Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 01/12/2025, n. 21601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21601 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21601/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04561/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4561 del 2022, proposto dal Condominio via Ovidio 10 - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Lazzara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentata e difesa originariamente dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, e successivamente dall'avvocato Daniela Dante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei sigg.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della Determina dirigenziale n. rep. CA/180/2022 dell’1/2/2022 - n. prot. CA/14723/2022, del Municipio I di Roma Capitale, recante “ Disposizioni urgenti in via cautelare in attuazione della determinazione dirigenziale QH/637/2021 (prot. QH/80864/2021) ”;
- della Determina dirigenziale n. rep. QH/36/2022 del 2.2.2022 - n. prot. QH/6127/2022, del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Mercati e Commercio su suolo pubblico – Ufficio Pianificazione e Attuazione interventi CAP - “ Disposizioni urgenti in via cautelare in attuazione della determinazione dirigenziale QH/637/2021 (prot. QH/80864/2021). Delocalizzazione della postazione commerciale su suolo pubblico in via Cola di Rienzo civ.173-179 ”;
- della Determinazione dirigenziale rep. n. QH/637 (prot. QH/80864) del 15.12.2021, del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente riguardante la collocazione delle postazioni di commercio ambulante in via Ovidio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. CA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Condominio di via Ovidio 10 a Roma, odierno ricorrente, ha impugnato le determinazioni dirigenziali indicate in epigrafe, con cui il Municipio I di Roma Capitale e il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive Capitolino hanno disposto lo spostamento in via cautelare e urgente di alcune postazioni commerciali da Via Cola di Rienzo (di fronte alla Coin) a via Ovidio (davanti al palazzo sede del condominio). La decisione è stata ritenuta necessaria in ragione di una segnalata situazione di pericolo per la sicurezza pubblica e pedonale da parte della Polizia locale.
Più nello specifico, con la gravata determinazione n. 180/2022 in data 1.2.2022 il Municipio I ha deciso di collocare tre postazioni commerciali, dapprima situate in via Cola di Rienzo di fronte ai civici 173-177 e 179, in via Ovidio, ove sono stati individuati tre posteggi assegnati nel seguente modo:
- posteggio n. 1 al titolare della licenza intestata al sig. -OMISSIS-;
- posteggio n. 2 al titolare della licenza intestata alla sig.ra -OMISSIS-;
- posteggio n. 3 al “settore rotazione”, come da planimetria allegata al provvedimento.
La scelta operata dal Municipio è stata poi ratificata dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Mercati e Commercio su suolo pubblico – Ufficio Pianificazione e Attuazione interventi CAP, con la determinazione n. 36/2022 del 2 febbraio 2022, parimenti impugnata.
Entrambe le determinazioni sono state adottate in via cautelare e urgente.
1.1. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I) “ VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ERRORE NELLA COLLOCAZIONE DELLE POSTAZIONI ”;
II) “ ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA ”;
III) “ VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 3, REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE, DI OM PI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 2, E 21 QUATER, L. 241/90 ”;
IV) “ ILLEGITTIMITÀ PER INCOMPETENZA ”.
1.1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che:
- “ la via Ovidio, piccola strada a vocazione residenziale, viene trasformata dagli atti impugnati in un vero e proprio mercato, in assenza delle benché minime condizioni infrastrutturali e di spazio. Ciò nell’assoluta mancanza di istruttoria e supporto tecnico alla decisione ”:
- “ le postazioni sono collocate sulla strada, con la conseguenza che i venditori ambulanti operano sulla carreggiata, come anche gli avventori per fare gli acquisti ”, e “ il marciapiede, d’altra parte, è molto stretto con la conseguenza che molti passanti preferiscono camminare al centro della carreggiata piuttosto che sul marciapiede, ormai occupato da operatori e utenti del commercio ambulante ”;
- ne deriverebbe “ un pericolo attuale per lavoratori e utenti, molto più grave di quello paventato con riferimento alla via Cola di Rienzo ”, con il rischio di ostacoli al passaggio di ambulanze e veicoli di pubblica utilità, nonché di pregiudizi alle condizioni di igiene e decoro, “ con sostanziale impossibilità di percorrere i piccoli marciapiedi ”;
- “ le relazioni tecniche poste a fondamento della scelta spiegano la necessità dello spostamento ma non si occupano della nuova collocazione che è stata decisa senza istruttoria tecnica ”;
- in via Ovidio sono attualmente collocate ben cinque postazioni e “ la concentrazione di tante postazioni di commercio ambulante […] , su una strada molto piccola, ha completamente messo in pericolo e degradato via Ovidio, senza alcuna considerazione degli elementi fondamentali che devono essere posti alla base di scelte di tal genere ”.
1.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la motivazione degli atti gravati sarebbe insufficiente e non supportata da adeguata istruttoria, non chiarendosi per quali ragioni siano state spostate dalla via Cola di Rienzo solo tre postazioni a fronte delle altre presenti, né per quale motivo siano assimilate “vetrine” e “ingressi” del negozio COIN.
Soggiunge ancora l’esponente condominio che sarebbe privo di giustificazione un provvedimento parziale e urgente, che concede la corsia preferenziale ad un micro tema (concernente le postazioni di fronte alla COIN) rispetto all’esigenza di generale riordino delle postazioni di commercio ambulante che invece richiedono ampia e partecipata programmazione e pianificazione.
1.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che:
- “ le postazioni erano interamente poste sul marciapiede di via Cola di Rienzo, e da molti anni, senza pericolo alcuno, di talché non vi sono oggi ragioni nuove e ulteriori che impongono e giustificano un intervento, in via cautelare e d’urgenza, di spostamento delle suddette postazioni ”;
- “ le scelte oggi in contestazione, di ricollocazione di alcune singole postazioni contrastano con l’esigenza di generale revisione del piano del commercio ambulante e non sono supportate da specificità o sopravvenute ragioni di urgenza che giustificano la considerazione separata degli spostamenti oggi in contestazione ”;
- mancherebbero i presupposti e le condizioni per l’esercizio del potere cautelare di cui all’art. 7, comma 2, della l. n. 241/1990;
- “ non si è svolto alcun procedimento né alcuna istruttoria, nemmeno sugli aspetti tecnici attinenti alla sicurezza stradale e all’idoneità degli spazi scelti per le postazioni. Né vi è stata partecipazione al procedimento ”;
- “ gli artt. 7, comma 2, e 21-quater della l. n. 241 del 1990 risultano altresì violati per la mancanza di un termine di durata del provvedimento cautelare ”, in quanto “ lo spostamento in questione, asseritamente provvisorio, non indica una scadenza o un termine; né si avvia alcun procedimento principale volto alla individuazione di una postazione “definitiva” e idonea ”.
1.1.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di incompetenza della determinazione dirigenziale n. 637 del 15 dicembre 2021, adottata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività produttive, in attuazione della quale sono state adottate le determinazioni nn. 180/2022 e 36/2022, in quanto tale ufficio avrebbe agito sulla base di poteri sostitutivi - conferiti dalla Direzione Generale del Comune con determinazione n. 65/2021 – che si erano ormai esauriti nel 2021 con l’adozione della determinazione n. 2170/2021. La gravata determinazione n. 637/2021 sarebbe stata quindi adottata in relazione ad una competenza ordinaria del Municipio non compresa nel mandato commissariale di cui alla determinazione n. 65/2021, avente ad oggetto soltanto la conversione delle autorizzazioni anomale e non anche la collocazione delle postazioni rispetto al suolo pubblico.
Inoltre, la determinazione del Municipio I n. 180/2022 sarebbe viziata da incompetenza anche in quanto spetta soltanto alla Polizia locale il potere di individuare, in via provvisoria, parcheggi alternativi ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Regolamento delle Attività commerciali su aree pubbliche di Roma Capitale ( Modalità assegnazione e durata delle concessioni ) in presenza dei relativi presupposti, mentre “ non spetta […] al direttore del Municipio l’adozione di provvedimenti cautelari e urgenti ”.
1.1.5. Il ricorrente ha anche proposto istanza di accesso agli atti in corso di causa ex art. 116 c.p.a., lamentando di non avere avuto tutta la documentazione richiesta con istanza di accesso del 16.3.2022.
1.2. Si è costituita Roma Capitale, che in vista dell’udienza di discussione ha depositato una memoria, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3. All’udienza straordinaria di smaltimento del 19 settembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va anzitutto respinta l’istanza di accesso in corso di causa.
Trattasi infatti di istanza generica, eccessivamente estesa e riferita ad atti non specificamente individuati ( id est : delibere o determine di individuazione e predisposizione delle aree per la localizzazione e predisposizione dei parcheggi e delle postazioni per le attività ambulanti in via Ovidio; atti generali, determine, delibere, pareri, relazioni tecniche e atti amministrativi di ogni genere che riguardano le postazioni e le attività ambulanti collocate in via Ovidio; planimetrie e relazioni delle strutture tecniche e/o di supporto istruttorio, e/o della polizia locale nel procedimento di individuazione dei posteggi e delle aree per il commercio ambulante in via Ovidio; provvedimenti di concessione o autorizzazione, comunque denominati, all’occupazione di suolo pubblico su via Ovidio in Roma; autorizzazioni, licenze commerciali o atti di assenso comunque denominati, rilasciati agli operatori ambulanti attualmente assegnatari delle postazioni in via Ovidio; eventuali istanze o scia presentate dagli operatori che svolgono le attività ambulante nelle postazioni di via Ovidio), rispetto alla quale l’Amministrazione risulta avere ottemperato consentendo l’ostensione degli unici documenti individuabili secondo un criterio di ragionevolezza, ossia la determinazione dirigenziale n. 637/2021, la determinazione dirigenziale n. 36/2022 e la planimetria di Via Ovidio.
Ad impossibilia nemo tenetur .
2.2. Passando al merito, e principiando per ragioni logiche dal quarto motivo, con cui viene dedotto il vizio di incompetenza, è sufficiente richiamare la sentenza di questo Tribunale n. 3637 del 23.2.2024 (rimasta inappellata), con la quale è stato respinto l’analogo motivo “ con cui i ricorrenti assumono la carenza di potere del Municipio a provvedere per relativo esaurimento a seguito dell’adozione dei precedenti atti. È infatti evidente, alla luce del chiaro tenore del provvedimento n. 180, che quest’ultimo costituisce revoca parziale della DD n. 2170\2021 nella parte in cui quest’ultima assegnava le postazioni di via Cola di Rienzo agli operatori, adottata a seguito del rinnovato esame del medesimo interesse da parte dell’organo che aveva il potere di provvedere in ordine a quest’ultimo ”.
D’altra parte il Municipio I ha deciso di spostare le postazioni commerciali in questione alla luce delle segnalazioni provenienti dalla Polizia locale, quindi nel pieno rispetto delle rispettive competenze.
2.3. Le altre censure possono essere esaminate congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.
Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che questo Tribunale, nella richiamata sentenza n. 3637/2024, ha già chiarito che “ neppure il difetto istruttorio a carico dello spostamento da via Cola di Rienzo a via Ovidio può dirsi sussistente, atteso quanto riferito dalla Polizia locale nella nota del 24 giugno 2021, che ha rilevato l’intervenuto spostamento dei banchi da quanto previsto nella DD n. 2170/2021, e ha espresso parere sostanzialmente negativo rispetto alla permanenza nel sito di via Cola di Rienzo a causa del nutrito traffico pedonale dovuto alla presenza di attività commerciali di grande distribuzione ”; considerazioni che “ sono state confermate e sviluppate nella nota della Polizia locale del 13 dicembre 2021 ”.
Ed invero, la Polizia di Roma Capitale, nella nota del 24 giugno 2021, ha evidenziato che “ l’attuale stato della OSP riferito ai luoghi, è differente da come rilevato durante la Conferenza dei servizi Bolkestein, sia per posizione che per dimensione. In ogni caso permangono riserve sulla presenza degli stalli commerciali altezza COIN, sia per l’intenso movimento pedonale nel tratto considerato dovuto all’altissima concentrazione di attività commerciali (da ultimo l’apertura del supermercato Esselunga) sia per le abituali condizioni di esercizio dell’attività stessa riscontrate nel tempo: maggiore O.S.P. ”.
La stessa Polizia locale, inoltre, all’esito di una ulteriore ricognizione delle postazioni di via Cola Di Rienzo, nella nota del 13 dicembre 2021 ha ulteriormente ribadito, con riferimento alle postazioni (intestate ai sigg.ri Cirulli e Sciarria) poi spostate in via Ovidio, “ la mancanza di sicurezza pedonale del tratto in oggetto, dovuto alla numerosa affluenza che la stessa via Cola di Rienzo, per la sua vocazione commerciale, richiama quotidianamente, creando proprio in quella porzione di marciapiede continui assembramenti, rendendo insufficienti i tre metri di spazio che sono destinati sia agli avventori del banco di vendita, nonché dei banchi immediatamente vicini, sia al consistente e denso passaggio pedonale che caratterizza tale via ”.
Alla luce della situazione sopra descritta, come rilevata e rappresentata dalla Polizia locale, si giustifica dunque sia la decisione di spostare le postazioni commerciali, sia di operare tale scelta con carattere di urgenza, stante l’esigenza di porre rimedio – come visto - ad una situazione di mancanza di sicurezza pedonale.
D’altra parte, non può nemmeno dirsi che sia irragionevole la scelta di spostare le predette postazioni in via Ovidio. Dalla documentazione fotografica depositata in giudizio, infatti, non risulta - diversamente da quanto dedotto dal ricorrente - che si tratti di una “ strada molto piccola ”, ed inoltre le situazioni di criticità rappresentate dal condominio sembrano ascrivibili al mancato rispetto delle norme in materia di circolazione stradale da parte degli utenti piuttosto che alla presenza sic et simpliciter delle tre nuove postazioni.
Né può dirsi che il Comune fosse tenuto a coinvolgere nel procedimento il condominio ricorrente, atteso il carattere di urgenza della scelta operata dall’Amministrazione.
Nessuna delle censure, pertanto, merita accoglimento.
2.4. In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.
2.5. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere integralmente compensate tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
CA RO, Consigliere, Estensore
Silvia ON, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RO | TI AR |
IL SEGRETARIO