Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 1296 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1296 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza ex. art. 127 ter c.p.c del
29.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Afragola (NA) alla Via Rossini n. 34, presso lo studio dell'avvocato Giuseppina Tignola, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Afragola (NA) alla Via Rossini n. 34, presso lo studio dell'avvocato Giuseppina Tignola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
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Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 02.04.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 26.03.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola (NA) il 02.06.1987 e che dalla loro unione sono nati tre figli – , e , tutti maggiorenni ed autosufficienti - chiedevano Per_1 Per_2 Per_3
pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l.
898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 20.06.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con provvedimento dell'11.07.2024 riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
In data 11.07.2024, il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi con sentenza n. 261/2024 e con pedissequa ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 02.04.2025, i ricorrenti producevano dichiarazioni sottoscritte con le quali dichiaravano di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà divorziare alle condizioni di cui alla separazione. Quindi il
Giudice delegato con provvedimento del 29.04.2025 ha riservato la causa in decisione al Collegio.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione consensuale definita con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 261/2024 pubblicata il 16.07.2024 (i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice delegato all'udienza figurata del
20.06.2024) e passata in giudicato e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alla separazione, di seguito integralmente trascritte: “a) La casa coniugale, sita in Afragola alla via Di
Vittorio, Is. B n. 11 int. 22, verrà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarci Parte_2
unitamente ai tre figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
b) Che i coniugi dichiarano
2 R.g. V.g. n. 1296 /2024
di essere economicamente autosufficienti e che, avendo regolamentato tutti i rapporti patrimoniali, non hanno più̀ nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, in particolare sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Afragola (NA) il giorno 02.06.1987 tra , nato ad [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2
nata ad [...] il [...] (atto n. 72, parte II, Serie A, anno 1987) alle condizioni concordate;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 29.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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