Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2763/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 17 giugno 2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2763/2018
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.to in Cicciano, alla via Cutignano Parte_1
64, presso lo studio dell'Avv. PANDICO SALVATORE dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- appellante
E
elett.te dom.to alla VIA A. DE Controparte_1
GASPERI 7 CICCIANO presso lo studio dell'Avv. TOMEO FELICE dal quale
è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'appello è infondato.
Con la proposizione del presente gravame, il si duole Parte_1
dell'accoglimento, da parte del giudice di prime cure, del ricorso proposto dalla avverso l'ordinanza-ingiunzione meglio specifica- Controparte_1
ta in atti - avente ad oggetto la sanzione di €. 10.000 irrogata in ragione dell'accertato ampliamento non autorizzato, da parte dell'appellata, della superfi-
cie dei locali destinati allo svolgimento dell'attività di vendita – avendo il giudice di pace erroneamente ritenuto illegittima l'ordinanza in esame, in quanto emessa in violazione dei principi di legalità ed irretroattività che informano la materia degli illeciti amministrativi. In particolare, secondo la gravata sentenza, la realiz-
zazione della denunciata condotta sarebbe avvenuta prima dell'entrata in vigore
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della legge regionale n. 1/2014, onde l'illegittimità del provvedimento impugnato per contrasto con il predetto principio di irretroattività.
La doglianza è infondata.
Sul punto, si rileva preliminarmente come “In tema di sanzioni amministrative, i
principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui
all'articolo 1 della legge 689/1981, comportano l'assoggettamento della condotta
illecita alla legge del tempo del suo verificarsi” (cfr., Cassazione civile sez. II,
09/01/2019, n.300; T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 19/01/2022, n.195), sicché,
contrariamente a quanto sul punto sostenuto dall'appellante, la normativa appli-
cabile ad una determinata fattispecie non è certamente quella vigente al momento in cui viene accertata la sussistenza dell'illecito, bensì, in coerenza con i più volte menzionati principi di legalità ed irretroattività (che del primo costituisce un co-
rollario), quella vigente al momento della realizzazione della condotta illecita.
Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto, anche volendo prescindere dalle risultanze della prova testimoniale svolta innanzi al giudice di pace, risulta per tabulas dimostrato il pregresso denunciato ampliamento della superficie di vendita rispetto all'entrata in vigore della norma incriminatrice in esame (ovvero l'11.1.2014), atteso che dalla relazione redatta dal responsabile incaricato e pro-
dotta dallo stesso Comune risulta che il contestato ampliamento è avvenuto in difformità alla del 14.2.2013, sicché è più che verosimile ritenere che lo CP_2
stesso sia stato realizzato (specie in considerazione della considerevole entità del-
la superficie ampliata rispetto a quella assentita, pari a più del doppio di quest'ultima) prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2014 e non
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nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della stessa (atteso che il sopral-
luogo della Polizia Municipale era del 12.2.2014).
Tali evenienze documentali, in ogni caso, trovano conferma anche nella deposi-
zione resa dai due testi escussi (cfr, verbale di udienza del 30.9.2016 e del
14.12.2016) i quali hanno dichiarato che lo stato dei luoghi è rimasto immutato dal 2013 (periodo che, significativamente, coincide con quello della SCIA pre-
detta), ciò che induce a ritenere che il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto sufficientemente provata la realizzazione della condotta incriminata in periodo antecedente alla entrata in vigore della fattispecie incriminatrice in esa-
me.
Da tanto consegue il rigetto dell'appello e l'assorbimento di ogni ulteriore do-
glianza, pur proposta dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
L'appellante va, inoltre, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di con-
tributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1,
comma 17, della L. n. 228 del 2012, il quale testualmente recita che "Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inam-
missibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulterio-
re importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impu-
gnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".
PER QUESTI MOTIVI
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si li-
quidano in complessivi €. 2540, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 qua-
ter del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Nola, 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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