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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 10225/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata in [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1
Alberico II 4, presso lo studio degli avv.ti Mario Antonio Angelelli e Silvia narducci che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessia Faddili in virtù di procura generali alle liti convenuto all'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che non sono dovute da le somme richiestele in Parte_1
restituzione dall' con la nota del 19.2.2021; CP_1 dichiara che ha diritto di continuare a percepire l'assegno di Parte_1
invalidità civile fino al 30.9.2022 e condanna l a corrispondere alla CP_1
ricorrente i ratei non corrisposti di detta prestazione, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo e fino al saldo;
condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente della trattenuta CP_1
di € 2.150,03, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della trattenuta e fino al saldo;
condanna infine l' a rimborsare in favore dei procuratori antistatari di CP_1
parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.769,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, già titolare di assegno di invalidità civile dal febbraio 2013, si Parte_1
è vista recapitare dall' il provvedimento datato 19.2.2021, con il quale CP_1
l'Istituto le aveva comunicato che “lei ha ricevuto per il periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2021 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.
07058608 per un importo complessivo di euro 4.160,24 per i seguenti motivi: invalido al 50% con decorrenza 03/2020, a seguito di visita medica del
14/01/2021, su domanda di aggravamento fatta in data 25/02/2020. Dal
03/2020 non ha più diritto alla pensione”. Di detta somma l' richiedeva alla CP_1
Part
la restituzione.
Quest'ultima ha impugnato detto provvedimento contestando per più motivi la legittimità di esso e sostenendo la irripetibilità delle somme pretese dall' . CP_2
Nel costituirsi in giudizio, l' ha ribadito la legittimità del proprio CP_1
operato e ha fatto presente che la richiesta di restituzione era conseguenza di quanto accertato in sede di visita medica del 14.2.2021 (su domanda di aggravamento del 25.2.2020), all'esito della quale non era stato più riconosciuto il requisito sanitario utile per ottenere l'assegno di invalidità civile.
Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Part La domanda della è interamente fondata.
In tema di venir meno del requisito sanitario sotteso ad una prestazione di invalidità civile in corso di erogazione, il principio generale del nostro ordinamento è quello della revoca della prestazione e non debenza dei ratei solo dalla data in cui viene accertata l'insussistenza (e appunto il venir meno) del relativo requisito medico.
Detto principio è consacrato nell'art. 25, comma 6-bis, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, secondo il quale “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La
2 convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità,
è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”.
E' pur vero che detta disposizione è prevista nei casi di visita medica di revisione (e cioè nei casi in cui la visita medica di controllo è sollecitata dall' e non dall'interessato) ma è altrettanto vero che il principio generale CP_1
della conservazione dei diritti fino alla data della visita di verifica deve valere anche nei casi, come quello di specie, in cui il venir meno del requisito sanitario
è conseguenza di una visita medica non sollecitata dall' ma dall'interessato CP_1
stesso che ha presentato una domanda di aggravamento.
Part
La , infatti, già titolare di assegno di invalidità civile, aveva presentato domanda di aggravamento in data 25.2.2020 ed è stata convocata alla visita medica in data 14.1.2021, all'esito della quale la precedente misura di invalidità al 75% è stata ridotta al 50%.
Ciò pertanto sta a significare che solo dal febbraio 2021 (mese successivo a quello della visita in cui non è più stato riconosciuto il requisito sanitario) i ratei dell'assegno di invalidità civile non sarebbero più dovuti.
A ciò si aggiunga comunque che detto verbale di visita del 14.1.2021 è Part stato oggetto di impugnazione da parte della che ha tempestivamente introdotto un giudizio ex art. 445-bis c.p.c. diretto ad ottenere sia il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, sia il riconoscimento “di un grado di invalidità superiore a quello riconosciuto in sede di revisione”
Ora - a prescindere dalla circostanza che, come detto, la visita del
14.1.2021 non è una visita di revisione, ma una visita conseguente ad una Part domanda di aggravamento della presentata il 25.2.2020 - l'esito di detto giudizio è stato negativo per la ricorrente, quanto al requisito utile per l'accompagnamento, ma sostanzialmente positivo per quanto riguarda il “grado di invalidità superiore”, poiché la Ctu effettuata in quel giudizio ha accertato Part che la era invalida nella misura del 76% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del febbraio 2020 (cfr. la Ctu dr.ssa Persona_1
nel giudizio di atp n. 21575/2021 R. Gen.).
[...]
3 Sicché anche la restituzione dei ratei dell'assegno di febbraio e marzo
2021 non è dovuta, poiché il requisito sanitario, secondo l' venuto meno, in CP_1
realtà non è mai venuto meno, come da accertamento giudiziale.
Va pertanto dichiarato che non è dovuta dalla ricorrente la somma richiestale in restituzione dall' con la nota del 19.2.2021. CP_1
Di conseguenza, la ricorrente ha diritto di percepire i ratei dell'assegno di invalidità civile fino al 30.9.2022 poiché il diritto a tale prestazione (secondo l' venuto meno dal marzo 2020 come da provvedimento di indebito) in CP_1
realtà non è mai venuto meno.
Dal mese di ottobre 2022 alla ricorrente è stata dall' liquidata altra CP_1
prestazione legata alla sua riconosciuta invalidità totale e permanente. In sede di liquidazione degli arretrati di detta prestazione, l' ha operato una CP_1 trattenuta di € 2.150,03 recuperando parte dell'indebito in esame. Quest'ultimo, dichiarato come detto non dovuto, va venir meno la legittimità della trattenuta, con la conseguenza che detta somma di € 2.150,03 deve essere corrisposta alla ricorrente.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 1.100,01 a € 5.200,00) e si sono considerate solo le fasi 1, 2
e 4 (studio, introduttiva e decisionale) nei rispettivi valori medi.
Roma, 16.1.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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