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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3487/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pietro Vizzini;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Marzo CP_1 P.IVA_1
ZU e AN NZ;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 03/10/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'8 aprile 2022 ha chiesto che la Parte_1 CP_1
venga condannata al pagamento di € 26.767,00, oltre accessori nella misura
[...]
legalmente dovuta. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto che a seguito della cessione del ramo di azienda in cui presta servizio dalla Controparte_2
alla avrebbe avuto diritto ad un trattamento economico non deteriore rispetto a CP_1
quello previsto dal CCNL AIOP applicato dalla cedente (così come previsto dal
“Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente CCNL nelle
1 istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL” allegato al CCNL UNEBA), mentre il CCNL
UNEBA applicato dalla cessionaria avrebbe previsto una retribuzione inferiore: da qui la sussistenza del credito azionato in giudizio (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 16 maggio 2023 ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, contestando l'applicazione del contratto AIOP sia perché la cessione del ramo d'azienda sarebbe avvenuta in base all'art. 47, L. 428/1990 (con la conseguente esclusione dell'art. 2112 c.c.), sia perché tale contratto sarebbe stato applicato erroneamente dalla cedente , sia perché in sede di contrattazione Controparte_2
sindacale i lavoratori avrebbero accettato l'applicazione del contratto UNEBA, sia perché il con l'accordo transattivo del 17 luglio 2018 rinunciava ad ogni diritto derivante Pt_1 dal precedente rapporto di lavoro con la;
in subordine, ha eccepito la Controparte_2
prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati;
in ulteriore subordine, la resistente ha chiesto che, ritenuto applicabile il CCNL AIOP, controparte venga condannata alla restituzione delle somme percepite a titolo di scatti di anzianità previsti esclusivamente dal CCNL UNEBA (cfr. memoria).
Con la memoria difensiva depositata il 20 settembre 2023 avverso la domanda riconvenzionale il ricorrente ha chiesto il rigetto della medesima, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, questo giudice ritiene che la domanda attorea vada rigettata in ossequio al persuasivo insegnamento della locale Corte d'Appello (cfr. sentenza n. 97/2025 del 4 febbraio 2025), alle cui argomentazioni appare qui sufficiente rinviare (cfr. allegato n. 2 delle note conclusionali depositate dalla società il 18 settembre 2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
Per la stessa regola processuale le spese giudiziali liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
2 condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite di quest'ultimo, che si liquidano in € 2.695,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso il 03/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3487/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pietro Vizzini;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Marzo CP_1 P.IVA_1
ZU e AN NZ;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 03/10/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'8 aprile 2022 ha chiesto che la Parte_1 CP_1
venga condannata al pagamento di € 26.767,00, oltre accessori nella misura
[...]
legalmente dovuta. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto che a seguito della cessione del ramo di azienda in cui presta servizio dalla Controparte_2
alla avrebbe avuto diritto ad un trattamento economico non deteriore rispetto a CP_1
quello previsto dal CCNL AIOP applicato dalla cedente (così come previsto dal
“Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente CCNL nelle
1 istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL” allegato al CCNL UNEBA), mentre il CCNL
UNEBA applicato dalla cessionaria avrebbe previsto una retribuzione inferiore: da qui la sussistenza del credito azionato in giudizio (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 16 maggio 2023 ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, contestando l'applicazione del contratto AIOP sia perché la cessione del ramo d'azienda sarebbe avvenuta in base all'art. 47, L. 428/1990 (con la conseguente esclusione dell'art. 2112 c.c.), sia perché tale contratto sarebbe stato applicato erroneamente dalla cedente , sia perché in sede di contrattazione Controparte_2
sindacale i lavoratori avrebbero accettato l'applicazione del contratto UNEBA, sia perché il con l'accordo transattivo del 17 luglio 2018 rinunciava ad ogni diritto derivante Pt_1 dal precedente rapporto di lavoro con la;
in subordine, ha eccepito la Controparte_2
prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati;
in ulteriore subordine, la resistente ha chiesto che, ritenuto applicabile il CCNL AIOP, controparte venga condannata alla restituzione delle somme percepite a titolo di scatti di anzianità previsti esclusivamente dal CCNL UNEBA (cfr. memoria).
Con la memoria difensiva depositata il 20 settembre 2023 avverso la domanda riconvenzionale il ricorrente ha chiesto il rigetto della medesima, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, questo giudice ritiene che la domanda attorea vada rigettata in ossequio al persuasivo insegnamento della locale Corte d'Appello (cfr. sentenza n. 97/2025 del 4 febbraio 2025), alle cui argomentazioni appare qui sufficiente rinviare (cfr. allegato n. 2 delle note conclusionali depositate dalla società il 18 settembre 2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
Per la stessa regola processuale le spese giudiziali liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
2 condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite di quest'ultimo, che si liquidano in € 2.695,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso il 03/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TO
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