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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA -Presidente
2) Dott. Monica SGARRO -Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in materia di previdenza in grado di appello iscritta al N. 77 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 12.11.2025 T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto alla Via Polibio n. 75, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Del Vecchio, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Certoma', NI UL e NI CA, giusta procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto in Taranto, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' , CP_1
- APPELLATO -
Oggetto: Fondo di Garanzia per crediti di lavoro e trattamento fine rapporto
All'udienza odierna del 12.11.2025, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale è stata data lettura.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 2669/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' , volta Parte_1 CP_1
al conseguimento del pagamento della somma complessiva di €. 12.320,40 - inutilmente richiesta con domanda amministrativa del 31.10.2017 - di cui €. 8.586,38 quale saldo quota
TFR a carico del Fondo di Tesoreria, €. 2.053,65, quale quota TFR a carico del Fondo di
Garanzia e €.1.680,87, quale retribuzione relativa alle ultime tre mensilità a carico del
Fondo di Garanzia, non corrisposta dalla società già datrice di lavoro Parte_2
”, dichiarata fallita. Condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
[...]
Avverso tale decisione, proponeva appello la lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza CP_1
impugnata.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Il Tribunale, esaminata la produzione documentale dell' attestante la cessione, da parte della ricorrente, dei crediti qui reclamati a società finanziarie;
ritenuta ammissibile ex art.
CP_ 421 cpc, l'ulteriore documentazione prodotta dall' “essendo indispensabile ai fini della decisione della causa quale integrazione di pista probatoria già concretamente emersa”; evidenziata la sostanziale non contestazione della che i crediti reclamati Pt_1
fossero stati da lei ceduti a società finanziarie, ha ritenuto inesigibile dalla lavoratrice-
CP_ cedente l'importo richiesto all' in mancanza di una specifica dimostrazione di determinazione consensuale da parte delle cessionarie dell'eventuale somma residua ancora spettantele, aderendo all'univoco orientamento interpretativo della Suprema Corte
CP_
– secondo cui “la funzione previdenziale dell'intervento del Fondo di garanzia dell di cui all'art. 2 del Dlgs n. 297/1982, non osta all'intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l'intervento è previsto in favore degli “aventi diritto” e, con tale
2 termine, che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all'identica espressione contenuta nell'art. 2122 c. C., si fa riferimento agli aventi causa in genere dal lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto”
(Cass. 18.4.2008 n. 10208 e successive conformi).
Si duole l'appellante del malgoverno che il primo Giudice avrebbe fatto delle regole procedurali che disciplinano la costituzione in giudizio della parte convenuta ed il ricorso ai poteri officiosi di cui all'art. 421 cpc.
Lamenta, altresì, l'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento delle ultime (tre) mensilità di retribuzione e l'ingiusta condanna alle spese di lite.
Quanto alle censure mosse con riferimento allo svolgimento del giudizio di primo grado, la Corte ne rileva la palese infondatezza: è sufficiente, infatti, leggere i verbali di causa e le ordinanze con le quali il Tribunale ha disposto gli adempimenti a carico delle parti ed i relativi termini, per verificare che nessuna lesione del diritto di difesa dell'odierna appellante si è prodotto.
Ma, oltre a ciò, deve evidenziarsi come in nessun modo ed in nessun momento l'opposizione, sia pure soltanto formale, della difesa della alla “direzione” che, Pt_1
sotto il profilo istruttorio, andava assumendo la causa, sia mai stata formalizzata.
Sostenere solo col ricorso in appello che l'esame e le contestazioni ai documenti prodotti
CP_ dall' su disposizione del Giudice siano stati impediti dalla tardività del loro deposito
è, a giudizio della Corte, argomento non condivisibile: in primo luogo nessuna tardività può ravvisarsi, atteso che il deposito della documentazione - attestante l'ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro da parte di una delle società finanziarie, la dichiarata (e non veritiera) assenza di vincoli sul TFR in sede di domanda amministrativa e la necessità della dichiarazione congiunta del lavoratore e della finanziaria (mod. SR131) prevista dalla circolare n. 89/2012 - è avvenuto contestualmente a quello della memoria
CP_ 15.5.2020 ed è stato, quindi, assolutamente rispettoso dei 5 giorni precedenti l'udienza del 20.5.2020, termine fissato dal Giudice all'udienza del 19.2.2020.
3 A ciò si aggiunga che mai nessuna eccezione è stata, al riguardo, sollevata, né risulta essere stata proposta istanza per esaminare la documentazione.
Ove poi la doglianza oggi mossa possa essere riferita alla tardività del deposito rispetto agli oneri difensivi di parte resistente all'atto della costituzione, essa risulta ancor men fondata, sia perché l'esame dei documenti ben sarebbe stato poi nella disponibilità dell'odierna appellante sia perchè quella produzione era stata ritenuta indispensabile per la decisione da parte del primo Giudice.
E, su quest'ultimo punto, la Corte non può che condividere appieno la necessità di chiarezza che ha motivato il Tribunale all'esercizio dei propri poteri officiosi dovendosi escludere ogni funzione di supplenza dei doveri della difesa e vertendosi invece certamente in una delle ipotesi contemplate dall'art. 421 cpc, norma “di chiusura” volta alla realizzazione dello scopo ultimo rappresentato dall'accertamento della verità.
Ciò, tanto più, avuto riguardo all'esposizione contenuta nella memoria difensiva, in primo
CP_ grado, dell' nella quale si dava atto (circostanza anch'essa mai contestata) della necessaria documentazione, prevista con la Circolare n. 89/2012, relativa alle cessioni alle società finanziarie da allegarsi sin alla domanda amministrativa, nonché della specifica richiesta alla in sede di ricorso amministrativo, di produrre la documentazione, Pt_1
così espressamente esponendo: “il ricorso è irricevibile in quanto trattasi di sollecito: si precisa, in proposito, che si provvederà a breve alla definizione delle domande previa
Co verifica dell'avvenuta presentazione del mod. 131 con firma congiunta della richiedente e della/delle cessionarie” (cfr. pec del 21.9.2018 in atti ricorrente); richiesta mai evasa dalla neppure nel presente giudizio. Pt_1
Altro motivo di impugnazione è relativo al pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, domanda sulla quale il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi.
Anche tale censura è infondata, avendo il primo Giudice esaurientemente spiegato l'inesigibilità, da parte del lavoratore-cedente delle somme accantonate, in mancanza di specifica attestazione del cessionario sull'eventuale importo residuo.
4 In definitiva, l'appello proposto non contrappone al corretto iter motivazionale seguito dal primo Giudice efficaci argomentazioni alternative e si risolve nella proposizione dell'assunto difensivo già rigettato con la puntuale motivazione della sentenza appellata che, pertanto, non viene scalfita, anche con riferimento alla pretesa ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali che, invece, è ben giustificata in ragione della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., riferita all'esito finale della controversia, e al criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite ed ha lo scopo di garantire il diritto di difesa, evitando che la parte vittoriosa debba sopportare i costi del processo.
Le spese di giudizio seguono, anche in questo grado di giudizio, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, in applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art.1, comma 17, se dovuto.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di questo grado di giudizio che liquida in €. 1.800,00 oltre accessori di legge;
3) ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Taranto, 12.11.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA -Presidente
2) Dott. Monica SGARRO -Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in materia di previdenza in grado di appello iscritta al N. 77 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 12.11.2025 T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto alla Via Polibio n. 75, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Del Vecchio, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Certoma', NI UL e NI CA, giusta procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto in Taranto, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' , CP_1
- APPELLATO -
Oggetto: Fondo di Garanzia per crediti di lavoro e trattamento fine rapporto
All'udienza odierna del 12.11.2025, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale è stata data lettura.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 2669/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' , volta Parte_1 CP_1
al conseguimento del pagamento della somma complessiva di €. 12.320,40 - inutilmente richiesta con domanda amministrativa del 31.10.2017 - di cui €. 8.586,38 quale saldo quota
TFR a carico del Fondo di Tesoreria, €. 2.053,65, quale quota TFR a carico del Fondo di
Garanzia e €.1.680,87, quale retribuzione relativa alle ultime tre mensilità a carico del
Fondo di Garanzia, non corrisposta dalla società già datrice di lavoro Parte_2
”, dichiarata fallita. Condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
[...]
Avverso tale decisione, proponeva appello la lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza CP_1
impugnata.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Il Tribunale, esaminata la produzione documentale dell' attestante la cessione, da parte della ricorrente, dei crediti qui reclamati a società finanziarie;
ritenuta ammissibile ex art.
CP_ 421 cpc, l'ulteriore documentazione prodotta dall' “essendo indispensabile ai fini della decisione della causa quale integrazione di pista probatoria già concretamente emersa”; evidenziata la sostanziale non contestazione della che i crediti reclamati Pt_1
fossero stati da lei ceduti a società finanziarie, ha ritenuto inesigibile dalla lavoratrice-
CP_ cedente l'importo richiesto all' in mancanza di una specifica dimostrazione di determinazione consensuale da parte delle cessionarie dell'eventuale somma residua ancora spettantele, aderendo all'univoco orientamento interpretativo della Suprema Corte
CP_
– secondo cui “la funzione previdenziale dell'intervento del Fondo di garanzia dell di cui all'art. 2 del Dlgs n. 297/1982, non osta all'intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l'intervento è previsto in favore degli “aventi diritto” e, con tale
2 termine, che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all'identica espressione contenuta nell'art. 2122 c. C., si fa riferimento agli aventi causa in genere dal lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto”
(Cass. 18.4.2008 n. 10208 e successive conformi).
Si duole l'appellante del malgoverno che il primo Giudice avrebbe fatto delle regole procedurali che disciplinano la costituzione in giudizio della parte convenuta ed il ricorso ai poteri officiosi di cui all'art. 421 cpc.
Lamenta, altresì, l'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento delle ultime (tre) mensilità di retribuzione e l'ingiusta condanna alle spese di lite.
Quanto alle censure mosse con riferimento allo svolgimento del giudizio di primo grado, la Corte ne rileva la palese infondatezza: è sufficiente, infatti, leggere i verbali di causa e le ordinanze con le quali il Tribunale ha disposto gli adempimenti a carico delle parti ed i relativi termini, per verificare che nessuna lesione del diritto di difesa dell'odierna appellante si è prodotto.
Ma, oltre a ciò, deve evidenziarsi come in nessun modo ed in nessun momento l'opposizione, sia pure soltanto formale, della difesa della alla “direzione” che, Pt_1
sotto il profilo istruttorio, andava assumendo la causa, sia mai stata formalizzata.
Sostenere solo col ricorso in appello che l'esame e le contestazioni ai documenti prodotti
CP_ dall' su disposizione del Giudice siano stati impediti dalla tardività del loro deposito
è, a giudizio della Corte, argomento non condivisibile: in primo luogo nessuna tardività può ravvisarsi, atteso che il deposito della documentazione - attestante l'ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro da parte di una delle società finanziarie, la dichiarata (e non veritiera) assenza di vincoli sul TFR in sede di domanda amministrativa e la necessità della dichiarazione congiunta del lavoratore e della finanziaria (mod. SR131) prevista dalla circolare n. 89/2012 - è avvenuto contestualmente a quello della memoria
CP_ 15.5.2020 ed è stato, quindi, assolutamente rispettoso dei 5 giorni precedenti l'udienza del 20.5.2020, termine fissato dal Giudice all'udienza del 19.2.2020.
3 A ciò si aggiunga che mai nessuna eccezione è stata, al riguardo, sollevata, né risulta essere stata proposta istanza per esaminare la documentazione.
Ove poi la doglianza oggi mossa possa essere riferita alla tardività del deposito rispetto agli oneri difensivi di parte resistente all'atto della costituzione, essa risulta ancor men fondata, sia perché l'esame dei documenti ben sarebbe stato poi nella disponibilità dell'odierna appellante sia perchè quella produzione era stata ritenuta indispensabile per la decisione da parte del primo Giudice.
E, su quest'ultimo punto, la Corte non può che condividere appieno la necessità di chiarezza che ha motivato il Tribunale all'esercizio dei propri poteri officiosi dovendosi escludere ogni funzione di supplenza dei doveri della difesa e vertendosi invece certamente in una delle ipotesi contemplate dall'art. 421 cpc, norma “di chiusura” volta alla realizzazione dello scopo ultimo rappresentato dall'accertamento della verità.
Ciò, tanto più, avuto riguardo all'esposizione contenuta nella memoria difensiva, in primo
CP_ grado, dell' nella quale si dava atto (circostanza anch'essa mai contestata) della necessaria documentazione, prevista con la Circolare n. 89/2012, relativa alle cessioni alle società finanziarie da allegarsi sin alla domanda amministrativa, nonché della specifica richiesta alla in sede di ricorso amministrativo, di produrre la documentazione, Pt_1
così espressamente esponendo: “il ricorso è irricevibile in quanto trattasi di sollecito: si precisa, in proposito, che si provvederà a breve alla definizione delle domande previa
Co verifica dell'avvenuta presentazione del mod. 131 con firma congiunta della richiedente e della/delle cessionarie” (cfr. pec del 21.9.2018 in atti ricorrente); richiesta mai evasa dalla neppure nel presente giudizio. Pt_1
Altro motivo di impugnazione è relativo al pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, domanda sulla quale il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi.
Anche tale censura è infondata, avendo il primo Giudice esaurientemente spiegato l'inesigibilità, da parte del lavoratore-cedente delle somme accantonate, in mancanza di specifica attestazione del cessionario sull'eventuale importo residuo.
4 In definitiva, l'appello proposto non contrappone al corretto iter motivazionale seguito dal primo Giudice efficaci argomentazioni alternative e si risolve nella proposizione dell'assunto difensivo già rigettato con la puntuale motivazione della sentenza appellata che, pertanto, non viene scalfita, anche con riferimento alla pretesa ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali che, invece, è ben giustificata in ragione della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., riferita all'esito finale della controversia, e al criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite ed ha lo scopo di garantire il diritto di difesa, evitando che la parte vittoriosa debba sopportare i costi del processo.
Le spese di giudizio seguono, anche in questo grado di giudizio, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, in applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art.1, comma 17, se dovuto.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di questo grado di giudizio che liquida in €. 1.800,00 oltre accessori di legge;
3) ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Taranto, 12.11.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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