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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3235 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato VINCI PIERLUIGI
e
SI MA, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'avvocato VINCI PIERLUIGI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Le figlie (minorenni) vengono affidate ad entrambi i genitori in modo condiviso, non essendovi motivi ostativi in tal senso. È rimesso, pertanto, ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenerle.
2. Le figlie (minorenni) verranno collocate prevalentemente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Longare (Vi) Via Batt. Monte Berico n. 28, ovvero nel Comune ove la stessa intenderà trasferirsi (previa comunicazione tempestiva al sig. BU RC a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi almeno 3 mesi prima del trasferimento), tenendo conto del rispetto delle
1 esigenze di preservare il diritto di visita del padre, come di seguito meglio delineato (infra);
3. Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di tenere con sé le figlie
(minorenni), eventualmente coadiuvato dalla nonna paterna – presso cui le minori potranno rimanere laddove il padre fosse impossibilitato per ragioni di lavoro:
a. a fine settimana alterni: dal sabato alle ore 9.00 sino alla domenica alle ore 21.00 quando il padre le riaccompagnerà presso la casa familiare;
b. infrasettimanalmente: il martedì dalle 18.00 alle 21.30, quando il padre riaccompagnerà le bambine a casa. I genitori si accorderanno di volta in volta per le incombenze di trasferimento in base ai rispettivi impegni di lavoro e personali e in considerazione del minor disagio per le figlie;
c. durante il periodo delle vacanze estive: il padre potrà tenere con sé le figlie 15gg – anche non consecutivi – presso la propria dimora o anche in località turistica compatibile con l'età delle minori, in periodi e modi da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
d. durante le festività natalizie - di carnevale - pasquali: le figlie dal Natale 2024 trascorreranno con ciascun genitore 5 giorni, avendo cura i genitori di alternare annualmente la sera della Vigilia ed il giorno di Natale con quello della sera di San Silvestro e del Capodanno;
parimenti, in modalità alternata annualmente, per 3 giorni durante le vacanze di carnevale e 3 giorni a Pasqua, avendo cura i genitori di alternare comunque annualmente il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
4. Quanto al contributo economico: il sig. BU corrisponderà mensilmente alla sig.ra a Parte_1 titolo di contributo di mantenimento in favore delle figlie l'importo complessivo di € 500,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, a mezzo bonifico bancario sul c/c a quest'ultima intestato entro il 10 di ogni mese.
5. In merito alle spese straordinarie: i genitori, in ossequio al protocollo adottato dal Tribunale di
Vicenza, che dichiarano di conoscere, concorreranno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno su richiesta e previa esibizione di giustificativi fiscali di spesa da inoltrare a mezzo mail ovvero altro mezzo che ne garantisca la corretta ricezione. Si precisa che nei pomeriggi del martedì e del giovedì le minori saranno affidate alla baby sitter dalle ore 16.00 alle 18.00, alla luce degli impegni di lavoro dei genitori, e detti esborsi saranno sostenuti nella misura del 50% da entrambi i genitori.
6. Quanto alle spese straordinarie, esse sono da intendersi come da protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza, cui si rinvia.
7. Le parti concordano che l'importo di cui all'assegno unico familiare erogato dall'Inps venga attribuito integralmente alla sig.ra Parte_1
8. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane delle figlie relative alla scuola, al percorso
2 educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato (doc.6);
9. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno dei genitori, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. I genitori si impegnano altresì affinché tutto quanto attiene alla salute, all'istruzione, alle attività extra scolastiche e sportive delle minori e comunque tutte le scelte che possano influenzare la vita, la crescita e l'equilibrio psico-fisico delle stesse, sarà discusso e deciso su comune accordo dei genitori.
10. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni sopra riportate e una miglior serenità durante i periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore – salvi i casi di urgenza – ciascun genitore potrà chiamare l'altro per ottenere informazioni sulle figlie non più di due volte al giorno (e ciò vale anche per gli aggiornamenti via sms);
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
12. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/09/2024 e BU RC hanno chiesto la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento delle figlie minori e Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza del 18/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori.
Le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
3 Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento delle minori e sia Persona_3 CP_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 21/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3235 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato VINCI PIERLUIGI
e
SI MA, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'avvocato VINCI PIERLUIGI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Le figlie (minorenni) vengono affidate ad entrambi i genitori in modo condiviso, non essendovi motivi ostativi in tal senso. È rimesso, pertanto, ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenerle.
2. Le figlie (minorenni) verranno collocate prevalentemente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Longare (Vi) Via Batt. Monte Berico n. 28, ovvero nel Comune ove la stessa intenderà trasferirsi (previa comunicazione tempestiva al sig. BU RC a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi almeno 3 mesi prima del trasferimento), tenendo conto del rispetto delle
1 esigenze di preservare il diritto di visita del padre, come di seguito meglio delineato (infra);
3. Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di tenere con sé le figlie
(minorenni), eventualmente coadiuvato dalla nonna paterna – presso cui le minori potranno rimanere laddove il padre fosse impossibilitato per ragioni di lavoro:
a. a fine settimana alterni: dal sabato alle ore 9.00 sino alla domenica alle ore 21.00 quando il padre le riaccompagnerà presso la casa familiare;
b. infrasettimanalmente: il martedì dalle 18.00 alle 21.30, quando il padre riaccompagnerà le bambine a casa. I genitori si accorderanno di volta in volta per le incombenze di trasferimento in base ai rispettivi impegni di lavoro e personali e in considerazione del minor disagio per le figlie;
c. durante il periodo delle vacanze estive: il padre potrà tenere con sé le figlie 15gg – anche non consecutivi – presso la propria dimora o anche in località turistica compatibile con l'età delle minori, in periodi e modi da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
d. durante le festività natalizie - di carnevale - pasquali: le figlie dal Natale 2024 trascorreranno con ciascun genitore 5 giorni, avendo cura i genitori di alternare annualmente la sera della Vigilia ed il giorno di Natale con quello della sera di San Silvestro e del Capodanno;
parimenti, in modalità alternata annualmente, per 3 giorni durante le vacanze di carnevale e 3 giorni a Pasqua, avendo cura i genitori di alternare comunque annualmente il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
4. Quanto al contributo economico: il sig. BU corrisponderà mensilmente alla sig.ra a Parte_1 titolo di contributo di mantenimento in favore delle figlie l'importo complessivo di € 500,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, a mezzo bonifico bancario sul c/c a quest'ultima intestato entro il 10 di ogni mese.
5. In merito alle spese straordinarie: i genitori, in ossequio al protocollo adottato dal Tribunale di
Vicenza, che dichiarano di conoscere, concorreranno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno su richiesta e previa esibizione di giustificativi fiscali di spesa da inoltrare a mezzo mail ovvero altro mezzo che ne garantisca la corretta ricezione. Si precisa che nei pomeriggi del martedì e del giovedì le minori saranno affidate alla baby sitter dalle ore 16.00 alle 18.00, alla luce degli impegni di lavoro dei genitori, e detti esborsi saranno sostenuti nella misura del 50% da entrambi i genitori.
6. Quanto alle spese straordinarie, esse sono da intendersi come da protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza, cui si rinvia.
7. Le parti concordano che l'importo di cui all'assegno unico familiare erogato dall'Inps venga attribuito integralmente alla sig.ra Parte_1
8. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane delle figlie relative alla scuola, al percorso
2 educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato (doc.6);
9. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno dei genitori, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. I genitori si impegnano altresì affinché tutto quanto attiene alla salute, all'istruzione, alle attività extra scolastiche e sportive delle minori e comunque tutte le scelte che possano influenzare la vita, la crescita e l'equilibrio psico-fisico delle stesse, sarà discusso e deciso su comune accordo dei genitori.
10. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni sopra riportate e una miglior serenità durante i periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore – salvi i casi di urgenza – ciascun genitore potrà chiamare l'altro per ottenere informazioni sulle figlie non più di due volte al giorno (e ciò vale anche per gli aggiornamenti via sms);
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
12. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/09/2024 e BU RC hanno chiesto la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento delle figlie minori e Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza del 18/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori.
Le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
3 Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento delle minori e sia Persona_3 CP_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 21/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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