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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 11/10/2021, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2021
N. 00495/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Innocenzo D'Angelo e -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale Veneto, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege nella sede, in Venezia, San Marco 63;
per l'ottemperanza
della -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto, -OMISSIS-;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 – tenuta in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’integrale ottemperanza della -OMISSIS-, ha condannato l’Amministrazione al pagamento “ delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a termine intercorsi e quanto avrebbe dovuto percepire con il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in base ai periodi effettivamente lavorati nei limiti della prescrizione quinquennale come indicato in parte motiva e, nello specifico: Euro 40.271,37, cui dovrà aggiungersi l’incidenza delle differenze retributive riconosciute sulla tredicesima mensilità in relazione a ciascun contratto a termine stipulato nel periodo 1.09.2008 – 30.06.2014, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza al saldo ” e “ delle spese di lite […] liquidate in complessivi Euro 4.000 oltre accessori di legge ”.
Con sentenza di questa Sezione -OMISSIS-il ricorso per l’ottemperanza è stato accolto con la nomina, quale commissario ad acta , del -OMISSIS-(-OMISSIS-) della Direzione generale per il personale scolastico o di un funzionario dello stesso Ufficio dallo stesso delegato.
Con memoria del -OMISSIS-, il ricorrente ha evidenziato che, nonostante il lungo tempo trascorso, a tutt’oggi non è stata data integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato -OMISSIS- e che, in ogni caso, il commissario ad acta delegato dall’Amministrazione, -OMISSIS-
Sulla base di questi presupposti, il ricorrente ha chiesto che fosse disposta la sostituzione del commissario ad acta , precisando che il credito vantato nei confronti dell’Amministrazione, detratti i pagamenti parziali, ammonterebbe attualmente “ ad € 7.802,33 oltre a tredicesime e TFR, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute ”.
Il Collegio ritiene di dover accogliere tale richiesta, in ragione del perdurante inadempimento del dictum giurisdizionale (e perciò a prescindere dall’istanza di sostituzione che sarebbe stata formulata personalmente dal menzionato commissario ad acta , della quale non v’è invero traccia nel fascicolo processuale).
Di conseguenza, viene nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda agli adempimenti necessari a dare integrale esecuzione alla sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, secondo quanto previsto dalla pronuncia di questa -OMISSIS-, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) nomina quale commissario ad acta , in sostituzione del funzionario precedentemente delegato dall’Amministrazione, il -OMISSIS-, affinché provveda agli adempimenti necessari a dare integrale esecuzione alla sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, secondo quanto previsto dalla sentenza di questa Sezione -OMISSIS-entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza.
Nulla per le spese della presente fase.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche sopra menzionate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 – tenutasi in videoconferenza - con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.