Articolo 16 del Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
Articolo 15Articolo 17
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1 gennaio 2001
Art. 16. Decorrenza 1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati (( o rinnovati nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1 gennaio 2001 )) .
2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere (( dal 1° gennaio 2001 )) .
(( 2-bis. Nell' articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 , il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato. )) 3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere (( dal 1° gennaio 2001 )) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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