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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 11/07/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 23-1 del Ruolo Generale P.U. dell'anno 2024, promosso da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di L'Aquila- Ufficio Parte_1
- Ricorrente-
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede in L'Aquila (AQ), Parte_2 P.IVA_1
Frazione Civitatomassa-Scoppito, Via Aldo Moro 8, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via
Alcide De Gasperi n. 67, presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio Merli, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Sergio Della Rocca, giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
- Ricorrente-
nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede in L'Aquila Parte_2 P.IVA_1
(AQ), Frazione Civitatomassa-Scoppito, Via Aldo Moro 8, elettivamente domiciliata in L'Aquila,
Via Alcide De Gasperi n. 67, presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio Merli, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Sergio Della Rocca
-Resistente-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03.07.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso del 03.09.2024, depositato ex art. 40 CCI, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di L'Aquila- Ufficio Affari Civili, chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Parte_2
A sostegno, della propria domanda, la ricorrente deduceva che la società debitrice presentava un montante tributario, a decorrere dall'anno 2020, superiore ad euro 30.000,00 come risultante dagli estratti di ruolo riferibili agli anni 2020-2021-2023, allegati al ricorso introduttivo.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano notificati alla società resistente a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCI.
All'udienza del 21.10.2024, compariva il difensore della società resistente, dichiarando di aver depositato per conto della in data 18.10.2024, ricorso per l'ammissione alla procedura Parte_2 di concordato liquidatorio, ai sensi dell'art. 44 CCI, riservandosi di presentare, entro un termine da assegnare, una proposta definitiva di concordato.
Con decreto del 25.10.2024, il Tribunale di L'Aquila nominava commissario giudiziale il Dott.
e fissava il termine di 60 giorni, decorrenti dall'iscrizione di cui all'art. 45, comma Persona_1
2, CCI, per il deposito della proposta o dell'accordo, del piano e dell'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità nonché la documentazione di cui all'art. 39, commi I e II, CCII;
termine prorogato di ulteriori 60 giorni con provvedimento del 10.1.2025.
Con successivo ricorso depositato in data 12.05.2025, la rappresentando Parte_2
l'impossibilità di poter proporre un piano concordato di liquidazione e di poter accedere ad altro strumento di risoluzione della crisi diverso dalla liquidazione giudiziale, anche in considerazione del fatto che la società risultava complessivamente debitrice della somma di € 1.844.424,58, al 28.2.2025,
a fronte di una liquidità di € 293.921,44 e di crediti (da riscuotere) per € 271.132,97 con evidente grave sbilancio passivo, instava per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Preliminarmente va dichiarata la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha sede nel circondario del medesimo Ufficio, come evincibile dalla visura camerale in atti.
Tanto chiarito, sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva del creditore istante, il quale agisce in virtù di ruoli esattoriali esecutivi non contestati dalla debitrice.
Nel merito, venendo all'esame del ricorso introdotto dalla Procura della Repubblica, nonché di quello proposto dalla stessa società debitrice, gli stessi vanno accolti per le ragioni di seguito espresse.
In primo luogo, è senz'altro qualificabile quale imprenditore commerciale, inerendo Parte_2
l'oggetto sociale alla vendita a clienti finali di gas naturale e derivati, nonché l'acquisto e vendita di altri combustibili (cfr. visura camerale in atti). In secondo luogo, non sussistono nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 49, ult. co., CCII;
dall'istruttoria è infatti emerso che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati nei confronti dei creditori è superiore al limite legale di € 30.000,00.
In terzo luogo, la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII e che dalle risultanze delle informative acquisite è emerso il superamento delle soglie di cui alla medesima disposizione (cfr. bilanci CCIAA in atti).
Quanto allo stato di insolvenza, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), esso si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L'accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale non presuppone la sua imputabilità al debitore, dovendo il
Tribunale effettuare una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata (cfr. Cass. civ., n. 9253/2012 in tema di dichiarazione di fallimento);
Nel caso di specie, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice medesima, come reso manifesto dal protratto inadempimento delle proprie obbligazioni verso l'Erario e dagli ingenti debiti maturati dalla medesima, nonché dall'aver essa stessa richiesto volontariamente l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, essendosi verificati i presupposti previsti dall'art. 2484 cod. civ.
Trattasi di dati tutti indicativi, secondo l'id quod plerumque accidit, non di una crisi temporanea, bensì di un perdurante stato di impotenza patrimoniale della società resistente e di una concreta incapacità di stare sul mercato.
Alla luce di quanto sinora esposto, ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 121 CCI, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale e nominato il Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. Parte_2
), in persona del l.r.p.t., con sede in L'Aquila (AQ), Frazione Civitatomassa- P.IVA_1
Scoppito, Via Aldo Moro 8; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Maura Manzi; nomina
Curatore dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_2 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23.10.2025 alle ore 12.15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni alle parti ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 23-1 del Ruolo Generale P.U. dell'anno 2024, promosso da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di L'Aquila- Ufficio Parte_1
- Ricorrente-
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede in L'Aquila (AQ), Parte_2 P.IVA_1
Frazione Civitatomassa-Scoppito, Via Aldo Moro 8, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via
Alcide De Gasperi n. 67, presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio Merli, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Sergio Della Rocca, giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
- Ricorrente-
nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede in L'Aquila Parte_2 P.IVA_1
(AQ), Frazione Civitatomassa-Scoppito, Via Aldo Moro 8, elettivamente domiciliata in L'Aquila,
Via Alcide De Gasperi n. 67, presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio Merli, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Sergio Della Rocca
-Resistente-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03.07.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso del 03.09.2024, depositato ex art. 40 CCI, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di L'Aquila- Ufficio Affari Civili, chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Parte_2
A sostegno, della propria domanda, la ricorrente deduceva che la società debitrice presentava un montante tributario, a decorrere dall'anno 2020, superiore ad euro 30.000,00 come risultante dagli estratti di ruolo riferibili agli anni 2020-2021-2023, allegati al ricorso introduttivo.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano notificati alla società resistente a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCI.
All'udienza del 21.10.2024, compariva il difensore della società resistente, dichiarando di aver depositato per conto della in data 18.10.2024, ricorso per l'ammissione alla procedura Parte_2 di concordato liquidatorio, ai sensi dell'art. 44 CCI, riservandosi di presentare, entro un termine da assegnare, una proposta definitiva di concordato.
Con decreto del 25.10.2024, il Tribunale di L'Aquila nominava commissario giudiziale il Dott.
e fissava il termine di 60 giorni, decorrenti dall'iscrizione di cui all'art. 45, comma Persona_1
2, CCI, per il deposito della proposta o dell'accordo, del piano e dell'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità nonché la documentazione di cui all'art. 39, commi I e II, CCII;
termine prorogato di ulteriori 60 giorni con provvedimento del 10.1.2025.
Con successivo ricorso depositato in data 12.05.2025, la rappresentando Parte_2
l'impossibilità di poter proporre un piano concordato di liquidazione e di poter accedere ad altro strumento di risoluzione della crisi diverso dalla liquidazione giudiziale, anche in considerazione del fatto che la società risultava complessivamente debitrice della somma di € 1.844.424,58, al 28.2.2025,
a fronte di una liquidità di € 293.921,44 e di crediti (da riscuotere) per € 271.132,97 con evidente grave sbilancio passivo, instava per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Preliminarmente va dichiarata la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha sede nel circondario del medesimo Ufficio, come evincibile dalla visura camerale in atti.
Tanto chiarito, sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva del creditore istante, il quale agisce in virtù di ruoli esattoriali esecutivi non contestati dalla debitrice.
Nel merito, venendo all'esame del ricorso introdotto dalla Procura della Repubblica, nonché di quello proposto dalla stessa società debitrice, gli stessi vanno accolti per le ragioni di seguito espresse.
In primo luogo, è senz'altro qualificabile quale imprenditore commerciale, inerendo Parte_2
l'oggetto sociale alla vendita a clienti finali di gas naturale e derivati, nonché l'acquisto e vendita di altri combustibili (cfr. visura camerale in atti). In secondo luogo, non sussistono nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 49, ult. co., CCII;
dall'istruttoria è infatti emerso che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati nei confronti dei creditori è superiore al limite legale di € 30.000,00.
In terzo luogo, la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII e che dalle risultanze delle informative acquisite è emerso il superamento delle soglie di cui alla medesima disposizione (cfr. bilanci CCIAA in atti).
Quanto allo stato di insolvenza, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), esso si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L'accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale non presuppone la sua imputabilità al debitore, dovendo il
Tribunale effettuare una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata (cfr. Cass. civ., n. 9253/2012 in tema di dichiarazione di fallimento);
Nel caso di specie, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice medesima, come reso manifesto dal protratto inadempimento delle proprie obbligazioni verso l'Erario e dagli ingenti debiti maturati dalla medesima, nonché dall'aver essa stessa richiesto volontariamente l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, essendosi verificati i presupposti previsti dall'art. 2484 cod. civ.
Trattasi di dati tutti indicativi, secondo l'id quod plerumque accidit, non di una crisi temporanea, bensì di un perdurante stato di impotenza patrimoniale della società resistente e di una concreta incapacità di stare sul mercato.
Alla luce di quanto sinora esposto, ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 121 CCI, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale e nominato il Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. Parte_2
), in persona del l.r.p.t., con sede in L'Aquila (AQ), Frazione Civitatomassa- P.IVA_1
Scoppito, Via Aldo Moro 8; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Maura Manzi; nomina
Curatore dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_2 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23.10.2025 alle ore 12.15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni alle parti ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli