TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 5751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5751 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI AR Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4299/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che C.F._1
disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro Vagliasindi e dall'Avv. Angelo Giuseppe
Patanè, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Catania, Via Sassari n. 28;
RICORRENTE contro nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_3 C.F._4
, nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_4 C.F._5
1 , nata a [...] il [...], c.f. , res. negli Parte_2 C.F._6
Stati Uniti d'America – in CAMINITO MARCIAL 6203 circoscrizione consolare Los
Angeles – Città San Diego;
Cont
, nata a [...] il [...], c.f. ; Parte_3 C.F._7
, nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_5 C.F._8
RESISTENTI CONTUMACI
e nei confronti di nata a [...] il [...], Controparte_6 Controparte_7
, nato a [...] il [...], e di nato a [...] il
[...] Controparte_8
06.02.1973;
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'usucapione del tratto di terreno sito in San Giovanni La Punta, alla Via Morgione n. 64 indicato al
N.C.T. dello stesso Comune al Foglio di mappa n.8 particella 408, ed ancora oggi censito alla partita catastale storica n. 5563.
In particolare, parte ricorrente espone di essere figlia adottiva di , che sul Persona_1
detto terreno esercitava, sin dagli anni settanta, l'attività di raccolta rifiuti e di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di San Giovanni la Punta, e, successivamente, al raggiungimento della maggiore età dell'odierna deducente, tale
2 attività fu esercitata tramite la ditta Parte_1
aveva acquistato dagli originari proprietari l'immobile oggetto di causa, Persona_1
ma l'atto di vendita è andato distrutto.
La ricorrente espone che sin dall'anno 1991, i rapporti locazione relativi al detto tratto di terreno, vennero gestiti dalla figlia adottiva, odierna ricorrente, Parte_1
che provvide a sostituire le chiavi delle serrature d'ingresso nel suddetto cespite.
[...]
Ed in particolare, dal Marzo 1991, secondo la prospettazione Parte_1
contenuta in ricorso introduttivo, possiede animo domini, pacificamente ed ininterrottamente, il bene immobile oggetto di causa.
Svolta attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei resistenti e dei chiamati in causa, che, nonostante la regolarità della notifica, non hanno curato di costituirsi in giudizio.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'usucapione, è necessario che sussistano i suoi elementi costitutivi, cioè l'esistenza di un “corpus”, inteso come disponibilità materiale ed esclusiva del bene, accompagnata dall' “animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un' attività apertamente contrastante ed
3 inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L' “animus possidendi” può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal “corpus possessionis”, se lo svolgimento di attività corrispondenti all' esercizio del diritto dominicale, è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 6944/1999)
Orbene, nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha dato prova della sussistenza dei requisiti sopra richiesti per l'usucapione.
In particolare dalle dichiarazioni del teste, , sulla cui attendibilità non vi Testimone_1
è motivo di dubitare, in quanto non parente e conosce i luoghi oggetto di causa per averli frequentati, avendo lavorato saltuariamente sia per la che per il Parte_1
padre adottivo, è emerso che la ricorrente ha provveduto alla Parte_1
manutenzione del terreno oggetto di causa sin dal 1991 e proprio in quel periodo ha cambiato le chiavi di accesso al detto terreno, che risulta recintato.
Inoltre il teste ha dichiarato che la ha anche concesso in locazione, nel corso Pt_1
del tempo, il detto tratto di terreno.
Infatti anche dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, è emerso che la ha concesso in locazione nel 1991 il detto tratto di terreno;
Parte_1
successivamente il curatore del fallimento della ditta conduttrice , giusto verbale di rilascio dell'immobile datato 29.07.2003, ha riconsegnato il tratto di terreno alla
, ed inoltre è emerso che nel 2012, la stessa lo ha concesso nuovamente in Pt_1
locazione.
4 Pertanto, alla luce di quanto sopra, parte ricorrente ha dato prova di avere avuto la disponibilità ed il possesso uti domini del tratto di terreno oggetto di causa, con la conseguenza che la domanda di usucapione va accolta.
Ritenuta la contumacia dei convenuti e dei chiamati in causa, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie la domanda di usucapione e per l'effetto dichiara l'usucapione a favore di del tratto di terreno sito in San Giovanni La Punta, alla Via Parte_1
Morgione n. 64 indicato al N.C.T. dello stesso Comune al Foglio di mappa n.8 particella 408, ed ancora oggi censito alla partita catastale storica n. 5563.
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari ex art. 2643 n°14
c.c., esonerando il conservatore da ogni responsabilità.
Dichiara irripetibili le spese legali.
Così deciso in Catania, il 27/11/2025
Il GIUDICE
dott.ssa GI AR Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI AR Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4299/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che C.F._1
disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro Vagliasindi e dall'Avv. Angelo Giuseppe
Patanè, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Catania, Via Sassari n. 28;
RICORRENTE contro nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_3 C.F._4
, nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_4 C.F._5
1 , nata a [...] il [...], c.f. , res. negli Parte_2 C.F._6
Stati Uniti d'America – in CAMINITO MARCIAL 6203 circoscrizione consolare Los
Angeles – Città San Diego;
Cont
, nata a [...] il [...], c.f. ; Parte_3 C.F._7
, nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_5 C.F._8
RESISTENTI CONTUMACI
e nei confronti di nata a [...] il [...], Controparte_6 Controparte_7
, nato a [...] il [...], e di nato a [...] il
[...] Controparte_8
06.02.1973;
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'usucapione del tratto di terreno sito in San Giovanni La Punta, alla Via Morgione n. 64 indicato al
N.C.T. dello stesso Comune al Foglio di mappa n.8 particella 408, ed ancora oggi censito alla partita catastale storica n. 5563.
In particolare, parte ricorrente espone di essere figlia adottiva di , che sul Persona_1
detto terreno esercitava, sin dagli anni settanta, l'attività di raccolta rifiuti e di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di San Giovanni la Punta, e, successivamente, al raggiungimento della maggiore età dell'odierna deducente, tale
2 attività fu esercitata tramite la ditta Parte_1
aveva acquistato dagli originari proprietari l'immobile oggetto di causa, Persona_1
ma l'atto di vendita è andato distrutto.
La ricorrente espone che sin dall'anno 1991, i rapporti locazione relativi al detto tratto di terreno, vennero gestiti dalla figlia adottiva, odierna ricorrente, Parte_1
che provvide a sostituire le chiavi delle serrature d'ingresso nel suddetto cespite.
[...]
Ed in particolare, dal Marzo 1991, secondo la prospettazione Parte_1
contenuta in ricorso introduttivo, possiede animo domini, pacificamente ed ininterrottamente, il bene immobile oggetto di causa.
Svolta attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei resistenti e dei chiamati in causa, che, nonostante la regolarità della notifica, non hanno curato di costituirsi in giudizio.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'usucapione, è necessario che sussistano i suoi elementi costitutivi, cioè l'esistenza di un “corpus”, inteso come disponibilità materiale ed esclusiva del bene, accompagnata dall' “animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un' attività apertamente contrastante ed
3 inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L' “animus possidendi” può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal “corpus possessionis”, se lo svolgimento di attività corrispondenti all' esercizio del diritto dominicale, è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 6944/1999)
Orbene, nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha dato prova della sussistenza dei requisiti sopra richiesti per l'usucapione.
In particolare dalle dichiarazioni del teste, , sulla cui attendibilità non vi Testimone_1
è motivo di dubitare, in quanto non parente e conosce i luoghi oggetto di causa per averli frequentati, avendo lavorato saltuariamente sia per la che per il Parte_1
padre adottivo, è emerso che la ricorrente ha provveduto alla Parte_1
manutenzione del terreno oggetto di causa sin dal 1991 e proprio in quel periodo ha cambiato le chiavi di accesso al detto terreno, che risulta recintato.
Inoltre il teste ha dichiarato che la ha anche concesso in locazione, nel corso Pt_1
del tempo, il detto tratto di terreno.
Infatti anche dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, è emerso che la ha concesso in locazione nel 1991 il detto tratto di terreno;
Parte_1
successivamente il curatore del fallimento della ditta conduttrice , giusto verbale di rilascio dell'immobile datato 29.07.2003, ha riconsegnato il tratto di terreno alla
, ed inoltre è emerso che nel 2012, la stessa lo ha concesso nuovamente in Pt_1
locazione.
4 Pertanto, alla luce di quanto sopra, parte ricorrente ha dato prova di avere avuto la disponibilità ed il possesso uti domini del tratto di terreno oggetto di causa, con la conseguenza che la domanda di usucapione va accolta.
Ritenuta la contumacia dei convenuti e dei chiamati in causa, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie la domanda di usucapione e per l'effetto dichiara l'usucapione a favore di del tratto di terreno sito in San Giovanni La Punta, alla Via Parte_1
Morgione n. 64 indicato al N.C.T. dello stesso Comune al Foglio di mappa n.8 particella 408, ed ancora oggi censito alla partita catastale storica n. 5563.
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari ex art. 2643 n°14
c.c., esonerando il conservatore da ogni responsabilità.
Dichiara irripetibili le spese legali.
Così deciso in Catania, il 27/11/2025
Il GIUDICE
dott.ssa GI AR Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
5