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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/11/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 9.10.2025 promossa da:
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/06/1979, rappresentata e difesa dell'avv. PAGNONCELLI GIORGIO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: per , come da conclusioni precisate all'udienza del 9.10.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di aver contratto matrimonio civile con , Parte_1 Controparte_1 in ALMENNO SA BARTOLOMEO, in data 11/09/2021 (anno 2021, atto n. 23, reg. Almenno San
Bartolomeo, parte II, serie C), dalla cui unione non sono nati figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale, domandando di pronunciare la separazione personale e il divorzio. non si Controparte_1 costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza.
All'udienza di comparizione del 9.10.2025 il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e autorizzava i coniugi a vivere separati. Il Controparte_1
Giudice relatore sentiva pertanto la parte attrice in udienza che dichiarava “Confermo di volermi separare da mio marito. L'ultima volta che ho visto o sentito mio marito risale a giugno 2024, da allora non ci sentiamo più. Io non so dove abita, né dove lavori” (v. verbale udienza 9.10.2025).
Invitate le parti a precisare le conclusioni, il Giudice relatore autorizzava i coniugi a vivere separati, ordinava la discussione orale della causa alla medesima udienza e tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che ed hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile, in ALMENNO SA BARTOLOMEO, in data 11/09/2021 (anno 2021, atto n. 23, reg. Almenno San Bartolomeo, parte II, serie C).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte del contegno processuale della parte convenuta, porta a ritenere che lo
2 stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Considerato che, col ricorso introduttivo, la parte attrice ha domandato al Tribunale anche la pronuncia del divorzio, si osserva che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, con la conseguenza che la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi dodici mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione, e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire, mediante lo scambio di note scritte, la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la separazione personale di ed che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile, in ALMENNO SA BARTOLOMEO, in data 11/09/2021 (anno 2021, atto n. 23, reg. Almenno San Bartolomeo, parte II, serie C); provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Stancampiano, per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di ALMENNO SA BARTOLOMEO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 9.10.2025 promossa da:
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/06/1979, rappresentata e difesa dell'avv. PAGNONCELLI GIORGIO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: per , come da conclusioni precisate all'udienza del 9.10.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di aver contratto matrimonio civile con , Parte_1 Controparte_1 in ALMENNO SA BARTOLOMEO, in data 11/09/2021 (anno 2021, atto n. 23, reg. Almenno San
Bartolomeo, parte II, serie C), dalla cui unione non sono nati figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale, domandando di pronunciare la separazione personale e il divorzio. non si Controparte_1 costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza.
All'udienza di comparizione del 9.10.2025 il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e autorizzava i coniugi a vivere separati. Il Controparte_1
Giudice relatore sentiva pertanto la parte attrice in udienza che dichiarava “Confermo di volermi separare da mio marito. L'ultima volta che ho visto o sentito mio marito risale a giugno 2024, da allora non ci sentiamo più. Io non so dove abita, né dove lavori” (v. verbale udienza 9.10.2025).
Invitate le parti a precisare le conclusioni, il Giudice relatore autorizzava i coniugi a vivere separati, ordinava la discussione orale della causa alla medesima udienza e tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che ed hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile, in ALMENNO SA BARTOLOMEO, in data 11/09/2021 (anno 2021, atto n. 23, reg. Almenno San Bartolomeo, parte II, serie C).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte del contegno processuale della parte convenuta, porta a ritenere che lo
2 stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Considerato che, col ricorso introduttivo, la parte attrice ha domandato al Tribunale anche la pronuncia del divorzio, si osserva che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, con la conseguenza che la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi dodici mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione, e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire, mediante lo scambio di note scritte, la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la separazione personale di ed che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile, in ALMENNO SA BARTOLOMEO, in data 11/09/2021 (anno 2021, atto n. 23, reg. Almenno San Bartolomeo, parte II, serie C); provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Stancampiano, per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di ALMENNO SA BARTOLOMEO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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