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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/07/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 708 del 2021 R. Gen., promossa
DA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Agostinangelo Parte_1 C.F._1
Demartis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, via Catello Piro 7,
Parte appellante
CONTRO
, Controparte_1 CP_2
e (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Oggiano ed
[...] Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, via Germania 34,
Parte appellata
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 15/17 del 10.1.2017, con cui il Giudice di Pace di Olbia l'aveva condannato al pagamento, in favore dell' Controparte_1
, ”, della somma di €. 1.285,00, oltre interessi
[...] Parte_2 legali e spese del procedimento, dovuta a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese in suo favore, e ne chiedeva la revoca deducendo l'esistenza di errori nello svolgimento dell'incarico da parte dell'opposta.
Si costituiva in giudizio la predetta associazione professionale, contestando l'avversa pretesa e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 48/21 del 16.2.2021, respingeva l'opposizione, confermava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
La sentenza veniva impugnata da , che riproponeva le argomentazioni disattese dal Parte_3 primo giudice, ribadiva l'incapacità a testimoniare di , libera Testimone_1 professionista esterna all'associazione appellata, e concludeva come in atti.
L'associazione professionale , Controparte_1 Controparte_1 CP_2
e si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza dell'appello per le
[...] Controparte_3 ragioni di cui alla comparsa di costituzione.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza sopra indicata sulle conclusioni formulate dalle parti come in atti.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Deve in primo luogo rilevarsi che l'appellante, da un lato non ha contestato l'esistenza di un incarico professionale conferito all'associazione appellata, e dall'altro non ha fornito la prova del pagamento del compenso dovuto per le prestazioni professionali di cui alla parcella n. 118/2012, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Le ricevute di pagamento prodotte dal infatti, sono da riferirsi ad altre prestazioni rese in suo Pt_1 favore dall'associazione professionale opposta, come si desume dalle fatture n. 8/2013 del 31.01.2013 e n. 9/2013 del 13.02.2013 prodotte dall'odierna appellata nel corso del giudizio di primo grado.
ha inoltre eccepito l'esistenza di un suo credito, opposto in compensazione a quello Parte_1 fatto valere con il decreto ingiuntivo, insorto a causa degli errori a suo dire commessi dall'associazione appellata nell'espletamento dell'incarico conferitogli.
Detto danno è stato quantificato in €. 1.285,49, con riferimento alle somme che egli ha allegato di aver versato all'amministrazione finanziaria a titolo di imposte non corrisposte, interessi e sanzioni per il ritardo.
Deve osservarsi in proposito, tuttavia, che il a fronte delle contestazioni di controparte, non ha Pt_1 fornito alcuna prova dell'effettiva corresponsione della somma di €. 1.285,49 e, dunque, dell'esistenza del danno lamentato, ed eccepito in compensazione.
Detta prova appare di decisivo rilievo atteso che il successivamente alla nascita delle Pt_1 obbligazioni tributarie di cui si discute, ben avrebbe potuto usufruire dei provvedimenti, variamente denominati (Rottamazione, Rottamazione bis e Rottamazione ter), che consentivano la regolarizzazione delle posizioni fiscali dei contribuenti mediante il pagamento del solo importo dovuto per capitale e senza applicazione di sanzioni e interessi.
2 Consegue a quanto esposto che l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione respinta: respinge l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in €. 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 10.7.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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