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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 5505/2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.5505/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5505 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Giorgini, presso cui elettivamente domicilia;
E
, C.F. rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
IA BR, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta CP_2 P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. FAIELLA FLAVIA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002). CP_ Con atto di citazione in opposizione a proponeva opposizione al D.I. n Parte_1
1405/2019 (R.g. 2715/2019) emesso il 15.07.2019 dal Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale veniva ingiunto alla in persona del l.r.p.t., di pagare, in favore della , Parte_1 CP_2 ed in solido col fideiussore, sig. , la somma di euro 19.043,89, oltre interessi Controparte_1 moratori, spese e competenze legali così come liquidate in decreto.
Parte opponente chiedeva: in via pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Nocera Inferiore con conseguente dichiarazione di nullità del D.I. opposto o annullamento dello stesso;
in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig.
, avendo lo stesso disconosciuto il contratto di fideiussione;
nel merito, accertare Controparte_1
e dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata, la pretesa creditoria di CP_2
e, quindi, dichiarare non dovute le somme richieste;
revocare, in alternativa dichiarare nullo o
[...] inefficace il D.I. opposto. In via subordinata, compensare il credito con i pagamenti effettuati dall'odierno opponente e con gli importi dovuti all'opponente a titolo di provvigioni e di sconto. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la che contestava l'avversa opposizione e tutto quanto ex adverso CP_2 dedotto e prodotto, chiedendone il totale rigetto.
All'udienza del 27.01.2022 venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata.
La giurisprudenza (Cass. civ. sentenza n. 24903 del 25/11/2005) sul punto, ha avuto modo di chiarire che “nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti
previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione,
l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.”.
Ebbene nel caso in esame, l'opponente, nell'esporre le sue argomentazioni, ha omesso di prendere posizione su tutti i fori competenti sia alternativi che concorrenti.
L'opposizione va parzialmente accolta.
Dalla documentazione versata in atti, è possibile ricostruire come la acquistava Controparte_4 forniture sportive a marchio dalla per l'importo complessivo di euro 31.555,17 CP_5 CP_2 ed emetteva in favore della stessa tre bonifici per un importo pari a euro 12.511,28, residuando un saldo pari a euro 19.043,89.
Il sig. sottoscriveva con la una fideiussione con la quale garantiva Controparte_1 CP_2 personalmente, a semplice richiesta della e senza essere necessaria la preventiva CP_2 escussione del debitore, l'adempimento economico della limitatamente agli Controparte_4 importi extrafido e fino ad un massimo di € 100.000,00.
Sull'eccezione di parte attrice relativa alla carenza di legittimazione passiva in capo al fideiussore, dalla documentazione depositata, si evince come la fideiussione è stata costituita nei limiti dell'importo extrafido, attivandosi esclusivamente qualora l'inadempimento della Parte_2 avesse superato l'importo di € 100.000,00 – fido originariamente concesso-.
Premessa la validità del contratto di fideiussione, si evince dal tenore letterale dell'art 1 del contratto in questione che la garanzia era pattuita limitatamente ed in relazione all'extrafido, e quindi solo laddove l'inadempienza fosse stata superiore al fido concesso (pari ad € 100.000, così come indicato al punto 1 della premessa del suddetto contratto di fideiussione).
Tale clausola, in sostanza, prevede che l'obbligo del fideiussore di adempiere sorga solamente nel momento in cui il debito principale superi la somma di €100.000,00.
Erronea appare, alla luce di ciò, la conclusione cui giunge la difesa di parte opposta, laddove ritiene che la garanzia sia stata prestata per la somma del fido, pari ad € 100.000, lettura in aperto contrasto con il chiaro tenore letterale dell'accordo. Né deve trarre in inganno la circostanza che la somma del fido e quella della garanzia prestata siano – solo numericamente- sovrapponibili: appare evidente che era nell'intenzione delle parti prestare una ulteriore garanzia pari ad € 100.000 laddove fosse stata superata l'inadempienza protetta dal fido, a sua volta pari ad € 100.000.
Dalla documentazione fornita, si evince che il debito residuo attuale del debitore principale non ha raggiunto o superato la soglia pattuita di €100.000,00, pertanto il creditore, pur essendo titolare di un diritto di credito verso il debitore principale, non può esercitare il proprio diritto di regresso nei confronti del fideiussore, poiché si configura un fatto impeditivo all'escussione, ovvero il mancato avveramento della condizione contrattualmente prevista (superamento del fido).
Va pertanto esclusa la legittimazione passiva nell'odierno giudizio in capo al sig. . Controparte_1
Proseguendo, e venendo al merito della vicenda, la parte opponente contestava la certezza del credito vantato dalla originaria ricorrente.
In particolare, contestava la validità probatoria della documentazione, in quanto le fatture commerciali, essendo redatte unilateralmente, non provano l'effettiva consegna della merce, specialmente in assenza di documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante della società opponente. Sul punto non riteneva sufficienti le fatture del trasporto prodotte dalla considerate generiche, in quanto non specificano quali articoli sono stati trasportati, se CP_2 il trasporto è stato eseguito, né provano l'effettiva consegna della merce.
Il credito sarebbero altresì incerto in quanto nel ricorso monitorio non sono riportati gli importi specifici delle singole fatture né i pagamenti imputabili a ciascuna fornitura.
Dunque, la sosteneva di aver regolarmente adempiuto e di non dovere nulla alla Parte_1
in quanto, oltre ai pagamenti riconosciuti da controparte (€ 12.511,28), sono stati CP_2 effettuati ulteriori versamenti (bonifici del 16.04.2018 e 06.06.2018) per un totale di € 2.500,00, importi non menzionati nel ricorso per D.I.
Quanto, in primo luogo, alla somma di denaro versata mediante bonifici, deve rilevarsi che la parte opposta ha imputato la predetta somma a pagamento di ulteriori forniture effettuate tra le parti.
Ebbene sul punto la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere, con decisioni anche di recente confermate, che “in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre
i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che
l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore” ( da ultimo in questo senso, Cass. civ. sent. n. 31837 del 27/10/2022). Nel caso in esame, l'opposta creditrice nell'imputare i pagamenti in questione ad altre forniture, ha adeguatamente provato (vedasi fattura n. 17019/2017, dell'importo complessivo di € 3.530,28) la continuità del rapporto con la opponente, e quindi l'esistenza effettiva di ulteriori fatture alla cui estinzione imputare il pagamento.
Il creditore ha quindi adeguatamente provato la sussistenza di condizioni tali da imputare il pagamento ad altro debito.
Né per altro tale circostanza è stata smentita dall'opposta, la quale non ha contestato l'esistenza di ulteriori pendenze debitorie tra le parti, né l'estinzione delle medesime (per esempio, provando l'effettivo pagamento delle fatture precedentemente emesse).
Quanto all'eccezione in ordine al reso della merce, lo stesso è stato contestato da parte opposta nell'ammontare, in quanto la società opponente ha sì reso la merce, ma non per un valore di €
12.500,00, bensì di € 3.385,13.
Per tale importo la allega alla documentazione in atti due note di credito da parte della CP_2 per un importo pari ad € 3.385,13, mentre parte opponente si limita ad indicare i codici a CP_5 barra della merce resa, senza ulteriori indicazioni sul valore della stessa.
In termini deve rilevarsi che, trattandosi di un'eccezione di compensazione, spetta a colui che la fa valere l'onere della prova: “Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati
l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca
l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito;
la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20719 del 17/07/2023).
Non avendo quindi la parte opponente assolto all'onere richiesta dalla legge- ed essendo stata rigettata la richiesta di prova orale, in quanto articolata in maniera eccessivamente generica- la relativa eccezione di compensazione va rigettata.
Quanto allo sconto del 5%, deve rilevarsi che all'interno dell'accordo sottoscritto viene indicato che lo sconto in questione sarebbe stato effettuato sul fatturato per gli acquisti di merce in riassortimento della “Linea Fidelity” - “al raggiungimento di euro 200.000,000 di imponibile fatturato dal 01.01.2017 al 31.01.2017 la riconoscerà un premio di €. 12.000,00 al di sotto il 5 % sul CP_2 fatturato”-.
Sul punto si deve ritenere, coerentemente con quanto affermato anche dalla difesa di parte opposta, che dal tenore letterale della clausola emerge chiaramente che lo sconto era soggetto alla condizione del raggiungimento di € 200.000,00 di fatturato, calcolato sulla merce venduta e integralmente pagata.
Nel caso de quo, le forniture non sono state del tutto pagate e dunque non è possibile un riconoscimento delle royalties su fatture per le quali non è stato incassato l'intero prezzo.
Anche questa eccezione va, pertanto, rigettata.
Tanto detto in ordine alle eccezioni preliminare di merito sollevate, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente.
Nel caso di specie, la genericità del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione ha sicuro rilievo ai sensi dell'art 115 c.p.c., per cui il Giudice "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art 115
с.р.с.).
In particolare, dal citato art 115 c.p.c. emerge l'onere delle parti di fornire adeguata e tempestiva prova ai fatti che si pongono alla base delle proprie pretese (o difese), ai sensi degli artt. 163 e 167 c.p.c.
Applicando il disposto dell'art 115 c.p.c. (che rafforza il regime preclusivo del processo civile) al procedimento di opposizione, deriva, come si è detto, in capo a parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea che non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito e ciò in quanto la non contestazione, a cui equivale la contestazione generica, è un "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti - richiesti" (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Riportata tale conclusione al caso di specie, pare opportuno chiarire che la parte opponente non ha contestato né la sussistenza del contratto, né il mancato pagamento di talune rate, ma si è limitata, in maniera generica, a contestare la quantità del debito residuo, senza però produrre alcuna prova su tale asserita differenza o introdurre nel giudizio elementi utili a valutare l'incongruità del prezzo richiesto nel giudizio monitorio.
A fronte della genericità delle contestazioni sollevate, si ritiene, al contrario, che la parte opposta abbia fondato la sua pretesa su adeguata prova scritta, anche in ragione dell'infondatezza di tutte le eccezioni di merito sollevate, per come già analiticamente esaminate.
L'opposizione va parzialmente accolta nei soli confronti del fideiussore , mentre Parte_3 rigettata quella proposta dalla Parte_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità, e del mancato svolgimento di istruttoria e, per , della mancata partecipazione alla fase conclusiva. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione avanzata da e per l'effetto revoca nei suoi confronti Controparte_6 il decreto ingiuntivo opposto;
b) Rigetta l'opposizione avanzata da e per l'effetto conferma, nei suoi Controparte_4 confronti, il decreto ingiuntivo, che dichiara immediatamente esecutivo.
c) Condanna la al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di Controparte_4 lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge con distrazione nei confronti del difensore antistatario.
d) Condanna la al pagamento, in favore di delle spese di lite, CP_2 Controparte_6 che liquida in € 2.545,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre accessori come per legge;
depositato telematicamente in data 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.5505/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5505 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Giorgini, presso cui elettivamente domicilia;
E
, C.F. rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
IA BR, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta CP_2 P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. FAIELLA FLAVIA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002). CP_ Con atto di citazione in opposizione a proponeva opposizione al D.I. n Parte_1
1405/2019 (R.g. 2715/2019) emesso il 15.07.2019 dal Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale veniva ingiunto alla in persona del l.r.p.t., di pagare, in favore della , Parte_1 CP_2 ed in solido col fideiussore, sig. , la somma di euro 19.043,89, oltre interessi Controparte_1 moratori, spese e competenze legali così come liquidate in decreto.
Parte opponente chiedeva: in via pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Nocera Inferiore con conseguente dichiarazione di nullità del D.I. opposto o annullamento dello stesso;
in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig.
, avendo lo stesso disconosciuto il contratto di fideiussione;
nel merito, accertare Controparte_1
e dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata, la pretesa creditoria di CP_2
e, quindi, dichiarare non dovute le somme richieste;
revocare, in alternativa dichiarare nullo o
[...] inefficace il D.I. opposto. In via subordinata, compensare il credito con i pagamenti effettuati dall'odierno opponente e con gli importi dovuti all'opponente a titolo di provvigioni e di sconto. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la che contestava l'avversa opposizione e tutto quanto ex adverso CP_2 dedotto e prodotto, chiedendone il totale rigetto.
All'udienza del 27.01.2022 venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata.
La giurisprudenza (Cass. civ. sentenza n. 24903 del 25/11/2005) sul punto, ha avuto modo di chiarire che “nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti
previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione,
l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.”.
Ebbene nel caso in esame, l'opponente, nell'esporre le sue argomentazioni, ha omesso di prendere posizione su tutti i fori competenti sia alternativi che concorrenti.
L'opposizione va parzialmente accolta.
Dalla documentazione versata in atti, è possibile ricostruire come la acquistava Controparte_4 forniture sportive a marchio dalla per l'importo complessivo di euro 31.555,17 CP_5 CP_2 ed emetteva in favore della stessa tre bonifici per un importo pari a euro 12.511,28, residuando un saldo pari a euro 19.043,89.
Il sig. sottoscriveva con la una fideiussione con la quale garantiva Controparte_1 CP_2 personalmente, a semplice richiesta della e senza essere necessaria la preventiva CP_2 escussione del debitore, l'adempimento economico della limitatamente agli Controparte_4 importi extrafido e fino ad un massimo di € 100.000,00.
Sull'eccezione di parte attrice relativa alla carenza di legittimazione passiva in capo al fideiussore, dalla documentazione depositata, si evince come la fideiussione è stata costituita nei limiti dell'importo extrafido, attivandosi esclusivamente qualora l'inadempimento della Parte_2 avesse superato l'importo di € 100.000,00 – fido originariamente concesso-.
Premessa la validità del contratto di fideiussione, si evince dal tenore letterale dell'art 1 del contratto in questione che la garanzia era pattuita limitatamente ed in relazione all'extrafido, e quindi solo laddove l'inadempienza fosse stata superiore al fido concesso (pari ad € 100.000, così come indicato al punto 1 della premessa del suddetto contratto di fideiussione).
Tale clausola, in sostanza, prevede che l'obbligo del fideiussore di adempiere sorga solamente nel momento in cui il debito principale superi la somma di €100.000,00.
Erronea appare, alla luce di ciò, la conclusione cui giunge la difesa di parte opposta, laddove ritiene che la garanzia sia stata prestata per la somma del fido, pari ad € 100.000, lettura in aperto contrasto con il chiaro tenore letterale dell'accordo. Né deve trarre in inganno la circostanza che la somma del fido e quella della garanzia prestata siano – solo numericamente- sovrapponibili: appare evidente che era nell'intenzione delle parti prestare una ulteriore garanzia pari ad € 100.000 laddove fosse stata superata l'inadempienza protetta dal fido, a sua volta pari ad € 100.000.
Dalla documentazione fornita, si evince che il debito residuo attuale del debitore principale non ha raggiunto o superato la soglia pattuita di €100.000,00, pertanto il creditore, pur essendo titolare di un diritto di credito verso il debitore principale, non può esercitare il proprio diritto di regresso nei confronti del fideiussore, poiché si configura un fatto impeditivo all'escussione, ovvero il mancato avveramento della condizione contrattualmente prevista (superamento del fido).
Va pertanto esclusa la legittimazione passiva nell'odierno giudizio in capo al sig. . Controparte_1
Proseguendo, e venendo al merito della vicenda, la parte opponente contestava la certezza del credito vantato dalla originaria ricorrente.
In particolare, contestava la validità probatoria della documentazione, in quanto le fatture commerciali, essendo redatte unilateralmente, non provano l'effettiva consegna della merce, specialmente in assenza di documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante della società opponente. Sul punto non riteneva sufficienti le fatture del trasporto prodotte dalla considerate generiche, in quanto non specificano quali articoli sono stati trasportati, se CP_2 il trasporto è stato eseguito, né provano l'effettiva consegna della merce.
Il credito sarebbero altresì incerto in quanto nel ricorso monitorio non sono riportati gli importi specifici delle singole fatture né i pagamenti imputabili a ciascuna fornitura.
Dunque, la sosteneva di aver regolarmente adempiuto e di non dovere nulla alla Parte_1
in quanto, oltre ai pagamenti riconosciuti da controparte (€ 12.511,28), sono stati CP_2 effettuati ulteriori versamenti (bonifici del 16.04.2018 e 06.06.2018) per un totale di € 2.500,00, importi non menzionati nel ricorso per D.I.
Quanto, in primo luogo, alla somma di denaro versata mediante bonifici, deve rilevarsi che la parte opposta ha imputato la predetta somma a pagamento di ulteriori forniture effettuate tra le parti.
Ebbene sul punto la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere, con decisioni anche di recente confermate, che “in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre
i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che
l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore” ( da ultimo in questo senso, Cass. civ. sent. n. 31837 del 27/10/2022). Nel caso in esame, l'opposta creditrice nell'imputare i pagamenti in questione ad altre forniture, ha adeguatamente provato (vedasi fattura n. 17019/2017, dell'importo complessivo di € 3.530,28) la continuità del rapporto con la opponente, e quindi l'esistenza effettiva di ulteriori fatture alla cui estinzione imputare il pagamento.
Il creditore ha quindi adeguatamente provato la sussistenza di condizioni tali da imputare il pagamento ad altro debito.
Né per altro tale circostanza è stata smentita dall'opposta, la quale non ha contestato l'esistenza di ulteriori pendenze debitorie tra le parti, né l'estinzione delle medesime (per esempio, provando l'effettivo pagamento delle fatture precedentemente emesse).
Quanto all'eccezione in ordine al reso della merce, lo stesso è stato contestato da parte opposta nell'ammontare, in quanto la società opponente ha sì reso la merce, ma non per un valore di €
12.500,00, bensì di € 3.385,13.
Per tale importo la allega alla documentazione in atti due note di credito da parte della CP_2 per un importo pari ad € 3.385,13, mentre parte opponente si limita ad indicare i codici a CP_5 barra della merce resa, senza ulteriori indicazioni sul valore della stessa.
In termini deve rilevarsi che, trattandosi di un'eccezione di compensazione, spetta a colui che la fa valere l'onere della prova: “Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati
l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca
l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito;
la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20719 del 17/07/2023).
Non avendo quindi la parte opponente assolto all'onere richiesta dalla legge- ed essendo stata rigettata la richiesta di prova orale, in quanto articolata in maniera eccessivamente generica- la relativa eccezione di compensazione va rigettata.
Quanto allo sconto del 5%, deve rilevarsi che all'interno dell'accordo sottoscritto viene indicato che lo sconto in questione sarebbe stato effettuato sul fatturato per gli acquisti di merce in riassortimento della “Linea Fidelity” - “al raggiungimento di euro 200.000,000 di imponibile fatturato dal 01.01.2017 al 31.01.2017 la riconoscerà un premio di €. 12.000,00 al di sotto il 5 % sul CP_2 fatturato”-.
Sul punto si deve ritenere, coerentemente con quanto affermato anche dalla difesa di parte opposta, che dal tenore letterale della clausola emerge chiaramente che lo sconto era soggetto alla condizione del raggiungimento di € 200.000,00 di fatturato, calcolato sulla merce venduta e integralmente pagata.
Nel caso de quo, le forniture non sono state del tutto pagate e dunque non è possibile un riconoscimento delle royalties su fatture per le quali non è stato incassato l'intero prezzo.
Anche questa eccezione va, pertanto, rigettata.
Tanto detto in ordine alle eccezioni preliminare di merito sollevate, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente.
Nel caso di specie, la genericità del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione ha sicuro rilievo ai sensi dell'art 115 c.p.c., per cui il Giudice "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art 115
с.р.с.).
In particolare, dal citato art 115 c.p.c. emerge l'onere delle parti di fornire adeguata e tempestiva prova ai fatti che si pongono alla base delle proprie pretese (o difese), ai sensi degli artt. 163 e 167 c.p.c.
Applicando il disposto dell'art 115 c.p.c. (che rafforza il regime preclusivo del processo civile) al procedimento di opposizione, deriva, come si è detto, in capo a parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea che non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito e ciò in quanto la non contestazione, a cui equivale la contestazione generica, è un "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti - richiesti" (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Riportata tale conclusione al caso di specie, pare opportuno chiarire che la parte opponente non ha contestato né la sussistenza del contratto, né il mancato pagamento di talune rate, ma si è limitata, in maniera generica, a contestare la quantità del debito residuo, senza però produrre alcuna prova su tale asserita differenza o introdurre nel giudizio elementi utili a valutare l'incongruità del prezzo richiesto nel giudizio monitorio.
A fronte della genericità delle contestazioni sollevate, si ritiene, al contrario, che la parte opposta abbia fondato la sua pretesa su adeguata prova scritta, anche in ragione dell'infondatezza di tutte le eccezioni di merito sollevate, per come già analiticamente esaminate.
L'opposizione va parzialmente accolta nei soli confronti del fideiussore , mentre Parte_3 rigettata quella proposta dalla Parte_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità, e del mancato svolgimento di istruttoria e, per , della mancata partecipazione alla fase conclusiva. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione avanzata da e per l'effetto revoca nei suoi confronti Controparte_6 il decreto ingiuntivo opposto;
b) Rigetta l'opposizione avanzata da e per l'effetto conferma, nei suoi Controparte_4 confronti, il decreto ingiuntivo, che dichiara immediatamente esecutivo.
c) Condanna la al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di Controparte_4 lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge con distrazione nei confronti del difensore antistatario.
d) Condanna la al pagamento, in favore di delle spese di lite, CP_2 Controparte_6 che liquida in € 2.545,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre accessori come per legge;
depositato telematicamente in data 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco