullato ex art. 1429 n. 1 c.c. per vizio del consenso consistito nella convinzione degli attori che il prezzo di vendita sarebbe stato di euro 1.250.000,00 e non di euro 1.200.000,00. Ciò esposto, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni:
<IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Voglia l'intestato Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accertare l'inosservanza del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 co. 2 c.c. da parte del Sig. CP_1
così come rappresentato nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, dichiarare che nessuna
[...] provvigione è dovuta dagli odierni attori alla società convenuta, IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare comunque l'annullamento del documento avente ad oggetto “riconoscimento provvigionale per la compravendita dell'appartamento in Corso Buenos Aires, 20 Milano”, recante la data del 17.10.2022 ma sottoscritto in data 17.11.2022, per manifesto vizio del consenso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. pagina 6 di 9 1429 n. 1 c.c., per le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto, dichiarando quindi che nulla è dovuto dagli odierni attori alla società convenuta in forza del citato documento. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui nemmeno la suddetta domanda subordinata dovesse essere accolta, dichiarare in ogni caso che il compenso provvigionale spettante alla società convenuta è del minore importo di € 9.600,00 oltre IVA, posto che quello indicato nel documento qui impugnato, è corrispondente alla percentuale dello 0,8% su 1.250.000,00, mentre la suddetta percentuale andrebbe comunque rapportata al minore importo di € 1.200.000,00>>.
Si costituiva in giudizio in data 30.5.2023 la convenuta Controparte_1
, la quale contestava tutto quanto ex adverso sostenuto ed
[...] allegava di avere correttamente espletato l'incarico, preservando gli interessi delle parti ed attivandosi anche dopo la conclusione dell'affare. Sosteneva che il consenso degli attori in merito al riconoscimento della provvigione non fosse viziato, avendo e al Parte_1 Pt_2 momento della sottoscrizione del documento, espresso la loro genuina volontà di corrispondere all'agenzia la somma di euro 10.000,00 oltre iva, in relazione alla proposta di acquisto accettata del 12.11.2022. Svolgeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna degli attori al versamento della provvigione mediatoria nella misura di euro 10.000,00 oltre iva ovvero secondo gli usi. Chiedeva il rigetto della domanda con condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 19.6.2023, assente parte attrice, la convenuta chiedeva i termini ex art. 183.6 c.p.c.; depositate le memorie;
rigettate le richieste istruttorie di parte convenuta, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. 30.10.2024 il Tribunale assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
Risulta dalla documentazione in atti che gli attori in data 17.11.2022 accettarono una proposta di acquisto del loro immobile al prezzo di euro 1.250.000,00. In pari data gli attori si obbligavano a versare all'agenzia immobiliare convenuta, che aveva reperito l'acquirente, una provvigione per l'importo di euro 10.000,00, oltre iva. Risulta anche che, concluso l'affare, sorse una problematica relativa al “disallineamento soggettivo” del vano cantina, per cui non si riusciva ad identificare con sicurezza quale cantina appartenesse all'immobile degli attori. La complessiva documentazione in atti attesta che i tecnici e i notai di parte venditrice e di parte acquirente cercarono una soluzione a detta problematica e l'agenzia immobiliare collaborò, per quanto di sua competenza, favorendo i contatti tra le parti. Non si evince da alcun documento che l'agenzia immobiliare si sia disintereSSta della problematica o abbia addirittura fatto ostruzionismo per la risoluzione della questione che comunque era di natura tecnica e rimeSS appunto a geometri e notai interpellati dalle parti acquirente e venditrice. La documentazione in atti evidenzia che la trattativa tra le parti acquirente e venditrice terminava con la decisione condivisa di pagina 7 di 9 concludere il contratto definitivo di compravendita per il solo appartamento al prezzo di euro 1.200.000,00, e di concludere parallelamente un contratto preliminare avente ad oggetto il vano cantina (il cui definitivo era rinviato ad un momento successivo), e un contratto di comodato avente ad oggetto la cantina per consentire che l'acquirente fosse immesso nel possesso del bene. L'agenzia immobiliare non risulta in alcun modo negligente oppure imperita, ma semplicemente ha rivestito il suo ruolo di collettore delle parti, nel rispetto del principio di imparzialità ed equidistanza. Non risulta né peraltro è stato sostenuto dagli attori che il mediatore fosse a conoscenza del problema relativo al vano cantina, atteso che peraltro neppure gli attori lo conoscevano. Non risulta che il mediatore abbia taciuto qualche circostanza di sua conoscenza o abbia in qualche modo mentito e non risulta neppure che lo stesso sia stato incaricato di procedere ad una verifica o una indagine relativa al vano cantina, o sia stato in qualche modo specificamente incaricato di qualsivoglia attività. Gli attori lamentano una generica negligenza nell'espletamento del mandato, che non ha trovato alcuna conferma. Pertanto la domanda svolta in via principale dagli attori deve essere rigettata. Quanto al compenso spettante alla convenuta, precisato che nessuna rilevanza può avere la mail del 14.10.2022 che risulta in ogni caso superata dal successivo accordo delle parti con cui gli attori riconoscevano alla convenuta il compenso mediatorio, gli attori hanno sostenuto l'annullabilità del documento contenente il riconoscimento della provvigione, perché, a detta degli stessi, il consenso era stato espresso in relazione alla proposta di acquisto del 12.11.2022 e quindi al prezzo di euro 1.250.000,00 e non già in relazione al successivo prezzo di euro 1.200.000,00. Deve tuttavia rilevarsi che non è stato dimostrato dagli attori che la specifica entità del prezzo della compravendita fosse elemento essenziale e determinante del consenso, poiché dall'interpretazione del documento emerge la volontà degli attori di riconoscere un compenso di euro 10.000,00 oltre iva al mediatore a fronte dell'attività svolta da quest'ultimo in relazione all'affare, come anche pare doversi dedurre dal fatto che l'importo riconosciuto non costituisse una percentuale del prezzo dell'immobile. Deve inoltre considerarsi, sulla base della documentazione in atti, che l'affare si è comunque concluso per il valore inizialmente indicato nella proposta di acquisto accettata, benchè con modalità differenti ovvero con la conclusione di tre contratti in luogo di un unico contratto definitivo di compravendita. Pertanto, la domanda svolta in via subordinata dagli attori deve essere rigettata. In ordine alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, alla luce del documento di riconoscimento della provvigione, considerato che l'affare intermediato risulta concluso, gli attori devono essere condannati al pagamento della somma di euro 10.000,00 oltre iva a titolo di provvigione. Per quanto detto in ordine al documento di riconoscimento della provvigione, non può essere accolta la domanda degli attori di riduzione dell'importo ad euro 9.600,00 oltre iva, corrispondente alla percentuale dello 0,8% sul prezzo di euro 1.200,000,00, proprio perché non risulta che le parti avessero concordato l'importo della provvigione in percentuale piuttosto che in una somma determinata forfettariamente e pari ad euro 10.000,00 oltre iva. Deve essere rigettata anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., svolta da parte convenuta, in quanto non risulta che gli attori abbiano agito con mala fede e colpa grave, non essendovi elementi da cui desumere l'esistenza di tali presupposti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta le domande svolte in via principale ed in via subordinata da parte attrice;
- in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale da parte convenuta, condanna gli attori in solido al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 10.000,00 oltre iva a titolo di provvigione mediatoria;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta;
- condanna gli attori in solido al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 4.237,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 22.3.2025
Il giudice dott.SS SIMONA BRUSAMOLINO
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