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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVIGNANI IVONNE, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 gennaio 2025 il sig. Ricorrente_1, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, ricorre avverso il silenzio/diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate di Parma all'istanza di rimborso
IRPEF, per € 2.311,59, volta ad di ottenere la restituzione delle imposte pagate in misura superiore al dovuto, in relazione all'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Associazione_1 (x).
Il ricorrente riferisce di aver percepito, successivamente al suo congedo, l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Associazione_1 (x) interamente assoggettata a tassazione in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5.2.1986, per effetto della quale il
Fondo, come sostituto di imposta, era tenuto a qualificare la buonuscita come soggetta a tassazione separata senza alcuna riduzione della base imponibile.
Tuttavia, con il parere n. 91/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello presentato dal
Fondo di Assistenza per i Finanzieri in data 13 dicembre 2023, è emerso che il criterio di imposizione adottato fino a quel momento era errato.
L'Agenzia ha infatti chiarito che la base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita deve essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni;
sostiene quindi che l'indennità aggiuntiva erogata dal x deve essere considerata come indennità equipollente al TFR ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR;
a seguito di tale nuovo orientamento dell'Agenzia delle Entrate, il ricorrente presenta istanza di rimborso della maggiore
IRPEF indebitamente trattenuta, sulla quale si è formato il silenzio-rigetto.
Decorsi i novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, il ricorrente presenta ricorso avverso il silenzio- rifiuto formatosi sulla stessa per diversi motivi: legittimità della domanda collettiva di rimborso tramite delegato munito di procura speciale e ammissibilità del ricorso collettivo;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, comma 2 bis TUIR;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 del dpr 602/73 nonché dell'art. 21, comma
2 del d.lgs. 546/92.
La ricorrente chiede di accogliere il ricorso, ordinare all'Ufficio la liquidazione del rimborso spettante, come dettagliato nei fogli di calcolo allegati all'istanza di rimborso;
con condanna al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e replica ai motivi di ricorso riconoscendo la fondatezza della pretesa applicazione dell'art. 19, comma 2-bis del TUIR per la determinazione della base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita come invocata dai ricorrenti, tuttavia, eccepisce che i ricorrenti sono decaduti dal diritto di chiedere il suddetto rimborso, non avendo rispettato i termini di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorrente dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo.
L'Ufficio chiede di rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Parte ricorrente deposita memoria di replica in data 31.10.2025 con la quale dettaglia ulteriormente l'analisi sul termine per la presentazione della domanda.
All'udienza del 13 novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico riconosce l'ammissibilità del ricorso presentato in forma collettiva come risulta dal principio di diritto enunciato dall'ordinanza della Corte di cassazione, n. 25549/2023: “nel processo tributario- in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU- è applicabile l'art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un'identità delle relative questioni di fatto”.
Quanto al merito, si reputa la questione superata in quanto l'Agenzia, già nelle proprie controdeduzioni, prendendo atto del mutato orientamento dell'Agenzia delle Entrate espresso con il parere n. 91/2024, riconosce la fondatezza della pretesa applicazione dell'art.19, comma 2-bis del TUIR per la determinazione della base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita invocata dal ricorrente.
Va affrontata invece, la questione della decadenza del ricorrente dal diritto di chiedere il rimborso per non aver osservato il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del corrispondente diritto, fissato dall'art. 38 TUIR in quarantotto mesi decorrenti dalla data del versamento;
rimane, pertanto, da valutare se la richiesta di rimborso sia da considerarsi tempestiva, come sostenuto dal ricorrente, o tardiva come ritenuto dall'Ufficio.
La norma di riferimento è l'art. 38 del dpr 602/73 che dispone: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare…… istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.”
Sul punto, in contrasto con quanto sostenuto dall'Agenzia resistente, si ritiene che non sia intervenuta alcuna decadenza, in quanto il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decadenziale non va individuato nel momento in cui è stata corrisposta la maggiore imposta, di cui si chiede il rimborso, ma dal momento in cui sorge il relativo diritto. Nel caso di specie, il dies a quo è la data in cui è stato riconosciuto l'errore commesso dall'Ufficio, ovvero dalla data in cui è stata emessa la risposta all'interpello n. 91/2024.
È pertanto dalla data di emissione del parere della Agenzia delle Entrate n. 91/24, del 12.04.2024, che si manifesta, per il contribuente, il carattere indebito delle ritenute operate, risultando evidente che il termine di decadenza non può risalire all'atto del pagamento delle indennità ma deve necessariamente decorrere dal momento in cui l'indebito si è attestato in capo al contribuente.
L'argomentazione opposta dell'Agenzia secondo cui la decadenza deve, invece, decorrere dalla data di effettuazione della ritenuta, e il ricorrente deve considerarsi decaduto per non aver rispettato il termine di
48 mesi ex art. 38 del dpr r602/73 per l'esercizio del diritto al rimborso decorrente dal giorno in cui la ritenuta
è stata operata dal Fondo, risulta priva di fondamento.
Quest'ultimo è l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione in numerose sentenze e ordinanze che hanno stabilito che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento allorché
l'indebito sia derivato da un evento successivo “dal quale discende in modo incontrovertibile la qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione” (Cass. 7936/2024;
Cass. 13436/2017).
Dunque, è fondata l'istanza di rimborso del ricorrente relativamente alle somme pagate in eccedenza rispetto alle ritenute fiscali dovute.
Il ricorso deve pertanto, essere accolto e per l'effetto disposto il rimborso così come richiesto.
In ragione della particolarità e novità delle questioni dedotte in giudizio, si giustifica la decisione di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della corte di giustizia tributaria di Parma così ha deciso: accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rimborso così come richiesto. Dichiara le spese integralmente compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVIGNANI IVONNE, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 gennaio 2025 il sig. Ricorrente_1, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, ricorre avverso il silenzio/diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate di Parma all'istanza di rimborso
IRPEF, per € 2.311,59, volta ad di ottenere la restituzione delle imposte pagate in misura superiore al dovuto, in relazione all'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Associazione_1 (x).
Il ricorrente riferisce di aver percepito, successivamente al suo congedo, l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Associazione_1 (x) interamente assoggettata a tassazione in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5.2.1986, per effetto della quale il
Fondo, come sostituto di imposta, era tenuto a qualificare la buonuscita come soggetta a tassazione separata senza alcuna riduzione della base imponibile.
Tuttavia, con il parere n. 91/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello presentato dal
Fondo di Assistenza per i Finanzieri in data 13 dicembre 2023, è emerso che il criterio di imposizione adottato fino a quel momento era errato.
L'Agenzia ha infatti chiarito che la base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita deve essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni;
sostiene quindi che l'indennità aggiuntiva erogata dal x deve essere considerata come indennità equipollente al TFR ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR;
a seguito di tale nuovo orientamento dell'Agenzia delle Entrate, il ricorrente presenta istanza di rimborso della maggiore
IRPEF indebitamente trattenuta, sulla quale si è formato il silenzio-rigetto.
Decorsi i novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, il ricorrente presenta ricorso avverso il silenzio- rifiuto formatosi sulla stessa per diversi motivi: legittimità della domanda collettiva di rimborso tramite delegato munito di procura speciale e ammissibilità del ricorso collettivo;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, comma 2 bis TUIR;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 del dpr 602/73 nonché dell'art. 21, comma
2 del d.lgs. 546/92.
La ricorrente chiede di accogliere il ricorso, ordinare all'Ufficio la liquidazione del rimborso spettante, come dettagliato nei fogli di calcolo allegati all'istanza di rimborso;
con condanna al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e replica ai motivi di ricorso riconoscendo la fondatezza della pretesa applicazione dell'art. 19, comma 2-bis del TUIR per la determinazione della base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita come invocata dai ricorrenti, tuttavia, eccepisce che i ricorrenti sono decaduti dal diritto di chiedere il suddetto rimborso, non avendo rispettato i termini di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorrente dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo.
L'Ufficio chiede di rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Parte ricorrente deposita memoria di replica in data 31.10.2025 con la quale dettaglia ulteriormente l'analisi sul termine per la presentazione della domanda.
All'udienza del 13 novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico riconosce l'ammissibilità del ricorso presentato in forma collettiva come risulta dal principio di diritto enunciato dall'ordinanza della Corte di cassazione, n. 25549/2023: “nel processo tributario- in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU- è applicabile l'art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un'identità delle relative questioni di fatto”.
Quanto al merito, si reputa la questione superata in quanto l'Agenzia, già nelle proprie controdeduzioni, prendendo atto del mutato orientamento dell'Agenzia delle Entrate espresso con il parere n. 91/2024, riconosce la fondatezza della pretesa applicazione dell'art.19, comma 2-bis del TUIR per la determinazione della base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita invocata dal ricorrente.
Va affrontata invece, la questione della decadenza del ricorrente dal diritto di chiedere il rimborso per non aver osservato il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del corrispondente diritto, fissato dall'art. 38 TUIR in quarantotto mesi decorrenti dalla data del versamento;
rimane, pertanto, da valutare se la richiesta di rimborso sia da considerarsi tempestiva, come sostenuto dal ricorrente, o tardiva come ritenuto dall'Ufficio.
La norma di riferimento è l'art. 38 del dpr 602/73 che dispone: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare…… istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.”
Sul punto, in contrasto con quanto sostenuto dall'Agenzia resistente, si ritiene che non sia intervenuta alcuna decadenza, in quanto il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decadenziale non va individuato nel momento in cui è stata corrisposta la maggiore imposta, di cui si chiede il rimborso, ma dal momento in cui sorge il relativo diritto. Nel caso di specie, il dies a quo è la data in cui è stato riconosciuto l'errore commesso dall'Ufficio, ovvero dalla data in cui è stata emessa la risposta all'interpello n. 91/2024.
È pertanto dalla data di emissione del parere della Agenzia delle Entrate n. 91/24, del 12.04.2024, che si manifesta, per il contribuente, il carattere indebito delle ritenute operate, risultando evidente che il termine di decadenza non può risalire all'atto del pagamento delle indennità ma deve necessariamente decorrere dal momento in cui l'indebito si è attestato in capo al contribuente.
L'argomentazione opposta dell'Agenzia secondo cui la decadenza deve, invece, decorrere dalla data di effettuazione della ritenuta, e il ricorrente deve considerarsi decaduto per non aver rispettato il termine di
48 mesi ex art. 38 del dpr r602/73 per l'esercizio del diritto al rimborso decorrente dal giorno in cui la ritenuta
è stata operata dal Fondo, risulta priva di fondamento.
Quest'ultimo è l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione in numerose sentenze e ordinanze che hanno stabilito che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento allorché
l'indebito sia derivato da un evento successivo “dal quale discende in modo incontrovertibile la qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione” (Cass. 7936/2024;
Cass. 13436/2017).
Dunque, è fondata l'istanza di rimborso del ricorrente relativamente alle somme pagate in eccedenza rispetto alle ritenute fiscali dovute.
Il ricorso deve pertanto, essere accolto e per l'effetto disposto il rimborso così come richiesto.
In ragione della particolarità e novità delle questioni dedotte in giudizio, si giustifica la decisione di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della corte di giustizia tributaria di Parma così ha deciso: accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rimborso così come richiesto. Dichiara le spese integralmente compensate.