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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n.4245/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU NE
AB, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. SAVELLA ANDREA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 18/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - La domanda attorea – diretta ad ottenere, previa declaratoria del corrispondente diritto, la condanna dell' convenuto al CP_2 pagamento in favore della parte ricorrente della somma dovuta a titolo di indennità di malattia pari ad Euro 9.068,70 per il periodo da dicembre 2021 a maggio 2022 – è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
I.1. - La parte ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze della dal 03/06/2020 al Controparte_3
31/05/2022 quale addetta al servizio di trasporto dei disabili,
1 con mansioni di “assistente”; che aveva denunciato lo stato di malattia per il periodo da dicembre 2021 a maggio 2022; che aveva fatto richiesta di pagamento diretto della relativa indennità di malattia all' ; che non aveva ottenuto alcunché dalla parte CP_1 datoriale a titolo di indennità di malattia;
che anche il ricorso al comitato provinciale era rimasto privo di riscontro positivo;
che era creditrice delle seguenti somme: € 1.490,60 dicembre 2021;
€ 1.458,18 gennaio 2022; € 1.316,98 febbraio 2022; € 1.592,16 marzo 2022; € 1.603,20 aprile 2022; € 1.607,58 maggio 2022.
II. - Costituitosi tardivamente in giudizio, l' ha eccepito, CP_1 in via preliminare, la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro con richiesta di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, in quanto, risultando il conguaglio da parte del datore di lavoro di somme a titolo di indennità di malattia con quanto dovuto a titolo di contributi, la lavoratrice aveva già ricevuto il pagamento della corrispondente indennità di malattia.
III. - Preliminarmente, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, richiamata dall' , ha affermato la sussistenza CP_1 del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. in tutte le ipotesi in cui la pretesa era stata azionata in sede giudiziale esclusivamente nei confronti del datore di lavoro [arg. ex Cass.
Sez. Lav., Sentenza n.1172 del 22/01/2015 (Rv. 634273 - 01)], in base al seguente ragionamento: «La domanda della lavoratrice dipendente volta al riconoscimento dell'indennità di maternità
(riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 cod. civ.) va proposta non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche dell' , ricorrendo nei loro confronti un'ipotesi di CP_1 litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l' è l'unico soggetto CP_1 obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo
2 conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all' , sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta CP_2 dall' ». Controparte_4
In altri termini, l' resta “l'unico soggetto obbligato ad CP_1 erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”, mentre il datore di lavoro ha
“solo il dovere di anticiparne l'importo”, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all' CP_2 sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall'
[...]
. CP_4
Pertanto, si ritiene che, essendo stato convenuto in giudizio direttamente l' che resta l'unico soggetto obbligato ad CP_1 erogare l'indennità oggetto di causa, non occorre nel caso in esame procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ex datore di lavoro, il quale appunto ha solo il dovere di anticiparne l'importo.
III.1. - Nel merito, si ritiene che deve essere affermato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità di malattia per l'intero periodo specificato in ricorso (da dicembre 2021 a maggio 2022), in quanto l' ha CP_1 ammesso che il datore di lavoro ha operato il conguaglio dell'indennità di malattia con i contributi senza alcuna specifica contestazione in merito alla sussistenza del diritto alla prestazione oggetto di causa.
III.1.1. - L'unica contestazione attiene, invero, all'eventuale indebito arricchimento, che conseguirebbe la parte ricorrente nell'ipotesi in cui quest'ultima avesse effettivamente già ricevuto le somme dal datore di lavoro, il quale, appunto, ha operato il predetto conguaglio.
Al riguardo, occorre evidenziare, tuttavia, che la prova dell'effettivo pagamento delle somme oggetto di causa (quale fatto estintivo del diritto di credito) è a carico dell' CP_1
III.2. - Deve essere rigettata, inoltre, la richiesta di prova testimoniale a mezzo del datore di lavoro, in ragione del fatto che, oltre alla assoluta inattendibilità delle sue dichiarazioni
3 in merito all'eventuale effettiva anticipazione in busta paga dell'indennità di malattia (circostanza da provare documentalmente), i rapporti tra datore di lavoro ed
[...]
attengono ad un profilo differente, che non può CP_4 trovare ingresso nel presente giudizio a prescindere dalla circostanza che la parte ricorrente, comunque, ha fornito la prova del suo diritto all'indennità di malattia per il periodo oggetto di causa.
III.3. - Ne discende che, in difetto della prova del fatto estintivo del credito a fronte del dedotto intervenuto pagamento,
l' deve essere condannato a pagare in favore della parte CP_1 ricorrente la somma spettante a titolo di indennità di malattia riguardante il periodo menzionato in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91, con decorrenza dalla data di maturazione del credito e sino al soddisfo.
IV. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 nell'ambito dello scaglione di riferimento (Euro 5.200,01-26.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore CP_1 costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto all'indennità di malattia per il periodo da dicembre 2021 a maggio 2022, condanna l' a pagare CP_1 in favore della parte ricorrente la somma di Euro 9.068,70 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91, con decorrenza dalla data di maturazione del credito e sino al soddisfo;
4 -CONDANNA l' a rifondere nei confronti della parte ricorrente CP_1 le spese processuali, che liquida complessivamente in Euro
1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
EU NE AB
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU NE
AB, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. SAVELLA ANDREA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 18/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - La domanda attorea – diretta ad ottenere, previa declaratoria del corrispondente diritto, la condanna dell' convenuto al CP_2 pagamento in favore della parte ricorrente della somma dovuta a titolo di indennità di malattia pari ad Euro 9.068,70 per il periodo da dicembre 2021 a maggio 2022 – è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
I.1. - La parte ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze della dal 03/06/2020 al Controparte_3
31/05/2022 quale addetta al servizio di trasporto dei disabili,
1 con mansioni di “assistente”; che aveva denunciato lo stato di malattia per il periodo da dicembre 2021 a maggio 2022; che aveva fatto richiesta di pagamento diretto della relativa indennità di malattia all' ; che non aveva ottenuto alcunché dalla parte CP_1 datoriale a titolo di indennità di malattia;
che anche il ricorso al comitato provinciale era rimasto privo di riscontro positivo;
che era creditrice delle seguenti somme: € 1.490,60 dicembre 2021;
€ 1.458,18 gennaio 2022; € 1.316,98 febbraio 2022; € 1.592,16 marzo 2022; € 1.603,20 aprile 2022; € 1.607,58 maggio 2022.
II. - Costituitosi tardivamente in giudizio, l' ha eccepito, CP_1 in via preliminare, la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro con richiesta di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, in quanto, risultando il conguaglio da parte del datore di lavoro di somme a titolo di indennità di malattia con quanto dovuto a titolo di contributi, la lavoratrice aveva già ricevuto il pagamento della corrispondente indennità di malattia.
III. - Preliminarmente, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, richiamata dall' , ha affermato la sussistenza CP_1 del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. in tutte le ipotesi in cui la pretesa era stata azionata in sede giudiziale esclusivamente nei confronti del datore di lavoro [arg. ex Cass.
Sez. Lav., Sentenza n.1172 del 22/01/2015 (Rv. 634273 - 01)], in base al seguente ragionamento: «La domanda della lavoratrice dipendente volta al riconoscimento dell'indennità di maternità
(riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 cod. civ.) va proposta non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche dell' , ricorrendo nei loro confronti un'ipotesi di CP_1 litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l' è l'unico soggetto CP_1 obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo
2 conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all' , sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta CP_2 dall' ». Controparte_4
In altri termini, l' resta “l'unico soggetto obbligato ad CP_1 erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”, mentre il datore di lavoro ha
“solo il dovere di anticiparne l'importo”, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all' CP_2 sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall'
[...]
. CP_4
Pertanto, si ritiene che, essendo stato convenuto in giudizio direttamente l' che resta l'unico soggetto obbligato ad CP_1 erogare l'indennità oggetto di causa, non occorre nel caso in esame procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ex datore di lavoro, il quale appunto ha solo il dovere di anticiparne l'importo.
III.1. - Nel merito, si ritiene che deve essere affermato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità di malattia per l'intero periodo specificato in ricorso (da dicembre 2021 a maggio 2022), in quanto l' ha CP_1 ammesso che il datore di lavoro ha operato il conguaglio dell'indennità di malattia con i contributi senza alcuna specifica contestazione in merito alla sussistenza del diritto alla prestazione oggetto di causa.
III.1.1. - L'unica contestazione attiene, invero, all'eventuale indebito arricchimento, che conseguirebbe la parte ricorrente nell'ipotesi in cui quest'ultima avesse effettivamente già ricevuto le somme dal datore di lavoro, il quale, appunto, ha operato il predetto conguaglio.
Al riguardo, occorre evidenziare, tuttavia, che la prova dell'effettivo pagamento delle somme oggetto di causa (quale fatto estintivo del diritto di credito) è a carico dell' CP_1
III.2. - Deve essere rigettata, inoltre, la richiesta di prova testimoniale a mezzo del datore di lavoro, in ragione del fatto che, oltre alla assoluta inattendibilità delle sue dichiarazioni
3 in merito all'eventuale effettiva anticipazione in busta paga dell'indennità di malattia (circostanza da provare documentalmente), i rapporti tra datore di lavoro ed
[...]
attengono ad un profilo differente, che non può CP_4 trovare ingresso nel presente giudizio a prescindere dalla circostanza che la parte ricorrente, comunque, ha fornito la prova del suo diritto all'indennità di malattia per il periodo oggetto di causa.
III.3. - Ne discende che, in difetto della prova del fatto estintivo del credito a fronte del dedotto intervenuto pagamento,
l' deve essere condannato a pagare in favore della parte CP_1 ricorrente la somma spettante a titolo di indennità di malattia riguardante il periodo menzionato in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91, con decorrenza dalla data di maturazione del credito e sino al soddisfo.
IV. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 nell'ambito dello scaglione di riferimento (Euro 5.200,01-26.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore CP_1 costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto all'indennità di malattia per il periodo da dicembre 2021 a maggio 2022, condanna l' a pagare CP_1 in favore della parte ricorrente la somma di Euro 9.068,70 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91, con decorrenza dalla data di maturazione del credito e sino al soddisfo;
4 -CONDANNA l' a rifondere nei confronti della parte ricorrente CP_1 le spese processuali, che liquida complessivamente in Euro
1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 18/11/2025
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