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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/11/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GHIRELLI VANDA MARIA;
PARTE ATTRICE
e
C.F. ), parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 18.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, ha chiesto di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con Controparte_1 in data 15.05.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Occhiobello – atto n.
7 - Parte I – anno 2008, chiedendo di disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo a sé della figlia minore nata a [...] il Persona_1
10.09.2008, con collocamento presso la stessa, e obbligo del padre di contribuire al mantenimento della minore con assegno di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio.
Sentita la ricorrente all'udienza del 17.09.2025, svolta dopo alcuni rinvii necessari per la disposta rinnovazione della notifica al resistente, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti, e richiesta di informazioni all'Agenzia delle entrate ex art
213 c.p.c., al fine di ricostruire i redditi del resistente.
La parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e discusso la causa in vista dell'udienza del 18.11.2025, quando il Giudice delegato si ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, alla luce del perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente, occorre dichiarare la contumacia dello stesso.
Inoltre, nel merito, ritiene il Collegio che la ferma opposizione del ricorrente alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, renda evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1
l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 cit., dal momento che la separazione dei coniugi si
è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
pag. 2/10 Occorre esaminare la domanda della ricorrente di previsione di affidamento super- esclusivo alla stessa della figlia minore della coppia, nata a [...] Persona_1 il 10.09.2008, e attualmente di 17 anni.
A livello generale vanno premessi i seguenti principi.
-La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.°
18131).
-Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez.
I, 08 febbraio 2012, n.° 1777).
-In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012,
n.° 5108).
-La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido pag. 3/10 condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, occorre indicare che in sede di sentenza di separazione dei coniugi n. 624/2017, pubblicata in data 8.08.2017, era stato previsto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre.
In riferimento alla presenza del padre nella vita della figlia, la ricorrente all'udienza del
17.09.2025 ha dichiarato che “da dopo il 2017, io e il resistente non ci siamo più visti e non abbiamo più vissuto insieme;
il padre non frequenta più la figlia dal 2017, forse
l'ha vista solo un paio di volte dopo la separazione, nostra figlia era terrorizzata e diceva che non voleva avvicinarsi al padre, il quale in seguito non l'ha più cercata;
il resistente ha versato due mensilità subito dopo la separazione, ma dopo questo non ha versato più nulla;
non ho chiesto il recupero delle somme dallo stesso non versate;
il padre non ha mai fatto un regalo alla figlia”.
Ed invero, in numerose sentenze (cfr. per tutte Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587),
i giudici di legittimità hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n.
54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli.
Nel caso in esame, il resistente risulta inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale, avendo addossato alla ricorrente il carico integrale dei costi di mantenimento ordinario e straordinario per la figlia e trascurato finanche di vederla, o di occuparsi della sua crescita, e delle sue esigenze di cura morale e materiale.
pag. 4/10 Inoltre, la mancata costituzione in giudizio del resistente, nel presente procedimento volto a disciplinare le modalità di affidamento della figlia minore, denota in ogni caso un elevato disinteresse dello stesso, nei confronti della figlia.
Tutto quanto valutati, il Collegio ritiene quindi opportuno disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore alla madre con Persona_1 Parte_1 facoltà della stessa di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore (quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo).
Per quanto attiene al diritto di visita del padre con la figlia minore, alla luce dell'età della figlia, attualmente di 17 anni, lo stesso si rimette al libero accordo tra il padre e la figlia.
Occorre ora esaminare la domanda di contributo al mantenimento della figlia.
Sul punto, com'è noto il dovere genitoriale di mantenere i propri figli è sancito dall'art. 147 c.c., oltre che dall' art. 315 bis c.c. Tale obbligo impone ad entrambi i genitori un generico dovere di provvedere economicamente alle esigenze di vita e di crescita della prole.
Trattasi di un dovere molto ampio: esso infatti non si esaurisce nell'obbligo di prestare ai propri figli le minime cure legate alla convivenza, ma include altresì il soddisfacimento di tutte quelle esigenze di secondaria importanza, quali, per esempio, quelle legate alla vita di relazione o alla realizzazione della personalità.
Per quanto riguarda la misura del contributo di ciascun genitore al mantenimento delle figlie, non è inutile ricordare che il dovere di mantenere i figli, sancito dall'art. 147 c.c., oltre che dall' art. 315 bis c.c., impone ad entrambi i genitori l'obbligo di provvedere economicamente non solo alle esigenze di vita primarie, ma anche al soddisfacimento di quelle legate alla vita di relazione o alla realizzazione della personalità.
Ai fini della determinazione della misura di tale contributo, occorre fare riferimento a quanto stabilisce l'art. 337-ter c.c., per cui “nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e pag. 5/10 capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n.
25134).
La norma, quindi, fa riferimento, non solo al reddito e al patrimonio di ciascun genitore, ma anche alla loro capacità di lavoro e quindi alla loro potenzialità reddituale.
In tale prospettiva, va rilevato, come, quindi, l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non può costituire circostanza idonea ad esonerare lo stesso dall'obbligo di provvedere economicamente al soddisfacimento delle esigenze di vita della prole (In tal senso Cass. civ., sez. VI, 29/10/2013, n. 24424, secondo la quale l'obbligo di mantenimento gravante in capo a ciascun genitore “è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”, e Cass. civ, sez. VI, 15/02/2012, n. 2170 che attribuisce rilevanza allo stato di “buona salute” del genitore dotato “di varie ed apprezzate, specifiche attitudini lavorative redditizie”).
La determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può, pertanto, legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Occorre quindi esaminare la situazione reddituale e personale delle parti.
La ricorrente ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile di euro 1.100-1.300,00, avendo dichiarato per l'anno 2024 un reddito netto di circa 16.000,00 euro, essendo residente presso l'abitazione di un'anziana signora, che la ospita senza costi di locazione, e percependo un assegno unico ed universale pari ad euro 201,00 al mese.
Il resistente, ha percepito nell'anno 2024 un reddito netto complessivo pari ad euro
16.000,00, non contribuendo in alcun modo al mantenimento della figlia della coppia.
pag. 6/10 Visti i redditi delle parti, considerato che la minore permane sempre e stabilmente presso la residenza materna, senza visite con il padre, e vista l'età della figlia minore, attualmente di 17 anni, si dispone che il padre versi alla madre entri il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, un assegno di 350,00 euro totali, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat.
Inoltre, il padre dovrà contribuire al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pag. 7/10 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
Inoltre, si dispone che l'assegno unico ed universale sia percepito al 100% dalla madre della minore, con autorizzazione della stessa a presentare la relativa domanda anche in assenza di consenso del padre dei minori.
Alla luce della soccombenza integrale del resistente, lo stesso è condannato a rifondere alla ricorrente, che si liquidano sulla base dell'attività processuale svolta (fase introduttiva, trattazione e decisionale semplificata), in riferimento ad una causa di bassa complessità, di valore indeterminabile, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nel contradditorio tra le parti, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in Occhiobello, in data 15.05.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato
[...] civile del Comune di Occhiobello – atto n.
7 - Parte I – anno 2008;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
DISPONE l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore alla madre Persona_1 con facoltà della stessa di assumere anche le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per la figlia minore (quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo);
DISPONE il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre;
DISPONE che le visite tra il padre e la figlia avvengano sulla base del libero accordo tra la figlia e il padre;
DICHIARA tenuto a versare con decorrenza dalla data della domanda Controparte_1
(30.09.2024) a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1
pag. 8/10 mantenimento della figlia minore, la somma di euro 350,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
DICHIARA tenuto a contribuire al 50% delle spese straordinarie per Controparte_1 la figlia minore, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
pag. 9/10 DISPONE che l'assegno unico ed universale sia percepito al 100% dalla madre della minore, con autorizzazione della stessa a presentare la relativa domanda anche in assenza di consenso del padre della minore;
CONDANNA a rifondere a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 3.900,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Rovigo, camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GHIRELLI VANDA MARIA;
PARTE ATTRICE
e
C.F. ), parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 18.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, ha chiesto di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con Controparte_1 in data 15.05.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Occhiobello – atto n.
7 - Parte I – anno 2008, chiedendo di disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo a sé della figlia minore nata a [...] il Persona_1
10.09.2008, con collocamento presso la stessa, e obbligo del padre di contribuire al mantenimento della minore con assegno di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio.
Sentita la ricorrente all'udienza del 17.09.2025, svolta dopo alcuni rinvii necessari per la disposta rinnovazione della notifica al resistente, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti, e richiesta di informazioni all'Agenzia delle entrate ex art
213 c.p.c., al fine di ricostruire i redditi del resistente.
La parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e discusso la causa in vista dell'udienza del 18.11.2025, quando il Giudice delegato si ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, alla luce del perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente, occorre dichiarare la contumacia dello stesso.
Inoltre, nel merito, ritiene il Collegio che la ferma opposizione del ricorrente alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, renda evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1
l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 cit., dal momento che la separazione dei coniugi si
è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
pag. 2/10 Occorre esaminare la domanda della ricorrente di previsione di affidamento super- esclusivo alla stessa della figlia minore della coppia, nata a [...] Persona_1 il 10.09.2008, e attualmente di 17 anni.
A livello generale vanno premessi i seguenti principi.
-La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.°
18131).
-Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez.
I, 08 febbraio 2012, n.° 1777).
-In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012,
n.° 5108).
-La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido pag. 3/10 condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, occorre indicare che in sede di sentenza di separazione dei coniugi n. 624/2017, pubblicata in data 8.08.2017, era stato previsto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre.
In riferimento alla presenza del padre nella vita della figlia, la ricorrente all'udienza del
17.09.2025 ha dichiarato che “da dopo il 2017, io e il resistente non ci siamo più visti e non abbiamo più vissuto insieme;
il padre non frequenta più la figlia dal 2017, forse
l'ha vista solo un paio di volte dopo la separazione, nostra figlia era terrorizzata e diceva che non voleva avvicinarsi al padre, il quale in seguito non l'ha più cercata;
il resistente ha versato due mensilità subito dopo la separazione, ma dopo questo non ha versato più nulla;
non ho chiesto il recupero delle somme dallo stesso non versate;
il padre non ha mai fatto un regalo alla figlia”.
Ed invero, in numerose sentenze (cfr. per tutte Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587),
i giudici di legittimità hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n.
54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli.
Nel caso in esame, il resistente risulta inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale, avendo addossato alla ricorrente il carico integrale dei costi di mantenimento ordinario e straordinario per la figlia e trascurato finanche di vederla, o di occuparsi della sua crescita, e delle sue esigenze di cura morale e materiale.
pag. 4/10 Inoltre, la mancata costituzione in giudizio del resistente, nel presente procedimento volto a disciplinare le modalità di affidamento della figlia minore, denota in ogni caso un elevato disinteresse dello stesso, nei confronti della figlia.
Tutto quanto valutati, il Collegio ritiene quindi opportuno disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore alla madre con Persona_1 Parte_1 facoltà della stessa di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore (quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo).
Per quanto attiene al diritto di visita del padre con la figlia minore, alla luce dell'età della figlia, attualmente di 17 anni, lo stesso si rimette al libero accordo tra il padre e la figlia.
Occorre ora esaminare la domanda di contributo al mantenimento della figlia.
Sul punto, com'è noto il dovere genitoriale di mantenere i propri figli è sancito dall'art. 147 c.c., oltre che dall' art. 315 bis c.c. Tale obbligo impone ad entrambi i genitori un generico dovere di provvedere economicamente alle esigenze di vita e di crescita della prole.
Trattasi di un dovere molto ampio: esso infatti non si esaurisce nell'obbligo di prestare ai propri figli le minime cure legate alla convivenza, ma include altresì il soddisfacimento di tutte quelle esigenze di secondaria importanza, quali, per esempio, quelle legate alla vita di relazione o alla realizzazione della personalità.
Per quanto riguarda la misura del contributo di ciascun genitore al mantenimento delle figlie, non è inutile ricordare che il dovere di mantenere i figli, sancito dall'art. 147 c.c., oltre che dall' art. 315 bis c.c., impone ad entrambi i genitori l'obbligo di provvedere economicamente non solo alle esigenze di vita primarie, ma anche al soddisfacimento di quelle legate alla vita di relazione o alla realizzazione della personalità.
Ai fini della determinazione della misura di tale contributo, occorre fare riferimento a quanto stabilisce l'art. 337-ter c.c., per cui “nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e pag. 5/10 capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n.
25134).
La norma, quindi, fa riferimento, non solo al reddito e al patrimonio di ciascun genitore, ma anche alla loro capacità di lavoro e quindi alla loro potenzialità reddituale.
In tale prospettiva, va rilevato, come, quindi, l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non può costituire circostanza idonea ad esonerare lo stesso dall'obbligo di provvedere economicamente al soddisfacimento delle esigenze di vita della prole (In tal senso Cass. civ., sez. VI, 29/10/2013, n. 24424, secondo la quale l'obbligo di mantenimento gravante in capo a ciascun genitore “è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”, e Cass. civ, sez. VI, 15/02/2012, n. 2170 che attribuisce rilevanza allo stato di “buona salute” del genitore dotato “di varie ed apprezzate, specifiche attitudini lavorative redditizie”).
La determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può, pertanto, legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Occorre quindi esaminare la situazione reddituale e personale delle parti.
La ricorrente ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile di euro 1.100-1.300,00, avendo dichiarato per l'anno 2024 un reddito netto di circa 16.000,00 euro, essendo residente presso l'abitazione di un'anziana signora, che la ospita senza costi di locazione, e percependo un assegno unico ed universale pari ad euro 201,00 al mese.
Il resistente, ha percepito nell'anno 2024 un reddito netto complessivo pari ad euro
16.000,00, non contribuendo in alcun modo al mantenimento della figlia della coppia.
pag. 6/10 Visti i redditi delle parti, considerato che la minore permane sempre e stabilmente presso la residenza materna, senza visite con il padre, e vista l'età della figlia minore, attualmente di 17 anni, si dispone che il padre versi alla madre entri il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, un assegno di 350,00 euro totali, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat.
Inoltre, il padre dovrà contribuire al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pag. 7/10 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
Inoltre, si dispone che l'assegno unico ed universale sia percepito al 100% dalla madre della minore, con autorizzazione della stessa a presentare la relativa domanda anche in assenza di consenso del padre dei minori.
Alla luce della soccombenza integrale del resistente, lo stesso è condannato a rifondere alla ricorrente, che si liquidano sulla base dell'attività processuale svolta (fase introduttiva, trattazione e decisionale semplificata), in riferimento ad una causa di bassa complessità, di valore indeterminabile, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nel contradditorio tra le parti, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in Occhiobello, in data 15.05.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato
[...] civile del Comune di Occhiobello – atto n.
7 - Parte I – anno 2008;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
DISPONE l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore alla madre Persona_1 con facoltà della stessa di assumere anche le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per la figlia minore (quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo);
DISPONE il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre;
DISPONE che le visite tra il padre e la figlia avvengano sulla base del libero accordo tra la figlia e il padre;
DICHIARA tenuto a versare con decorrenza dalla data della domanda Controparte_1
(30.09.2024) a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1
pag. 8/10 mantenimento della figlia minore, la somma di euro 350,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
DICHIARA tenuto a contribuire al 50% delle spese straordinarie per Controparte_1 la figlia minore, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
pag. 9/10 DISPONE che l'assegno unico ed universale sia percepito al 100% dalla madre della minore, con autorizzazione della stessa a presentare la relativa domanda anche in assenza di consenso del padre della minore;
CONDANNA a rifondere a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 3.900,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Rovigo, camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
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