TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/11/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. GI AL, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel R.G. al n° 510/2023, vertente TRA
elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio degli avv.ti Piroli Pietro e Pizzarda Massimo, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Cassino, via s. Pasquale e rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Cavaliere in virtù di delega in atti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., premesso di essere Parte_1 attualmente dipendente presso l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone e di essere stata in servizio - con una serie di contratti a tempo determinato con continuità di servizio dal giorno 28.6.2008 al 14.9.2017, momento in cui è
1 stata poi assunta con contratto a tempo indeterminato, inquadrata prima nella Categoria A fino al 31.8.2022 e poi nella categoria B da 1 settembre del 2022 – ha rilevato di non aver avuto alcun riconoscimento per l'anzianità di servizio maturata in virtù dei contratti a tempo determinato e di non aver avuto accesso alla procedura per l'attribuzione della progressione economica orizzontale (PEO) con decorrenza dal 1.1.2015 bandita dall'azienda con Deliberazione 1496/2016.
Evidenziando l'illegittimità di tale esclusione e del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata, anche a tempo determinato, alla luce della clausola
4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato confluito nella Direttiva 1999/70/CE, rilevando inoltre che i contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo sono anche da intendersi illegittimi in quanto assunti in violazione del divieto di reiterazione degli stessi, e quantificando la maggiore retribuzione che avrebbe percepito qualora fosse stata ammessa a partecipare alla procedura per l'attribuzione Parte della , che peraltro si è conclusa con l'accoglimento di tutte le domande e l'attribuzione del beneficio “a pioggia” per tutti i partecipanti, la ricorrente ha dunque agito in giudizio in primo luogo per ottenere il pagamento della retribuzione che avrebbe dovuto maturare in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo a tempo determinato anche ai fini della partecipazione alla procedura per le progressioni economiche, anche a titolo risarcitorio.
Con il medesimo ricorso, la parte ricorrente ha dedotto di aver svolto, per tutto il periodo di servizio e in particolare per l'ultimo quinquennio da gennaio del 2018, mansioni riconducibili alla categoria superiore rispetto a quella di appartenenza e in particolare ai profili di OSS o di OTA, ricompresi nella categoria B. Ha descritto dunque le mansioni concretamente svolte e ha allegato le diverse declaratorie, e richiamato l'art. 52 del d.lgs. 165/2001
o in subordine l'art. 36 Cost., ha quantificato il credito complessivamente maturato per le mansioni superiori in € 17.141,61 in caso di riconoscimento
2 del profilo BS, o in subordine € 13.667,00 in caso di riconoscimento della sola categoria B.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “ via preliminare, accertare il diritto della ricorrente alla progressione retributiva legata alla anzianità̀ di servizio accumulata e/o al riconoscimento della Fascia economica A1 a decorrere dal 1.1.2015 al 31.08.2022; per l'effetto ordinare all'azienda resistente, in persona del l.r.p.t., la correzione della progressione economico- stipendiale della ricorrente con assegnazione della Fascia A1 per il periodo
1.1.2015 sino al 31.08.2022 e/o altra data ritenuta di giustizia, con il conseguente pagamento in favore della stessa delle differenze retributive nel mentre maturate (A-A1 dal 1.1.2015 al 31.08.2022) e/o altro periodo ritenuto di giustizia) , pari ad un totale di € 4.407,20, oltre differenze fra le due fasce stipendiali, interessi come per legge e/o altra somma ritenuta di giustizia.
(B) In ogni caso, previa disapplicazione di ogni atto o normativa interna in contrasto con il richiamato accordo quadro (art. 4), ed accertata la discriminazione/disparità di trattamento economico azionata dall'azienda resistente nei confronti della istante, con il mancato riconoscimento di uno scatto retributivo (con decorrenza 1.1.2015) legato all'anzianità di servizio, in quanto dipendente con contratto a termine e non a tempo indeterminato antecedentemente al giorno 18.11.2016, condannare l'azienda resistente, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno di euro 4.407,20 e/o altra somma ritenuta di giustizia, pari alle differenze retributive (A-A1 periodo
2015-2022) arretrate mai percepite, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Per
l'effetto condannare l'azienda, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della istante di euro 4.407,20 e/o altra somma ritenuta di giustizia oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
(C) In via subordinata, accertare il diritto al risarcimento del danno della ricorrente per le ragioni di cui in premessa secondo una valutazione di giustizia, ai sensi degli art. 1126 c.c. e 432 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 1223
c.c. e per l'effetto condannare l'azienda resistente al pagamento della somma individuata secondo canoni di giustizia ed equità.
3 (D) In via alternativa, già accertata la illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti, considerata tale condotta aziendale idonea
a privare la ricorrente della concreta possibilità di accedere e beneficiare della
PEO n.1496/2016, con decorrenza 1.1.2015, per l'effetto ordinare alla CP_2
[...
in persona del l.r.p.t., il pagamento a titolo risarcitorio, in favore della istante, del danno quantificabile nelle differenze retributive non percepite a decorrere dal giorno 1.1.2015 sino al 30.08.2022 pari ad euro 4.407,20 oltre interessi o rivalutazione o altra somma ritenuta di giustizia.
Sulla seconda domanda, mansioni superiori: (E) Accertare e dichiarare che la ricorrente nel periodo 2018-2022 e/o altra data ritenuta di giustizia, ha svolto prevalentemente attività di Operatore Socio Sanitario (Oss) Cat Bs, o in subordine secondo i parametri della Cat B per il medesimo periodo in luogo del profilo di Ausiliario, di inquadramento nel livello A.
Per l'effetto condannare l'azienda resistente - in persona del l.r.p.t. a pagare in favore della Sig.ra (per il periodo 2018-2022 e/o Parte_1 altro ritenuto di giustizia) le differenze retributive: • nel caso di riconoscimento delle mansioni ascrivibili alla categoria BS l'importo pari ad € 17.141,61, e/o altra somma ritenuta di giustizia, interessi e rivalutazione relativamente al periodo 2018-08/2022 o a quello ritenuto di giustizia;
• nel caso di riconoscimento di mansioni riconducibili alla Cat. B l'importo pari ad €
13.100,70 e/o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione alle tredicesime mensilità, limitatamente agli ultimi 5 anni (2018- 08/2022
e/o altro periodo ritenuto di giustizia);
(G) Con vittoria di spese, onorari e cpa come per legge da distrarsi ai sottoscritti procuratori”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio l' Controparte_3 resistente, che ha eccepito in via preliminare la prescrizione dei crediti maturati in data antecedente al quinquennio dall'ultimo atto interruttivo individuato nella notifica del ricorso, e nel merito ha contestato quanto dedotto in merito allo svolgimento di mansioni superiori, tanto in punto di
4 fatto – sostenendo che la ricorrente ha sempre svolto mansioni coerenti con il proprio profilo di appartenenza – quanto in punto di diritto – evidenziando l'insussistenza di un diritto al pagamento delle differenze retributive e la mancata prova dei requisiti posti dall'art. 52 T.U. pubblico impiego e l'inapplicabilità dell'art. 2126 c.c. e 36 Cost. al caso di specie.
Ha poi contestato la quantificazione operata dalla parte ricorrente, richiamando la nota interna n. 42087 del 5.7.2023 prodotta in atti.
Con riferimento alla domanda di riconoscimento della progressione economica, non ha contestato quanto sostenuto dalla parte ricorrente, deducendo che l'azienda “a seguito di istruttoria interna - come da nota prot.
n. 42087 del 5.7.2023 (all. 2), a firma del Direttore ad interim della
[...]
Dott. , Parte_3 Persona_1 esclusivamente con riferimento alla domanda relativa all'omessa assegnazione della progressione economica orizzontale, ritiene accoglibile la pretesa azionata dalla Ricorrente in quanto è stato riconosciuto uno scatto di fascia a tutto il Personale nella Procedura P.E.O. di cui alla Deliberazione n.
1496/2016 anche in seguito al principio espresso nella Direttiva n.
1999/70/CE richiamata dalla ultima giurisprudenza di merito sul punto.”
Ha dunque concluso chiedendo al giudice in via preliminare di dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme per il periodo antecedente al 16 giugno 2018 e nel merito di rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'esito negativo del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita in via documentale e per testimoni, ed è stata rinviata per la discussione all'esito dell'istruttoria. All'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
5 La parte ricorrente ha richiesto in primo luogo l'accertamento dell'illegittima mancata attribuzione della PEO bandita con deliberazione del 2016, e di conseguenza l'attribuzione del livello preteso e conseguente condanna dell'Azienda al pagamento di quanto avrebbe percepito a titolo di retribuzione in caso di accesso e conseguimento della progressione, anche a titolo di risarcimento del danno.
Va puntualizzato che azionando tale pretesa, in ossequio al generale principio di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., a tenore del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, il lavoratore è gravato dall'onere di allegare e provare i presupposti del diritto azionato, da identificarsi, nel caso di specie, non solo nell'allegato inadempimento dell' – che avrebbe illegittimamente CP_1 negato la partecipazione alla procedura per l'attribuzione della progressione
– ma anche nel possesso di tutti i requisiti necessari per l'attribuzione della progressione stipendiale.
Giova poi richiamare le norme che disciplinano l'attribuzione delle progressioni economiche nel comparto sanità, e deve osservarsi che:
- ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n.150 (c.d. decreto
Brunetta), le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;
- ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 165 del 2001 così come modificato dal già citato decreto “Brunetta”, “(…) le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art.
7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
6 programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza
e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'art.
45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione
(…)”.
Ebbene, le progressioni orizzontali sono attribuite secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati vincolati al rispetto dei principi di selettività. Inoltre, le progressioni orizzontali sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti e in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
In tale direzione, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel rapporto di pubblico impiego, l'istituto della progressione economica orizzontale è uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
esso si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore;
l'effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni;
così, attraverso l'istituto della progressione
7 economica orizzontale si riconoscono differenziali retributivi, a parità di mansioni, fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l'anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori, e sempre nel rispetto delle disponibilità di bilancio e contemperando le aspettative dei dipendenti con tali vincoli (v., ex multis,
Cass., n. 27932 del 7 dicembre 2020).
***
Ciò chiarito in termini generali, va in primo luogo rilevato che la parte resistente, nel caso di specie, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea, non articolando difese sul punto, pur non risultando prova dell'effettivo riconoscimento di progressione o del risarcimento del danno, per cui può ritenersi comunque sussistente e attuale l'interesse ad agire della ricorrente per ottenere una pronuncia sul merito.
In ogni caso, va rilevato che alla luce delle concordi allegazioni delle parti, secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 1496/2016 (cfr. all.to 4 fasc. ric.) l'accesso alla procedura per il riconoscimento della PEO era da intendersi riservato al personale in servizio a tempo indeterminato al
31.12.2014 e che avesse maturato almeno 24 mesi di anzianità nella fascia retributiva. La medesima Deliberazione, richiamando il bando allegato, evidenziava che la valutazione delle candidature sarebbe stata svolta avuto riguardo al giudizio del responsabile dell'U.O. di appartenenza, all'anzianità di servizio e ai titoli culturali posseduti.
Ciò posto, la limitazione dell'accesso al solo personale assunto a tempo indeterminato, sulla cui base la ricorrente è stata esclusa, deve intendersi, tuttavia, illegittima in quanto posta in violazione del divieto di disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato, imposto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato confluito nella
8 Direttiva 1999/70/CE, in assenza di ragioni giustificative obiettive tali da legittimare il trattamento differenziato.
Nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti che le mansioni affidate alla lavoratrice siano state identiche, nelle modalità di svolgimento, a quelle del personale assunto a tempo indeterminato nella medesima qualifica.
Per quanto attiene alla nozione di ragione oggettiva ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, va richiamato quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia (cfr. in particolare la sentenza Corte di Giustizia UE, C-307/05 sentenza del 13.9.2007, ). Alla luce dell'interpretazione fornita Per_2 dalla Corte, in primo luogo non è sufficiente il mero fatto che la discriminazione sia prevista da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo, a giustificare la discriminazione.
In secondo luogo, la disparità di trattamento può intendersi giustificata soltanto sulla base “di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive
e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti questi ultimi, o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Sulla base di tali coordinate, nel caso di specie non sono stati allegati elementi sufficientemente specifici, e che contraddistinguano le condizioni di impiego, tali da costituire idonea giustificazione, né tali elementi emergono in altro modo dagli atti del giudizio.
Dunque, posto che le condizioni di impiego della parte ricorrente sono assolutamente comparabili a quelle dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e che non sussistono ragioni oggettive idonee a giustificare un trattamento differenziato legato alla natura delle mansioni ed alle
9 caratteristiche dei contratti a termine, appaiono del tutto irrilevanti le diverse modalità di assunzione dei lavoratori a termine rispetto a quelli con contratto a tempo indeterminato, come pure eventualmente le diverse modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle dette assunzioni, trattandosi di profili estranei alle caratteristiche intrinseche del lavoro svolto (v. in tal senso Cass. n. 27950/2017).
D'altro canto, deve evidenziarsi come l'esperienza pregressa ben possa, anche per il personale assunto a tempo determinato, costituire indice di maggiore professionalità e dunque giustificare la partecipazione alla procedura promossa per valorizzare tale professionalità pur all'interno della medesima categoria, non potendo evidentemente la selezione svolgersi sulla base del titolo di assunzione, che non costituisce elemento attinente alla professionalità ma estraneo ad essa, che dunque non può essere neanche considerato come legittimo estrinsecarsi della discrezionalità del datore di lavoro, e delle parti sociali, nella determinazione dei criteri su cui operare la selezione.
Alla luce di tali considerazioni, e con valutazione pure confermata dalla giurisprudenza di merito prodotta in atti dalla ricorrente e anche dell'intestato Tribunale su fattispecie analoghe, deve considerarsi illegittima l'esclusione della parte ricorrente dal bando per l'attribuzione delle PEO del
2016, conseguente alla mera natura del contratto, e deve considerarsi il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità maturata anche nel perdurare dei contratti a tempo determinato, quale elemento rilevante nelle procedure di attribuzione delle progressioni stipendiali, anche alla luce del particolare sistema di attribuzione delle stesse nel comparto sanitario, che pur essendo improntato a criteri di selettività non impone, né giustifica, alcuna discriminazione tra il personale sulla mera base del termine eventualmente apposto al contratto di lavoro.
***
10 Non può tuttavia essere accolta la domanda formulata in via principale e tesa al riconoscimento, in forma specifica, del diritto alla progressione economica, articolata sul mero presupposto allegato dell'anzianità di servizio maturata dalla stessa nel corso di rapporto a tempo determinato e dell'effettivo riconoscimento della progressione a tutti i dipendenti che ne hanno fatto domanda, posto che per riconoscere tale diritto l'anzianità non costituisce l'unico requisito da valutare, e dunque sulla mera base di essa,
a prescindere dalla condotta dell'azienda resistente e dall'accertato inadempimento integrato dall'illegittima esclusione sulla base della mera posizione contrattuale, tale progressione non sarebbe in ogni modo potuta attribuirsi automaticamente.
In tale direzione, va rilevato che il CCNL del 7.4.1999 all'art. 35, richiamato dalla resistente, prevede i “criteri per la progressione economica orizzontale”
(ripreso poi anche nei successivi CCNL nonché dalla normativa pure richiamata). L'espressa previsione di criteri di valutazione e di selezione dei lavoratori meritevoli per l'attribuzione dei benefici economici premianti
(secondo un sistema da attivarsi con la stipulazione del contratto collettivo integrativo) avvalora l'idea secondo la quale è assolutamente insufficiente per la progressione orizzontale il solo requisito dell'anzianità.
A ciò si aggiunga che dall'esame degli avvisi di progressione orizzontale depositati in atti, come sopra evidenziato, risulta che tra i criteri per la progressione economica orizzontale rientrano elementi, da valutarsi in via selettiva, ulteriori rispetto all'anzianità.
In sostanza, l'esistenza del diritto alla progressione economica orizzontale discende non solo dall'esistenza dell'anzianità minima prevista o da quella ulteriore prestata, ma anche dal rispetto di un criterio valutativo che tenga conto dei risultati individuali e di quelli collettivi rilevati dal sistema di valutazione, risultati che nella specie la parte ricorrente non ha neppure allegato limitandosi a sostenere che la certezza del buon risultato dovesse
“presumersi” dalla attribuzione – in via di fatto – della progressione “a pioggia” a tutti i soggetti che avevano proposto domanda, elemento che, pur
11 non contestato dalla resistente, tuttavia non consente di far ritenere sussistenti in capo alle parti ricorrenti gli ulteriori requisiti necessari per la selezione, né che il confronto tra questi e quelli del personale ammesso alla procedura avrebbe effettivamente portato a tale del confronto tra tali risultati e quelli degli altri dipendenti e dalle disponibilità economiche del datore di lavoro pubblico, egualmente non oggetto di specifica allegazione.
Del resto, anche qualora fossero allegati ulteriori fatti in merito alla valutazione delle parti ricorrenti e alla posizione degli altri partecipanti alla procedura, risulterebbe comunque precluso al giudice il potere di intervenire nel merito delle scelte datoriali – insindacabili sotto il profilo della libertà di iniziativa economica e di organizzazione anche con riferimento al datore di lavoro pubblico – che non può provvedere a compiere una riedizione del potere di selezione e comparazione in presenza di valutazioni discrezionali (operate sulla base di criteri legittimi) né può sindacare i criteri stabiliti dalle parti contraenti nella contrattazione integrativa, qualora conformi alla legge e alla contrattazione collettiva, se non sotto il diverso profilo della buona fede e correttezza, che comunque non potrebbero condurre, anche in caso di accoglimento, all'attribuzione diretta della posizione stipendiale ma quanto piuttosto ad un diverso diritto al risarcimento del danno per equivalente, commisurato alle chances di ottenere il beneficio in caso di partecipazione.
La domanda tesa all'accertamento di un diritto soggettivo pieno al riconoscimento della progressione economica, a prescindere dalla legittimità o meno dall'esclusione dal computo degli anni di anzianità di quelli prestati a tempo indeterminato, non può dunque trovare accoglimento per le ragioni sopra esposte.
***
Deve invece essere accolta la domanda, formulata in via subordinata, tesa all'accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente all'effettivo inadempimento della resistente.
12 Risulta infatti compiutamente allegato e accertato l'inadempimento, consistente nell'illegittima esclusione dalla procedura di assegnazione delle
PEO, e dunque da tale inadempimento discende l'obbligo, per la parte resistente, di risarcire il danno arrecato, anche sotto il profilo del lucro cessante, ex artt. 1218 e 1223 c.c.
Sul punto, pur a fronte dell'impossibilità di accertare la spettanza del diritto alla progressione per mancata allegazione del possesso di tutti i presupposti per superare la selezione positivamente, rispetto agli altri candidati e ai criteri fissati, deve comunque intendersi pienamente risarcibile il danno, direttamente conseguente all'inadempimento, costituito dalla perdita della chance di partecipare alla procedura e dunque di competere con gli altri dipendenti, pur nell'incertezza in merito al suo esito, da considerarsi quale entità economica sufficientemente apprezzabile e, qualora effettivamente dimostrata, risarcibile per equivalente.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno, (Cass. n. 24050 del 07.08.2023) la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato.
Con particolare riferimento alle procedure concorsuali, la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16233 del 25/09/2012) ha comunque chiarito che il datore di lavoro che bandisce una selezione di tipo concorsuale interno assume un obbligo contrattuale, nei confronti di ciascun dipendente partecipante, all'osservanza delle regole procedurali e delle norme di selezione che vi presidiano, e che la violazione di tali norme comporta il risarcimento del danno che al lavoratore può derivare per perdita di "chance", e tale danno va risarcito sulla base del tasso di
13 probabilità che egli aveva di risultare vincitore, qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto.
La parte ricorrente ha comunque allegato il possesso del requisito per la partecipazione alla stessa (costituito dal possesso di almeno due anni di anzianità nella qualifica al 31.12.2014), così come il possesso di apprezzabili probabilità di conseguire la selezione, da desumersi in via presuntiva dal possesso di una considerevole anzianità nella qualifica (pari a più di sei anni dal giugno 2008 al 31.12.2014 come evidente dal certificato di servizio in atti) e dall'effettiva concessione della progressione a tutti i partecipanti alla procedura, come affermato e non contestato dalla resistente.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno, in considerazione delle allegazioni svolte, limitate alla sola anzianità posseduta, ma considerando la circostanza non contestata per cui la progressione è stata attribuita a tutti i partecipanti, può ritenersi che il possesso di rilevante anzianità in capo alla ricorrente possa determinare una probabilità valutabile nella misura del 90% di ottenere la prima progressione.
Sul punto va infine respinta l'eccezione di prescrizione articolata dalla parte resistente, assunto che il diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale si prescrive nell'ordinario termine decennale e nel caso di specie non sono trascorsi dieci anni tra l'inadempimento accertato e la domanda giudiziale.
Alla luce di tale ricostruzione, la domanda risarcitoria va accolta e la parte resistente va condannata al risarcimento del danno cagionato dall'illegittima esclusione della ricorrente dalla procedura per l'attribuzione Parte della del 2016, derivante dalla perdita di chances di conseguire la progressione, da quantificarsi in misura pari al 90% della maggiore retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito qualora le fosse stato consentito di partecipare (come quantificata nel ricorso introduttivo sulla base di conteggio non specificamente contestato dalla controparte), e
14 dunque pari ad € 3.900,00, oltre accessori dalla presente pronuncia al saldo.
***
Per quanto attiene alla domanda di riconoscimento delle mansioni superiori, preliminarmente occorre delineare il quadro normativo applicabile al caso in esame, ove viene in questione un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, per cui la norma che disciplina le conseguenze dell'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori alla propria categoria va individuata nell'art. 52 del d.lgs. 165/2001.
Ai sensi di tale disposizione, il lavoratore è adibito alle mansioni per cui è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive, e per cui, al di fuori di ipotesi di vacanza di posto in organico e di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. La stessa norma al comma 5, nella versione vigente ratione temporis, dunque prevede che “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
Nel caso in esame, come pacifico tra le parti, non risulta alcun conferimento di incarico per lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore, sulla base di una delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 52 d.lgs. 165/2001,
e occorre, quindi, esaminare la riconducibilità delle mansioni effettivamente svolte dalla parte ricorrente a quelle di cui all'inquadramento superiore, al fine di verificare il diritto al relativo trattamento economico per il periodo dedotto.
15 Sul punto, al fine di determinare l'effettiva riconducibilità delle mansioni svolte all'inquadramento rivendicato dalla parte ricorrente (Categoria BS, profilo di Operatore socio-sanitario OSS, ovvero in subordine Categoria B, profilo di Operatore tecnico addetto all'assistenza), occorre impostare l'indagine secondo un procedimento “trifasico” così come individuato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio Cass. 22.11.2019 n. 30580 con principio analogo a quanto avviene nell'impiego privato), il quale si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.
Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni (art. 52 co. 3 D.lgs. n. 165 del 2001 che ripete la formulazione dell'art. 56 del D.lgs.
n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 25 del D.lgs. n. 80 del 1998) con la conseguenza che a tal fine il giudice deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 19.6.2020 n.
12039, nonché la giurisprudenza ivi citata).
Chiariti tali presupposti, proprio al fine di evidenziare i passaggi del predetto procedimento logico giuridico sopra descritto, deve precisarsi che per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (per tutte, Cass. 21.5.2003, n. 8025).
16 ***
Ciò premesso, è poi opportuno richiamare le declaratorie contrattuali rilevanti.
Alla categoria A del CCNL di riferimento, nella quale era inquadrata la parte ricorrente fino al 31.8.2022 con la qualifica di ausiliario specializzato, appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”. Tra i profili professionali rientranti in tale categoria figura l'ausiliario specializzato, definito come il lavoratore che “svolge attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa”.
In particolare, con maggiore attinenza al caso in esame può riportarsi la descrizione del profilo di ausiliario specializzato operante nei servizi socio- assistenziali, definito come il lavoratore che “provvede all'accompagnamento
e allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità interessate”.
Alla categoria B appartengono, invece, “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima”, e in tale categoria
è compresa la figura professionale dell'Operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), che “svolge attività alberghiere relative alla degenza
17 comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature”.
Nel livello B super (Bs), pur rientrante nella generale categoria B, sono poi compresi “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”. Nel livello BS, inoltre, è inserita la figura dell'Operatore socio Sanitario, profilo professionale recepito dalla statuizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U.R.I. n. 91 del 19.4.2001, che ha introdotto la nuova figura dell'operatore socio-sanitario, unica figura di supporto sanitario e sociale destinata a svolgere le sue funzioni in collaborazione con gli operatori professionali dell'assistenza sanitaria (es. infermieri) e sociale (es. assistenti sociali) e destinata altresì a sostituire la figura dell'operatore tecnico addetto all'assistente, definita quale figura ad esaurimento ai sensi del 2° comma, art. 4, del CCNL integrativo del 20.9.2001.
Pertanto, dal raffronto delle diverse figure professionali, emerge che la figura dell'Operatore Socio-Sanitario svolge “attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
favorisce il benessere e l'autonomia dell'utente. Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e socio-sanitario residenziali e semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Emerge che il profilo caratteristico di Operatore socio sanitario è connotato da un rapporto costante con la persona del paziente (si legge nella
18 descrizione della figura professione che spetta all'OSS “svolgere attività finalizzate alla cura e all'igiene personale”), oltre che dal possesso di conoscenze specialistiche, diverse e più intense rispetto a quelle dell'Ausiliario, pur specializzato, che invece si appalesano più elementari e manuali, e non comportano alcuna professionalità volta a consentire un rapporto con il paziente nello svolgimento dei compiti di assistenza e cura dello stesso e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita.
Tali mansioni, che trovano la loro specificità nell'essere rivolte direttamente alla persona nel suo ambiente di vita, inoltre sono caratterizzate da maggiore spessore e ricchezza anche rispetto a quelle dell'OTA, pur inserito nella categoria B, le cui mansioni consistono essenzialmente nell'espletamento di attività materiali di natura alberghiera e di supporto e manutenzione ambientale (attività alberghiere relative alla degenza, assistenza ai degenti per la loro igiene personale, trasporto del materiale, pulizia e manutenzione di utensili e apparecchiature), senza tuttavia spingersi – nonostante i compiti inerenti all'assistenza in materia di igiene dei pazienti – sino allo svolgimento in autonomia, ancorché in collaborazione con gli operatori professionali del settore, delle attività di accudimento della persona e di intervento nella sfera relazionale e di supporto psicologico dei pazienti con limitata autonomia, attività queste ultime peculiari dell' (cfr. in merito precedente dell'intestato Pt_4
Tribunale, Tribunale di Cassino, Sentenza n. 365 del 06.05.2023).
***
Così chiarito il quadro delle declaratorie che descrivono le diverse professionalità relative alla categoria di appartenenza e a quelle rivendicata,
l'istruttoria testimoniale ha confermato il quadro fattuale posto a fondamento della domanda, ovvero lo svolgimento in maniera prevalente a parte del ricorrente di mansioni riconducibili a quelle tipiche dell'operatore sociosanitario, con conseguente diritto alla relativa retribuzione del corrispondente livello BS, almeno dal mese di gennaio 2018 sino al mese di settembre 2022.
19 In particolare, il quadro istruttorio, considerato nella sua unità, ha consente di ritenere provato che la si è occupata di svolgere diverse Parte_1 attività direttamente a contatto con i pazienti tali da configurare un intervento nella sfera personale di questi ultimi, soprattutto riferite all'igiene personale, oltre alla collaborazione nella somministrazione dei pasti e delle terapie, sebbene affidate queste ultime in via principale agli infermieri professionali.
Va precisato che tali mansioni, considerata la particolarità del reparto di assegnazione (dove è frequente che i pazienti si trovino in stato di agitazione, ovvero sottoposti a sedazione) vanno oltre le attività di carattere prettamente manuale, tipiche dell'Ausiliario, e nemmeno possono essere ricondotte alla pura “attività alberghiera”, altresì svolta dall' OTA, richiedendo un contatto diretto con la persona, da intendersi quale supporto e intervento nella sfera relazionale, concretizzandosi in una forma di supporto psicologico del paziente, quale contributo assistenziale e migliorativo del periodo di degenza.
In particolare, il teste che ha lavorato insieme alla ricorrente nel Tes_1 medesimo reparto, in qualità di ausiliario con le stesse mansioni e sullo stesso turno per un periodo, ha confermato il quadro fattuale dedotto nel ricorso riferendo che “Io e la ci occupavamo di fare i letti e servire Parte_1 le colazioni ai pazienti, portandoli in una stanza con il televisore, e dopo colazione li portavamo in bagno a fare la doccia singolarmente. A mezzogiorno servivamo il pranzo. Io e la lavoravamo spesso in turno” e Parte_1 aggiungendo “Fino a giugno del 2022 nel reparto eravamo tre ausiliari, io, la
e , e siamo rimasti così fino a giugno del 2022. Non Parte_1 Persona_3
c'era personale che avesse la qualifica di OSS nel reparto, gli altri erano infermieri. Nel reparto erano presenti pazienti legati al letto, per i quali occorreva provvedere all'igiene personale al letto, così come altri pazienti non autosufficienti per via dei farmaci, e per loro occorreva accompagnarli sulla sedia a rotelle e servire direttamente il pasto. Ci occupavamo dell'igiene personale dei pazienti non autosufficienti, che erano sempre presenti nel
20 reparto. Nel reparto erano presenti dai 6 agli 8 pazienti nella media, si è arrivati fino a 13. Tra questi c'erano sempre almeno quattro o cinque non autosufficienti.”
Lo stesso teste ha aggiunto di essere stato riqualificato come OSS a partire da settembre del 2022, continuando tuttavia a svolgere comunque le medesime mansioni. Tale circostanza pare peraltro affermata e non contestata dall'azienda anche con riferimento alla ricorrente, che è stata inquadrata nella categoria B profilo BS dal 31.8.2022 e ha allegato e provato di aver svolto sempre le medesime mansioni.
Le circostanze dedotte risultano poi confermate dall'altra teste escussa,
, che ha lavorato dal 2019 con la ricorrente, e che Testimone_2 riferisce delle dimensioni del reparto (circa 12 pazienti), delle condizioni particolari dei pazienti psichiatrici, che richiedono una gestione comune e una stretta collaborazione tra infermieri e ausiliari presenti, la turnazione in cui non erano presenti OSS ma solo ausiliari e infermieri. La stessa teste ha anche riferito delle attività di cura dell'igiene personale e di aiuto nella somministrazione dei pasti ai pazienti svolte dalla ricorrente.
Con riferimento alla prevalenza di tali mansioni, il teste ha dichiarato: Tes_1
“rispetto alle mansioni di cura dell'igiene personale, potrei dire che queste impiegavano anche 3 o 4 ore, considerando che per ogni paziente poteva occorrere anche mezz'ora per lavarlo o anche di più per fargli la barba. ADR
l'infermiere partecipava nella fase di pulizia e igiene personale del paziente,
e svolgeva insieme a noi tali mansioni;
mentre non partecipava alla consegna del vitto e all'ausilio nel consumo dello stesso (i pasti erano portati all'ingresso del reparto e noi poi li portavamo ai pazienti)”, e la teste ha riferito: Tes_2
“in merito alle operazioni necessarie all'igiene personale dei pazienti, potrei dire che comunque richiedono qualche ora, considerando che i pazienti spesso sono reticenti e che occorre molto tempo per spronarli o per accompagnarli, anche se non tutti i pazienti versano in queste condizioni”.
21 Il teste che ha svolto il ruolo di direttore del reparto Testimone_3 di SPDC nell'ospedale di Cassino, pur non potendo riferire nello specifico in merito alle mansioni svolte, e non rispondendo in modo puntuale su tali profili, evidenzia comunque le peculiarità del reparto psichiatrico, e la necessaria collaborazione della ricorrente con gli infermieri anche in attività che necessitano un rapporto con il paziente e un intervento nella sua sfera personale (“si occupava di aiutare gli infermieri, aiutava nel caso di necessità di pulizia imprevista (nel caso di vomito, ad esempio) anche se c'era una ditta esterna per la pulizia generale;
aiutava nel fare il bagno ai pazienti. Non saprei essere specifico in merito alle attività svolte dalla , non Parte_1 ricordo con precisione, ma potrei dire che era il personale infermieristico che si occupava generalmente di fare assistenza per la consumazione dei pasti, anche se collaboravano, considerando che i pazienti psichiatrici potevano avere comportamenti tali da richiedere l'intervento di più soggetti.”)
Da ultimo, la teste , ha confermato le attività dedotte nel Testimone_4 ricorso introduttivo (relative alla cura dell'igiene personale dei pazienti e all'assistenza al vitto), evidenziando come tuttavia queste fossero spesso svolte in collaborazione e sotto la supervisione dell'infermiere. Ha inoltre evidenziato l'assenza di personale OSS nei turni, prima della riqualificazione, e l'effettiva identità delle mansioni svolte dalla Parte_1 nel periodo precedente e in quello successivo alla riqualificazione, dal 2018 al 2022.
I testi hanno comunque confermato lo svolgimento di attività inerenti, a largo spettro, la cura della persona, intesa come accudimento della sfera personale durante la degenza, che si concretizzano sia con attività volte alla igiene del paziente, quanto mediante la somministrazione dei pasti a quanti, versando in particolari condizioni di immobilità al letto, poiché sottoposti a misure di contenimento o perchè sedati, necessitano di una assistenza diretta.
Può dirsi dunque raggiunta la prova di un rapporto di collaborazione tra la ricorrente e gli infermieri, soprattutto nei momenti cruciali, laddove in caso
22 di agitazione si rende necessario un intervento diretto sul paziente, presumibilmente mediante un approccio verbale, fisico sino ad arrivare alla sedazione, ovvero provvedendo alla igiene e cura della persona in caso di pazienti non autosufficienti.
Oltre a quanto dichiarato dai testi, può poi trarsi dalla composizione dei turni in servizio un ulteriore elemento presuntivo dello svolgimento di mansioni riconducibili al profilo di OSS, considerando la carenza di personale in servizio con la qualifica di OSS, e la successiva riqualificazione già da parte dell'azienda del personale in servizio come ausiliario, senza alcuna effettiva modifica delle mansioni svolte.
Si comprende allora che vista la presenza di un solo ausiliario a coadiuvare gli infermieri professionali, nel turno mattutino e pomeridiano, le mansioni svolte dalla ricorrente non potessero certamente ridursi a quelle dell'ausiliario specializzato (limitate a semplici attività di tipo manuale, quale il rifacimento dei letti, l'accompagnamento dei pazienti per gli esami, ovvero il trasporto della documentazione/fascicoli), dovendo necessariamente investire, principalmente se non esclusivamente, la persona del degente nel suo ambiente di vita, esplicandosi in un ben più pregnante e incisivo intervento di supporto e assistenza nelle tre direzioni specificate dalla declaratoria contrattuale (assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
supporto gestionale, organizzativo e formativo).
Sulla base di quanto finora esposto, alla luce delle risultanze istruttorie, e della piena riconducibilità di una pluralità di mansioni proprie e specifiche del profilo di OSS da parte della ricorrente, dell'effettiva assegnazione in via continuativa allo svolgimento di tali mansioni e del possesso di idonea qualificazione (cfr. doc. 3 fasc. ric., attestato di qualificazione come OSS rilasciato alla ricorrente sin dal 2010), va ritenuta raggiunta la prova dello svolgimento in via prevalente di mansioni riconducibili alla superiore categoria, nel profilo BS – operatore socio sanitario da parte di Parte_1 per tutto il periodo oggetto della domanda, e deve dichiararsi il
[...]
23 diritto della parte ricorrente a fruire del trattamento economico corrispondente al profilo di inquadramento BS per tale periodo.
***
In merito alla quantificazione della pretesa, in primo luogo va chiarito che l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla azienda resistente è infondata;
infatti, considerando quale atto interruttivo del termine di prescrizione la richiesta formulata ed inviata a mezzo pec in data 26.9.2022
(all.to 4 fasc. ric., che può considerarsi attendibile pur non essendo prodotta in formato .eml in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' CP_1 resistente in merito alla conformità all'originale), cui è seguita la notifica dell'odierno ricorso, potrebbero considerarsi prescritti soltanto i crediti maturati nel periodo antecedente al 26.9.2017.
Pertanto, poiché i conteggi depositati da parte ricorrente sono relativi alle differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2018 al 30 agosto 2022, nessuno dei periodi considerati è coperto dalla eccepita prescrizione quinquennale.
In conclusione, per effetto dell'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, l' resistente va condannata al pagamento della maggiore CP_1 retribuzione spettante al ricorrente in virtù di tali mansioni, da quantificarsi secondo quanto risultante dal conteggio effettuato dalla parte resistente, da considerarsi maggiormente fedele alle disposizioni contrattuali collettive rispetto a quello elaborato dalla parte ricorrente, che non ha considerato le diverse retribuzioni annue lorde previste nel periodo dal 2018 al 2022.
Dunque, l'importo totale del credito maturato dalla ricorrente per le mansioni superiori svolte nel periodo dal 2018 al 2022 deve intendersi pari
€ 16.865,10, e sul totale così determinato è poi dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, vertendosi in materia di pubblico impiego privatizzato.
***
24 In considerazione della novità della materia sulla prima domanda articolata,
e della presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti su diverse questioni, le spese di lite devono essere compensate per la metà, mentre per la restante metà poste a carico della parte resistente, soccombente sulla domanda risarcitoria e sulle mansioni superiori, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della materia e dell'assenza di attività istruttoria, sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- condanna l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per la mancata partecipazione alla procedura di attribuzione delle PEO 2016, della somma di € 3.900,00, in favore di oltre accessori dalla presente pronuncia al Parte_1 saldo;
- dichiara che le mansioni effettivamente svolte da Parte_1 da gennaio 2018 ad agosto 2022 sono riconducibili al
[...] profilo di operatore socio-sanitario, categoria B, livello economico Bs del CCNL di comparto Sanità applicato al rapporto di lavoro;
- per l'effetto, condanna l' , Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 16.865,10, pari alla differenza tra quanto corrisposto per il livello formale di inquadramento riconosciuto e quanto dovuto per il livello corrispondente alle mansioni in concreto espletate per il periodo da gennaio 2018 fino ad agosto del 2022, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali;
25 - compensa per la metà le spese di lite e condanna la Controparte_3
in persona del l.r.p.t., alla rifusione della restante metà
[...] delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquida in €
2.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai procuratori antistatari.
Così deciso in Cassino il 28/11/2025
IL GIUDICE
GI AL
26