Art. 3.
All'onere annuo di lire 154 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede:
per l'anno finanziario 1966, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;
per l'anno finanziario 1967, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;
per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire 154 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede:
per l'anno finanziario 1966, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;
per l'anno finanziario 1967, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;
per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.