2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere (( dal 1° gennaio 2001 )) .
(( 2-bis. Nell' articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 , il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato. )) 3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere (( dal 1° gennaio 2001 )) .