CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 346/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11152/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Crc Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PIGNORAM n. 328409 TARI 2013
- AVVISO PIGNORAM n. 328409 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19704/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: si riporta agli atti e chiede un breve rinvio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il legale rapp.te p.t. della società Ricorrente_1 srl ha impugnato il preavviso di pignoramento emesso dalla SOGET, in data 13-05-2025 e notificato in data 23-05-2025 e relativo all'ingiunzione n. 127017 emessa in data 09-09-2019 per omesso versamento TARI per le annualità 2013
e 2014, e asseritamente notificata in data 25-10-2022
La pretesa tributaria ammonta a €.1.083,41.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
omessa notifica degli atti prodromici,
prescrizione della pretesa impositiva,
violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del dpr n.602/1973.
La società Soget, concessionaria dei tributi per il Comune di Mugnano, risulta costituita in giudizio, con comparsa generica, priva di allegazione. La memoria difensiva per altro si riferisce alla fase cautelare, nonostante la causa sia già stata fissata per la discussione.
All'udienza del 13-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti deve essere accolta, ai sensi del c.5 bis dell'art. 7 del dpr 546/1992, in quanto l'amministrazione finanziaria non ha fornito in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti. Consegue anche la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in mancanza di atti interruttivi.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna So.g.e.t. Spa al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 200,00 in favore di parte ricorrente.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11152/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Crc Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PIGNORAM n. 328409 TARI 2013
- AVVISO PIGNORAM n. 328409 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19704/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: si riporta agli atti e chiede un breve rinvio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il legale rapp.te p.t. della società Ricorrente_1 srl ha impugnato il preavviso di pignoramento emesso dalla SOGET, in data 13-05-2025 e notificato in data 23-05-2025 e relativo all'ingiunzione n. 127017 emessa in data 09-09-2019 per omesso versamento TARI per le annualità 2013
e 2014, e asseritamente notificata in data 25-10-2022
La pretesa tributaria ammonta a €.1.083,41.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
omessa notifica degli atti prodromici,
prescrizione della pretesa impositiva,
violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del dpr n.602/1973.
La società Soget, concessionaria dei tributi per il Comune di Mugnano, risulta costituita in giudizio, con comparsa generica, priva di allegazione. La memoria difensiva per altro si riferisce alla fase cautelare, nonostante la causa sia già stata fissata per la discussione.
All'udienza del 13-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti deve essere accolta, ai sensi del c.5 bis dell'art. 7 del dpr 546/1992, in quanto l'amministrazione finanziaria non ha fornito in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti. Consegue anche la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in mancanza di atti interruttivi.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna So.g.e.t. Spa al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 200,00 in favore di parte ricorrente.