Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01286/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01747/2025 REG.RIC.
N. 01749/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2025, proposto da FU CE, rappresentata e difesa dall’avv.to Francesca Picone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
sul ricorso numero di registro generale 1749 del 2025, proposto da FU CE, rappresentata e difesa dall’avv.to Francesca Picone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
quanto al ricorso numero n. 1747/2025:
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 729/2024 del 5.12.2024, pubblicata il giorno successivo, emessa dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro;
quanto al ricorso numero n. 1749/2025:
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 385/2025 del 3.4.2025, pubblicata lo stesso giorno, emessa dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 70 c.p.a;
Visto l’art. 114 c.p.a;
Relatrice la dott.ssa IS EL;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, il difensore di parte resistente presente così come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
In via preliminare il Collegio riunisce i due giudizi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. attesa la loro connessione soggettiva e la stretta correlazione tra i provvedimenti impugnati che sono stati generati dalla medesima situazione di fatto, pur se riconducibile ad annualità differenti.
Ciò posto, quanto al ricorso n. 1747 del 2025 la sig.ra FU CE ha chiesto di dare esecuzione al giudicato formato sulla sentenza n. 729/2024 del 5.12.2024 con cui il Tribunale del lavoro di Trapani ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, della L. n. 107/2015, della somma di euro 500,00, per l’anno scolastico 2023/2024 per il lavoro svolto alle dipendenze del medesimo Ministero.
Quanto al ricorso n. 1749 del 2025 la sig.ra FU CE ha chiesto di dare esecuzione al giudicato formato sulla sentenza n. n. 385/2025 del 3.4.2025 con cui il Tribunale del lavoro di Trapani ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, della L. n. 107/2015, della somma di euro 500,00, per l’anno scolastico 2024/2025 per il lavoro svolto alle dipendenze del medesimo Ministero.
L'Amministrazione resistente non avrebbe dato attuazione al predetto provvedimento.
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta , affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero; oltre a penalità di mora in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento.
Il Ministero si è costituito in entrambi i giudizi con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 le cause sono state trattenute in decisione.
Il ricorso n. 1747 del 2025 è fondato.
Il Collegio rileva come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, considerato che la sentenza è passata in giudicato (come da attestazione in atti del 3 settembre 2025).
Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza, atteso che:
i)la sentenza risulta notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 10.12.2024;
ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 30 settembre 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.
Anche il ricorso n. 1749 del 2025 è fondato.
Il Collegio rileva come, anche in questo caso, ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, considerato che la sentenza è passata in giudicato (come da attestazione in atti del 1^ ottobre 2025).
Inoltre:
i)la sentenza risulta notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 9.4.2025;
ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 30 settembre 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.
Le domande devono pertanto essere accolte e, conseguentemente, deve essere ordinato all’Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione ai provvedimenti in epigrafe individuati attraverso il pagamento delle somme ivi indicate nei limiti precisati nei ricorsi, insieme con gli accessori ivi individuati e computati ai sensi di legge, pagamento che dovrà avere luogo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta , il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento medesimo, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine indicato l’amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento alla ricorrente degli importi indicati nei provvedimenti in epigrafe entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies,comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta):
- dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe individuati;
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione ai titoli indicati in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale come individuato in parte motiva, con facoltà di delega, il quale provvederà a dare esecuzione ai titoli in motivazione nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente;
- fissa, nei termini e nella misura di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione debitrice per ogni ulteriore giorno di ritardo;
- condanna l’amministrazione resistente a rimborsare in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00 (euro cinquecento/00), per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
IS EL, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IS EL | CO BR |
IL SEGRETARIO