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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di LE, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consigli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n.1082/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Dell'Oglio e Rosario Parte_1
Dell'Oglio.
APPELLANTE Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Ferdinando Caronia.
APPELLATA
All'udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 1697/2022 il G.L. del Tribunale di LE ha rigettato il ricorso proposto da , con il quale quest'ultimo aveva chiesto la condanna di Parte_1 al pagamento della complessiva somma di € 114.756,20 a “titolo di CP_1 differenze sul TFR maturato nel periodo compreso tra il giorno 1.7.1997 e il 31.10.2013”. A sostegno della propria domanda il aveva dedotto che la somma di € Pt_1
91.115,76 - corrisposta dalla società alla data 28.11.2012 a seguito della revoca anticipata dell'incarico triennale quale Direttore dell' - non aveva incluso la CP_1 quota relativa al periodo dal 29 novembre 2012 (data del recesso accertato illegittimo con sentenza di Codesta Corte di Appello n. 315/2020 emessa il 27/07/2020) al 31 ottobre 2013 (data di scadenza del contratto a tempo determinato) né il periodo di aspettativa (dal marzo 2002 ad agosto 2009) durante il quale parte appellante aveva prestato servizio quale Direttore Generale dell'Asp di LE e poi dell'Azienda Ospedaliera “Sant'Antonio Abate” di Trapani. Il G.L. ha rigettato la domanda relativa al periodo intercorso tra la data del recesso e la data di cessazione dell'incarico, “visto che la pretesa azionata in giudizio ha inequivocabilmente carattere retributivo” e che tale domanda avrebbe potuto trovare accoglimento soltanto sub specie della tutela risarcitoria. Quanto al periodo di aspettativa, il Tribunale ha ritenuto di accogliere l'eccezione di prescrizione del credito formulata dalla società. Sul punto, il Giudice di prime cure ha, infatti, ritenuto che “E' pacifico che i rapporto di lavoro cessava il 29 novembre 2012, cosicché da tale data il credito per TFR diveniva esigibile ed il termine di prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 5, c.p.c.) iniziava a decorrere”. Aggiungeva che “A prescindere da ogni considerazione circa l'eccezione di esatto adempimento sollevata da dunque, la pretesa creditoria del va CP_1 Pt_1 dichiarata prescritta (in base alla regola della cd. ragione più liquida)”. Avverso tale decisione ha proposto gravame con ricorso depositato Parte_1 in Cancelleria il 19/10/2023. Con unico motivo di gravame, l'appellante lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c.” nonché la “Violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c.”. Deduce parte appellante che soltanto a seguito del contenzioso intercorso tra le parti, conclusosi con la dichiarazione di illegittimità del recesso del 29 novembre
2012 e l'accertamento come data di conclusione naturale del rapporto al 31 ottobre
2013, avrebbe potuto essere proposta l'azione volta alla rideterminazione del TFR. Secondo la prospettazione del , il dies a quo della decorrenza del termine di Pt_1 prescrizione non poteva che farsi decorrere dalla data del passaggio in giudicato della statuizione circa l'illegittimità del recesso anticipato dell' (ovverosia dal CP_1 passaggio in giudicato della sentenza n. 14799/2019 emessa il 30.05.2019 dalla S.C. e dalla successiva sentenza n. 315/2020 della Corte di Appello di LE in sede di rinvio per quantificare il risarcimento dovuto al ). Pt_1
Inoltre, secondo il , la corresponsione a marzo 2017 da parte della società Pt_1 della somma di € 20.031,98, relativa al TFR maturato durante il periodo di aspettativa quale Direttore generale dell'Asp di LE, avrebbe avuto efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. . Ciò nondimeno, nelle conclusioni riportate in calce all'atto di gravame il Pt_1 ha sottratto – di fatto abdicandovi – la quota di TFR commisurata all'ulteriore periodo di servizio rivendicato ( dal 29/11/2012 al 31/10/2013) pari ad € 14.815,26 , e, tenuto conto dell'intervento parziale adempimento della quota di TFR relativa al periodo di aspettativa (€ 20.031,98) ha ridotto la somma rivendicata per il periodo dall'1/7/1977 al 29/11/2012 ad € 79.908,96.
Del che ha chiesto a questa Corte di pronunciare condanna nei confronti della società resistente. Quest'ultima si è costituta nel giudizio di appello eccependo la formazione del giudicato interno rispetto alla intervenuta rinuncia del rateo di TFR asseritamente maturato dal 29/11/2012 al 31/10/2013 e subordinatamente, l'inammissibilità della relativa domanda in quanto già separatamente coltivata nel complanare giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danno causati dall'illegittimo recesso. Ha insistito altresì nella eccezione di prescrizione stante il vano decorso del termine di cinque anni computato a partire dalla data della cessazione del rapporto di lavoro, essendo prelusa, in forza del principio dettato dall'art. 2935 c.c., la rilevanza, rispetto alla individuazione dies a quo della prescrizione, alla controversia diretta ad accertare l'illegittimità della determinazione datoriale. Ha infine disconosciuto la portata ricognitiva del pagamento effettuato a titolo di
TFR nel marzo 2017 essendosi trattato di adempimento dovuto all'esito del giudizio intercorso tra l' e l'A.S.P. di LE in ordine al diritto della prima al CP_1 trasferimento delle somme accantonate dall'A.S.P. per il pagamento del TFR, senza valore di riconoscimento in alcun modo del debito retributivo nei confronti del
. Pt_1
Ciò premesso, l'appello è infondato. Oggetto del ricorso di primo grado era la richiesta di condanna dell' al CP_1 pagamento a saldo del TFR comprensivo del periodo dal 29 novembre 2012 (data della comunicazione di revoca dell'incarico di Direttore del motivata Pt_1 illegittimamente con il solo raggiungimento dell'età pensionabile) al 31.10.2013 (data di cessazione del suddetto incarico triennale) nonché del periodo di aspettativa usufruito dall'appellante dal marzo 2002 all'agosto 2009 prima presso l'A.S.P. di LE, fino al 3074/2005, e quindi presso l'Ospedale di Trapani, fino al
2009. A fondamento della propria tesi, l'appellante sosteneva e, di fatto, sostiene anche nel presente gravame, che il termine di prescrizione della domanda di TFR non sarebbe decorso, nel caso di specie, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ma soltanto a partire dalla sentenza n. 14799/2019 della Corte di Cassazione che ha ritenuto illegittimo il recesso datoriale e rinviato il giudizio alla Corte di Appello di LE per la determinazione del conseguente risarcimento danni spettante al
. Pt_1
Ed ancora oggi , parte appellante, ripercorrendo il lungo contenzioso intercorso tra le parti, opina che soltanto all'esito del primo giudizio di rinvio dinanzi a Codesta Corte di Appello di LE veniva cristallizzata l'effettiva cessazione del contratto alla data del 31/10/2013. Purtuttavia l'odierno appellante anzitutto ha omesso di confrontarsi con il capo della sentenza appellata la quale ha qualificato la portata essenzialmente risarcitoria della posta economica rivendicata. Ed invero siffatta lettura del giudicante, contraria alla causa petendi di matrice retributiva dedotta dal ricorrente, ha escluso ogni efficacia riguardo la giuridica spettanza del TFR all'accertamento giudiziale e avendo attribuito rilievo alla interruzione di fatto del rapporto ha ritenuto precluso l'insorgere di alcuna pretesa retributiva nel periodo ricompreso tra il recesso e il 31/10/2013.
D'altro lato, come rilevato dalla società appellata, l'appellante ha palesato un atteggiamento abdicativo rispetto a tale punto di domanda nel momento in cui ha ridotto l'ammontare complessivo dell'importo originariamente preteso proprio della quota asseritamente maturata nel periodo controverso. Al postutto si osserva quanto segue. Com'è noto, l'art. 2935 c.c. prevede che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Sul punto, la S.C. afferma che “La disposizione dell'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, e quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto. Pertanto la pendenza di una controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa di risarcimento di danni, non vale a precludere alla vittima un immediato esercizio dell'azione risarcitoria e, quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione”(Cass. civ., Sez. II, 03/09/1994, n. 7645). Ha aggiunto ancora che “….l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli d i me ro fatto, per i quali il successivo art. 2951, prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo Ipotesi d i dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra I' ignoranza, d a parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. 8 luglio 2Oo9, n. 15991; Cass. 27 giugno 2011, n. 14163)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 11/06/2014) 06/10/2014, n. 21026).
La S.C. ha più volte ribadito, pertanto, che soltanto gli impedimenti espressamente previsti dall'art. 2941 c.c. possano sospendere il decorso del termine di prescrizione e che , rispetto al funzionamento dell'art. 2935 c.c., l'esercizio del diritto non è impedito anche nel caso in cui sia pendente un giudizio che abbia ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto controverso. Dal che correttamente la difesa dall' ha ricondotto la decorrenza del termine CP_1 di prescrizione alla data di cessazione del rapporto di lavoro disposta per effetto dell'intervenuto recesso con il corollario che quello doveva ritenersi irrimediabilmente decorso nel momento in cui il ricorrente ha inviato il primo atto di messa in mora (26/5/2021).
Le considerazioni che precedono ridondano anche sul secondo profilo di impugnazione riguardante l'accampata portata ricognitiva dell'eseguito parziale pagamento della quota di TFR maturata durante il periodo di aspettativa per l'incarico ricoperto presso l'A.S.P. di LE. Invero, tale pagamento veniva effettuato dalla società in ottemperanza a quanto statuito con sentenza n. 270/2016 emessa del Tribunale di LE, sez. lavoro, con la causale “rimborso TFR Ing. ” senza null'altra indicazione da cui desumere Pt_1 che la società avesse riconosciuto di non avere corrisposto quanto spettante relativamente al secondo periodo di aspettativa . Secondo la giurisprudenza di legittimità il pagamento del debito che non comporti l'adempimento totale dell'obbligazione non costituisce di per sé solo comportamento idoneo a desumere inequivocabilmente la rinuncia tacita alla prescrizione (ovvero a riconoscere il debito nella sua interezza) , ma deve essere intrepretato nel contesto di tutte le circostanze ritualmente acquisite agli atti (Cass. n. 2267/2001; Cass. 1143/2001). Può costituire atto interruttivo della prescrizione allora la corresponsione di una somma soltanto ove l'adempimento si risolva nel consapevole e volontario pagamento di acconti da parte del debitore che quindi riconosca il debito nella sua interezza. Sul punto, la S.C. ha, infatti, dichiarato che “Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all' intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata” (v. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 27/03/2017, n. 7820 ). Ne discende che, non risultando in alcun modo desumibile dalle circostanze date che il pagamento del TFR relativo al periodo di aspettativa effettuato presso l'
A.S.P. di LE, sia stato inteso come frazione dell'ulteriore periodo di aspettativa per l'incarico intrattenuto presso con l'Ospedale di Trapani, deve negarsi la rivendicata portata interruttiva dell'atto. Va esclusa, infine, la sussistenza dell'ulteriore ragione di credito correlata al periodo riconosciuto di aspettativa presso l'A.S.P. di LE in misura di € 9.000 - pari alla differenza tra quanto richiesto dall' con il ricorso proposto nei CP_1 confronti dell'A.S.P. di LE (€ 29.031,97) e quanto liquidato per TFR a tale titolo al (€ 20.031,97) - trattandosi a ben vedere di un errore materiale di Pt_1 trascrizione come desumibile dalla contabile di accreditamento del relativo accantonamento disposto dall'A.S.P. di LE all' in data 3/2/2017 (doc. 14) CP_1 che coincide con l'importo liquidato di € 20.031,97.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata. Residua il regolamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo in favore Parte_1 dell' CP_1
Si dà della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 1697/2023 emessa dal Tribunale di LE in data 17 maggio 2022.
Condanna al pagamento in favore dell' delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 7.160,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. LE 23 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco