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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Stefano Greco Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.04.1961, residente in [...], ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot.
n. 3062/2024 del 23.07.2024, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'Avv. Marcello Medici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Scano n. 45 appellante principale contro
, c.f. , nato a [...] l'[...], residente CP_1 C.F._2 in Quartu Sant'Elena nella via Anzio 13, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
TE US, anche disgiuntamente dall'avv. Carlo Pistincu, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Cagliari, nel Corso Vittorio Emanuele n. 28 appellato – appellante incidentale
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale: nell'atto di citazione in appello ha così concluso: “Piaccia all'Eccellentissima Corte d'appello adita, contrariis reiectis,
In via principale, dichiarare la nullità/illegittimità dell'ordinanza emessa nel procedimento r.g. n. 1937/2022 in data 18/01/2024, comunicata via pec il 22/01/2024, e,
1 per l'effetto, rimettere gli atti al tribunale per il prosieguo della causa ed emettere ogni provvedimento conseguente;
con vittoria di spese e onorari di giudizio in caso di opposizione”; nelle note di precisazione delle conclusioni ha così concluso: “La Corte
d'appello di Cagliari voglia dichiarare la nullità/illegittimità dell'ordinanza emessa nel procedimento r.g. n.
1937/2022 in data 18/01/2024, comunicata via pec il 22/01/2024, e, per l'effetto, emettere ogni provvedimento conseguente per il prosieguo del giudizio, in specie, per l'attività istruttoria per come richiesta in sede di atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, c.
6, c.p.c.; con vittoria di spese e onorari di giudizio in caso di opposizione”.
Nell'interesse dell'appellato-appellante incidentale: nella comparsa di costituzione e risposta contenente l'appello incidentale ha così concluso: “
1. in via principale, dichiarare nulla e pertanto inefficace l'Ordinanza di estinzione emessa dal Tribunale di
Cagliari, pubblicata il 22 gennaio 2024, e conseguentemente rimettere gli atti al
Tribunale per la prosecuzione del giudizio iscritto al n. 1937/22 r.g.; 2. in via subordinata, qualora la Corte non condividesse l'interpretazione prospettata dell'art.
1113 c.c., dichiarare comunque la nullità e conseguente inefficacia dell'Ordinanza di estinzione emessa dal Tribunale di Cagliari, pubblicata il 22 gennaio 2024 e pertanto rimettere gli atti al Tribunale per la prosecuzione del giudizio iscritto al n. 1937/2022
r.g., fatta eccezione per la domanda di divisione dell'immobile di comune proprietà delle parti”; nelle note di precisazione delle conclusioni ha così concluso: “in via principale, dichiarare nulla e pertanto inefficace l'Ordinanza di estinzione emessa dal Tribunale di
Cagliari, pubblicata il 22 gennaio 2024, e conseguentemente assegnare alle parti un termine per l'introduzione del necessario procedimento di mediazione relativamente alla divisione dell'immobile di comune proprietà, un ulteriore termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore ipotecario dell'immobile ed accogliere, quindi, le domande formulate in sede di comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data 20 luglio 2022 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1937/2022 r.g. del Tribunale di Cagliari al n. 1937/2022, rigettando nel merito ogni avversa domanda;
in via subordinata, qualora la Corte non condividesse
l'interpretazione prospettata dell'art. 1113 c.c., dichiarare comunque la nullità e conseguente inefficacia dell'Ordinanza di estinzione emessa dal Tribunale di Cagliari, pubblicata il 22 gennaio 2024 e pertanto accogliere la domanda di rappresentazione dei frutti, relativa all'immobile di comune proprietà, così come formulata nella comparsa di risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 20 luglio 2022 nell'ambito del
2 giudizio iscritto al n. 1937/2022 r.g. del Tribunale di Cagliari e rigettare nel merito ogni avversa domanda”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dell'11 marzo 2022, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Cagliari il coniuge dal quale si era separata CP_1 consensualmente, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di credito al conseguimento della quota relativa al rapporto pensionistico da questi goduto e dell'indennità di fine rapporto maturata in costanza di matrimonio per il lavoro alle dipendenze del gruppo nonché di qualsiasi altro diritto rientrante nella CP_2 comunione de residuo, con la condanna del convenuto al pagamento, in suo favore, della quota di legge o di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da ritardato pagamento.
2. si costituiva in giudizio contestando l'avversa pretesa e introduceva, a CP_1 sua volta, una domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione avente ad oggetto l'unico immobile in comproprietà, chiedendone la divisione e la corresponsione dei frutti derivanti dall'uso esclusivo da parte dell'attrice.
3. Rilevata l'esistenza di un'ipoteca iscritta su detto immobile, il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore assegnando, Controparte_3 all'uopo, il termine del 5 settembre 2023; alla successiva udienza, non essendo intervenuta la citazione del terzo, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo dichiarando l'estinzione del processo con ordinanza del 18 gennaio 2024, comunicata a mezzo pec il 22 gennaio 2024.
4. con atto di citazione in appello tempestivamente notificato, ha Parte_1 contestato la correttezza del provvedimento assunto dal Tribunale deducendone, preliminarmente, l'impugnabilità mediante lo strumento prescelto, atteso che l'ordinanza, pur avendo tale veste formale, avrebbe natura sostanziale di sentenza, in quanto destinata a chiudere il processo su una questione pregiudiziale.
Nel merito, ha sostenuto l'erroneità della decisione per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, la mancata integrazione del contraddittorio non avrebbe potuto comportare l'estinzione del processo, poiché, secondo l'interpretazione dell'art. 1113 c.c. operata dalla giurisprudenza di legittimità, i creditori iscritti non sono litisconsorti necessari nel giudizio di divisione, potendo essi intervenire per vigilare sulle operazioni divisionali, il cui esito, in difetto, sarebbe loro inopponibile, senza travolgere la decisione nei rapporti tra i condividenti;
in secondo luogo, l'originaria domanda formulata dall'attrice non
3 aveva natura divisionale, ma era finalizzata alla condanna del convenuto al pagamento di crediti caduti in comunione de residuo, sicché il giudice di prime cure avrebbe dovuto separare tale domanda da quella proposta in via riconvenzionale dal , eventualmente CP_1 dichiarando improcedibile solo quest'ultima.
Tanto premesso, l'appellante ha concluso affinché la Corte dichiarasse la nullità/illegittimità dell'ordinanza del 18.01.2024 e rimettesse gli atti al Tribunale per il prosieguo della causa, con vittoria di spese in caso di opposizione.
5. , nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha aderito sostanzialmente CP_1 alla prospettazione della dichiarando, al contempo, di proporre appello Pt_1 incidentale sulle medesime questioni. Ha concluso, quindi, per la declaratoria di nullità dell'ordinanza e la rimessione degli atti al Tribunale per la prosecuzione del giudizio, in via subordinata limitatamente alle domande non divisionali.
6. Preliminarmente, occorre spendere alcune considerazioni in ordine al mezzo di impugnazione prescelto nel caso concreto.
6.1. Costituisce, invero, principio affermato dalla Suprema Corte quello in forza del quale il provvedimento con cui il giudice istruttore, che opera come giudice monocratico, dichiara l'estinzione del processo, non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato in forma di ordinanza, la quale è impugnabile dinanzi al giudice d'appello e ammette la parte a formulare istanza di rimessione della causa al primo grado, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 354, secondo comma e 308, secondo comma, c.p.c.; diversamente, nel caso in cui l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado, non ricorrendo l'ipotesi tassativa contemplata dalle richiamate disposizioni, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito, purché vi sia istanza in tal senso (cfr. Cass.
n. 22917/2010; Cass. n. 23997/2019; Cass. n. 25706/2024).
6.2. E tuttavia, l'appello proposto dalle odierne parti in causa sconta il consolidamento di tale principio nella previgente formulazione dell'art. 354 c.p.c., avendo il D.lgs. n. 149 del 2022 espunto la prima delle fattispecie sopra richiamate dal novero di quelle che, in via eccezionale, consentono la rimessione della causa al giudice di primo grado, ora limitate ai vizi più gravi che compromettono il diritto al contraddittorio (precisazione
4 implicitamente contenuta in Cass. n. 18603/2025, laddove fa riferimento al disposto dell'art. 354, comma 2, c.p.c. antecedente alla riforma c.d. “Cartabia”).
L'attuale assetto normativo, applicabile al presente giudizio di impugnazione introdotto successivamente al 28 febbraio 2023 giusta la disposizione transitoria contenuta nell'art. 35, comma 4, del citato decreto, comporta dunque il venir meno della distinzione a lungo tratteggiata dalla giurisprudenza di legittimità, riespandendosi l'ambito di operatività dell'ipotesi in cui il giudice d'appello è chiamato a decidere la causa nel merito, disponendo, se del caso, la rinnovazione degli atti nulli.
6.3. Ciò posto, occorre ancora rilevare che, nei casi in cui il vizio processuale lamentato non comporti la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., è necessario, come anticipato al paragrafo 6.1, che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, atteso che la proposizione del gravame fondato esclusivamente su vizi di rito, che non contenga una richiesta di pronuncia nel merito della domanda, ne comporta l'inammissibilità per difetto di interesse e mancata rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr. Cass. n. 25706/2024; Cass. n. 1505/2007, che richiama Cass., S.U., n.
12541/1998; Cass. n. 6031/2007).
L'appello costituisce, infatti, un giudizio a contenuto complesso che - secondo il principio dell'assorbimento dei motivi di nullità in motivi d'impugnazione ex art. 161 c.p.c. - cumula di regola, innanzi allo stesso giudice, la fase rescindente e quella rescissoria, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi eccezionali di prevista limitazione dei poteri del giudice del secondo grado al solo iudicium rescindens, in conseguenza di un prefigurato motivo di rimessione della causa al primo giudice.
Pertanto, mentre nelle ipotesi di appello avente contenuto esclusivamente rescindente, in cui il riscontro del motivo di invalidità esaurisce l'oggetto della cognizione riservata al giudice di secondo grado, la parte soccombente ha interesse a dedurre un mero vizio di nullità del giudizio di primo grado, dovendo la causa essere rimessa al primo giudice affinché il procedimento sia rinnovato con contraddittorio regolarmente costituito (art. 354 c.p.c.), nelle altre ipotesi, invece, in cui l'appello cumula in sé iudicium rescindens e iudicium rescissorium, le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo giudice hanno carattere strumentale, perché esse non sono di per sé idonee ad assicurare alla parte appellante la tutela sostanziale invocata, che è connessa al riesame delle questioni di merito e non alla mera rimozione di un atto illegittimo, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, l'appello è inammissibile per difetto d'interesse in quanto l'eventuale fondatezza della censura relativa al vizio di attività del giudice di primo grado
5 non comporta - in difetto di rituale e tempestiva deduzione delle questioni di merito - il potere del giudice di appello di pronunciare sul merito della controversia (così, ancora,
Cass. n. 1505/2007, che rinvia a Cass. n. 9105/1995 e Cass. n. 2735/1995).
6.4. Orbene, pur non rientrando la fattispecie concreta tra quelle descritte nel novellato art. 354 c.p.c., l'appellante ha limitato la propria domanda alla rimozione della pronuncia in rito, concludendo per la rimessione al primo giudice, senza devolvere espressamente a questa Corte le questioni attinenti al merito e omettendo di reiterare le conclusioni sulle proprie originarie domande. Dalla lettura dell'espositiva dei motivi di critica al provvedimento impugnato, come sopra riepilogati, e dalle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado (“rimettere gli atti al Tribunale per il prosieguo della causa ed emettere ogni provvedimento conseguente”) emerge, infatti, con chiarezza la riduzione della domanda in appello ad una verifica in punto di rito, non potendo da essa discendere un effetto favorevole in ordine al bene della vita originariamente anelato (per l'applicazione di tale principio con riguardo ad una ipotesi di appello avverso una declaratoria di improponibilità o improcedibilità della domanda, cfr. Cass. n. 32447/2024, che richiama anche Cass. n. 42040/2021). Né a diversa soluzione potrebbe pervenirsi avuto riguardo all'appello incidentale tardivo, la cui disamina, comunque preclusa per effetto del disposto di cui all'art. 334, comma 2, c.p.c., condurrebbe ai medesimi rilievi svolti per l'impugnazione principale, di cui condivide la struttura e le conclusioni.
È appena il caso di osservare, poi, che a nulla valgono le diverse conclusioni formulate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, volte a rimediare tardivamente al rilievo d'ufficio svolto dal consigliere istruttore rispetto al contenuto degli atti d'appello e ad una questione processuale che non avrebbe nemmeno imposto il sollecito del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c..
6.5. In definitiva, si impone una pronuncia di inammissibilità dell'appello principale, per difetto di interesse e mancata rispondenza al modello legale di impugnazione, che determina, inevitabilmente, l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo ex art. 334, secondo comma, c.p.c., da intendersi nel senso di una inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse (la qualificazione in questi termini è ricavabile da Cass. S.U. n.
9741/2008).
7. Il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello e la posizione sostanzialmente adesiva assunta dall'appellato in relazione al provvedimento impugnato giustificano la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
6 8. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2202, per dare atto dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione. Analoga pronuncia non può, invece, essere adottata con riguardo all'appellante incidentale, il cui gravame ha perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una misura “lato sensu” sanzionatoria conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ai sensi della disposizione richiamata (così, fra le tante, Cass. n. 1343/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
18.01.2024, emessa dal Tribunale di Cagliari nell'ambito del giudizio iscritto al n.
1937/2022 e, per l'effetto, inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c., perché inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, l'appello incidentale tardivo proposto da CP_1
;
[...]
2) dispone la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per l'obbligo di versamento, da parte della sola appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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