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1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Art. 16. Decorrenza 1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati (( o rinnovati nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1 gennaio 2001 )) .
2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere (( dal 1° gennaio 2001 )) .
(( 2-bis. Nell' articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 , il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato. )) 3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere (( dal 1° gennaio 2001 )) .
2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere (( dal 1° gennaio 2001 )) .
(( 2-bis. Nell' articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 , il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato. )) 3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere (( dal 1° gennaio 2001 )) .
Commentari • 4
- 1. Risoluzione del 15/05/2003 n. 111 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 15 maggio 2003 · 5.481186
[…] alcune modifiche alla legge n. 1216 del 1961, nonche\' ai relativi allegati. Circa la decorrenza del nuovo regime tributario sopra richiamato, l\'articolo 16 del D.Lgs. n. 47 del 2000 ha stabilito che le disposizioni che individuano il nuovo regime fiscale dei premi agli effetti sia della detraibilita\' dei premi sia dell\'applicazione dell\'imposta sulle
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/06/2017, n. 15038Provvedimento: Svolgimento del processo L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Veneto, n. 122/8/2011, dep. 12.12.2011 che, in ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione al rimborso delle maggiori somme derivanti dalla applicazione della minore aliquota sulle ritenute Irpef sulle somme liquidate a titolo di previdenza integrativa aziendale, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di M.F., ex dipendente E., a conseguire il rimborso delle somme derivanti dalla applicazione della minore aliquota (del 12,50%) sugli indicati fondi (P.I.A.). La Sezione 6 con ordinanza ex …Leggi di più...
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- art. 6 L. n. 482/1985·
- D.Lgs. n. 124/1993·
- silenzio rifiuto·
- gestione capitale accantonato·
- rendimento finanziario·
- art. 42 TUIR·
- previdenza integrativa·
- art. 16 TUIR·
- onere della prova·
- ritenuta 12,50%·
- D.Lgs. n. 47/2000