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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 6/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4443 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2015 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dalle avvocate Giovanna Albanese e Maria Della
Monaca ed elettivamente domiciliata presso di esse in Roma, via IV Novembre 119/A presso l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale
[.
-APPELLANTE
[...
, PRESTA , rappresentati e difesi Parte_2 CP_1 CP_2 giusta procura in atti dall'avvocato Giampiero Michielan ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma via Francesco D'Ovidio 71
-APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10969/2023 pubblicata in data 4/12/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da , e Parte_2 Parte_3 CP_2 condannava la società pagamento in favore dei suddetti lavoratori Controparte_3 CP_ degli importi di € 1.824,29 per € 1.778,80 per ed € 1.664,95 per in tutti Pt_2 Pt_3
i casi oltre accessori dalla rivalutazione al saldo.
Avverso tale pronuncia la società ha proposto appello fondato su più Parte_1 motivi.
, e si costituivano in giudizio resistendo Parte_2 Parte_3 CP_2 all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa era decisa come da dispositivo in calce.
Gli odierni appellati, già dipendenti a tempo indeterminato della società Parte_1 con inquadramento al III livello CCNL Commercio, C.C.N.L. che Parte_4 affermavano essere stato applicato di fatto dalla società resistente unitamente alla relativa contrattazione integrativa, avevano agito in giudizio al fine di far valere il loro diritto a percepire gli incrementi economici e gli adeguamenti salariali disposti dal suddetto C.C.N.L. nel periodo dall'aprile 2015 al febbraio 2018, con conseguente condanna della società datrice al pagamento in loro favore degli importi indicati in ricorso (€ 1.857,43 per € Pt_2 CP_ 1.757,15 per e € 1.531,28 per . Pt_3
Trattasi in particolare, così come rilevato dal primo giudice, delle quote dell'aumento retributivo disposto in sede di rinnovo del “Contratto Nazionale del Terziario, Distribuzione e Servizi” del 30/3/2015.
Il Tribunale affermava la fondatezza della domanda.
Disattendeva in particolare, citando giurisprudenza di merito, le eccezioni sollevate a tale proposito dalla società la quale aveva opposto il principio di contenimento Parte_1 dei costi del personale di cui agli artt. 18 del d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008 e 3 bis della l. 138/2011 (valevole per gli enti pubblici e per le società a partecipazione pubblica) e, in particolare, il blocco degli stipendi di cui all'art. 9 del d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010 e successive proroghe affermando l'inapplicabilità di tali limiti di spesa agli incrementi contrattuali invocati dai lavoratori (evidenziando a tale proposito, in particolare, la mancata adozione da parte dell'amministrazione controllante di un atto di indirizzo recepito da in sede di contrattazione collettiva di secondo livello). Parte_1
Rilevava, quanto alla decorrenza degli adeguamenti contrattuali richiesti “che la disciplina del d.lgs. n. 175/2016 riproduce e accoglie quanto già stabilito dalla normativa previgente, ai fini del “contenimento degli oneri contrattuali”, ossia la necessità di un atto di indirizzo o provvedimento da parte dell'Amministrazione controllante ed il recepimento nella contrattazione di secondo livello;
quindi la mancata erogazione degli incrementi contrattuali è stata illegittima prima e dopo l'entrata in vigore del d.lgs.. n. 175, cit., in quanto è mancato un atto di indirizzo dell'amministrazione controllante in tal senso ed il suo recepimento nella contrattazione di secondo livello”.
Determinava gli importi dovuti, secondo quanto indicato nel dispositivo della sentenza impugnata, sulla base dei conteggi subordinati dei lavoratori limitati al febbraio 2018 e non contestati dalla società appellante.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per erronea interpretazione dell'articolo 19 del d.lgs. 175/2016 e delle norme che regolano i rapporti tra la società partecipata e l'ente proprietario unico socio pubblico.
Contesta il rilievo attribuito dal primo giudice alla (presunta) modifica normativa introdotta dal d.lgs. 175/2016 nel consentire per le società a partecipazione pubblica, in luogo del principio di riduzione dei costi del personale posto dal previgente art. 18 del d.l.
112/2008, una più ampia dizione volta al contenimento dei costi aziendali sul “complesso delle spese di funzionamento” e non sulle sole spese del personale, consentendo compensazioni tra diverse tipologie di costi con un'applicazione “mediata” dei limiti e divieti previsti dalla legislazione a carico delle amministrazioni socie (quale il blocco della contrattazione salariale) tale da consentire deroghe ai vincoli di spesa del personale.
Evidenzia la particolare condizione della società in house la quale svolge attività di supporto all'attività amministrativa dell'ente proprietario e alla quale è affidata da quest'ultimo la realizzazione di “commesse” con affidamento diretto senza procedura di evidenza pubblica, purché il costo si mantenga al di sotto dei valori del libero mercato, condizione quest'ultima che implica necessariamente il taglio delle spese generali, tra cui quelle del personale, che sono la voce più rilevante dei costi di qualsiasi servizio sostenendo che la predetta modifica normativa non avrebbe alterato la portata del principio di contenimento delle spese di personale e dei costi generali.
Contesta inoltre l'interpretazione normativa posta a fondamento della decisione impugnata evidenziando come la stessa “determinerebbe la totale assimilazione delle società partecipate al regime giuscivilistico delle società per azioni e questo “nonostante la rilevanza pubblica dei servizi erogati, il modello societario prescelto è un modello privatistico il cui funzionamento è ispirato a logiche imprenditoriali”.
Con un secondo motivo l'appellante afferma l'erroneità della gravata sentenza ove afferma che “…non risulta, nel caso di specie, l'adozione di alcun atto di indirizzo da parte dell'amministrazione controllante e di recepimento da parte della società in sede di contrattazione di secondo livello …” evidenziando il contrasto di tale affermazione con il Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente locale e con la previsione di cui all'art 19 comma 5 del d.lgs. 175/2016 e sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la Città metropolitana, nell'esercizio del controllo analogo sulla società appellante, aveva espresso l'indirizzo in tema di contenimento dei costi del personale sia nei Piani degli Obiettivi dal 2016, che con la nota n. 0169663 del Pt_5
24/10/2018. Con un terzo motivo, avanzato in via subordinata, l'appellante afferma l'erroneità dell'interpretazione normativa del Tribunale anche sotto il profilo della vigenza temporale, sostenendo che, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi, le somme da riconoscere agli appellati dovrebbero essere ricalcolate con riferimento al solo periodo a partire da ottobre 2016 essendo il d.lgs. 175/2016 entrato in vigore il 23/9/2016.
I primi due motivi, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, risultano infondati, intendendo il Collegio dare continuità all'orientamento interpretativo più volte espresso da questa Corte con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili (oltre alla sentenza n. 1200/2022 del 24/03/2022, citata dal Tribunale, cfr., ad es., CdA Roma n.
1915/2024 del 17/05/2024, n. 4031/2024 del 20/11/2024 e n. 4354/2024 del 3/1/2025 nonché, ancora più recentemente, CdA Roma n. 159 del 15/1/2025 precedente quest'ultimo prodotto in atti e che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
In sostanza, i primi due motivi di impugnazione sono incentrati sulla tesi, sostenuta dalla società appellante, che, in virtù del controllo analogo esercitato dall'ente proprietario sarebbe tenuta ad attuare le direttive di quest'ultimo che potrebbero derogare anche alla contrattazione collettiva di settore.
La tesi è completamente errata.
L'articolo 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. 175/2016 definisce il controllo analogo “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”, ma ciò non esime quest'ultima, né l'ente pubblico proprietario, dal rispetto delle norme di legge.
In proposito, l'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo prevede che “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società
a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.
L'articolo 14, comma 1 a conferma della sottoposizione delle società a partecipazione pubblica alle norme del codice civile, a quelle generali del diritto privato e, in definitiva, alle regole del mercato, ponendo fine ad una questione controversa che aveva diviso la dottrina e la giurisprudenza, dispone che “Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza …”.
Con recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato che “secondo l'orientamento più recente di questa Corte in tema di fallibilità della società partecipate dagli enti locali, appare oramai del tutto irrilevante ogni indagine in ordine alla natura in house o meno della società che sia in mano pubblica, poiché la scelta del legislatore di consentire
l'esercizio di determinate attività a società di capitali - e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico -, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità (Cass. 07/02/2017, n. 3196; Cass.
27/09/2013, n. 22209). A siffatto orientamento occorre dare sicura continuità, dovendosi al riguardo tenere a mente, come del resto già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 3196 del
2017, cit.) da un lato, che l'art. 1 l.fall. esclude dall'area della concorsualità soltanto gli enti pubblici e non anche le società pubbliche, per le quali trovano applicazione le norme del codice civile e, dall'altro, che esiste ancora nell'ordinamento una disposizione (l'art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70), che vieta seccamente l'istituzione di enti pubblici se non in forza di un atto normativo. …”.
La regola dettata dall'articolo 1 trova conferma, per quanto riguarda i rapporti di lavoro instaurati da dette società, nel più volte richiamato articolo 19 del d.lgs. 175/2016 che, al comma 1, prevede che “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo
II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. Anche per la disciplina del rapporto di lavoro, quindi, la disposizione richiama l'applicazione delle norme del codice civile e di quelle che regolano il lavoro subordinato nell'impresa “secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
Anche per la disciplina del rapporto di lavoro, quindi, la disposizione richiama l'applicazione delle norme del codice civile e di quelle che regolano il lavoro subordinato nell'impresa “secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
È la stessa normativa che regola le società pubbliche, quindi, a richiamare i contratti collettivi quale indispensabile fonte attuativa ed integrativa della disciplina del rapporto di lavoro. Le deroghe a tale disposizione generale sono limitate a quelle previste dallo stesso decreto legislativo n. 175/2016 che, sul punto dell'applicazione della contrattazione collettiva, non prevede alcuna deroga.
Sul punto si è pronunciata, con recentissimo arresto, la Suprema Corte di Cassazione che, chiamata a dirimere la questione della giurisdizione applicabile in una controversia avente ad oggetto la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale in una società in house, ha affermato che “La norma [art. 19 del d.lgs. 175/2016], nella parte in cui prevede l'applicazione delle disposizioni sul lavoro nell'impresa, salvo deroghe («1.
Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società
a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi»), costituisce, a ben guardare, l'approdo di una ricostruzione sistematica già fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, avevano evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass., Sez.
Un., 1° dicembre 2016, n. 24591, confermativa di pronunce precedenti, e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7759)”(Cass. Sez. Un., 18749/2023).
Per la disciplina del rapporto di lavoro, dunque, non esistono disposizioni di segno contrario che permettano alla società, o all'ente pubblico proprietario, di derogare per scelta unilaterale alla contrattazione collettiva, né si rilevano ragioni ostative di sistema “che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica”, tali da poter venire meno all'applicazione della contrattazione collettiva di settore.
Anzi, al contrario, l'espresso richiamo alla contrattazione collettiva, di cui all'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 175/2016 evidenzia che il legislatore ha voluto pienamente inserire la disciplina del rapporto di lavoro delle società partecipate, ivi comprese quelle in house, all'interno del sistema delle relazioni sindacali.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2018 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati nella motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva di cui all'articolo 16 del d.l. 98/2011 e successive proroghe – ha affermato che “ l'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma,
Cost. La libertà sindacale è tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell'autonomia negoziale (ex plurimis, sentenze n. 697 del 1988, punto 3. del Considerato in diritto, e n. 34 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto). (…) In una costante dialettica con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare aspetti sempre più puntuali (art. 40, comma
1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma
2, del d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001). (…) Se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum. (...) Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, 10 all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile”.
La Corte delle leggi ha, quindi, affermato il valore insuperabile della contrattazione collettiva non comprimibile, oltre un determinato limite, nemmeno dal legislatore ordinario per l'attuazione di altre finalità aventi parimenti rilevanza costituzionale (quale il contenimento dei costi della spesa pubblica). In linea con tali principi si pone, chiaramente,
l'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 175/2016 ed alla luce degli stessi devono essere interpretati anche i successivi commi 5 e 6 della medesima disposizione di legge (C.d.A. Roma, n.
1200/2022).
I commi 5 e 6 dell'articolo 19 prevedono che:
“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”.
Le disposizioni appena richiamate certamente non hanno il senso che vorrebbe loro attribuire la società appellante. La previsione che l'amministrazione proprietaria della società debba fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, non significa affatto che la società, per raggiungere tali obiettivi, possa non dare applicazione alla contrattazione collettiva di riferimento. Anzi, per il contenimento degli oneri contrattuali, la legge prevede espressamente che la società debba passare sempre attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello, aziendale o territoriale, prevedendo altresì, per la riduzione della spesa per il personale, anche la possibilità di attuare i processi di mobilità di quello eccedente previsti dall'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
Come già chiarito da questa Corte in proprio analogo precedente, tale previsione di legge esprime la possibilità, per la contrattazione aziendale, di derogare, anche in senso peggiorativo, al CCNL (C.d.A. Roma, n. 1200/2022).
Tuttavia, nel caso concreto non è dato riscontrare alcun contratto collettivo di tal fatta che abbia dettato una disciplina derogatoria dei trattamenti economici oggetto del presente giudizio (C.d.A. Roma, n. 1200/2022).
La società appellante invece, omettendo di passare per un accordo territoriale o aziendale con i sindacati, o di procedere alla mobilità del personale eccedentario, ha ritenuto di risolvere il problema originato dagli aumenti contrattuali attuando unilateralmente la proroga del blocco delle retribuzioni fino al 2018, con ciò violando palesemente le norme del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dello stesso d.lgs.
175/2016 che affidano alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro e, in particolare, la determinazione della retribuzione.
La società appellante sostiene che la sua condotta sarebbe conforme ai Piani degli
Obiettivi predisposti dall'Amministrazione dal 2016 in poi, che non avrebbero previsto
“alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive” (pag. 16 dell'atto d'appello).
Anche tale affermazione è priva di qualsiasi fondamento.
I PDO degli anni 2016 – 2018, depositati nel primo grado del giudizio (all. 2 alla memoria difensiva di primo grado), in realtà consistono unicamente in un elenco delle commesse affidate dalla Città metropolitana alla società con i relativi importi contrattuali.
E' evidente che l'ente affidatario delle commesse non poteva modificare l'importo contrattualmente pattuito per la realizzazione delle opere o dei servizi appaltati, dando luogo ad una forma di finanziamento degli oneri della società; piuttosto, avrebbe dovuto essere quest'ultima che, nel contrattare il corrispettivo per l'affidamento dei lavori o dei servizi, avrebbe dovuto tenere conto anche degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo, fermo restando l'onere di proporre un prezzo dell'opera o del servizio che fosse concorrente con i prezzi di mercato.
Ciò è esattamente quanto risposto dalla Città metropolitana, con la nota del 24/10/2018
(all. 5 alla memoria difensiva di primo grado), in riscontro alla nota dell'appellante del 18/10/ 2018 n. 8535 avente ad oggetto l'applicazione del CCNL Commercio.
Nella missiva della Città metropolitana si legge quanto segue: “A tale riguardo si coglie
l'occasione per rilevare che questo Ente non ha mai inteso finanziare, né mai avrebbe potuto, in base alle vigenti disposizioni in materia, le attività ed i connessi costi ed oneri generali presupposti di codesta Società; semmai l'Amministrazione riconosce una somma a fronte di prestazioni di servizi relative alle commesse che l'Amministrazione stessa affida secondo lo schema procedimentale dell'in house providing, secondo esigenze di supporto al funzionamento dei propri servizi. Conseguentemente è, dunque, presupposto necessario che, per ogni servizio acquisito in house providing sulla base della normativa statale e comunitaria, l'Ente committente verifichi la congruità del costo dell'affidamento rispetto ai costi di mercato relativi alla prestazione richiesta, restando esclusa ogni imputazione di costi che non sia ricompresa in tale modello di rapporto”.
La stessa nota del 24 ottobre, poi, afferma che la problematica inerente all'applicazione degli aumenti tabellari previsti dal CCNL di riferimento, debba essere risolta da uno “studio tecnico-economico della stessa Società che esplori le ipotesi operative di compatibilità interna rispetto alle dinamiche societarie dei predetti aumenti alla luce dei quatto punti sopra evidenziati”, punti che l'Amministrazione ha condensato nel: “1) principio del contenimento delle spese previste in attuazione di quanto disposto dall'art. 19 del D.lgs. n. 175/2016; 2) piena autonomia della Società nella gestione dei costi fissi sostenuti nell'ambito della gestione dei costi generali e della contrattazione di secondo livello e nella ricerca di un punto economico di compatibilità tra aumenti tabellari, contrattazione di secondo livello e costi generali di amministrazione;
3) obbligo di mantenimento dei costi con i costi di mercato;
4) definizione delle vertenze relative all'aumento dei costi tabellari esclusivamente tramite l'eventuale conciliazione tramite l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente”.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, quindi, l'Amministrazione controllante non ha affatto indicato come obiettivo il contenimento dei costi mediante l'elusione degli aumenti tabellari previsti dalla contrattazione collettiva, bensì ha indicato a la diversa strada da percorrere, nella piena autonomia della società nella Parte_1 gestione dei costi fissi, consistente in uno studio tecnico – economico finalizzato al contenimento delle spese generali di gestione e nel ricorso alla contrattazione di secondo livello per trovare un punto di compatibilità tra aumenti tabellari e costi di amministrazione.
Alla luce delle osservazioni che precedono, appare evidente l'infondatezza dei primi due motivi di gravame mentre dalle considerazioni che precedono e dalla presenza di vari precedenti di questa Corte conformi all' orientamento assunto in questa sede discende, in maniera assorbente, l' assenza delle “gravi difficoltà interpretative” richieste dall' art. 363 bis cpc per il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Cassazione richiesto dall'appellante
(in tal senso CdA Roma n. 4354/2024 del 3/1/2025).
Non può trovare accoglimento neanche il terzo motivo di appello, relativo alla portata temporale della disciplina esaminata.
Intende a tale proposito il Collegio aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a quanto recentemente affermato a tale proposito da questa Corte con la già citata sentenza n.
159/2025 del 15/01/2025.
È destituita di fondamento la tesi sostenuta dall'odierna appellante che la corresponsione dei rinnovi contrattuali dovrebbe essere riconosciuta solamente a partire dall'ottobre 2016,
a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016 avvenuta in data 23/9/2016, ovvero, al più, a decorrere dal 1/1/ 2016.
Sul punto, giova ancora una volta richiamare che, con la già citata sentenza n. 178/2015, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale “sopravvenuta” del blocco stipendiale a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avvenuta in data 29/7/2015, e nei termini indicati in motivazione
Ebbene, a differenza dei dipendenti del pubblico impiego, per i quali a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità sono dovute intervenire specifiche disposizioni volte alla riattivazione delle procedure della contrattazione pubblica, per quelli della società appellante
, soggetti alla disciplina del CCNL in conseguenza della pronuncia della Consulta avrebbero dovuto essere immediatamente corrisposti gli aumenti contrattuali, esistendo un CCNL immediatamente operativo, rinnovato all'inizio del 2015. Ne deriva, pertanto, che già per l'anno 2015 non poteva più protrarsi la sospensione degli aumenti contrattuali disposti dal CCNL rinnovato, dovendosi a tale contrattazione dare piena attuazione.
Né alcun rilievo ha, rispetto a tale osservazione, la circostanza della data di entrata in vigore del d.lgs. 175/2016, atteso che comunque – anche prima di tale testo legislativo – il rapporto di lavoro degli odierni appellati era regolato dal CCNL Commercio.
Ne consegue che il gravame dovrà essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidata come dispositivo, segue la soccombenza
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi €
3.011 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 6.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 6/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4443 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2015 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dalle avvocate Giovanna Albanese e Maria Della
Monaca ed elettivamente domiciliata presso di esse in Roma, via IV Novembre 119/A presso l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale
[.
-APPELLANTE
[...
, PRESTA , rappresentati e difesi Parte_2 CP_1 CP_2 giusta procura in atti dall'avvocato Giampiero Michielan ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma via Francesco D'Ovidio 71
-APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10969/2023 pubblicata in data 4/12/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da , e Parte_2 Parte_3 CP_2 condannava la società pagamento in favore dei suddetti lavoratori Controparte_3 CP_ degli importi di € 1.824,29 per € 1.778,80 per ed € 1.664,95 per in tutti Pt_2 Pt_3
i casi oltre accessori dalla rivalutazione al saldo.
Avverso tale pronuncia la società ha proposto appello fondato su più Parte_1 motivi.
, e si costituivano in giudizio resistendo Parte_2 Parte_3 CP_2 all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa era decisa come da dispositivo in calce.
Gli odierni appellati, già dipendenti a tempo indeterminato della società Parte_1 con inquadramento al III livello CCNL Commercio, C.C.N.L. che Parte_4 affermavano essere stato applicato di fatto dalla società resistente unitamente alla relativa contrattazione integrativa, avevano agito in giudizio al fine di far valere il loro diritto a percepire gli incrementi economici e gli adeguamenti salariali disposti dal suddetto C.C.N.L. nel periodo dall'aprile 2015 al febbraio 2018, con conseguente condanna della società datrice al pagamento in loro favore degli importi indicati in ricorso (€ 1.857,43 per € Pt_2 CP_ 1.757,15 per e € 1.531,28 per . Pt_3
Trattasi in particolare, così come rilevato dal primo giudice, delle quote dell'aumento retributivo disposto in sede di rinnovo del “Contratto Nazionale del Terziario, Distribuzione e Servizi” del 30/3/2015.
Il Tribunale affermava la fondatezza della domanda.
Disattendeva in particolare, citando giurisprudenza di merito, le eccezioni sollevate a tale proposito dalla società la quale aveva opposto il principio di contenimento Parte_1 dei costi del personale di cui agli artt. 18 del d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008 e 3 bis della l. 138/2011 (valevole per gli enti pubblici e per le società a partecipazione pubblica) e, in particolare, il blocco degli stipendi di cui all'art. 9 del d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010 e successive proroghe affermando l'inapplicabilità di tali limiti di spesa agli incrementi contrattuali invocati dai lavoratori (evidenziando a tale proposito, in particolare, la mancata adozione da parte dell'amministrazione controllante di un atto di indirizzo recepito da in sede di contrattazione collettiva di secondo livello). Parte_1
Rilevava, quanto alla decorrenza degli adeguamenti contrattuali richiesti “che la disciplina del d.lgs. n. 175/2016 riproduce e accoglie quanto già stabilito dalla normativa previgente, ai fini del “contenimento degli oneri contrattuali”, ossia la necessità di un atto di indirizzo o provvedimento da parte dell'Amministrazione controllante ed il recepimento nella contrattazione di secondo livello;
quindi la mancata erogazione degli incrementi contrattuali è stata illegittima prima e dopo l'entrata in vigore del d.lgs.. n. 175, cit., in quanto è mancato un atto di indirizzo dell'amministrazione controllante in tal senso ed il suo recepimento nella contrattazione di secondo livello”.
Determinava gli importi dovuti, secondo quanto indicato nel dispositivo della sentenza impugnata, sulla base dei conteggi subordinati dei lavoratori limitati al febbraio 2018 e non contestati dalla società appellante.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per erronea interpretazione dell'articolo 19 del d.lgs. 175/2016 e delle norme che regolano i rapporti tra la società partecipata e l'ente proprietario unico socio pubblico.
Contesta il rilievo attribuito dal primo giudice alla (presunta) modifica normativa introdotta dal d.lgs. 175/2016 nel consentire per le società a partecipazione pubblica, in luogo del principio di riduzione dei costi del personale posto dal previgente art. 18 del d.l.
112/2008, una più ampia dizione volta al contenimento dei costi aziendali sul “complesso delle spese di funzionamento” e non sulle sole spese del personale, consentendo compensazioni tra diverse tipologie di costi con un'applicazione “mediata” dei limiti e divieti previsti dalla legislazione a carico delle amministrazioni socie (quale il blocco della contrattazione salariale) tale da consentire deroghe ai vincoli di spesa del personale.
Evidenzia la particolare condizione della società in house la quale svolge attività di supporto all'attività amministrativa dell'ente proprietario e alla quale è affidata da quest'ultimo la realizzazione di “commesse” con affidamento diretto senza procedura di evidenza pubblica, purché il costo si mantenga al di sotto dei valori del libero mercato, condizione quest'ultima che implica necessariamente il taglio delle spese generali, tra cui quelle del personale, che sono la voce più rilevante dei costi di qualsiasi servizio sostenendo che la predetta modifica normativa non avrebbe alterato la portata del principio di contenimento delle spese di personale e dei costi generali.
Contesta inoltre l'interpretazione normativa posta a fondamento della decisione impugnata evidenziando come la stessa “determinerebbe la totale assimilazione delle società partecipate al regime giuscivilistico delle società per azioni e questo “nonostante la rilevanza pubblica dei servizi erogati, il modello societario prescelto è un modello privatistico il cui funzionamento è ispirato a logiche imprenditoriali”.
Con un secondo motivo l'appellante afferma l'erroneità della gravata sentenza ove afferma che “…non risulta, nel caso di specie, l'adozione di alcun atto di indirizzo da parte dell'amministrazione controllante e di recepimento da parte della società in sede di contrattazione di secondo livello …” evidenziando il contrasto di tale affermazione con il Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente locale e con la previsione di cui all'art 19 comma 5 del d.lgs. 175/2016 e sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la Città metropolitana, nell'esercizio del controllo analogo sulla società appellante, aveva espresso l'indirizzo in tema di contenimento dei costi del personale sia nei Piani degli Obiettivi dal 2016, che con la nota n. 0169663 del Pt_5
24/10/2018. Con un terzo motivo, avanzato in via subordinata, l'appellante afferma l'erroneità dell'interpretazione normativa del Tribunale anche sotto il profilo della vigenza temporale, sostenendo che, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi, le somme da riconoscere agli appellati dovrebbero essere ricalcolate con riferimento al solo periodo a partire da ottobre 2016 essendo il d.lgs. 175/2016 entrato in vigore il 23/9/2016.
I primi due motivi, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, risultano infondati, intendendo il Collegio dare continuità all'orientamento interpretativo più volte espresso da questa Corte con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili (oltre alla sentenza n. 1200/2022 del 24/03/2022, citata dal Tribunale, cfr., ad es., CdA Roma n.
1915/2024 del 17/05/2024, n. 4031/2024 del 20/11/2024 e n. 4354/2024 del 3/1/2025 nonché, ancora più recentemente, CdA Roma n. 159 del 15/1/2025 precedente quest'ultimo prodotto in atti e che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
In sostanza, i primi due motivi di impugnazione sono incentrati sulla tesi, sostenuta dalla società appellante, che, in virtù del controllo analogo esercitato dall'ente proprietario sarebbe tenuta ad attuare le direttive di quest'ultimo che potrebbero derogare anche alla contrattazione collettiva di settore.
La tesi è completamente errata.
L'articolo 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. 175/2016 definisce il controllo analogo “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”, ma ciò non esime quest'ultima, né l'ente pubblico proprietario, dal rispetto delle norme di legge.
In proposito, l'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo prevede che “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società
a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.
L'articolo 14, comma 1 a conferma della sottoposizione delle società a partecipazione pubblica alle norme del codice civile, a quelle generali del diritto privato e, in definitiva, alle regole del mercato, ponendo fine ad una questione controversa che aveva diviso la dottrina e la giurisprudenza, dispone che “Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza …”.
Con recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato che “secondo l'orientamento più recente di questa Corte in tema di fallibilità della società partecipate dagli enti locali, appare oramai del tutto irrilevante ogni indagine in ordine alla natura in house o meno della società che sia in mano pubblica, poiché la scelta del legislatore di consentire
l'esercizio di determinate attività a società di capitali - e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico -, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità (Cass. 07/02/2017, n. 3196; Cass.
27/09/2013, n. 22209). A siffatto orientamento occorre dare sicura continuità, dovendosi al riguardo tenere a mente, come del resto già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 3196 del
2017, cit.) da un lato, che l'art. 1 l.fall. esclude dall'area della concorsualità soltanto gli enti pubblici e non anche le società pubbliche, per le quali trovano applicazione le norme del codice civile e, dall'altro, che esiste ancora nell'ordinamento una disposizione (l'art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70), che vieta seccamente l'istituzione di enti pubblici se non in forza di un atto normativo. …”.
La regola dettata dall'articolo 1 trova conferma, per quanto riguarda i rapporti di lavoro instaurati da dette società, nel più volte richiamato articolo 19 del d.lgs. 175/2016 che, al comma 1, prevede che “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo
II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. Anche per la disciplina del rapporto di lavoro, quindi, la disposizione richiama l'applicazione delle norme del codice civile e di quelle che regolano il lavoro subordinato nell'impresa “secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
Anche per la disciplina del rapporto di lavoro, quindi, la disposizione richiama l'applicazione delle norme del codice civile e di quelle che regolano il lavoro subordinato nell'impresa “secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
È la stessa normativa che regola le società pubbliche, quindi, a richiamare i contratti collettivi quale indispensabile fonte attuativa ed integrativa della disciplina del rapporto di lavoro. Le deroghe a tale disposizione generale sono limitate a quelle previste dallo stesso decreto legislativo n. 175/2016 che, sul punto dell'applicazione della contrattazione collettiva, non prevede alcuna deroga.
Sul punto si è pronunciata, con recentissimo arresto, la Suprema Corte di Cassazione che, chiamata a dirimere la questione della giurisdizione applicabile in una controversia avente ad oggetto la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale in una società in house, ha affermato che “La norma [art. 19 del d.lgs. 175/2016], nella parte in cui prevede l'applicazione delle disposizioni sul lavoro nell'impresa, salvo deroghe («1.
Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società
a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi»), costituisce, a ben guardare, l'approdo di una ricostruzione sistematica già fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, avevano evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass., Sez.
Un., 1° dicembre 2016, n. 24591, confermativa di pronunce precedenti, e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7759)”(Cass. Sez. Un., 18749/2023).
Per la disciplina del rapporto di lavoro, dunque, non esistono disposizioni di segno contrario che permettano alla società, o all'ente pubblico proprietario, di derogare per scelta unilaterale alla contrattazione collettiva, né si rilevano ragioni ostative di sistema “che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica”, tali da poter venire meno all'applicazione della contrattazione collettiva di settore.
Anzi, al contrario, l'espresso richiamo alla contrattazione collettiva, di cui all'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 175/2016 evidenzia che il legislatore ha voluto pienamente inserire la disciplina del rapporto di lavoro delle società partecipate, ivi comprese quelle in house, all'interno del sistema delle relazioni sindacali.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2018 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati nella motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva di cui all'articolo 16 del d.l. 98/2011 e successive proroghe – ha affermato che “ l'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma,
Cost. La libertà sindacale è tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell'autonomia negoziale (ex plurimis, sentenze n. 697 del 1988, punto 3. del Considerato in diritto, e n. 34 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto). (…) In una costante dialettica con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare aspetti sempre più puntuali (art. 40, comma
1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma
2, del d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001). (…) Se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum. (...) Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, 10 all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile”.
La Corte delle leggi ha, quindi, affermato il valore insuperabile della contrattazione collettiva non comprimibile, oltre un determinato limite, nemmeno dal legislatore ordinario per l'attuazione di altre finalità aventi parimenti rilevanza costituzionale (quale il contenimento dei costi della spesa pubblica). In linea con tali principi si pone, chiaramente,
l'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 175/2016 ed alla luce degli stessi devono essere interpretati anche i successivi commi 5 e 6 della medesima disposizione di legge (C.d.A. Roma, n.
1200/2022).
I commi 5 e 6 dell'articolo 19 prevedono che:
“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”.
Le disposizioni appena richiamate certamente non hanno il senso che vorrebbe loro attribuire la società appellante. La previsione che l'amministrazione proprietaria della società debba fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, non significa affatto che la società, per raggiungere tali obiettivi, possa non dare applicazione alla contrattazione collettiva di riferimento. Anzi, per il contenimento degli oneri contrattuali, la legge prevede espressamente che la società debba passare sempre attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello, aziendale o territoriale, prevedendo altresì, per la riduzione della spesa per il personale, anche la possibilità di attuare i processi di mobilità di quello eccedente previsti dall'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
Come già chiarito da questa Corte in proprio analogo precedente, tale previsione di legge esprime la possibilità, per la contrattazione aziendale, di derogare, anche in senso peggiorativo, al CCNL (C.d.A. Roma, n. 1200/2022).
Tuttavia, nel caso concreto non è dato riscontrare alcun contratto collettivo di tal fatta che abbia dettato una disciplina derogatoria dei trattamenti economici oggetto del presente giudizio (C.d.A. Roma, n. 1200/2022).
La società appellante invece, omettendo di passare per un accordo territoriale o aziendale con i sindacati, o di procedere alla mobilità del personale eccedentario, ha ritenuto di risolvere il problema originato dagli aumenti contrattuali attuando unilateralmente la proroga del blocco delle retribuzioni fino al 2018, con ciò violando palesemente le norme del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dello stesso d.lgs.
175/2016 che affidano alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro e, in particolare, la determinazione della retribuzione.
La società appellante sostiene che la sua condotta sarebbe conforme ai Piani degli
Obiettivi predisposti dall'Amministrazione dal 2016 in poi, che non avrebbero previsto
“alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive” (pag. 16 dell'atto d'appello).
Anche tale affermazione è priva di qualsiasi fondamento.
I PDO degli anni 2016 – 2018, depositati nel primo grado del giudizio (all. 2 alla memoria difensiva di primo grado), in realtà consistono unicamente in un elenco delle commesse affidate dalla Città metropolitana alla società con i relativi importi contrattuali.
E' evidente che l'ente affidatario delle commesse non poteva modificare l'importo contrattualmente pattuito per la realizzazione delle opere o dei servizi appaltati, dando luogo ad una forma di finanziamento degli oneri della società; piuttosto, avrebbe dovuto essere quest'ultima che, nel contrattare il corrispettivo per l'affidamento dei lavori o dei servizi, avrebbe dovuto tenere conto anche degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo, fermo restando l'onere di proporre un prezzo dell'opera o del servizio che fosse concorrente con i prezzi di mercato.
Ciò è esattamente quanto risposto dalla Città metropolitana, con la nota del 24/10/2018
(all. 5 alla memoria difensiva di primo grado), in riscontro alla nota dell'appellante del 18/10/ 2018 n. 8535 avente ad oggetto l'applicazione del CCNL Commercio.
Nella missiva della Città metropolitana si legge quanto segue: “A tale riguardo si coglie
l'occasione per rilevare che questo Ente non ha mai inteso finanziare, né mai avrebbe potuto, in base alle vigenti disposizioni in materia, le attività ed i connessi costi ed oneri generali presupposti di codesta Società; semmai l'Amministrazione riconosce una somma a fronte di prestazioni di servizi relative alle commesse che l'Amministrazione stessa affida secondo lo schema procedimentale dell'in house providing, secondo esigenze di supporto al funzionamento dei propri servizi. Conseguentemente è, dunque, presupposto necessario che, per ogni servizio acquisito in house providing sulla base della normativa statale e comunitaria, l'Ente committente verifichi la congruità del costo dell'affidamento rispetto ai costi di mercato relativi alla prestazione richiesta, restando esclusa ogni imputazione di costi che non sia ricompresa in tale modello di rapporto”.
La stessa nota del 24 ottobre, poi, afferma che la problematica inerente all'applicazione degli aumenti tabellari previsti dal CCNL di riferimento, debba essere risolta da uno “studio tecnico-economico della stessa Società che esplori le ipotesi operative di compatibilità interna rispetto alle dinamiche societarie dei predetti aumenti alla luce dei quatto punti sopra evidenziati”, punti che l'Amministrazione ha condensato nel: “1) principio del contenimento delle spese previste in attuazione di quanto disposto dall'art. 19 del D.lgs. n. 175/2016; 2) piena autonomia della Società nella gestione dei costi fissi sostenuti nell'ambito della gestione dei costi generali e della contrattazione di secondo livello e nella ricerca di un punto economico di compatibilità tra aumenti tabellari, contrattazione di secondo livello e costi generali di amministrazione;
3) obbligo di mantenimento dei costi con i costi di mercato;
4) definizione delle vertenze relative all'aumento dei costi tabellari esclusivamente tramite l'eventuale conciliazione tramite l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente”.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, quindi, l'Amministrazione controllante non ha affatto indicato come obiettivo il contenimento dei costi mediante l'elusione degli aumenti tabellari previsti dalla contrattazione collettiva, bensì ha indicato a la diversa strada da percorrere, nella piena autonomia della società nella Parte_1 gestione dei costi fissi, consistente in uno studio tecnico – economico finalizzato al contenimento delle spese generali di gestione e nel ricorso alla contrattazione di secondo livello per trovare un punto di compatibilità tra aumenti tabellari e costi di amministrazione.
Alla luce delle osservazioni che precedono, appare evidente l'infondatezza dei primi due motivi di gravame mentre dalle considerazioni che precedono e dalla presenza di vari precedenti di questa Corte conformi all' orientamento assunto in questa sede discende, in maniera assorbente, l' assenza delle “gravi difficoltà interpretative” richieste dall' art. 363 bis cpc per il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Cassazione richiesto dall'appellante
(in tal senso CdA Roma n. 4354/2024 del 3/1/2025).
Non può trovare accoglimento neanche il terzo motivo di appello, relativo alla portata temporale della disciplina esaminata.
Intende a tale proposito il Collegio aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a quanto recentemente affermato a tale proposito da questa Corte con la già citata sentenza n.
159/2025 del 15/01/2025.
È destituita di fondamento la tesi sostenuta dall'odierna appellante che la corresponsione dei rinnovi contrattuali dovrebbe essere riconosciuta solamente a partire dall'ottobre 2016,
a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016 avvenuta in data 23/9/2016, ovvero, al più, a decorrere dal 1/1/ 2016.
Sul punto, giova ancora una volta richiamare che, con la già citata sentenza n. 178/2015, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale “sopravvenuta” del blocco stipendiale a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avvenuta in data 29/7/2015, e nei termini indicati in motivazione
Ebbene, a differenza dei dipendenti del pubblico impiego, per i quali a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità sono dovute intervenire specifiche disposizioni volte alla riattivazione delle procedure della contrattazione pubblica, per quelli della società appellante
, soggetti alla disciplina del CCNL in conseguenza della pronuncia della Consulta avrebbero dovuto essere immediatamente corrisposti gli aumenti contrattuali, esistendo un CCNL immediatamente operativo, rinnovato all'inizio del 2015. Ne deriva, pertanto, che già per l'anno 2015 non poteva più protrarsi la sospensione degli aumenti contrattuali disposti dal CCNL rinnovato, dovendosi a tale contrattazione dare piena attuazione.
Né alcun rilievo ha, rispetto a tale osservazione, la circostanza della data di entrata in vigore del d.lgs. 175/2016, atteso che comunque – anche prima di tale testo legislativo – il rapporto di lavoro degli odierni appellati era regolato dal CCNL Commercio.
Ne consegue che il gravame dovrà essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidata come dispositivo, segue la soccombenza
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi €
3.011 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 6.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario