TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/10/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 687 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Merola
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti Sabrina Palombi e Paolo Serrecchia
Resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 18.02.2025, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 23.05.1998 in Sabaudia e che dall'unione coniugale Controparte_1
Per_ erano nati i figli (il 01.05.2003) e (il 28.112009) - chiedeva al Tribunale adito di Per_2 pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito in capo al marito, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, rappresentava che le parti avevano raggiunto un Controparte_1 accordo sulle condizioni di separazione.
All'udienza del 21.10.2025 le parti chiedevano congiuntamente di definire il presente giudizio di separazione alle condizioni di cui ai patti sottoscritti in data 03.09.2025 e depositati telematicamente “precisando che il mantenimento in favore della moglie verrà corrisposto entro il 20 di ogni mese a partire dalla data odierna”.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la conflittualità emergente dagli atti processuali lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di separazione di cui ai patti sottoscritti in data 03.09.2025 e depositati telematicamente, con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 21.10.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
2 Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
In virtù dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla definizione del giudizio, deve intendersi rinunciata la domanda di addebito proposta e, pertanto, nessuna statuizione va adottata sul punto.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Sabaudia in data 23.05.1998 (atto n. 20, parte II, serie A, Anno 1998);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti di cui ai patti sottoscritti in data
03.09.2025 e depositati telematicamente, con le precisazioni di cui al verbale di udienza del
21.10.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 29.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 687 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Merola
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti Sabrina Palombi e Paolo Serrecchia
Resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 18.02.2025, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 23.05.1998 in Sabaudia e che dall'unione coniugale Controparte_1
Per_ erano nati i figli (il 01.05.2003) e (il 28.112009) - chiedeva al Tribunale adito di Per_2 pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito in capo al marito, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, rappresentava che le parti avevano raggiunto un Controparte_1 accordo sulle condizioni di separazione.
All'udienza del 21.10.2025 le parti chiedevano congiuntamente di definire il presente giudizio di separazione alle condizioni di cui ai patti sottoscritti in data 03.09.2025 e depositati telematicamente “precisando che il mantenimento in favore della moglie verrà corrisposto entro il 20 di ogni mese a partire dalla data odierna”.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la conflittualità emergente dagli atti processuali lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di separazione di cui ai patti sottoscritti in data 03.09.2025 e depositati telematicamente, con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 21.10.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
2 Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
In virtù dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla definizione del giudizio, deve intendersi rinunciata la domanda di addebito proposta e, pertanto, nessuna statuizione va adottata sul punto.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Sabaudia in data 23.05.1998 (atto n. 20, parte II, serie A, Anno 1998);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti di cui ai patti sottoscritti in data
03.09.2025 e depositati telematicamente, con le precisazioni di cui al verbale di udienza del
21.10.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 29.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
3