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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1788/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo, in funzione di
Giudice d'appello, all'esito dell'udienza cartolare del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1788 dell'anno 2021 R.Gen.Aff.Cont, vertente
TRA quale incorporante in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura allegata in atti dall'Avv. Giovanni Alberto
Peluso, con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo digitale
Email_1
- APPELLANTE -
E
e quali eredi di Controparte_2 CP_3 CP_4 Persona_1 deceduto l'8.02.2020;
-APPELLATI CONTUMACI -
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia 249/2020 depositata il
28.01.2020.
Conclusioni per le parti: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del
25.11.2025.
Svolgimento del processo.
1 1. Con atto di citazione notificato il 29.06.2018, convenne in giudizio innanzi al Persona_1
Giudice di pace di Sant'Anastasia in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 fine di ottenere la restituzione degli interessi pari ad euro 2.150,75, corrisposti in esecuzione del contratto di finanziamento n. 172043, assistito dalla cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo di 23.880,00 da rimborsare mediante n. 120 quote mensili di € 199,00 ciascuna, estinto anticipatamente nel mese di dicembre 2008 in corrispondenza della 30° rata, deducendo l'usurarietà del tasso pattuito. Contr
1.2. Nella resistenza di con sentenza n. 249/2020 depositata il 28.01.2020 il Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ed accertato il superamento del tasso soglia usura, con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c., accolse la domanda e riconobbe all'attore la restituzione degli interessi pagati pari ad euro 2.150,75, con il carico degli interessi legali da maggio 2008 all'effettivo soddisfo e delle spese di lite con clausola di distrazione.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello la nelle more Controparte_1 incorporata da (nel prosieguo, per brevità, solo “ ), evocando in Parte_1 CP_1 giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gli eredi di , nelle more Persona_1 deceduto. A fondamento del gravame, la banca ha censurato la pronuncia di prime cure, laddove il
Giudice di Pace aveva accertato l'usura utilizzando il parametro TAEG e includendovi le spese di assicurazione obbligatoria. In via subordinata, ha sostenuto la necessità di ricalcolare il TEGM ed il tasso soglia valutando l'impatto del costo medio delle polizze assicurative.
A seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Nola, il giudizio è stato poi tempestivamente riassunto innanzi a questo Tribunale.
3. Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di appello in riassunzione nei confronti degli eredi di personalmente, all'udienza del 23.03.2023 ne è stata dichiarata la Persona_1 contumacia.
4. Indi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 21.11.2024 e, nel subentro dello scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024, a seguito della ricostituzione del ruolo dopo un periodo di assenza per maternità), è stata differita d'ufficio al
13.02.2025 e successivamente al 25.11.2025 per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Donde, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte appellante costituita a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2 Sostiene la banca che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente utilizzato come parametro di verifica della denunciata usura il TAEG e non il TEG, ritenendolo non indicato in contratto, in contrasto con le evidenze documentali in atti e che non doveva tenersi conto, ai fini del calcolo del TEG, del costo della polizza assicurativa posto che, le Istruzioni vigenti al momento della stipula del contratto escludessero espressamente i costi relativi alla polizza assicurativa stipulata contestualmente all'erogazione del credito.
E' pacifico e documentato in atti in atti che in data 15 maggio 2006, , pensionato, Persona_1 stipulò con l'allora un contratto di finanziamento, da restituirsi mediante Controparte_5 cessione di quote della retribuzione mensile.
In particolare, per ottenere un finanziamento di euro 23.880,00 il mutuatario si impegnò a cedere alla mutuante una quota della sua retribuzione per un totale di 120 rate mensili, dell'ammontare di euro 199,00 ciascuna.
Tra i costi che il sosteneva, al fine di ottenere l'erogazione del credito, il contratto in Per_1 esame contemplava anche la stipula di una polizza assicurativa per rischio vita, il cui premio ammontava ad euro 2.758,33.
Nel documento contrattuale, la società finanziaria indicava un T.E.G. del 15,33%, precisando che lo stesso escludeva il costo della polizza assicurative e degli oneri di rivalsa ed un TAEG o I.S.C. nella misura del 23,38%, inclusivo di tutti gli oneri sostenuti o da sostenersi per l'attivazione del contratto di finanziamento”.
E' inoltre incontestato che il tasso soglia previsto dal DM vigente al momento della stipula del contratto de quo, per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio si attestava al 16,74%.
Come dinanzi osservato, parte appellante ha opinato che, al fine di accertare il TEG del rapporto in esame, non dovrebbe tenersi conto del costo della polizza assicurativa. Ciò in quanto, le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, diramate da Banca
d'Italia nel 2006, espressamente stabilivano che “Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza “
L'argomento non merita di essere condiviso.
3 Come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. sez. I, 05/04/2017, n. 8806 e in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio), che ha riformato una pronuncia di merito, con la quale era stata esclusa la rilevanza delle spese di assicurazione sostenute per l'erogazione di un finanziamento, in una fattispecie nella quale, se tale onere fosse stato considerato, si sarebbe senz'altro prodotto il superamento della soglia usuraria – l'art. “644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del
1996, nel suo art. 1 considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma dell'art. 644, comma 5, "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito". Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci di per sè rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse”.
Dopo avere evidenziato che l'art. 644 c.p. è norma volta a disciplinare il fenomeno dell'usura sia in ambito penale che in ambito civile, la S.C. ne ha evidenziato la preminenza rispetto agli ulteriori atti che concorrono a delineare la disciplina del settore, vale a dire “le disposizioni regolamentari ed esecutive e .. le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia”.
Sulla scorta di tali premesse, la pronuncia in esame ha ritenuto che le istruzioni emanate dalla
Banca d'Italia nel 2001 non possano essere interpretate nel senso – condiviso dal Giudice del merito
– di ritenere non rilevanti, ai fini della verifica in tema di usura, il costo delle polizze assicurative cd. facoltative, trattandosi di esclusione che non è in alcun modo prevista dal testo delle menzionate
Istruzioni.
Ma soprattutto, per quanto rileva ai fini in esame, la Cassazione ha affermato che le Istruzioni emanate dall'organo di vigilanza delle banche nel 2009 – le quali espressamente includono nel conto di usurarietà "le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento” – non possono essere intese come aventi portata innovativa e, quindi, vigenti solo per il futuro. Ad esse deve piuttosto riconoscersi una portata interpretativa, volta “a dissipare ogni eventuale dubbio ipoteticamente presente nell'operatività”.
In ragione di tali rilievi, la S.C. ha quindi, accogliendo il ricorso, affermato il seguente principio:
“In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche
4 rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione".
Ed ancora, recentemente, la Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 5, dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.
Pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli.
Anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, la Corte della nomofilachia ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica. In particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al D.M.
22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo
2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il
T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il
T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.
3. iii)".
Data l'eadem ratio, tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto (vedi da ultimo Cass. 1 febbraio 2022 n. 3025).
Tali conclusioni non risultano inficiate dall'argomento secondo il quale il fatto che la polizza assicurativa fosse obbligatoria, la renderebbe assimilabile alle imposte e tasse che lo stesso quarto comma dell'art. 644 cp esclude dal calcolo contrattuale. Per vero, si tratta sì di un costo imposto
5 dalla legge (art. 54 DPR 180/1950), ma nell'interesse della mutuante, perché la polizza andava a coprire il rischio per la società finanziatrice di non incassare le rate di rimborso a causa della premorienza del mutuatario;
sarebbe quindi ingiusto per il mutuatario pagare un tasso complessivamente superiore alla soglia dell'usura, per effetto della mancata inclusione nel tasso effettivo di una voce di costo da lui sostenuta nell'interesse della società finanziatrice.
Del resto, la circostanza che le Istruzioni di Banca d'Italia del 2009 abbiano eliminato la previsione, dinanzi richiamata, relativa all'esclusione del costo delle polizze assicurative contratte in adempimento di obblighi di legge dal calcolo del TEG, valorizza la non conformità, al dettato normativo dell'art. 644 c.p., delle previgenti Istruzioni emanate nel 2006.
Neppure varrebbe osservare che, essendo il contratto in esame stato stipulato nella vigenza delle
Istruzioni del 2006, il non potrebbe giovarsi della più favorevole indicazione contenuta in Per_1 quelle del 2009.
Come chiarito dalla Cassazione, infatti, per un verso, le Istruzioni della Banca d'Italia non possono in nessun caso prevalere su di una fonte di rango sovraordinato, quale è appunto l'art. 644 c.p., e, per l'altro, le Istruzioni del 2009 hanno valore meramente interpretativo e non invece innovativo.
Sulla scorta di tali principi, va ritenuto che il tasso effettivo del rapporto de quo superi il tasso soglia ratione temporis applicabile.
Infatti, alcun dubbio residua in ordine al fatto che la stipulazione della polizza assicurativa abbia costituito, nel caso di specie, un costo connesso all'erogazione del credito.
In tal senso milita, invero, in maniera inequivoca la circostanza che la polizza assicurativa relativa al rischio vita, veniva stipulata dal contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Per_1 finanziamento.
Ad abundantiam, occorre osservare che la polizza in questione, conclusa dal mutuatario con HDI
Assicurazioni, indicava come contraente e beneficiario dell'indennizzo la società finanziaria erogante il prestito. Inoltre, la contestualità della stipulazione è resa palese dal rilievo per cui, il contratto di finanziamento, prevedeva espressamente che, dal totale dovuto al mutuatario, sarebbe stato detratto il costo della polizza assicurativa e la circostanza che il pagamento del premio di detta polizza avveniva in un'unica soluzione.
In definitiva va, di conseguenza, dichiarato che il TEG del contratto in esame supera il tasso soglia applicabile alla categoria di operazione cui il rapporto è riconducibile.
6 Donde, correttamente il Giudice di Pace, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.p.c. ha disposto la restituzione degli interessi pagati dal mutuatario pari alla somma (non contestata) di euro
2.150,75.
In definitiva, l'appello deve essere respinto con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.
2. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite in ragione della contumacia degli appellati.
3. Tuttavia, il rigetto integrale dell'appello e la sua proposizione in epoca successiva al 30 gennaio
2013, costituiscono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. nulla per le spese;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante.
Così deciso in Nola, il 26.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Donatella Cennamo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo, in funzione di
Giudice d'appello, all'esito dell'udienza cartolare del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1788 dell'anno 2021 R.Gen.Aff.Cont, vertente
TRA quale incorporante in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura allegata in atti dall'Avv. Giovanni Alberto
Peluso, con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo digitale
Email_1
- APPELLANTE -
E
e quali eredi di Controparte_2 CP_3 CP_4 Persona_1 deceduto l'8.02.2020;
-APPELLATI CONTUMACI -
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia 249/2020 depositata il
28.01.2020.
Conclusioni per le parti: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del
25.11.2025.
Svolgimento del processo.
1 1. Con atto di citazione notificato il 29.06.2018, convenne in giudizio innanzi al Persona_1
Giudice di pace di Sant'Anastasia in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 fine di ottenere la restituzione degli interessi pari ad euro 2.150,75, corrisposti in esecuzione del contratto di finanziamento n. 172043, assistito dalla cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo di 23.880,00 da rimborsare mediante n. 120 quote mensili di € 199,00 ciascuna, estinto anticipatamente nel mese di dicembre 2008 in corrispondenza della 30° rata, deducendo l'usurarietà del tasso pattuito. Contr
1.2. Nella resistenza di con sentenza n. 249/2020 depositata il 28.01.2020 il Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ed accertato il superamento del tasso soglia usura, con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c., accolse la domanda e riconobbe all'attore la restituzione degli interessi pagati pari ad euro 2.150,75, con il carico degli interessi legali da maggio 2008 all'effettivo soddisfo e delle spese di lite con clausola di distrazione.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello la nelle more Controparte_1 incorporata da (nel prosieguo, per brevità, solo “ ), evocando in Parte_1 CP_1 giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gli eredi di , nelle more Persona_1 deceduto. A fondamento del gravame, la banca ha censurato la pronuncia di prime cure, laddove il
Giudice di Pace aveva accertato l'usura utilizzando il parametro TAEG e includendovi le spese di assicurazione obbligatoria. In via subordinata, ha sostenuto la necessità di ricalcolare il TEGM ed il tasso soglia valutando l'impatto del costo medio delle polizze assicurative.
A seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Nola, il giudizio è stato poi tempestivamente riassunto innanzi a questo Tribunale.
3. Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di appello in riassunzione nei confronti degli eredi di personalmente, all'udienza del 23.03.2023 ne è stata dichiarata la Persona_1 contumacia.
4. Indi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 21.11.2024 e, nel subentro dello scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024, a seguito della ricostituzione del ruolo dopo un periodo di assenza per maternità), è stata differita d'ufficio al
13.02.2025 e successivamente al 25.11.2025 per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Donde, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte appellante costituita a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2 Sostiene la banca che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente utilizzato come parametro di verifica della denunciata usura il TAEG e non il TEG, ritenendolo non indicato in contratto, in contrasto con le evidenze documentali in atti e che non doveva tenersi conto, ai fini del calcolo del TEG, del costo della polizza assicurativa posto che, le Istruzioni vigenti al momento della stipula del contratto escludessero espressamente i costi relativi alla polizza assicurativa stipulata contestualmente all'erogazione del credito.
E' pacifico e documentato in atti in atti che in data 15 maggio 2006, , pensionato, Persona_1 stipulò con l'allora un contratto di finanziamento, da restituirsi mediante Controparte_5 cessione di quote della retribuzione mensile.
In particolare, per ottenere un finanziamento di euro 23.880,00 il mutuatario si impegnò a cedere alla mutuante una quota della sua retribuzione per un totale di 120 rate mensili, dell'ammontare di euro 199,00 ciascuna.
Tra i costi che il sosteneva, al fine di ottenere l'erogazione del credito, il contratto in Per_1 esame contemplava anche la stipula di una polizza assicurativa per rischio vita, il cui premio ammontava ad euro 2.758,33.
Nel documento contrattuale, la società finanziaria indicava un T.E.G. del 15,33%, precisando che lo stesso escludeva il costo della polizza assicurative e degli oneri di rivalsa ed un TAEG o I.S.C. nella misura del 23,38%, inclusivo di tutti gli oneri sostenuti o da sostenersi per l'attivazione del contratto di finanziamento”.
E' inoltre incontestato che il tasso soglia previsto dal DM vigente al momento della stipula del contratto de quo, per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio si attestava al 16,74%.
Come dinanzi osservato, parte appellante ha opinato che, al fine di accertare il TEG del rapporto in esame, non dovrebbe tenersi conto del costo della polizza assicurativa. Ciò in quanto, le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, diramate da Banca
d'Italia nel 2006, espressamente stabilivano che “Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza “
L'argomento non merita di essere condiviso.
3 Come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. sez. I, 05/04/2017, n. 8806 e in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio), che ha riformato una pronuncia di merito, con la quale era stata esclusa la rilevanza delle spese di assicurazione sostenute per l'erogazione di un finanziamento, in una fattispecie nella quale, se tale onere fosse stato considerato, si sarebbe senz'altro prodotto il superamento della soglia usuraria – l'art. “644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del
1996, nel suo art. 1 considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma dell'art. 644, comma 5, "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito". Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci di per sè rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse”.
Dopo avere evidenziato che l'art. 644 c.p. è norma volta a disciplinare il fenomeno dell'usura sia in ambito penale che in ambito civile, la S.C. ne ha evidenziato la preminenza rispetto agli ulteriori atti che concorrono a delineare la disciplina del settore, vale a dire “le disposizioni regolamentari ed esecutive e .. le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia”.
Sulla scorta di tali premesse, la pronuncia in esame ha ritenuto che le istruzioni emanate dalla
Banca d'Italia nel 2001 non possano essere interpretate nel senso – condiviso dal Giudice del merito
– di ritenere non rilevanti, ai fini della verifica in tema di usura, il costo delle polizze assicurative cd. facoltative, trattandosi di esclusione che non è in alcun modo prevista dal testo delle menzionate
Istruzioni.
Ma soprattutto, per quanto rileva ai fini in esame, la Cassazione ha affermato che le Istruzioni emanate dall'organo di vigilanza delle banche nel 2009 – le quali espressamente includono nel conto di usurarietà "le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento” – non possono essere intese come aventi portata innovativa e, quindi, vigenti solo per il futuro. Ad esse deve piuttosto riconoscersi una portata interpretativa, volta “a dissipare ogni eventuale dubbio ipoteticamente presente nell'operatività”.
In ragione di tali rilievi, la S.C. ha quindi, accogliendo il ricorso, affermato il seguente principio:
“In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche
4 rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione".
Ed ancora, recentemente, la Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 5, dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.
Pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli.
Anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, la Corte della nomofilachia ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica. In particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al D.M.
22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo
2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il
T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il
T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.
3. iii)".
Data l'eadem ratio, tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto (vedi da ultimo Cass. 1 febbraio 2022 n. 3025).
Tali conclusioni non risultano inficiate dall'argomento secondo il quale il fatto che la polizza assicurativa fosse obbligatoria, la renderebbe assimilabile alle imposte e tasse che lo stesso quarto comma dell'art. 644 cp esclude dal calcolo contrattuale. Per vero, si tratta sì di un costo imposto
5 dalla legge (art. 54 DPR 180/1950), ma nell'interesse della mutuante, perché la polizza andava a coprire il rischio per la società finanziatrice di non incassare le rate di rimborso a causa della premorienza del mutuatario;
sarebbe quindi ingiusto per il mutuatario pagare un tasso complessivamente superiore alla soglia dell'usura, per effetto della mancata inclusione nel tasso effettivo di una voce di costo da lui sostenuta nell'interesse della società finanziatrice.
Del resto, la circostanza che le Istruzioni di Banca d'Italia del 2009 abbiano eliminato la previsione, dinanzi richiamata, relativa all'esclusione del costo delle polizze assicurative contratte in adempimento di obblighi di legge dal calcolo del TEG, valorizza la non conformità, al dettato normativo dell'art. 644 c.p., delle previgenti Istruzioni emanate nel 2006.
Neppure varrebbe osservare che, essendo il contratto in esame stato stipulato nella vigenza delle
Istruzioni del 2006, il non potrebbe giovarsi della più favorevole indicazione contenuta in Per_1 quelle del 2009.
Come chiarito dalla Cassazione, infatti, per un verso, le Istruzioni della Banca d'Italia non possono in nessun caso prevalere su di una fonte di rango sovraordinato, quale è appunto l'art. 644 c.p., e, per l'altro, le Istruzioni del 2009 hanno valore meramente interpretativo e non invece innovativo.
Sulla scorta di tali principi, va ritenuto che il tasso effettivo del rapporto de quo superi il tasso soglia ratione temporis applicabile.
Infatti, alcun dubbio residua in ordine al fatto che la stipulazione della polizza assicurativa abbia costituito, nel caso di specie, un costo connesso all'erogazione del credito.
In tal senso milita, invero, in maniera inequivoca la circostanza che la polizza assicurativa relativa al rischio vita, veniva stipulata dal contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Per_1 finanziamento.
Ad abundantiam, occorre osservare che la polizza in questione, conclusa dal mutuatario con HDI
Assicurazioni, indicava come contraente e beneficiario dell'indennizzo la società finanziaria erogante il prestito. Inoltre, la contestualità della stipulazione è resa palese dal rilievo per cui, il contratto di finanziamento, prevedeva espressamente che, dal totale dovuto al mutuatario, sarebbe stato detratto il costo della polizza assicurativa e la circostanza che il pagamento del premio di detta polizza avveniva in un'unica soluzione.
In definitiva va, di conseguenza, dichiarato che il TEG del contratto in esame supera il tasso soglia applicabile alla categoria di operazione cui il rapporto è riconducibile.
6 Donde, correttamente il Giudice di Pace, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.p.c. ha disposto la restituzione degli interessi pagati dal mutuatario pari alla somma (non contestata) di euro
2.150,75.
In definitiva, l'appello deve essere respinto con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.
2. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite in ragione della contumacia degli appellati.
3. Tuttavia, il rigetto integrale dell'appello e la sua proposizione in epoca successiva al 30 gennaio
2013, costituiscono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. nulla per le spese;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante.
Così deciso in Nola, il 26.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Donatella Cennamo
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