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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2127/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1
Claps ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in ZA, alla Via
Livorno nr. 105
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Luigi Claps ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
ZA, alla Via Livorno nr. 105
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ZA.
- parte necessaria - Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 08.08.2024, e - premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in IE di ZA (PZ) il 13.08.2008 e che dalla loro unione è nata la figlia
, il 26.04.2010 - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, unitamente Per_1 all'incompatibiltà caratteriale che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “a) I coniugi concordano nel vivere separatamente con reciproco rispetto. - b) La casa familiare, sita in IE di ZA al Corso
Vittorio Emanulele n.161, di proprietà del IG. , rimarrà nella disponibilità Parte_2 della IG.ra , con tutto quanto la compone in arredamento ad esclusione dei beni Parte_1 personali del IG. . Tanto, fino a quando la minore non avrà compiuto il Parte_2 Persona_2 diciottesimo anno di età, momento nel quale la IG.ra si impegna a lasciare Parte_1 libera da persone e cose l'abitazione coniugale di proprietà del IG. . - c) la figlia Parte_2 _2
, minore, rimarrà affidata ad entrambi i genitori, pur se, in maniera stabile e preferenziale,
[...] vivrà con la madre. - d) Il diritto di visita del padre è allo stato regolato con facoltà per lo stesso di vedere la figlia in ogni tempo e luogo, previa intesa con la madre, nel rispetto delle necessità ed impegni della minore. Le condizioni minime del diritto di visita da parte del genitore non collocatario sono così indicate: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: due giorni alla settimana individuati nel mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 21.00 nonché per due fine settimane al mese, alternativamente dalle 13,00 del sabato alle 21,00 della domenica successiva. La figlia trascorrerà le festività, le vacanze natalizie, carnevalizie e pasquali, con ciascuno dei genitori ad anni alterni, previ accordi tra gli stessi, in base alle loro eIGenze ed a quelle della minore. Nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Il giorno del compleanno della minore sarà trascorso insieme ad entrambi i genitori o con il criterio dell'alternanza. Eventuale viaggio oltre il territorio italiano di un genitore con la minore, potrà avvenire previo consenso dell'altro coniuge. In tale caso, dovrà essere assicurata la reperibilità telefonica. - e) Il IG. , dipendente della Ditta GDA, con reddito mensile di Parte_2
€.1500,00 circa, si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento di un assegno mensile e complessivo di € 400,00 (quattrocentoeuro/00) rivalutabile annualmente come per legge, da versarsi mensilmente su un conto corrente bancario o postale della IG.ra . Tanto, anche in considerazione che al momento il IG. andrà ad Parte_1 Parte_2 abitare presso l'abitazione dei propri genitori in IE di ZA alla Contrada Santa Domenica. oltre che dalla circostanza che la IG.ra lavora quale dipendente della Ditta Ferrero in Parte_1
Balvano. Le parti concordano, altresì, che gli assegni familiari per la minore , Persona_3 verranno percepiti dal IG. . - Nessun mantenimento per la IG.ra Parte_2 Parte_1
, essendo la stessa occupata, quale impiegata della ditta Ferrero in Tito Scalo con stipendio
[...] mensile di circa €.1500,00. - Resta a carico di entrambi i coniugi la contribuzione nella misura del
50% ciascuno, delle spese straordinarie documentate e/o documentabili, qualora esistenti e necessarie (es. mediche, dentistiche, per attività di studio o formative in genere etc). - f) Per effetto dei patti che precedono i coniugi danno atto, con la sottoscrizione del presente Parte_3 ricorso, che è cessato ogni rapporto patrimoniale intercorso, rinunziando ad ogni reciproca pretesa, oltre quelli rinvenienti e conseguenti dall'esatto adempimento del presente accordo. - i) I coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”.
All'udienza del 03.04.2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come precisate alla stessa udienza.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia minore, a giovarsi della responsabilità Per_1 congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale, in atti, cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse della minore a mantenere rapporti costanti e IGnificativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni. Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di IE di ZA (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso del 08.08.2024, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in IE di ZA (PZ), il 13/08/2008, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di IE di ZA (PZ), dell'Anno 2008,
Atto nr. 12, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minore, (nata a [...] il Persona_2
26.04.2010), ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IE di ZA (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di conIGlio, in ZA il 03.04.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni