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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/10/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2555 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) l'1/12/1971,
e
c.f. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 27/02/1971,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Marco DOPPIO e Anna
BARBIERI
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
i coniugi dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di via Santa Caterina n. 37 a SI NC (VI) resta
assegnata al padre, che ne è anche proprietario esclusivo, che continuerà ad
abitarla assieme alla figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1
Per_ indipendente;
nella casa continuerà ad abitare anche la figlia ,
economicamente autonoma, con il figlio . Le figlie gestiranno in Per_3
autonomia i rapporti con la madre.
3. A titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la sig.ra Per_1 Pt_1
verserà al sig. , sulle coordinate bancarie già note, l'importo mensile di Pt_2
euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate e gestite con
le modalità previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale, che i ricorrenti
dichiarano di conoscere ed accettare.
Le detrazioni fiscali seguiranno la stessa percentuale di imputazione.
L'assegno unico per la famiglia continuerà ad essere percepito da ciascun
coniuge nella misura del 50%.
4. Nulla a titolo di reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente
autosufficienti e comunque rinunciandovi espressamente.
2 4.1 Quanto depositato nei rispettivi conti correnti bancari e/o postali rimane in
proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, avendo i coniugi già regolato tali
aspetti.
4.2 Le vetture Land Rover Discovery targata ZA314DM e Renault Megane
targata ER460XS acquistate in costanza di matrimonio ma formalmente
intestate al solo sig. rimangono di sua esclusiva proprietà, atteso che Pt_2
la sig.ra on il presente atto cede al marito la propria quota pari al 50% di Pt_1
proprietà di detti veicoli;
- la vettura Ford Fiesta targata CV185GM acquistata in costanza di matrimonio
ma formalmente intestata alla sola sig.ra rimane di sua esclusiva Pt_1
proprietà, atteso che il sig. con il presente atto cede alla moglie la Pt_2
propria quota pari al 50% di proprietà del veicolo.
Nulla a titolo di compenso legale trattandosi di procedura congiunta”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NC (VI) in data
1/05/1997, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 7/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 3 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo
[...] Parte_2
per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_1
somma mensile di euro 200,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in SI NC (VI), Via Santa Caterina n. 37 in favore di Pt_2
, quale genitore convivente con la figlia maggiorenne ma
[...]
economicamente non autosufficiente;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
4 - delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in NC (VI) in data 1/05/1997 con atto Parte_2
trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno 1997, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di SI NC (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna
Sanfratello
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