Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 1678 R.G dell'anno 2022, avente ad oggetto: “divorzio”. D A
– difesa e rappresentata dall'avv. Boccassini Flaviano Parte_1
-ricorrente- E difeso e rappresentato dall'avv. DE CARLO MARIA Controparte_1
-resistente- N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO- CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
All'udienza del 26/06/2025 la parte resistente chiedeva la pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rilevato che con ricorso depositato in data 22/03/2022 la NOa Pt_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio con il NO e che questo Controparte_1
Tribunale con sentenza n. 2043/2013, emessa in data 16/09/2013, pronunciava la separazione fra i predetti coniugi, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la NOa ed il sig. Parte_1 CP_1
; affidare in modo esclusivo le figlie minorenni e disponendo
[...] Per_1 Per_2 il diritto di visita del padre in modalità protetta;
porre a carico del NO CP_1
l'obbligo di corrispondere in favore della NOa la somma mensile Parte_1 dell'ammontare di complessivi € 800,00 in ragione di € 200,00 per la prima e di € 300,00 per ciascuna delle figlie, con scadenza anticipata al giorno 1 di ogni mese e successiva,
Costituitosi in giudizio il NO , in data 06/07/2022, non si opponeva alla CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva di disporre:
l'affido esclusivo della minore ad egli resistente con collocamento e Persona_3 residenza presso l'immobile in SA ove lo stesso risiede;
di statuire le modalità degli incontri tra il padre e la figlia minore;
di revocare in modo retroattivo, Persona_4 dal mese di maggio 2020 l'obbligo del NO di corrispondere la somma Controparte_1 di € 200,00 a favore della figlia minore atteso che quest'ultima da Persona_3 tale periodo risiedeva stabilmente con egli ricorrente;
di obbligare la NOa
[...]
a mantenere direttamente la figlia ed il NO Parte_1 Persona_4 CP_1
a mantenere direttamente la figlia minore;
nonché di
[...] Persona_3 autorizzare il NO a percepire il 50% dell'assegno unico di entrambe le figlie. CP_1
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 depositata con ricorso del 22/03/2022 è fondata e va, quindi, Controparte_1 accolta. Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda ossia la sentenza n. 2043/2013 emessa in data 16/09/2013 con cui questo
Tribunale ha pronunciato la separazione consensuale fra i predetti coniugi in relazione al giudizio iscritto al n. 2626/2009 rg.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza da entrambe le parti, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni. La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per le quali si provvede con separata ordinanza. La statuizione sulle spese del giudizio va ovviamente riservata alla pronunzia definitiva. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza. La statuizione sulle spese del giudizio va ovviamente riservata alla pronunzia definitiva.
P. Q. M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede: PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SA (Ta) da nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
EN (Germania) il 25/11/1980 uniti in matrimonio in SA (Ta) il 26/07/2006 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di SA (Ta) dell'anno 2006, parte 2, serie A, numero 73.
2) ORDINA al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3) PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
4) RISERVA alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio. Così deciso in Taranto 27 giugno 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
Ha emesso la seguente: ORDINANZA
– difesa e rappresentata dall'avv. Boccassini Flaviano Parte_1
-ricorrente- E difeso e rappresentato dall'avv. DE CARLO MARIA Controparte_1
-resistente- N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
-rilevato che nel presente giudizio è stata emessa sentenza parziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-rilevato che la causa deve proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse;
P.Q.M.
rimette la causa innanzi al Giudice relatore per la comparizione delle parti per tentare una conciliazione all'udienza già del 09/10/2025alle ore 10,30.
Così deciso in Taranto, 27 giugno 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi