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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/02/2024, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al 6131/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
18.09.2023 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. RUCCIA Parte_1
GIANCARLO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in nel suo studio via Venini n. 38/2
Milano
PARTE ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. CAMPUS GIOVANNI BATTISTA con Controparte_1 domicilio eletto nel suo studio in via Salvatore Farina, 52 Cagliari
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente, si dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Ciò posto, giova ricordare che con atto di citazione in riassunzione nel merito ex art. 616 c.p.c. del giudizio R.G.E.s 26/2022, l' conveniva in giudizio, innanzi il Parte_1
Tribunale di Trani , per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “1) Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento opposto e, per l'effetto, rigettare l'atto di opposizione all'esecuzione del Sig.
, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di CP_1 giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.” Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.04.2023, si costituiva in giudizio il convenuto rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Controparte_1
1 Tribunale,“contrariis reiectis”, accertare e dichiarare che la opposta Parte_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata esattoriale nei confronti
[...] dell'opponente per inesistenza e/o nullità dell'opposto atto di pignoramento, del correlativo atto di intimazione di pagamento e dei corrispettivi avvisi di addebito e cartelle di pagamento ivi richiamati, ovvero della loro notificazione, non avendo l'opposta dato prova (come suo onere) del fatto che la notifica delle suddette cartelle esattoriali, dei citati avvisi di addebito e soprattutto dell'opposto atto di pignoramento esattoriale sino stati effettuati da un indirizzo di posta elettronica certificata inserito in uno degli elenchi ufficiali, condannando Controparte al risarcimento dei danni, morali e materiali, ed anche ai sensi del disposto di cui all'articolo 96
c.p.c., per avere ingiustamente proposto la contestata procedura esecutiva esattoriale con mala fede e colpa grave, oltre che alle spese, diritti ed onorari professionali di lite, secondo i principi della soccombenza, disponendone la distrazione in favore del sottoscritto avvocato, procuratore antistatario dell'opponente”.
Per una migliore comprensione della vicenda si ricorda che con atto di opposizione ex artt.
615/617 c.p.c. il sig. si opponeva all'atto di pignoramento ex 72 bis D.P.D. Controparte_1
602/73 a lui notificato dall' per un importo di € 2.649.156,24, eccependo l'“1) inesistenza CP_2
e/o nullità dell'opposto pignoramento, ovvero della sua notifica,, per carenza di elementi essenziali di tale atto oltre che della prevista sua firma digitale, e/o per difetto del potere di rappresentanza del suo sottoscrittore. 2) “Inesistenza e/o nullità dell'opposto pignoramento derivante da inesistenza e/o nullità dei correlativi atti preliminari per la carenza in capo ai
Dirigenti di Controparte del potere a rappresentare la Pubblica Amministrazione
Costituitasi regolarmente l' nell'ambito della fase sommaria di opposizione, contestava CP_2
punto per punto quanto ex adverso dedotto. Nel corso del procedimento l'opponente contestava all' la nullità della notifica dell'atto di pignoramento anche perché non era stata inviata da CP_2
un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. Il GE accogliendo l'istanza dell'opponente, sospendeva, motivando, la procedura esecutiva e concedeva i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Introdotto il giudizio di merito nei termini concessi le parti hanno ribadito le proprie posizioni.
Essendo di puro diritto, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Preliminarmente si osserva che l' ha svolto le sue difese in diritto mai contestando che la CP_2
notifica del pignoramento è stata effettuata da un indirizzo pec non inserito in alcuno dei pubblici
2 elenchi (INIPEC, REGINDE, IPA). Pertanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il fatto non risulta contestato e quindi è provato.
Ciò detto, si osserva che il contribuente ha, di fatto, ammesso di aver ricevuto Controparte_1
una pec contenente l'atto di pignoramento che ha opposto contestandone l'illegittimità poiché affetto da numerosi vizi. Invero l'eccezione di nullità della notifica, poiché inviata da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri, è stata sollevata solo durante la fase sommaria dell'opposizione, quindi con motivo aggiunto rispetto a quelli inizialmente indicati nell'atto di opposizione.
Orbene, sul punto, con una recentissima sentenza, si è soffermata la Cassazione Tributaria affermando che “in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979).” (Cass.
Tributaria n. 564/2024). Quindi occorre verificare in ogni singola fattispecie se la notifica effettuata dall' abbia consentito al contribuente di avere sufficiente certezza circa la CP_2
provenienza nonché del contenuto dell'atto impositivo mettendolo in condizione di approntare un'utile difesa.
Nella fattispecie in esame il sig. , come innanzi detto, ha avuto modo di conoscere l'atto CP_1
impugnato tanto che ne ha contestato la nullità per vizio di notifica, in quanto proveniente da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri, solo successivamente al deposito dell'opposizione nel quale erano stati sollevati altri presunti vizi dell'atto.
Oltretutto l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'atto impositivo -
t" – non lascia dubbi sulla provenienza. Email_1
Pertanto è del tutto evidente che il contribuente è stato posto in grado di conoscere il contenuto dell'atto ben comprendendone anche la provenienza. Ne consegue che detto motivo di opposizione è infondato.
Anche i motivi inizialmente indicati nell'opposizione sono infondati. Infatti l'atto di pignoramento contiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 72 bis comma 1 bis D.P.R. 602/1973 il quale prevede espressamente la possibilità che l'atto di pignoramento possa essere redatto anche da un dipendente dell' “non abilitato all'esercizio delle funzioni di ufficiale della CP_2
3 riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non
è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999,n. 112”. Anche l'ulteriore motivo riguardante la legittimità dell'individuazione di un responsabile del procedimento in un soggetto privato deve essere rigettato in considerazione che l' è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e Parte_1
passivi anche processuali di mantenendo la propria autonomia organizzativa e Org_1
trattenendo presso le proprie sedi il personale già assunto a tempo indeterminato in servizio all'epoca dell'entrata in vigore del DL. 193/2016 conv. L. 225/2016.
In definitiva l'intera opposizione non risulta fondata e va respinta.
Le spese (compensate integralmente quelle della fase sommaria) seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 secondo i valori minimi dello scaglione indeterminabile basso per le voci interessate (esclusa la fase istruttoria), e quindi in € 2.906,00 per compensi oltre oneri accessori come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Giancarlo
Ruccia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulla citazione per il merito del giudizio di opposizione ex artt. 617/615 c.p.c introdotta dall'opposta
[...]
rubricata al n. R.G. 6132/2022 così provvede per i motivi innanzi Parte_1
esposti:
1) Accerta e dichiara la legittimità dell'atto di pignoramento opposto e, per l'effetto:
2) Rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
3) Revoca il provvedimento di sospensione dell'esecuzione disposta con provvedimento del
2.11.2022 nella procedura di opposizione all'esecuzione RGE 26/2022
4) Condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.906,00 Controparte_1
per compensi oltre accessori di legge e spese di iscrizione a ruolo e di notifica, se dovute, in favore dell'avv. Ruccia Giancarlo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani lì 21.02.2024
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al 6131/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
18.09.2023 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. RUCCIA Parte_1
GIANCARLO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in nel suo studio via Venini n. 38/2
Milano
PARTE ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. CAMPUS GIOVANNI BATTISTA con Controparte_1 domicilio eletto nel suo studio in via Salvatore Farina, 52 Cagliari
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente, si dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Ciò posto, giova ricordare che con atto di citazione in riassunzione nel merito ex art. 616 c.p.c. del giudizio R.G.E.s 26/2022, l' conveniva in giudizio, innanzi il Parte_1
Tribunale di Trani , per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “1) Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento opposto e, per l'effetto, rigettare l'atto di opposizione all'esecuzione del Sig.
, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di CP_1 giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.” Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.04.2023, si costituiva in giudizio il convenuto rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Controparte_1
1 Tribunale,“contrariis reiectis”, accertare e dichiarare che la opposta Parte_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata esattoriale nei confronti
[...] dell'opponente per inesistenza e/o nullità dell'opposto atto di pignoramento, del correlativo atto di intimazione di pagamento e dei corrispettivi avvisi di addebito e cartelle di pagamento ivi richiamati, ovvero della loro notificazione, non avendo l'opposta dato prova (come suo onere) del fatto che la notifica delle suddette cartelle esattoriali, dei citati avvisi di addebito e soprattutto dell'opposto atto di pignoramento esattoriale sino stati effettuati da un indirizzo di posta elettronica certificata inserito in uno degli elenchi ufficiali, condannando Controparte al risarcimento dei danni, morali e materiali, ed anche ai sensi del disposto di cui all'articolo 96
c.p.c., per avere ingiustamente proposto la contestata procedura esecutiva esattoriale con mala fede e colpa grave, oltre che alle spese, diritti ed onorari professionali di lite, secondo i principi della soccombenza, disponendone la distrazione in favore del sottoscritto avvocato, procuratore antistatario dell'opponente”.
Per una migliore comprensione della vicenda si ricorda che con atto di opposizione ex artt.
615/617 c.p.c. il sig. si opponeva all'atto di pignoramento ex 72 bis D.P.D. Controparte_1
602/73 a lui notificato dall' per un importo di € 2.649.156,24, eccependo l'“1) inesistenza CP_2
e/o nullità dell'opposto pignoramento, ovvero della sua notifica,, per carenza di elementi essenziali di tale atto oltre che della prevista sua firma digitale, e/o per difetto del potere di rappresentanza del suo sottoscrittore. 2) “Inesistenza e/o nullità dell'opposto pignoramento derivante da inesistenza e/o nullità dei correlativi atti preliminari per la carenza in capo ai
Dirigenti di Controparte del potere a rappresentare la Pubblica Amministrazione
Costituitasi regolarmente l' nell'ambito della fase sommaria di opposizione, contestava CP_2
punto per punto quanto ex adverso dedotto. Nel corso del procedimento l'opponente contestava all' la nullità della notifica dell'atto di pignoramento anche perché non era stata inviata da CP_2
un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. Il GE accogliendo l'istanza dell'opponente, sospendeva, motivando, la procedura esecutiva e concedeva i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Introdotto il giudizio di merito nei termini concessi le parti hanno ribadito le proprie posizioni.
Essendo di puro diritto, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Preliminarmente si osserva che l' ha svolto le sue difese in diritto mai contestando che la CP_2
notifica del pignoramento è stata effettuata da un indirizzo pec non inserito in alcuno dei pubblici
2 elenchi (INIPEC, REGINDE, IPA). Pertanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il fatto non risulta contestato e quindi è provato.
Ciò detto, si osserva che il contribuente ha, di fatto, ammesso di aver ricevuto Controparte_1
una pec contenente l'atto di pignoramento che ha opposto contestandone l'illegittimità poiché affetto da numerosi vizi. Invero l'eccezione di nullità della notifica, poiché inviata da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri, è stata sollevata solo durante la fase sommaria dell'opposizione, quindi con motivo aggiunto rispetto a quelli inizialmente indicati nell'atto di opposizione.
Orbene, sul punto, con una recentissima sentenza, si è soffermata la Cassazione Tributaria affermando che “in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979).” (Cass.
Tributaria n. 564/2024). Quindi occorre verificare in ogni singola fattispecie se la notifica effettuata dall' abbia consentito al contribuente di avere sufficiente certezza circa la CP_2
provenienza nonché del contenuto dell'atto impositivo mettendolo in condizione di approntare un'utile difesa.
Nella fattispecie in esame il sig. , come innanzi detto, ha avuto modo di conoscere l'atto CP_1
impugnato tanto che ne ha contestato la nullità per vizio di notifica, in quanto proveniente da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri, solo successivamente al deposito dell'opposizione nel quale erano stati sollevati altri presunti vizi dell'atto.
Oltretutto l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'atto impositivo -
t" – non lascia dubbi sulla provenienza. Email_1
Pertanto è del tutto evidente che il contribuente è stato posto in grado di conoscere il contenuto dell'atto ben comprendendone anche la provenienza. Ne consegue che detto motivo di opposizione è infondato.
Anche i motivi inizialmente indicati nell'opposizione sono infondati. Infatti l'atto di pignoramento contiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 72 bis comma 1 bis D.P.R. 602/1973 il quale prevede espressamente la possibilità che l'atto di pignoramento possa essere redatto anche da un dipendente dell' “non abilitato all'esercizio delle funzioni di ufficiale della CP_2
3 riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non
è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999,n. 112”. Anche l'ulteriore motivo riguardante la legittimità dell'individuazione di un responsabile del procedimento in un soggetto privato deve essere rigettato in considerazione che l' è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e Parte_1
passivi anche processuali di mantenendo la propria autonomia organizzativa e Org_1
trattenendo presso le proprie sedi il personale già assunto a tempo indeterminato in servizio all'epoca dell'entrata in vigore del DL. 193/2016 conv. L. 225/2016.
In definitiva l'intera opposizione non risulta fondata e va respinta.
Le spese (compensate integralmente quelle della fase sommaria) seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 secondo i valori minimi dello scaglione indeterminabile basso per le voci interessate (esclusa la fase istruttoria), e quindi in € 2.906,00 per compensi oltre oneri accessori come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Giancarlo
Ruccia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulla citazione per il merito del giudizio di opposizione ex artt. 617/615 c.p.c introdotta dall'opposta
[...]
rubricata al n. R.G. 6132/2022 così provvede per i motivi innanzi Parte_1
esposti:
1) Accerta e dichiara la legittimità dell'atto di pignoramento opposto e, per l'effetto:
2) Rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
3) Revoca il provvedimento di sospensione dell'esecuzione disposta con provvedimento del
2.11.2022 nella procedura di opposizione all'esecuzione RGE 26/2022
4) Condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.906,00 Controparte_1
per compensi oltre accessori di legge e spese di iscrizione a ruolo e di notifica, se dovute, in favore dell'avv. Ruccia Giancarlo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani lì 21.02.2024
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
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