TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/07/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2047/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente rel. Dr. Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2047/2022 avente ad oggetto querela di falso e pendente
TRA
( ) con l' Avv. Simone CIMA come da procura Parte_1 C.F._1 in atti ATTORE E
, C.F. e l' Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
C.F. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato CONVENUTI
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha citato in giudizio l e Parte_1 Controparte_3 CP_2
l' proponendo querela di falso in merito all'avviso di ricevimento Controparte_1 numero AG78844613910-0 del 04.03.2021 relativo all'avviso di accertamento n.TKL01PF00100/2020, per euro € 56.240,49 notificato dall a mezzo Controparte_1 del servizio postale. A fondamento della domanda rappresentava che la firma presente sull'indicato avviso di ricevimento era da ritenere apocrifa in quanto non da lui apposta, essendo stata, inoltre, la stessa già oggetto di disconoscimento nel processo tributario ove ne era stata contestata l'autenticità in ragione della falsità della sottoscrizione per come inoltre accertato da una consulenza tecnica grafico-grafologica che veniva depositata (all. 4). Alla luce di tali deduzioni, sussistendo un concreto interesse ad agire attesa la rilevanza dell'atto in esame in relazione alla notificazione eseguita rilevante nel procedimento tributario, ha chiesto dichiararsi la falsità della indicata sottoscrizione. Costituendosi in giudizio parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell non risultando tale ente portatore di un interesse da far CP_2 valere in relazione all'autenticità del documento impugnato, chiedendo, inoltre, di essere autorizzata a citare in giudizio soggetto al quale, era da imputare il fatto Controparte_4 in esame, avendo tale ente curato la notifica dell'atto. Nel merito chiedeva di rigettare, allo stato, la domanda proposta. In subordine, nel caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di lite nei confronti dell CP_1
in quanto estranea alla formazione dell'atto in esame.
[...]
Nel corso del processo, rigettata la richiesta di autorizzazione alla citazione del terzo e dopo l'espletamento di CTU grafologica, all'udienza del 13.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisine con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata Giova preliminarmente rilevare che con riguardo alla spedizione di atti mediante servizio postale, l'avviso di ricevimento fa piena prova fino a querela di falso. Pertanto, nel caso il destinatario di un atto voglia contestare l'autenticità della firma apposta sulla relata di ricevimento perché ritenuta apocrifa, deve necessariamente proporre querela di falso, posto che le attestazioni dell'agente notificatore contenute nell'avviso di ricevimento sono compiute dallo stesso nell'esercizio delle sue funzioni (Cass. civ. n. 2486/2018), contestabili quindi, soltanto, mediante querela di falso dal soggetto al quale la sottoscrizione è riferita. Nel caso in esame, esiste, inoltre un evidente interesse di parte attrice ad impugnare l'atto in esame avendo il impugnato in sede tributaria l'avviso di presa in carico notificato da Pt_1
, eccependo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto Controparte_2 prodromico (avviso di accertamento). Al fine della rilevanza, si segnala che lo stesso processo tributario risulta, al momento, sospeso proprio in attesa della definizione del presente giudizio (cfr. all. del 06.11.2024). Quanto alla contestata carenza di legittimazione passiva di parte convenuta, tale rilievo non appare fondato, considerando l'attività impositiva svolta dall' ed essendosi parte CP_2 convenuta in ogni caso avvalsa dell'efficacia della notifica dell'avviso di accertamento. Passando al merito della questione, deve rilevarsi che gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo legittimino una dichiarazione di falsità dell'avviso di ricevimento oggi in esame. A tal riguardo deve, infatti, segnalarsi che la CTU grafologica eseguita dalla Dott.ssa ha concluso in maniera netta in merito alla non autenticità della firma, avendo, Per_1 infatti, rappresentato che “la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento postale relativa all'atto n° ATTO TLK01PF00100/2020 con data di avvenuta consegna del 4.3.21 è apocrifa, essendo stata vergata da altra mano”. La precisa valutazione degli elementi oggetto di esame, la mancanza di contestazioni di natura tecnica in relazione all'elaborato del CTU e, inoltre, le inequivoche e perentorie conclusioni dello stesso CTU - che non ha manifestato dubbio alcuno al riguardo - legittimano una dichiarazione di falsità dell'atto in relazione alla sottoscrizione in esso contenuta. Alla luce di tali elementi la domanda può essere accolta. Pur in accoglimento della domanda, si ritiene legittimo disporre la compensazione delle spese processuali (Corte Cost n. 77/2018). Ciò considerando come, nel caso in esame, alcun rilievo in merito all'atto in esame possa essere mosso nei confronti di parte convenuta, non avendo quest'ultima, in alcun modo, partecipato alla formazione dell'atto dovendosi, pertanto, escludere qualsiasi relazione causale con l'atto in questione ad opera della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. AG78844613910-0 datato 04/03/2021 nella parte in cui attesta la consegna dell'atto al destinatario ); Parte_1
2. Dichiara interamente compensate le spese processuali. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 29.07.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente rel. Dr. Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2047/2022 avente ad oggetto querela di falso e pendente
TRA
( ) con l' Avv. Simone CIMA come da procura Parte_1 C.F._1 in atti ATTORE E
, C.F. e l' Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
C.F. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato CONVENUTI
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha citato in giudizio l e Parte_1 Controparte_3 CP_2
l' proponendo querela di falso in merito all'avviso di ricevimento Controparte_1 numero AG78844613910-0 del 04.03.2021 relativo all'avviso di accertamento n.TKL01PF00100/2020, per euro € 56.240,49 notificato dall a mezzo Controparte_1 del servizio postale. A fondamento della domanda rappresentava che la firma presente sull'indicato avviso di ricevimento era da ritenere apocrifa in quanto non da lui apposta, essendo stata, inoltre, la stessa già oggetto di disconoscimento nel processo tributario ove ne era stata contestata l'autenticità in ragione della falsità della sottoscrizione per come inoltre accertato da una consulenza tecnica grafico-grafologica che veniva depositata (all. 4). Alla luce di tali deduzioni, sussistendo un concreto interesse ad agire attesa la rilevanza dell'atto in esame in relazione alla notificazione eseguita rilevante nel procedimento tributario, ha chiesto dichiararsi la falsità della indicata sottoscrizione. Costituendosi in giudizio parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell non risultando tale ente portatore di un interesse da far CP_2 valere in relazione all'autenticità del documento impugnato, chiedendo, inoltre, di essere autorizzata a citare in giudizio soggetto al quale, era da imputare il fatto Controparte_4 in esame, avendo tale ente curato la notifica dell'atto. Nel merito chiedeva di rigettare, allo stato, la domanda proposta. In subordine, nel caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di lite nei confronti dell CP_1
in quanto estranea alla formazione dell'atto in esame.
[...]
Nel corso del processo, rigettata la richiesta di autorizzazione alla citazione del terzo e dopo l'espletamento di CTU grafologica, all'udienza del 13.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisine con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata Giova preliminarmente rilevare che con riguardo alla spedizione di atti mediante servizio postale, l'avviso di ricevimento fa piena prova fino a querela di falso. Pertanto, nel caso il destinatario di un atto voglia contestare l'autenticità della firma apposta sulla relata di ricevimento perché ritenuta apocrifa, deve necessariamente proporre querela di falso, posto che le attestazioni dell'agente notificatore contenute nell'avviso di ricevimento sono compiute dallo stesso nell'esercizio delle sue funzioni (Cass. civ. n. 2486/2018), contestabili quindi, soltanto, mediante querela di falso dal soggetto al quale la sottoscrizione è riferita. Nel caso in esame, esiste, inoltre un evidente interesse di parte attrice ad impugnare l'atto in esame avendo il impugnato in sede tributaria l'avviso di presa in carico notificato da Pt_1
, eccependo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto Controparte_2 prodromico (avviso di accertamento). Al fine della rilevanza, si segnala che lo stesso processo tributario risulta, al momento, sospeso proprio in attesa della definizione del presente giudizio (cfr. all. del 06.11.2024). Quanto alla contestata carenza di legittimazione passiva di parte convenuta, tale rilievo non appare fondato, considerando l'attività impositiva svolta dall' ed essendosi parte CP_2 convenuta in ogni caso avvalsa dell'efficacia della notifica dell'avviso di accertamento. Passando al merito della questione, deve rilevarsi che gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo legittimino una dichiarazione di falsità dell'avviso di ricevimento oggi in esame. A tal riguardo deve, infatti, segnalarsi che la CTU grafologica eseguita dalla Dott.ssa ha concluso in maniera netta in merito alla non autenticità della firma, avendo, Per_1 infatti, rappresentato che “la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento postale relativa all'atto n° ATTO TLK01PF00100/2020 con data di avvenuta consegna del 4.3.21 è apocrifa, essendo stata vergata da altra mano”. La precisa valutazione degli elementi oggetto di esame, la mancanza di contestazioni di natura tecnica in relazione all'elaborato del CTU e, inoltre, le inequivoche e perentorie conclusioni dello stesso CTU - che non ha manifestato dubbio alcuno al riguardo - legittimano una dichiarazione di falsità dell'atto in relazione alla sottoscrizione in esso contenuta. Alla luce di tali elementi la domanda può essere accolta. Pur in accoglimento della domanda, si ritiene legittimo disporre la compensazione delle spese processuali (Corte Cost n. 77/2018). Ciò considerando come, nel caso in esame, alcun rilievo in merito all'atto in esame possa essere mosso nei confronti di parte convenuta, non avendo quest'ultima, in alcun modo, partecipato alla formazione dell'atto dovendosi, pertanto, escludere qualsiasi relazione causale con l'atto in questione ad opera della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. AG78844613910-0 datato 04/03/2021 nella parte in cui attesta la consegna dell'atto al destinatario ); Parte_1
2. Dichiara interamente compensate le spese processuali. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 29.07.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco