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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/07/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 952/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 17.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 952/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Galleria S. Babila n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. FORTE SIMONE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, c.so della Vittoria n. 2/H, presso lo studio dell'Avv. GAMBETTI EUGENIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
(c.f. ), Parte_2 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_2
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuti
OGGETTO: opposizione all'esecuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In Via Pregiudiziale,
- disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato e dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito ad esso sotteso, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
1 - annullare la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta per omessa previa notifica dei prodromici avvisi di addebito e, dunque, annullare anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
- ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990;
- dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, unitamente agli avvisi di addebito di cui in premessa, per i motivi esposti;
Ancora nel merito:
- dichiarare l'intervenuta decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo relativamente agli avvisi di addebito emarginati in narrativa;
- dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione di quanto statuito dalla Legge n. 228/2012;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierno opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e soprattutto ai fini dell'interruzione della prescrizione ex Controparte_2 artt. 2943 e 2944 c.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER LA CONVENUTA : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza, In via preliminare: a) Respingere la richiesta di sospensione dell'atto impugnato per assenza del periculum in mora e di gravi motivi;
b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_1
, nella sua qualità d'incaricato della riscossione e non già di ente
[...] impositore, in relazione a tutte le domande ed eccezioni inerenti il merito della pretesa creditoria e/o comportamenti attribuibili agli enti creditori;
c) dichiarare il ricorso inammissibile per mancata impugnazione degli atti prodromici e per carenza di interesse ex art. 100 cpc stante la definitiva cristallizzazione del debito. Nel merito:
2 - respingere tutte le domande, eccezioni e conclusioni proposte dalla ricorrente relativamente all'operato dell' Controparte_1 in quanto infondate in fatto e diritto nonché sfornite di ogni elemento
[...] probatorio, per le ragioni sopra esposte, andando indenni da spese.
- In subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, l'
[...]
chiede di essere manlevata delle conseguenze di Controparte_1 un'eventuale soccombenza ex art. 39 d.lgs. 112/1999 e di andare indenne da spese. In ogni caso con condanna di controparte alla rifusione delle spese, diritti, onorari, oltre CPA ed Iva, oltre al rimborso ex art. 15 D.M. 05.10.1994 n. 585. Si chiede che il Giudice, Voglia disporre, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore.
PER IL CONVENUTO : CP_3
Piaccia al Tribunale Ill.mo IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso. NEL MERITO, rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e diritto. Spese come per legge. In ogni caso, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, mandare l' CP_3 esente da ogni spesa di giudizio per i motivi esposti nel presente atto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.9.2024, ricorreva al Parte_3
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Il ricorrente dichiarava di agire per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07376202400000661000, notificatagli in data 6 agosto 2024, per l'importo complessivo di euro 87.291,91 (doc. 2 ric.). Allegava di non aver mai ricevuto notificazione dei titoli portati dalla comunicazione suddetta, che elencava nel ricorso. Riferiva che il 4.9.2024 aveva inoltrato all' istanza di sospensione legale CP_4 della riscossione, ex art. 1, commi da 537 a 544, l. n. 228/2012 (doc. 3 ric.). In primo luogo, argomentava circa la nullità della comunicazione preventiva, per non essere mai stati notificati i titoli presupposti. Inoltre, deduceva la carente motivazione dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 3, l. n. 241/1990 e degli artt. 7 e 17, l. n. 212/2000, per non essere stato indicato il bene immobile cui la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca faceva riferimento e perché non recava il criterio di calcolo di interessi, sanzioni e aggio.
3 In terzo luogo, eccepiva l'intervenuta decadenza annuale dalla potestà di iscrizione a ruolo ex art. 25 d. lgs. 46/1992. In quarto luogo, lamentava la violazione della l. n. 228/2012, per essere stata inviata istanza di sospensione della riscossione dei ruoli. Domandava, infine, la sospensione cautelare dell'esecuzione.
Si costituiva l' , con memoria Controparte_5 difensiva depositata il 17.6.2025. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'azione di accertamento negativo del ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità in proposito. Eccepiva, quindi, l'inammissibilità dell'opposizione, per omessa impugnazione degli atti impositivi anteriori e carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e ribadiva la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito prodotte dall' . CP_3
Deduceva che il pagamento dei medesimi crediti era già stato richiesto a mezzo di varie intimazioni di pagamento ex art. 50 d.p.r. 602/73 (doc. 4,5,6,7 ), CP_4 regolarmente notificate al ricorrente, sicché i titoli si erano, ormai, cristallizzati. Quanto alla motivazione dell'atto, evidenziava che esso aveva correttamente indicato gli avvisi di addebito presupposti e che non vi era alcun onere di allegazione degli stessi e per essere state fornite tutte le indicazioni previste dalla legge, circa il calcolo degli interessi e dell'aggio di riscossione. Deduceva l'infondatezza delle censure del ricorrente con riferimento alla pretesa nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per violazione di legge ex art. 1 comma 538 L. 228/2012, in quanto il ricorrente ha presentato l'istanza di sospensione il 4.9.2024, in un momento successivo alla ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione, notificata quando il ricorrente non aveva presentato alcuna istanza. Produceva la risposta data all'istanza di sospensione dell'esecuzione (docc. sub 9
), per cui essa era stata respinta, in quanto non era stato documentato che gli atti in CP_4 contestazione fossero interessati da prescrizione o decadenza. Eccepiva l'insussistenza dei requisiti per la concessione della sospensione cautelare.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 18.6.2025. CP_3
Produceva gli avvisi di addebito menzionati nell'intimazione di pagamento, con gli avvisi di ricevimento. Eccepiva la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente e comunque l'inammissibilità dell'impugnazione diretta del ruolo, in assenza di atti esecutivi. Rammentava la normativa sulla riscossione mediante ruolo, di cui all'art. 50, d.p.r. n. 602/1973, evidenziando che l'onere della prova degli atti interruttivi della prescrizione, successivi alla notificazione dell'avviso di addebito, gravava sul concessionario.
4 Eccepiva la decadenza da ogni eccezione relativa al merito dei crediti, per decorso del termine di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999. Contestava l'ammissibilità dell'istanza di sospensione. Argomentava, infine, sulla regolarità della notificazione dell'avviso di addebito a mezzo raccomandata a.r., a norma dell'art. 30, d.l. n. 78/2010.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, formulata nel corso dell'odierna udienza, circa l'invalidità della costituzione dell' a mezzo di avvocato del libero CP_4 foro.
La questione è stata, ormai da tempo, risolta dalle S.U. della Corte di cassazione, con il seguente principio di diritto, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il CP_1 patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1 necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass., sez. un., 19.11.2019, n. 30008). 2. Le contestazioni relative alla forma del preavviso di iscrizione ipotecaria sono inammissibili: trattandosi di motivi di opposizione agli atti esecutivi, volti a contestare la regolarità formale dell'atto, essi avrebbero dovuto essere proposti nel termine di venti giorni dalla notificazione dello stesso, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Per contro, lo stesso ricorrente ha riferito di aver ricevuto notificazione dell'intimazione di pagamento il 6.8.2024 e ha proposto azione in questa sede, con ricorso depositato il 4.9.2024.
In ogni caso, le suddette contestazioni sono del tutto pretestuose.
Quanto al calcolo degli interessi, esso risulta sia dagli avvisi di addebito sottostanti (prodotti dall' ), sia, per quanto riguarda interessi e sanzioni maturate CP_3 successivamente alle notificazioni di questi, dalle stesse intimazioni di pagamento.
L'onere di allegare l'atto presupposto e richiamato per relationem, poi “non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto” (Cass., sez. trib., ord. 8.2.2017, n. 3417). Nel caso di specie, gli avvisi di addebito erano stati notificati al ricorrente, sicché essi erano già dal medesimo conosciuto.
In generale e con specifico riguardo alla contestazione relativa all'omessa identificazione dell'immobile da sottoporre a ipoteca, la S.C. ha condivisibilmente statuito che “Dalla cornice normativa (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77), in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in
5 capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede. L'affermazione che l'iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest'ultima non implica, infatti, alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione (Cass. n. 24258/2014) e, del resto il principio generale in tema di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., correttamente invocato dall'Agenzia comporta che il creditore può scegliere quali beni del debitore sottoporre a esecuzione forzata” (Cass., sez. VI, 15.3.2021, n. 7233). 3. Nel merito, il ricorrente eccepisce l'omessa notificazione degli avvisi di addebito, menzionati nella comunicazione preventiva di iscrizione. Da ciò fa discendere, da un lato, l'eccezione di nullità della stessa e dall'altro, l'eccezione di prescrizione.
L'allegazione del ricorrente è smentita dalla documentazione prodotta dall : CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2016 00006296 21 000 è stato notificato in data 28.6.2016 a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R (doc. 1-2 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2016 00016744 53 000 è stato notificato mediante raccomandata A/R, restituita per compiuta giacenza il 19.1.2017, dopo che l'ufficiale postale aveva rimesso avviso il 19.12.2016 (doc. 3-4 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2017 00008793 83 000 è stato notificato in data 22.1.18 a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R (doc. 5-6 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2018 00009084 78 000 è stato notificato in data 14.8.18 a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R (doc. 7-8 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2018 00020723 92 000 è stato notificato in data 16.1.19 a mezzo PEC (doc. 9-11 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2019 00007243 80 000 è stato notificato in data 23.7.19 a mezzo PEC (doc. 12-14 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2019 00018092 48 000 è stato notificato in data 21.12.19 a mezzo PEC (doc. 15-17 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2021 00006839 14 000 è stato notificato in data 6.12.2021 (doc. 18-20 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2022 00008161 17 000 è stato notificato in data 6.8.22 a mezzo PEC (doc. 21-23 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2022 00017082 10 000 è stato notificato in data 25.1.23 a mezzo PEC (doc. 24-26 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2023 00009477 14 000 è stato notificato in data 19.1.24 a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R (doc. 27-28 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2017 00012037 72 000 è stato notificato in data 22.1.18 a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R (doc. 29-30 ). CP_3
6 Il disconoscimento globale di tutti i documenti, effettuato nel corso dell'odierna udienza, è privo di qualsiasi effetto giuridico. Anche a prescindere dal valore di atto pubblico di alcuni dei suddetti documenti (in particolare, degli avvisi di ricevimento), che di per sé rende irrilevante il disconoscimento, non essendo stata proposta querela di falso, si deve rammentare che “l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità è nel senso che il disconoscimento non può essere totalizzante o generico, ma deve indicare ove e per quali specifiche ragioni sussisterebbe la non conformità e solo a quel punto sorge, per chi intende avvalersi della copia, l'onere di superare la contestazione (così Cass. 17 feb. 2015, n. 3122, Id. 2 set. 2016, n. 17526 ed altre)” (App. Torino, sent. n. 283/2022).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha specificamente indicato quali documenti intendeva disconoscere, né ha offerto alcuna osservazione idonea a revocare in dubbio la conformità degli stessi agli originali, sicché appare evidente che l'eccezione, così come formulata, non è suscettibile di produrre effetti processuali. Non hanno pregio le eccezioni, proposte nel corso dell'odierna udienza, relative al mancato rispetto dell'art. 140 c.p.c. nel procedimento di notificazione, atteso che
“Costituisce orientamento costante in giurisprudenza (infine ribadito da Sez. 5, n. 21797 del 2020) quello a termini del quale, "a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20 (che ha modificato della L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo (della) posta ed in modo diretto" - senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori - "degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente" (Sez. 5, n. 17598 del 2010, Rv. 614598-01), non ricorrendo pertanto alcuna deroga (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente) con riguardo alla notificazione degli avvisi di accertamento (Sez. 5, n. 34007 del 2019). Invero, la salvezza delle previsioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, contenuta nel ridetto articolo è da intendersi nel senso che l'amministrazione, qualora lo reputi opportuno, può avvalersi dell'intermediazione di soggetti esterni abilitati alla notificazione degli atti giudiziari, ma non è obbligata a farlo: ragion per cui - come reiteratamente affermato da questa Suprema Corte - "in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione" (cfr., da ult., Sez. 5, n. 29642 del 2019, Rv. 655744-01)” (Cass., sez. trib., 20.2.2023, n. 5303).
7 Parimenti insussistente è la nullità delle notificazioni a mezzo PEC, eccepita nel corso dell'udienza, per non essere l'indirizzo del notificante iscritto in un registro pubblico, poiché “come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
Gli enti impositori e l'agente della riscossione hanno fornito prova piena dell'avvenuta notificazione dei titoli al ricorrente, così dimostrando la falsità della sua allegazione, secondo la quale egli non avrebbe mai ricevuto formale notizia delle pretese contributive nei suoi confronti vantate” (Cass., sez. VI, 28.2.2023, n. 6015).
Non essendovi prova della tempestiva impugnazione di alcuno degli avvisi di addebito, ogni eccezione relativa al merito della pretesa creditoria, ivi compresa quella di tardività dell'iscrizione a ruolo, è inammissibile, poiché proposta oltre il termine di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999. 4. L'eccezione di prescrizione è infondata, dal momento che tutti i crediti contributivi di cui sopra sono stati oggetto di precedenti intimazioni di pagamento, che non risultano essere state opposte. Il termine quinquennale di prescrizione è stato più volte interrotto dall'agente della riscossione.
La Difesa dell ha prodotto: CP_4
- intimazione n. 073 2019 90010794 07/000 (doc. 4 ), notificata in data CP_4
28/03/2019, tramite PEC;
- intimazione n. 073 2019 90035500 68/000 (doc. 5 ), notificata in data CP_4
11/11/2019, tramite PEC;
- intimazione n. 073 2022 90009595 59/000 (doc. 6 ), notificata in data CP_4
07/06/2022, tramite PEC;
- la comunicazione preventiva di ipoteca n. 07376202200001089000 (docc. 7
), notificata l'11.10.2022 CP_4
Tutti gli atti menzionano espressamente gli avvisi di addebito fino al 2019 (non essendo gli altri ancora prescritti, al tempo della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria), in particolare il doc. 4 menziona gli avvisi di addebito n.
8 37320160000629621000, n. 37320160001674453000, 37320170000879383000, 37320170001203772000; Il doc. 5 menziona gli avvisi di addebito suddetti e in aggiunta anche l'avviso n. 37320180000908478000; Il doc. 6 menziona gli avvisi di addebito già menzionati nei docc. 4 e 5, in aggiunta gli avvisi di addebito n. 37320180002072392000, n. 37320190000724380000, n. 37320190001809248000; La giurisprudenza della S.C., in ambito tributario, ha affermato, con considerazioni condivise da questo Tribunale, che “è senz'altro vero che, all'epoca della notifica delle dette intimazioni, i crediti fossero prescritti, ma proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della descritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit., il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la (ulteriore, rispetto a quella già verificatasi in occasione della notifica delle cartelle, anch'esse non impugnate) cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda, anche, la già citata Cass. n. 30911/2019)” e che la mancata impugnazione da parte del contribuente “ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti” (Cass., sez. VI, 14.9.2022, n. 27093).
Anche in ambito previdenziale, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha ritenuto che l'intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali deve essere impugnata nel termine di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, determinandosi, diversamente, l'irretrattabilità del credito e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione tardiva (Cass., sez. VI, 22.2.2023, n. 5444). 5. Il ricorrente ha, poi, prodotto un'istanza di sospensione dell'esecuzione, inoltrata all' il 4.9.2024. CP_4
Tale atto si presenta del tutto inidoneo alla produzione degli effetti sospensivi di cui art. 1, commi 537-544, l. n. 228/2012, oltre che a provocare l'effetto di silenzio- annullamento previsto dalla disposizione, con riguardo al debito risultante dall'avviso di addebito oggetto di causa. CP_3
Si deve premettere che il comma 538 dell'art. 1 cit. così dispone: “538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo (…)”.
9 Il successivo comma 541 dispone: “Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro”.
Nell'istanza prodotta in atti non vengono minimamente precisate le ragioni per le quali il credito sotteso avrebbe dovuto ritenersi prescritto o la relativa azione di recupero oggetto di decadenza. Né a essa è allegata, nonostante ciò costituisca un requisito esplicitamente previsto dalla legge, documentazione idonea a comprovare quanto asserito, sostanziandosi la dichiarazione in un'apodittica asserzione, in nessun modo riscontrabile.
Per altro verso, come già ricordato in casi analoghi dalla S.C. e dalla Corte d'appello di Torino (cfr. Cass., 4161/2022 e App. Torino, sent. n. 163/2022), “l'istituto della sospensione legale della riscossione non consente di far valere vizi (quali la prescrizione e la decadenza) maturati prima della notifica del titolo non opposto nel termine di 40 giorni ex art. 24 d. lgs. 46/99: “si evince dalla narrativa del ricorso che la parte ricorrente ha fatto valere la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle (…) maturata in data antecedente a quello in cui il ruolo è divenuto esecutivo, prescrizione che la società avrebbe dovuto far valere, a mente dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, opponendosi tempestivamente alle cartelle (…), le quali, in difetto sono divenute definitive;
tanto premesso, ragioni sistematiche conducono a disattendere la prospettazione della società non potendo dirsi che la procedura di sospensione introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2103 possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo qui motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive” (Cass. Sez. Lav. 4161/22)”.
L'istanza in questione è, comunque, manifestamente infondata, per le medesime ragioni per cui è infondata l'azione promossa in questa sede. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 41.479,48) e della sua natura documentale, in complessivi euro 6.580 per ciascuno degli Enti convenuti, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Le spese riconosciute in favore dell vanno distratte in favore del Difensore, CP_4 dichiaratosi antistatario.
Ritiene il Tribunale che la presente azione costituisca un caso paradigmatico di abuso del processo a fini dilatori. Il ricorrente ha, infatti, lamentato in mala fede l'omessa notificazione degli avvisi di addebito presupposti, la quale risulta regolarmente avvenuta. Egli ha, inoltre, proposto una serie di argomentazioni evidentemente pretestuose e contrarie agli indirizzi consolidati della giurisprudenza, all'evidente fine di tentare di ottenere la sospensione del procedimento esecutivo avviato nei suoi confronti, senza averne alcuna ragione. Tale condotta si è reiterata nel corso dell'udienza di
10 discussione, in cui il Difensore del ricorrente ha proposto una serie di eccezioni manifestamente pretestuose e contrarie ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, senza offrire alcuna ragione per indurre il Tribunale a discostarsi dagli stessi. Si deve, pertanto, fare applicazione ufficiosa dell'art. 96 c.p.c., di cui la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la funzione “propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso” (Cass., sent. n. 10534/2020). Per le suesposte ragioni e tenuto conto dell'aggravio prodotto, appare equo commisurare la sanzione al pagamento, in favore delle controparti, di una somma pari al 30% delle spese legali liquidate e quindi a euro 1.974 per ciascuno degli Enti convenuti. A norma dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, l'opposto va altresì condannato al pagamento della sanzione a favore della cassa delle ammende, che si commisura nel doppio del minimo edittale (euro 1.000), stante la limitata attività processuale svolta, ma anche la molteplicità di eccezioni infondate proposte.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di Parte_1
e , liquidate in complessivi euro CP_3 Controparte_1
6.580 per ciascuno dei suddetti Enti, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione delle spese liquidate a favore dell a favore Controparte_1 dell'Avv. Gambetti Eugenia;
3) condanna altresì , ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, Parte_1
c.p.c., al pagamento delle somme di euro 1.974 ciascuno, in favore di e CP_3 [...]
e di euro 1.000, in favore della Cassa delle Controparte_1 ammende. Così deciso il 17.7.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 17.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 952/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Galleria S. Babila n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. FORTE SIMONE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, c.so della Vittoria n. 2/H, presso lo studio dell'Avv. GAMBETTI EUGENIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
(c.f. ), Parte_2 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_2
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuti
OGGETTO: opposizione all'esecuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In Via Pregiudiziale,
- disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato e dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito ad esso sotteso, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
1 - annullare la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta per omessa previa notifica dei prodromici avvisi di addebito e, dunque, annullare anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
- ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990;
- dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, unitamente agli avvisi di addebito di cui in premessa, per i motivi esposti;
Ancora nel merito:
- dichiarare l'intervenuta decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo relativamente agli avvisi di addebito emarginati in narrativa;
- dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione di quanto statuito dalla Legge n. 228/2012;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierno opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e soprattutto ai fini dell'interruzione della prescrizione ex Controparte_2 artt. 2943 e 2944 c.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER LA CONVENUTA : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza, In via preliminare: a) Respingere la richiesta di sospensione dell'atto impugnato per assenza del periculum in mora e di gravi motivi;
b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_1
, nella sua qualità d'incaricato della riscossione e non già di ente
[...] impositore, in relazione a tutte le domande ed eccezioni inerenti il merito della pretesa creditoria e/o comportamenti attribuibili agli enti creditori;
c) dichiarare il ricorso inammissibile per mancata impugnazione degli atti prodromici e per carenza di interesse ex art. 100 cpc stante la definitiva cristallizzazione del debito. Nel merito:
2 - respingere tutte le domande, eccezioni e conclusioni proposte dalla ricorrente relativamente all'operato dell' Controparte_1 in quanto infondate in fatto e diritto nonché sfornite di ogni elemento
[...] probatorio, per le ragioni sopra esposte, andando indenni da spese.
- In subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, l'
[...]
chiede di essere manlevata delle conseguenze di Controparte_1 un'eventuale soccombenza ex art. 39 d.lgs. 112/1999 e di andare indenne da spese. In ogni caso con condanna di controparte alla rifusione delle spese, diritti, onorari, oltre CPA ed Iva, oltre al rimborso ex art. 15 D.M. 05.10.1994 n. 585. Si chiede che il Giudice, Voglia disporre, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore.
PER IL CONVENUTO : CP_3
Piaccia al Tribunale Ill.mo IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso. NEL MERITO, rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e diritto. Spese come per legge. In ogni caso, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, mandare l' CP_3 esente da ogni spesa di giudizio per i motivi esposti nel presente atto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.9.2024, ricorreva al Parte_3
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Il ricorrente dichiarava di agire per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07376202400000661000, notificatagli in data 6 agosto 2024, per l'importo complessivo di euro 87.291,91 (doc. 2 ric.). Allegava di non aver mai ricevuto notificazione dei titoli portati dalla comunicazione suddetta, che elencava nel ricorso. Riferiva che il 4.9.2024 aveva inoltrato all' istanza di sospensione legale CP_4 della riscossione, ex art. 1, commi da 537 a 544, l. n. 228/2012 (doc. 3 ric.). In primo luogo, argomentava circa la nullità della comunicazione preventiva, per non essere mai stati notificati i titoli presupposti. Inoltre, deduceva la carente motivazione dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 3, l. n. 241/1990 e degli artt. 7 e 17, l. n. 212/2000, per non essere stato indicato il bene immobile cui la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca faceva riferimento e perché non recava il criterio di calcolo di interessi, sanzioni e aggio.
3 In terzo luogo, eccepiva l'intervenuta decadenza annuale dalla potestà di iscrizione a ruolo ex art. 25 d. lgs. 46/1992. In quarto luogo, lamentava la violazione della l. n. 228/2012, per essere stata inviata istanza di sospensione della riscossione dei ruoli. Domandava, infine, la sospensione cautelare dell'esecuzione.
Si costituiva l' , con memoria Controparte_5 difensiva depositata il 17.6.2025. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'azione di accertamento negativo del ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità in proposito. Eccepiva, quindi, l'inammissibilità dell'opposizione, per omessa impugnazione degli atti impositivi anteriori e carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e ribadiva la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito prodotte dall' . CP_3
Deduceva che il pagamento dei medesimi crediti era già stato richiesto a mezzo di varie intimazioni di pagamento ex art. 50 d.p.r. 602/73 (doc. 4,5,6,7 ), CP_4 regolarmente notificate al ricorrente, sicché i titoli si erano, ormai, cristallizzati. Quanto alla motivazione dell'atto, evidenziava che esso aveva correttamente indicato gli avvisi di addebito presupposti e che non vi era alcun onere di allegazione degli stessi e per essere state fornite tutte le indicazioni previste dalla legge, circa il calcolo degli interessi e dell'aggio di riscossione. Deduceva l'infondatezza delle censure del ricorrente con riferimento alla pretesa nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per violazione di legge ex art. 1 comma 538 L. 228/2012, in quanto il ricorrente ha presentato l'istanza di sospensione il 4.9.2024, in un momento successivo alla ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione, notificata quando il ricorrente non aveva presentato alcuna istanza. Produceva la risposta data all'istanza di sospensione dell'esecuzione (docc. sub 9
), per cui essa era stata respinta, in quanto non era stato documentato che gli atti in CP_4 contestazione fossero interessati da prescrizione o decadenza. Eccepiva l'insussistenza dei requisiti per la concessione della sospensione cautelare.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 18.6.2025. CP_3
Produceva gli avvisi di addebito menzionati nell'intimazione di pagamento, con gli avvisi di ricevimento. Eccepiva la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente e comunque l'inammissibilità dell'impugnazione diretta del ruolo, in assenza di atti esecutivi. Rammentava la normativa sulla riscossione mediante ruolo, di cui all'art. 50, d.p.r. n. 602/1973, evidenziando che l'onere della prova degli atti interruttivi della prescrizione, successivi alla notificazione dell'avviso di addebito, gravava sul concessionario.
4 Eccepiva la decadenza da ogni eccezione relativa al merito dei crediti, per decorso del termine di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999. Contestava l'ammissibilità dell'istanza di sospensione. Argomentava, infine, sulla regolarità della notificazione dell'avviso di addebito a mezzo raccomandata a.r., a norma dell'art. 30, d.l. n. 78/2010.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, formulata nel corso dell'odierna udienza, circa l'invalidità della costituzione dell' a mezzo di avvocato del libero CP_4 foro.
La questione è stata, ormai da tempo, risolta dalle S.U. della Corte di cassazione, con il seguente principio di diritto, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il CP_1 patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1 necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass., sez. un., 19.11.2019, n. 30008). 2. Le contestazioni relative alla forma del preavviso di iscrizione ipotecaria sono inammissibili: trattandosi di motivi di opposizione agli atti esecutivi, volti a contestare la regolarità formale dell'atto, essi avrebbero dovuto essere proposti nel termine di venti giorni dalla notificazione dello stesso, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Per contro, lo stesso ricorrente ha riferito di aver ricevuto notificazione dell'intimazione di pagamento il 6.8.2024 e ha proposto azione in questa sede, con ricorso depositato il 4.9.2024.
In ogni caso, le suddette contestazioni sono del tutto pretestuose.
Quanto al calcolo degli interessi, esso risulta sia dagli avvisi di addebito sottostanti (prodotti dall' ), sia, per quanto riguarda interessi e sanzioni maturate CP_3 successivamente alle notificazioni di questi, dalle stesse intimazioni di pagamento.
L'onere di allegare l'atto presupposto e richiamato per relationem, poi “non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto” (Cass., sez. trib., ord. 8.2.2017, n. 3417). Nel caso di specie, gli avvisi di addebito erano stati notificati al ricorrente, sicché essi erano già dal medesimo conosciuto.
In generale e con specifico riguardo alla contestazione relativa all'omessa identificazione dell'immobile da sottoporre a ipoteca, la S.C. ha condivisibilmente statuito che “Dalla cornice normativa (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77), in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in
5 capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede. L'affermazione che l'iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest'ultima non implica, infatti, alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione (Cass. n. 24258/2014) e, del resto il principio generale in tema di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., correttamente invocato dall'Agenzia comporta che il creditore può scegliere quali beni del debitore sottoporre a esecuzione forzata” (Cass., sez. VI, 15.3.2021, n. 7233). 3. Nel merito, il ricorrente eccepisce l'omessa notificazione degli avvisi di addebito, menzionati nella comunicazione preventiva di iscrizione. Da ciò fa discendere, da un lato, l'eccezione di nullità della stessa e dall'altro, l'eccezione di prescrizione.
L'allegazione del ricorrente è smentita dalla documentazione prodotta dall : CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2016 00006296 21 000 è stato notificato in data 28.6.2016 a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R (doc. 1-2 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2016 00016744 53 000 è stato notificato mediante raccomandata A/R, restituita per compiuta giacenza il 19.1.2017, dopo che l'ufficiale postale aveva rimesso avviso il 19.12.2016 (doc. 3-4 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2017 00008793 83 000 è stato notificato in data 22.1.18 a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R (doc. 5-6 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2018 00009084 78 000 è stato notificato in data 14.8.18 a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R (doc. 7-8 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2018 00020723 92 000 è stato notificato in data 16.1.19 a mezzo PEC (doc. 9-11 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2019 00007243 80 000 è stato notificato in data 23.7.19 a mezzo PEC (doc. 12-14 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2019 00018092 48 000 è stato notificato in data 21.12.19 a mezzo PEC (doc. 15-17 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2021 00006839 14 000 è stato notificato in data 6.12.2021 (doc. 18-20 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2022 00008161 17 000 è stato notificato in data 6.8.22 a mezzo PEC (doc. 21-23 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2022 00017082 10 000 è stato notificato in data 25.1.23 a mezzo PEC (doc. 24-26 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2023 00009477 14 000 è stato notificato in data 19.1.24 a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R (doc. 27-28 ); CP_3
- l'avviso di addebito n. 373 2017 00012037 72 000 è stato notificato in data 22.1.18 a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R (doc. 29-30 ). CP_3
6 Il disconoscimento globale di tutti i documenti, effettuato nel corso dell'odierna udienza, è privo di qualsiasi effetto giuridico. Anche a prescindere dal valore di atto pubblico di alcuni dei suddetti documenti (in particolare, degli avvisi di ricevimento), che di per sé rende irrilevante il disconoscimento, non essendo stata proposta querela di falso, si deve rammentare che “l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità è nel senso che il disconoscimento non può essere totalizzante o generico, ma deve indicare ove e per quali specifiche ragioni sussisterebbe la non conformità e solo a quel punto sorge, per chi intende avvalersi della copia, l'onere di superare la contestazione (così Cass. 17 feb. 2015, n. 3122, Id. 2 set. 2016, n. 17526 ed altre)” (App. Torino, sent. n. 283/2022).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha specificamente indicato quali documenti intendeva disconoscere, né ha offerto alcuna osservazione idonea a revocare in dubbio la conformità degli stessi agli originali, sicché appare evidente che l'eccezione, così come formulata, non è suscettibile di produrre effetti processuali. Non hanno pregio le eccezioni, proposte nel corso dell'odierna udienza, relative al mancato rispetto dell'art. 140 c.p.c. nel procedimento di notificazione, atteso che
“Costituisce orientamento costante in giurisprudenza (infine ribadito da Sez. 5, n. 21797 del 2020) quello a termini del quale, "a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20 (che ha modificato della L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo (della) posta ed in modo diretto" - senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori - "degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente" (Sez. 5, n. 17598 del 2010, Rv. 614598-01), non ricorrendo pertanto alcuna deroga (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente) con riguardo alla notificazione degli avvisi di accertamento (Sez. 5, n. 34007 del 2019). Invero, la salvezza delle previsioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, contenuta nel ridetto articolo è da intendersi nel senso che l'amministrazione, qualora lo reputi opportuno, può avvalersi dell'intermediazione di soggetti esterni abilitati alla notificazione degli atti giudiziari, ma non è obbligata a farlo: ragion per cui - come reiteratamente affermato da questa Suprema Corte - "in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione" (cfr., da ult., Sez. 5, n. 29642 del 2019, Rv. 655744-01)” (Cass., sez. trib., 20.2.2023, n. 5303).
7 Parimenti insussistente è la nullità delle notificazioni a mezzo PEC, eccepita nel corso dell'udienza, per non essere l'indirizzo del notificante iscritto in un registro pubblico, poiché “come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
Gli enti impositori e l'agente della riscossione hanno fornito prova piena dell'avvenuta notificazione dei titoli al ricorrente, così dimostrando la falsità della sua allegazione, secondo la quale egli non avrebbe mai ricevuto formale notizia delle pretese contributive nei suoi confronti vantate” (Cass., sez. VI, 28.2.2023, n. 6015).
Non essendovi prova della tempestiva impugnazione di alcuno degli avvisi di addebito, ogni eccezione relativa al merito della pretesa creditoria, ivi compresa quella di tardività dell'iscrizione a ruolo, è inammissibile, poiché proposta oltre il termine di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999. 4. L'eccezione di prescrizione è infondata, dal momento che tutti i crediti contributivi di cui sopra sono stati oggetto di precedenti intimazioni di pagamento, che non risultano essere state opposte. Il termine quinquennale di prescrizione è stato più volte interrotto dall'agente della riscossione.
La Difesa dell ha prodotto: CP_4
- intimazione n. 073 2019 90010794 07/000 (doc. 4 ), notificata in data CP_4
28/03/2019, tramite PEC;
- intimazione n. 073 2019 90035500 68/000 (doc. 5 ), notificata in data CP_4
11/11/2019, tramite PEC;
- intimazione n. 073 2022 90009595 59/000 (doc. 6 ), notificata in data CP_4
07/06/2022, tramite PEC;
- la comunicazione preventiva di ipoteca n. 07376202200001089000 (docc. 7
), notificata l'11.10.2022 CP_4
Tutti gli atti menzionano espressamente gli avvisi di addebito fino al 2019 (non essendo gli altri ancora prescritti, al tempo della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria), in particolare il doc. 4 menziona gli avvisi di addebito n.
8 37320160000629621000, n. 37320160001674453000, 37320170000879383000, 37320170001203772000; Il doc. 5 menziona gli avvisi di addebito suddetti e in aggiunta anche l'avviso n. 37320180000908478000; Il doc. 6 menziona gli avvisi di addebito già menzionati nei docc. 4 e 5, in aggiunta gli avvisi di addebito n. 37320180002072392000, n. 37320190000724380000, n. 37320190001809248000; La giurisprudenza della S.C., in ambito tributario, ha affermato, con considerazioni condivise da questo Tribunale, che “è senz'altro vero che, all'epoca della notifica delle dette intimazioni, i crediti fossero prescritti, ma proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della descritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit., il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la (ulteriore, rispetto a quella già verificatasi in occasione della notifica delle cartelle, anch'esse non impugnate) cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda, anche, la già citata Cass. n. 30911/2019)” e che la mancata impugnazione da parte del contribuente “ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti” (Cass., sez. VI, 14.9.2022, n. 27093).
Anche in ambito previdenziale, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha ritenuto che l'intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali deve essere impugnata nel termine di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, determinandosi, diversamente, l'irretrattabilità del credito e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione tardiva (Cass., sez. VI, 22.2.2023, n. 5444). 5. Il ricorrente ha, poi, prodotto un'istanza di sospensione dell'esecuzione, inoltrata all' il 4.9.2024. CP_4
Tale atto si presenta del tutto inidoneo alla produzione degli effetti sospensivi di cui art. 1, commi 537-544, l. n. 228/2012, oltre che a provocare l'effetto di silenzio- annullamento previsto dalla disposizione, con riguardo al debito risultante dall'avviso di addebito oggetto di causa. CP_3
Si deve premettere che il comma 538 dell'art. 1 cit. così dispone: “538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo (…)”.
9 Il successivo comma 541 dispone: “Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro”.
Nell'istanza prodotta in atti non vengono minimamente precisate le ragioni per le quali il credito sotteso avrebbe dovuto ritenersi prescritto o la relativa azione di recupero oggetto di decadenza. Né a essa è allegata, nonostante ciò costituisca un requisito esplicitamente previsto dalla legge, documentazione idonea a comprovare quanto asserito, sostanziandosi la dichiarazione in un'apodittica asserzione, in nessun modo riscontrabile.
Per altro verso, come già ricordato in casi analoghi dalla S.C. e dalla Corte d'appello di Torino (cfr. Cass., 4161/2022 e App. Torino, sent. n. 163/2022), “l'istituto della sospensione legale della riscossione non consente di far valere vizi (quali la prescrizione e la decadenza) maturati prima della notifica del titolo non opposto nel termine di 40 giorni ex art. 24 d. lgs. 46/99: “si evince dalla narrativa del ricorso che la parte ricorrente ha fatto valere la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle (…) maturata in data antecedente a quello in cui il ruolo è divenuto esecutivo, prescrizione che la società avrebbe dovuto far valere, a mente dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, opponendosi tempestivamente alle cartelle (…), le quali, in difetto sono divenute definitive;
tanto premesso, ragioni sistematiche conducono a disattendere la prospettazione della società non potendo dirsi che la procedura di sospensione introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2103 possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo qui motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive” (Cass. Sez. Lav. 4161/22)”.
L'istanza in questione è, comunque, manifestamente infondata, per le medesime ragioni per cui è infondata l'azione promossa in questa sede. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 41.479,48) e della sua natura documentale, in complessivi euro 6.580 per ciascuno degli Enti convenuti, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Le spese riconosciute in favore dell vanno distratte in favore del Difensore, CP_4 dichiaratosi antistatario.
Ritiene il Tribunale che la presente azione costituisca un caso paradigmatico di abuso del processo a fini dilatori. Il ricorrente ha, infatti, lamentato in mala fede l'omessa notificazione degli avvisi di addebito presupposti, la quale risulta regolarmente avvenuta. Egli ha, inoltre, proposto una serie di argomentazioni evidentemente pretestuose e contrarie agli indirizzi consolidati della giurisprudenza, all'evidente fine di tentare di ottenere la sospensione del procedimento esecutivo avviato nei suoi confronti, senza averne alcuna ragione. Tale condotta si è reiterata nel corso dell'udienza di
10 discussione, in cui il Difensore del ricorrente ha proposto una serie di eccezioni manifestamente pretestuose e contrarie ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, senza offrire alcuna ragione per indurre il Tribunale a discostarsi dagli stessi. Si deve, pertanto, fare applicazione ufficiosa dell'art. 96 c.p.c., di cui la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la funzione “propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso” (Cass., sent. n. 10534/2020). Per le suesposte ragioni e tenuto conto dell'aggravio prodotto, appare equo commisurare la sanzione al pagamento, in favore delle controparti, di una somma pari al 30% delle spese legali liquidate e quindi a euro 1.974 per ciascuno degli Enti convenuti. A norma dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, l'opposto va altresì condannato al pagamento della sanzione a favore della cassa delle ammende, che si commisura nel doppio del minimo edittale (euro 1.000), stante la limitata attività processuale svolta, ma anche la molteplicità di eccezioni infondate proposte.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di Parte_1
e , liquidate in complessivi euro CP_3 Controparte_1
6.580 per ciascuno dei suddetti Enti, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione delle spese liquidate a favore dell a favore Controparte_1 dell'Avv. Gambetti Eugenia;
3) condanna altresì , ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, Parte_1
c.p.c., al pagamento delle somme di euro 1.974 ciascuno, in favore di e CP_3 [...]
e di euro 1.000, in favore della Cassa delle Controparte_1 ammende. Così deciso il 17.7.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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