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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/08/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2523/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2523/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CARDAIO ELENA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. IANNUCCI ILARIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
1 nata in Terni il [...], in [...] curatrice speciale Controparte_3 del minore Avv. nominata con ORDINANZA dell'intestato Persona_1
Tribunale in data 8.11.2024, difesa in proprio;
CURATRICE DELLA MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e di disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento della minore
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito – valutate le circostanze esposte –
Voglia:
- dichiarare la decadenza del Sig. dalla responsabilità genitoriale con Controparte_2 affidamento della minore alla madre;
- in subordine, confermare l'affidamento super esclusivo della minore alla Sig.ra CP_1
[...]
- disporre che il padre versi un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della minore, regolate in base al Protocollo vigente presso il Tribunale di Terni;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per parte resistente:
“Chiede che l'intestato Tribunale, respinta ogni contraria eccezione, deduzione o istanza, voglia così statuire:
1) respingere la richiesta di decadenza della potestà genitoriale del signor non CP_2 ricorrendone i presupposti di legge;
2) disporre l'affido esclusivo della figlia alla NO fino a quando non siano Per_2 CP_1 state valutate le capacità genitoriali del signor e lo stesso non sia stato ritenuto CP_2 idoneo all'esercizio delle funzioni genitoriali in favore della figlia;
3) disporre che il signor corrisponda alla NO , a mezzo Controparte_2 Controparte_1 bonifico bancario, entro il giorno dieci di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento
2 per la figlia minore, la somma di €100,00 soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% nonché di tutte quelle previamente concordate, non ricorrendone l'urgenza e successivamente documentate, facendo, in ogni caso, specifico riferimento al protocollo di intesa siglato dal Tribunale Civile di Terni;
4) disporre che il padre, valutate positivamente le sue capacità genitoriali, possa vedere la figlia secondo le modalità indicate e anche con la supervisione dei servizi sociali incaricati.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Per Curatrice speciale del minore:
“Confermare l'affidamento super esclusivo della bambina alla madre, con decadenza del Sig.
dalla responsabilità genitoriale;
Controparte_2
• disporre che la bambina possa incontrare il padre solo in modalità protetta mediante l'assistenza dei Servizi Sociali, secondo tempi e modalità ritenute opportuni e comunque compatibilmente con la situazione;
• disporre che il padre versi un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della minore, regolate in base al Protocollo vigente presso il Tribunale di Terni.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Pubblico ministero: conclusioni del 12.6.2025
“Conclude in conformità alle conclusioni della curatrice speciale della minore”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.12.2023 premettendo di aver intrapreso Parte_1 dall'anno 2016 una relazione con , dalla quale è nata a [...] il [...] la Controparte_2 figlia , ha chiesto al Tribunale la pronuncia della decadenza dalla responsabilità Per_2 genitoriale del padre, e la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore. La ricorrente ha esposto che la relazione è terminata nei primi mesi del 2023 per incompatibilità caratteriale, aggravata dall'abuso di sostanze alcoliche e presumibilmente stupefacenti da parte del resistente, che avrebbero indotto, in data 15/3/2023, la odierna ricorrente a lasciare la comune abitazione, sita in Sangemini – Via Gramsci, 45 , e a trasferirsi con la figlia nell'abitazione della madre e del di lei compagno in Terni;
che dopo la cessazione della convivenza il resistente avrebbe tenuto condotte autolesionistiche (con un tentativo di suicidio), ma anche minacciose, aggressive e persecutorie nei confronti della ricorrente, generando nella stessa timori quanto alla sicurezza della minore nei periodi di permanenza
3 presso il padre, e inducendola a sporgere denuncia per alcune di tali condotte. La ricorrente ha rappresentato che il le avrebbe riferito di essere affetto da una grave forma tumorale CP_2
e di voler trascorrere quanto più tempo possibile con la figlia, temendo per la propria vita, inducendo pertanto la ricorrente a permettere al resistente di stare molto tempo con la minore (il pomeriggio dall'uscita di scuola ore 16,00 fino a dopo cena); che nel giugno del 2023, la si era recata presso l'Ospedale di Terni, dove il le aveva chiesto di andarlo CP_1 CP_2
a trovare, constatando che questi era effettivamente ricoverato, avendo in tal modo conferma, indiretta, della gravità della situazione di salute dell'ex compagno;
che il resistente iniziava ad inviarle via whatsapp dei referti e certificati medici apparentemente provenienti dall'Ospedale (allegati in atti), i cui anomali contenuti (quali: “che possa contattare lui in ambiente più confidenziale in quanto a noi è stato revocato ogni accesso ed è stato revocato il contatto d'emergenza della Sig.ra senza dichiararne altri, rendendosi così irreperibile”, “il CP_1 paziente ha rifiutato la rianimazione in caso di necessità sanitaria” “Non nascondiamo il nostro coinvolgimento emotivo per via del bene che il paziente è riuscito a farsi volere in questi anni”, etc.) e le cui modalità di scrittura, ingeneravano nella stessa ricorrente dubbi circa la possibile falsità delle certificazioni, ritenendo che le stesse fossero state redatte dal resistente al fine di “impressionare” l'ex compagna. La ricorrente ha poi allegato che nei mesi successivi alle descritte condotte si sarebbero aggiunte manifestazioni di notevole violenza verbale, consistente in minacce sempre più frequenti, con esortazioni a riprendere la relazione tra le parti e alla prospettazione di pesanti possibili conseguenze in caso di istaurazione di una relazione con altro uomo, con conseguente timore, in capo alla di essere seguita e controllata CP_1 dall'ex convivente o da suoi incaricati (non avendo il la patente di guida perché CP_2 presumibilmente ritirata per guida in stato di ebbrezza), con conseguente insorgenza in capo alla stessa ricorrente, di un grave stato di ansia e stress, e di timori per la propria incolumità e per quella della figlia, precisando che a fronte delle richieste di disciplinare le frequentazioni con la minore, il avrebbe risposto inviando messaggi contenenti gravissime CP_2 minacce, alcune delle quale proferite nel corso di telefonate (registrate dalla ricorrente e depositate in atti) avvenute anche alla presenza della figlia minore, con il timore che il padre potesse riferire alla minore frasi denigratorie nei confronti della stessa ricorrente, segnalando l'incongruo elevatissimo numero delle telefonate ricevute in alcune occasioni (persino 18 chiamate non risposte in un'ora). La ricorrente ha, inoltre, riferito di uno specifico episodio verificatosi in data 20/10/2023, quando il si sarebbe appostato davanti al posto di CP_2 lavoro della ricorrente aspettandone il rientro, dopo aver rilevato la presenza nell'occasione di un collega di lavoro della ricorrente, con il quale la stessa aveva istaurato relazione, avrebbe aggredito quest'uomo con calci e pugni, proferendo gravi minacce anche nei confronti della ricorrente, che seppur non colpita direttamente dall'ex compagno, riportava contusioni per aver cercato di difendere il collega dall'aggressione del resistente, aggressione poi proseguita all'interno del Pronto Soccorso, dove la d il collega si erano recati per visitare le ferite CP_1 riportate, con necessario intervento dei sanitari e delle Forze dell'Ordine. Alla luce dei fatti allegati la ricorrente ha quindi chiesto l'emissione di provvedimento indifferibile, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., anche inaudita altera parte, con richiesta di disporre l'affidamento c.d. super esclusivo della piccola alla madre, con possibilità, per quest'ultima di Per_2 assumere anche le decisioni di maggiore rilevanza per la minore e con richiesta che il padre potesse incontrare la minore solo in modalità protetta, con assistenza dei Servizi Sociali,
4 formulando ulteriori istanze anche quanto al contributo al mantenimento da emettere nell'ulteriore corso del giudizio, e formulando nel merito le conclusioni riportate in epigrafe (tra le quali la richiesta di pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente).
Preso atto della richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili, inaudita altera parte, ex art. 473 bis.15 c.p.c., con decreto del 22.12.2023 è stata disposta l'acquisizione degli atti degli eventuali procedimenti penali pendenti a carico del resistente con persona offesa la ricorrente con conseguente deposito da parte del Pubblico Ministero del fascicolo relativo al procedimento a carico del resistente per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. per le condotte persecutorie poste in essere dal resistente in danno della ricorrente, rilevando tra gli atti trasmessi la presenza di ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP dell'intestato Tribunale in data 7.12.2023 (RG GIP 1515/2023) a carico del . CP_2
Analizzate tali risultanze e i contenuti degli atti trasmessi dal Pubblico Ministero (in particolare dei verbali di sommarie informazioni delle persone informate sui fatti, dei contenuti dell'ordinanza di misura cautelare richiamata) con emersione di indizi gravi precisi e concordanti quanto alla commissione da parte del delle condotte di violenza CP_2 domestica allegate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, è stato disposto ex art. 473 bis.15 c.p.c. l'affidamento della figlia minore , alla madre attribuendo Per_2 Controparte_1
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale a quest'ultima, attribuendo alla madre la decisione per tutte le questioni di maggiore rilevanze per la minore attribuendo alla madre il potere di assumere tali decisioni pur in assenza di consenso paterno, con sospensione delle frequentazioni padre figlia, fissando la successiva udienza per la comparizione dei difensori delle parti e della ricorrente e per la comparizione del resistente), per la conferma, modifica o revoca del presente decreto (ad orari differenziati al fine di evitare la contemporanea presenza delle parti, adottando misure per evitare forme di vittimizzazione secondaria), assegnando termine per la notifica del provvedimento indifferibile e termine al resistente per la costituzione.
Alla successiva udienza fissata per tale adempimento è comparsa la sola ricorrente, la quale ha dichiarato di risiedere con la figlia minore presso l'abitazione della di lei madre, e di percepire svolgendo attività lavorativa di commessa reddito mensile netto di € 1300, su 13 mensilità, di non avere proprietà immobiliari, la ricorrente ha quindi confermato i contenuti del ricorso rendendo interrogatorio libero. All'udienza nessuno è comparso per il resistente pur in presenza di regolare notifica;
all'esito dell'udienza è stato quindi confermato il provvedimento indifferibile emesso inaudita altera parte.
Alla successiva udienza per la comparizione delle parti ex ar.t 473 bis.21 c.p.c. il resistente non è comparso ne è stata quindi dichiarata la contumacia, sono stati confermati quanto alle modalità di affidamento della minore i provvedimenti già emessi ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., ponendo a carico del padre quale contributo al mantenimento della figlia (non risultando
5 compromissione della capacità lavorativa dello stesso), assegno mensile di euro 200, oltre ISTAT annuale da corrispondere entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di dicembre 2023 (data della domanda), oltra al 50% delle spese straordinarie, determinate come da protocollo del Tribunale di Terni;
autorizzando il difensore della parte ricorrente a depositare documenti (anche relativi al procedimento penale a carico del resistente in corso, ove non già in atti) e supporti informatici relativi alle comunicazioni tra le parti.
Disposta la decisione della causa con ordinanza collegiale depositata l'11.11.2024, preso atto della presenza tra le domande formulate dalla parte ricorrente della istanza ex art. 330 c.c., è stata disposta la nomina quale curatrice speciale della minore , nata Persona_3 il 29.8.2017, dell'avv. concedendo alla stessa termine per il Persona_1 deposito di memoria di costituzione.
In data 24.1.2025 si è costituita la curatrice speciale della minore dando atto di aver incontrato la minore, evidenziando che la bambina era “ben curata nell'aspetto, pulita e ordinata. Molto socievole e ben disposta, ha raccontato della scuola, di cosa le piaccia fare e con entusiasmo, ha riferito della lettera scritta per Babbo Natale, che avrebbe spedito il giorno seguente quando insieme ai nonni materni sarebbero andati al Villaggio di Babbo Natale”, e la curatrice ha precisato che avendo appreso dalla madre che la bambina non era a conoscenza dello stato di carcerazione del padre (nel frattempo ristretto in carcere per aggravamento della misura) ha rappresentato di non aver affrontato con la minore il tema della attuale collocazione del padre, rilevando la serenità della bambina positivamente inserita nel contesto scolastico e familiare materno. La curatrice ha rappresentato che a successivo incontro con la minore, tenutosi dopo che la bambina aveva appreso dalla madre lo stato di carcerazione del padre, apprendeva dalla minore quanto dalla stessa riferito in merito alla situazione (si riporta dalla comparsa di costituzione quanto segue: “La piccola, ha spiegato che i suoi genitori si sono lasciati quando la stessa aveva sei anni e che ora non vede il papà da tanto tempo, ma spera di rincontrarlo, perché – dice – con lui giocava e le faceva degli scherzetti….. la bambina ha raccontato della lite tra madre e padre … nella quale quest'ultimo “si era arrabbiato con mamma perché aveva trovato nella borsa di mamma un biglietto di un suo amico che per gioco aveva scritto “sei bellissima”. Hanno litigato e io ho avuto paura. Poi hanno litigato in giardino ma non c'era nessuno”.La bambina ha aggiunto che con lei il papà non litigava mai, solo con la mamma. Ha altresì riferito di vedere i nonni paterni in videochiamata perché vivono in Puglia …. la EN ha chiesto se – visto che il papà non lo vedeva da un pò – volesse mandargli dei saluti e ha risposto: “no, perché sennò si arrabbia anche con me”.) Nella comparsa di Per_2 costituzione la curatrice ha quindi concluso chiedendo preliminarmente di disporre l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per la ricorrente ed il percorso individuale presso la Neuropsichiatria Infantile da parte della figlia minore (al fine di coadiuvare ricorrente e minore per sostenere la situazione vissuta e l'attuale assenza del resistente in stato di detenzione) e nel merito la conferma dell'affidamento super esclusivo della bambina alla madre, con decadenza del dalla responsabilità genitoriale;
disponendo incontri padre figlia solo in Controparte_2 modalità protetta mediante l'assistenza dei Servizi Sociali, secondo tempi e modalità ritenute
6 opportuni e comunque compatibilmente con la situazione, e ponendo a carico del resistente contributo al mantenimento della figlia pari ad € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
In data 10.2.2025 si è costituito confermando di essere ristretto in Controparte_2 carcere e rappresentando di aver avuto modo, durante il periodo di carcerazione, di rivedere in maniera critica il comportamento assunto nei confronti della e di aver intrapreso un CP_1 percorso terapeutico volto all'affrancamento dall'uso di alcol, circostanza questa che avrebbe indotto il ad avere nei confronti della ex compagna i comportamenti sfociati nei fatti CP_2 di cui al procedimento penale n. 2752/2023 R.G.N.R., precisando come prima del 2023, la relazione affettiva fra le parti sarebbe stata serena con un ottimo rapporto padre figlia, provvedendo il resistente ad accudire la minore nei periodi di impegno lavorativo della madre (commessa impegnata fino a tarda ora). Il resistente ha rappresento di essere consapevole degli errori commessi nei confronti della ex compagna e della figlia come desumibile dalla condotta processuale tenuta nel corso del procedimento penale (consenso all'acquisizione agli atti del processo di tutto il materiale probatorio contenuto nel fascicolo del Pm) e di aver intrapreso all'interno della casa circondariale di Terni un percorso per il superamento delle dipendenze. Il resistente si è quindi opposto alla accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale sulla figlia, rilevando come seppure i fatti oggetto della condanna penale fossero sicuramente gravi, gli stessi sarebbero stato commessi in un arco temporale ristretto, caratterizzato da un lato dalla fine del rapporto sentimentale con la e dall'altro da una CP_1 situazione di alcol dipendenza, sottolineando di aver, prima di tale periodo, sempre avuto in massima cura le esigenze della piccola , e la necessità di tentare un percorso di Per_2 responsabilizzazione e di valutazione delle sue capacità genitoriali, rimettendo ogni decisione all'esito di questi percorsi. Il resistente non si è opposto alla conferma dell'affidamento super esclusivo della figlia alla madre nel periodo della propria carcerazione, chiedendo il ripristino di frequentazioni con la figlia, anche previa valutazione delle proprie capacità genitoriali, rendendosi disponibile a seguire i percorsi indicati dal Tribunale, all'esito dei quali, riattivare anche per il tramite dei servizi sociali, incontri con la minore, anche con modalità protette, sperando in un graduale reinserimento nella vita della figlia. Con riferimento al mantenimento della minore il ha sottolineato come il protrarsi dello stato di carcerazione avrebbe CP_2 realizzato una situazione di assoluta indigenza economica, potendo il resistente svolgere solo lavori saltuari all'interno della casa circondariale, con stipendi di circa € 200,00 mensili, non avendo alcun sostegno economico dalla famiglia di origine, con possibilità di contribuire alle necessità della figlia per l'importo massimo di € 100,00 mensili. Tanto premesso il resistente ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Alle successive udienze, acquisite le sentenze penali di condanna del in primo grado CP_2 ed in grado di Appello per il reati contestati, nonché documentazione relativa ai redditi da lavoro carcerario percepito dal resistente la decisione è stata rimessa al Collegio acquisite le comparse conclusionali delle parti e le conclusioni del Pubblico Ministero.
7 Domanda ex art. 330 – frequentazioni padre figlia
La parte ricorrente, già dal ricorso introduttivo ha formulato domanda, ex art. 330 c.c. di decadenza del padre dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale allegando condotte del padre pregiudizievoli per la figlia minore.
La curatrice speciale del minore nominata ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. proprio in ragione della spiegata domanda di decadenza, ha parimenti chiesto l'accoglimento della domanda al pari del Pubblico ministero.
Il resistente costituitosi nel corso del giudizio ha chiesto il rigetto della domanda di decadenza.
Quanto alla competenza del Tribunale adito, deve rilevarsi come il novellato art. 38 disp. att. prevede che qualora sia in corso, tra le stesse parti, giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., per tutta la durata del processo la competenza, per i provvedimenti c.d. de potestate (ex artt. 330 e 333 c.p.c.), è ora attribuita al giudice ordinario. Sussiste, pertanto, la competenza del Tribunale adito per la pronuncia di decadenza.
Accertata la competenza del Tribunale adito, preso atto delle conclusioni delle parti e del curatore speciale, nel merito la domanda di decadenza del resistente dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore deve essere accolta.
è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e alla successiva Controparte_2 misura cautelare della custodia in carcere per le condotte persecutorie poste in essere in danno della ricorrente anche alla presenza della figlia minore. Per tali condotte è stato condannato dal Tribunale di Terni con sentenza n. 536/2024 alla pena di anni due di reclusione (oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore della ricorrente, costituitasi parte civile). Tale decisione, appellata dal , è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di CP_2
Perugia con sentenza n. 949/2024 del 13.12.2024.
Anche se allo stato non è noto se la sentenza emessa in grado di appello sia passata in giudicato, dalle risultanze del procedimento penale (acquisite agli atti del presente procedimento) e dalle ulteriori prove acquisite (registrazioni di gravi minacce proferite dal resistente in danno della ricorrente) può dirsi provata la commissione da parte del di gravi atti di violenza CP_2 domestica.
8 In particolare, il resistente è stato condannato per il reato di cui all'art. 612 bis, comma 1 e 2 ed all'art. 61, n. 11 quinquies c.p.
“perché con condotte quotidiane e reiterate nel tempo, minacciava e molestava la propria ex fidanzata , così ingenerando nella stessa un perdurante e grave stato di ansia Parte_1
e di paura per l'incolumità propria, al punto da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. In particolare – e tra le altre cose- non riuscendo ad accettare la fine della loro relazione sentimentale:
a) molestava la PO con reiterate e quotidiane chiamate, più volte al giorno, in alcune delle quali la insultava pesantemente chiamandola “troia; inoltre inviava alla P.O. dei certificato alterati attestanti un suo stato di malattia non veritiero, allo scopo di impietosirla e farla tornare con lui;
b)minacciava reiteratamente di morte la P.O. e la famiglia di lei anche in presenza della figlia minore della coppia, con frasi del tipo: “ve brucio a tutti quanti, non Persona_4 ve faccio campa', né te, ne tua madre né ” ; “butto in mezzo alla strada tutti gli amici Per_5 miei, così vedi quanto può essere potente , tanto anche se mi arrestano, in mezzo alla CP_2 strada ci resteranno sempre i miei amici per farti del male”; “lo faccio veramente, se devo perdere mia figlia, la perdo io ma la perdete tutti quanti, se ti permetti di metterti tra me e mia figlia, ti faccio soffrire le pene dell'inferno”, “qui a Terni sono io che decido quando è giorno e quando è notte, mi carcerano? Tranquilla, ho tante persone che fanno quello che dico io qua fuori” “non è che vi ammazzo e basta, vi impicco, vi faccio i segnetti sulle gambe e vi faccio vedere cosa vuol dire seccarsi sotto il sole”“Vi faccio sparire a tutti quanti!” “le amicizie che avevo le ho buttate tutte in circolo, non posso nemmeno ritirarle indietro, sono tutte contro di te”; “vi fumo a tutti quanti, mi vuoi far arrivare a questo? È colpa tua, vedi de fa' la femmina come se deve”; “non pensare che ti puoi fare un'altra vita, fammi arrestare, non me ne frega niente”;
c) in data 20.10.2023 si appostava sul luogo di lavoro della querelante (Fashion Market di Terni) nell'attesa che ella tornasse al lavoro;
dopo averla vista insieme al collega (suo attuale fidanzato) si avventava contro di lui e lo colpiva con calci e pugni, Tes_1 urlando che la P.O. sarebbe dovuta tornare con lui altrimenti avrebbe fatto una strage e finendo anche per colpire quest'ultima, che si era nelle more frapposta tra i due;
d) nella serata del 10.10.2023 raggiungeva nuovamente la P.O. e il fidanzato di lei presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terni (ove i due si erano recati per le contusioni riportate a causa delle percosse, di cui al punto precedente) ed ivi si scagliava contro il Tes_1 colpendolo con uno schiaffo ed un pugno;
successivamente prendeva un manico di scopa sottratto alla donna delle pulizie e lo brandeggiava a mò di minaccia contro la il Pt_1 fin da quando non veniva allontanato dai sanitari ivi presenti;
Tes_1
e) nella notte tra il 20 e il 21.10.2023 non dicendo alla dove si trovasse la figlia minore Pt_1
costringeva la P.O. a raggiungerlo a MO (dove in quel Controparte_3 momento egli si trovava) e poi a riaccompagnarla a casa , impedendo alla P.O. di rispondere alle chiamate della Polizia di Stato che cercavano di raccogliere informazioni sullo stato di salute della della bambina;
CP_1
9 Con tali condotte reiterate, abituali e pressoché quotidiane, ingenerava nella P.O. un grave e perdurante stato di ansia e di paura per l'incolumità propria, per quella della propria figlia
nonché quella dell'attuale fidanzato , al Controparte_3 Persona_6 punto anche da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita, come ad esempio evitare di rispondere alle chiamate del , nonché soprattutto evitare di uscire di casa se CP_2 non accompagnata. Con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno di persona cui è legato da relazione affettiva , nonché anche in presenza della minore Controparte_3
Con recidiva reiterate ed infra-quinquennale. Fatto commesso in Terni dall'inizio di ottobre 2023 e con condanna in corso di esecuzione.”.
Come sopra detto il resistente è stato condannato, in primo e secondo grado, per il reato di atti persecutori aggravati.
Dalla lettura delle sentenze indicate e soprattutto dalla lettura degli atti sui quali si è fondata la condanna (dichiarazioni dei sommari informatori presenti ai fatti, relazioni di servizio degli operanti intervenuti sui luoghi, registrazione dei messaggi di minaccia grave) risulta che il ha posto in essere gravi le gravi condotte descritte nel ricorso introduttivo nei CP_2 confronti della ricorrente. Al contrario di quanto dichiarato della difesa del resistente alcune di queste condotte (in particolare le gravi minacce e gli insulti proferite in danno della ricorrente) sono state commesse alla presenza della figlia minore.
Dai puntuali accertamenti compiuti nel procedimento penale è emersa la commissione di condotte aggressiva e violente dell'odierno resistente in danno della ricorrente, alcune delle quali avvenute alla presenza della figlia.
Di particolare gravità la condotta del resistente tesa a simulare l'esistenza di una grave malattia al fine di indurre la ricorrente a riprendere la relazione sentimentale, anche con la consegna di certificati medici rivelatisi (all'esito del procedimento penale )falsi, e a pronunciare gravissime minacce, anche di morte, in danno della alla presenza della figlia. Queste condotte sono CP_1 da ritenere gravemente pregiudizievoli per il congruo sviluppo psico fisico della figlia.
Inoltre, anche dopo la pronuncia dei provvedimenti provvisori il resistente ha continuato a violare gravemente i doveri genitoriali. L'odierno resistente non ha mai correttamente adempiuto all'obbligo sullo stesso gravante di contribuire al mantenimento della figlia, né nella misura determinata con i provvedimenti provvisori, né in misura inferiore, e ciò nonostante la percezione di redditi da lavoro carcerario, pari da quanto emerso dall'acquisizione delle buste paga ad importi di € 600/800 mensili, importi idonei a permettere al di partecipare CP_2 agli obblighi di mantenimento della figlia, attualmente gravanti interamente sulla ricorrente.
10 Per quanto esposto essendo state provate condotte di violenza domestica da parte del resistente, deve essere accolta la domanda di decadenza del dalla titolarità e dall'esercizio delle CP_2 responsabilità genitoriale.
Proprio alla luce di tali risultanze, deve essere confermata la sospensione di ogni incontro padre figlia, come già previsto nei provvedimenti provvisori.
L'insieme delle condotte riportate, in particolare, le condotte aggressive e violente poste in essere da parte del resistente in danno della ricorrente, alcune delle quali anche alla presenza della figlia minore, impongono l'applicazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul per disciplinare le modalità di affidamento e di frequentazioni genitori figli.
Come già rilevato in precedenti provvedimenti emessi dall'intestato Tribunale, il diritto alla bigenitorialità, tutelato da fonti interne e sovranazionali, recede in presenza di gravi disfunzionalità genitoriali di un genitore, tali da poter compromettere il benessere psicofisico del figlio. “L'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tutela la vita privata e familiare degli individui vincolando gli Stati aderenti alla convenzione non solo ad obblighi negativi, di rispetto e non ingerenza, ma anche a obblighi positivi tesi a porre in essere interventi finalizzati a rendere effettivi i diritti. L'articolo 8 CEDU non contiene alcun riferimento all'interesse del minore, cardine della Convenzione di New York del 1989 (art. 3). Tuttavia la Corte EDU ha assunto il superiore interesse del minore a parametro nell'applicazione dell'art. 8, sia quanto agli obblighi negativi sia quanto agli obblighi positivi. Nella valutazione dell'interesse del minore assume ruolo determinate l'opinione del figlio, precipitato del suo diritto ad essere ascoltato. Se la Corte Edu ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ponendo in essere misure concrete ed efficaci, ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio. In numerose pronunce la Corte ha stabilito che qualora le relazioni genitore figlio in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico fisico (nella specie aumento della paura di non essere amato e reazioni di forte contrasto rispetto al genitore) gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. KO c. Russia sentenza 20 gennaio 2011). ….Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio (Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011;
11 Caso c. Romania, sentenza 17.4.2012; Caso TE c. sentenza del Per_7 Per_8
10.1.2012).”(cfr. Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017).
Nel presente procedimento la prova delle condotte poste in essere dal padre in danno della figlia, esposta a violenza assistita da considerare violenza diretta sul minore, sono elementi sufficiente per far ritenere che non possano riattivarsi incontri padre figlia in assenza di idonei percorsi di sostegno individuale del resistente finalizzati a colmare le gravissime lacune genitoriali evidenziate nel corso del giudizio.
La richiesta del difensore del di disporre accertamenti per verificare da una parte il CP_2 superamento delle pregresse dipendenze (ammesse dallo stesso resistente) e dall'altra le competenze genitoriali del resistente, non possono essere accolte. In particolare, il resistente non ha fornito prova della effettiva volontà di svolgere tale percorsi, non avendo mai esposto in udienza (non avendo mai richiesto di comparire) la reale volontà di modificare i comportamenti che hanno determinato il procedimento e le attuali condanne penali;
inoltre dalla lettura delle dichiarazioni spontanee da ultimo rese dal nell'ambito del CP_2 procedimento penale di appello emerge che il resistente non appare aver compiuto una congrua rivalutazione critica dei suoi agiti, preferendo proferire frasi relative al presunto stile di vita dalla ex compagna che da anni si occupa, in via esclusiva, sia della crescita sia del mantenimento della figlia delle parti senza che siano emerse criticità in tal senso, evidenziando in tal modo di non aver pienamente compreso il disvalore delle condotte poste in essere ed i danni arrecati alla ricorrente ed alla figlia minore (si riportano le dichiarazioni del CP_2 rese nel corso della udienza nel giudizio di appello nel dicembre 2024: “Okay niente è vero che comunque ci sono queste registrazioni telefoniche che evidenziano delle frasi, delle parole che io comunque ho rivolto nei confronti della mia ex compagna ma ci tenevo a precisare che comunque questa mia reazione purtroppo è stata scaturita dal fatto che da tempo precedente sia da patre della mia ex suocera che della mia ex compagna io ricevevo delle minacce che comunque hanno iniziato a infastidirmi perché loro praticamente dicevano che mi avrebbero tolto la bambina, che mi avrebbero messo in modo di non vedere più la bambina. Purtroppo accumulando sentendolo ripetere la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta volta purtroppo ho avuto la reazione che c'è stata che è stata quella di infierire con le parole che ho utilizzato, la cosa è stata scaturita anche dal fatto che la NO da quando è andata CP_1 via da casa, nella casa in cui vivevamo insieme, ha intrapreso uno stile di vita diciamo abbastanza particolare perché per via del lavoro che lei svolge inizia a lavorare dalla mattina alle 09:00 e rientra a casa la sera alle otto perché comunque fa la commessa in un centro commerciale in un negozio di abbigliamento, la bambina di conseguenza dalla mattina alle 08:00 fino alle quattro che era a scuola, dal pomeriggio alle quattro fino alla sera alle nove era a casa con me, la veniva a prenderla alla sera alle nove e poi che faceva? La CP_1 portava a casa dalla mamma ovvero dalla mia ex suocera, si faceva la doccia e riusciva rientrando a casa la sera alle 01:00, alle 02:00 e questo atteggiamento a me dava fastidio non per il fatto che comunque i stesse ricreando una vita, quello non mi è interessato infatti CP_1 non m'ha creato problemi più di tanto, il discorso che infastidiva me e che non riuscivo a capire
12 quanto ci tieni tu a questa bambina se la madre di una bambina, di 30 anni, sei madre di una bambina di 6 anni, non riesci purtroppo per il lavoro che fai, che svolgi a passare abbastanza tempo con questa bambina, al posto di uscire la sera e rientrare tardi pensa a passare il tempo con la bambina quindi iniziai a dire: “A questo punto la bambina la tengo io, resta a dormire a casa con me e quando c'è la giornata libera tua al lavoro la prendi e passi la giornata con la bambina.” Inizialmente non ci sono state risposte né positive né negative da parte della solo che continuando diciamo questo suo stile di vita io iniziai a chiedere aiuto anche CP_1
a sua madre dicendogli: “Scusa tu da madre e da nonna quale sei non ti rendi conto di quello che sta facendo tua figlia? Dammi una mano cioè cerca di fargli capire che comunque la situazione non è idonea alla crescita di una bambina di 6 anni.” All'inizio comunque c'è stato pure un appoggio da parte della mia ex suocera poi non so per quale assurdo motivo hanno iniziato a litigare anche fra di loro e sono iniziate queste minacce nei miei confronti perché mia suocera diceva che è arrivata all'esasperazione: “Io sono la nonna a questo punto la bambina la tolgo io a tutti e due e me la tengo io.” La ll'improvviso ha iniziato anche CP_1 lei a dirmi: “Tu la bambina la devi tenere un giorno a settimana.” Dato il legame che comunque c'è sempre stato fra me e mia figlia la cosa ha iniziato a infastidirmi, il legame che c'è fra me e la bambina si può testimoniare anche da un rapporto che è stato fatto dai Carabinieri di Terni perché una sera la bambina voleva restare a casa a dormire con me e la i è presentata a casa facendo un casino enorme perché voleva che la bambina tornasse CP_1
a casa, io per evitare comunque discussioni o quant'altro ho ben pensato di chiamare i Carabinieri per farli intervenire e loro stessi chiedendo alla bambina con chi volesse stare la bambina rispose che voleva restare a casa con me tanto che i Carabinieri stessi allontanarono la da casa. Quindi torno a dire a me dispiace purtroppo ho avuto anche problemi CP_1 lavorativi perché io facevo il responsabile, ero il responsabile della termo idraulica presso l'ospedale di Terni quindi diciamo che eri molto impegnato lavorativamente, riuscivo a ritagliare lo spazio per la bambina, ero stressato e comunque ho anche abusato di sostanze alcoliche questo non li nego ma la reazione che c'è stata da parte mia diciamo le frasi che sono state dette da parte mia è perché comunque mi hanno portato all'esasperazione, vorrei premettere che questa non è una giustificazione, non è una dichiarazione che sto facendo per giustificare le parole che ho utilizzato ma credo che comunque la situazione sia stata un po' esagerata dalle altre parti. Vengo accusato di aver recato degli stati di ansia a una persona che già soffriva di ansia, che abusava di sostanze anche psicofarmaci tanto che è stata ricoverata in ospedale nel 2016, novembre 2016 per abuso di Gabapentin dopodiché è stata presa in cura dalla Dottoressa RM, dalla psicologa RM proprio per curare i suoi stati di ansia, adesso vengo accusato io degli stati d'ansia che prova questa persona, la stessa persona che comunque quando andò via di casa quando ci siamo lasciati e frequentava un'altra persona si ritrovava ad avere questi fortissimi stati di panico, di attacchi di panico e comunque chiamava me, cercava me per essere consolata, per essere ripresa tanto che una delle tante volte gli riposi: “Perché non chiami il tuo attuale compagno anziché chiamare me?” E questo diciamo che è un po' la cosa detta in maniera rapida, grossolana perché entrare proprio nel dettaglio di tutto quanto penso che farei perdere tempo tutti, io ammetto le mie colpe, adesso attualmente in carcere sto frequentando anche un corso a.c.a.t. che è un corso per gli alcolisti per la gestione della rabbia che comunque mi sta aiutando. Tengo a precisare anche il fatto che ad oggi e anche prima io comunque non ho mai avuto nulla contro la e non ho CP_1
13 alcuna intenzione ansi sembrerà brutto da dire ma ormai mi è diventata indifferente proprio, il mio unico pensiero è la bambina, io ad oggi mi ritrovo a un anno... il 22 novembre è stato un anno che io non ho avuto la possibilità di vedere e di sentire mia figlia, la bambina che per tutto questo tempo è stata sempre e solo con me perché l'ho cresciuta io praticamente dato che la mamma purtroppo aveva questa indisponibilità lavorativa. Io adesso non so nemmeno dove è mia figlia, la non da nemmeno la possibilità a mia madre che non c'entra nulla in CP_1 tutto questo di sapere come sta la bambina cioè mia madre riesce a fare una chiamata a Per_2 ogni 3 mesi, già ci manco io che sono il padre, che sono la figura paterna almeno mia madre penso che sia giusto che la senta, io non sto facendo niente, non sto dicendo niente, sto spettando che la legge faccia il suo corso e aspetterò quello senz'altro non ho alcuna intenzione di infierire in nessun modo, aspetterò semplicemente quello, pagherò quello che dovrò pagare perché è giusto che sia così però non credo che mi meriti questo allontanamento da mia figlia, io ad oggi non so nemmeno che cosa sia stato detto a mia figlia, non so se mia figlia sa che io sono in detenzione non so se gli è stato detto che so vivo, non so se gli è stato detto che so morto, non so nulla, mia figlia di me non sa niente e io non so niente di lei e non credo che questa sia una cosa giusta anche perché comunque atti violenti nei confronti della bambina non ce ne sono mai stati, violenza fisica nei confronti della non ce n'è mai stata, CP_1
l'episodio che diciamo che ha portato dopo a le denunce e quant'altro è stata la violenza che sì io effettivamente ho compiuto ma nei confronti di... non ricordo nemmeno il nome.”).
Inoltre, nella sentenza di condanna del resistente si legge che risulta la “personalità estremamente allarmante dell'imputato come risulta dal certificato del casellario giudiziario” (dal quale risultano alcuni precedenti per favoreggiamento, porto d'armi e furto).
In presenza di tali risultanze, prima di disporre incontri padre figlia occorre accertare il superamento di tali criticità, rilevate in capo al padre
A fronte della mancata consapevolezza del disvalore delle condotte compiute, non risulta allo stato possibile disporre la ripresa delle relazioni padre figlia, dovendo essere posto a carico del l'onere di compiere congrui percorsi personali per il superamento delle condotte CP_2 violente, prima di poter verificare la possibilità di ripresa delle relazioni padre figlia. Il Collegio deve, inoltre, considerare le possibili conseguenze che potrebbero prodursi in capo alla figlia minore delle parti nell'istaurazione di relazioni, anche alla presenza di operatori, qualora il padre non dimostri di essere in grado di contenere l'aggressività in passato manifestata anche alla presenza delle figlia.
L'ordine logico degli interventi impone di richiedere in primo luogo al padre di compiere adeguati percorsi che dimostrino la capacità di contenere gli agiti aggressivi, in passato manifestati, e solo all'esito di tale verifica potranno essere riprese le relazioni padre figlia. Imporre frequentazioni padre figlia prima di tale verifica potrebbe porre a rischio l'equilibrio
14 che la minore ha raggiunto, potendo il padre anche alla presenza di operatori ripetere le condotte disregolate in passato agite.
Alla luce delle deduzioni sopra svolte, le frequentazioni padre figlia devono essere interrotte, confermando quanto già stabilito nei provvedimenti provvisori, potendo essere riprese solo all'esito di positivi percorsi intrapresi dal resistente e previo futuro vaglio dell'autorità giudiziaria adita da chi ne abbia legittimazione.
Affidamento figlia minore
Dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre discende l'affidamento esclusivo della minore alla madre, genitore che si è dimostrata capace di sostenere ed accudire la figlia. Nel caso di specie, i profili di incapacità genitoriale paterna sono stati accertati in presenza delle condotte di violenza domestica descritte nel punto precedente, mentre è emersa la idoneità genitoriale della madre che ha dimostrato di prendersi cura correttamente della figlia nel periodo del giudizio.
Per quanto esposto deve essere confermato l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, già disposto nei provvedimenti provvisori. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti alla minore, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento della minore presso l'abitazione materna.
Contributo al mantenimento della prole.
Per la determinazione di un assegno per il mantenimento della minore da porre a carico del padre, l'art. 316-bis c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario, quindi, determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento della minore. L'art. 337- ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente svolge attività di commessa percependo i seguenti redditi: reddito loro annuo CU 2023 € 19.525 reddito loro annuo CU 2022 € 19.142 non ha costi abitativi risiedendo presso la propria madre.
15 Il resistente allo stato risulta ristretto nella casa circondariale all'interno della quale svolge lavoro carcerario e risulta percepire importi pari a circa € 600/800 mensili.
Preso atto di tali risultanze, considerata la totale interruzione delle frequentazioni tra il padre e la figlia, devono essere confermati i provvedimenti già previsti nei provvedimenti provvisori, disponendo che il padre corrisponda alla madre un contributo al mantenimento ordinario della figlia pari ad euro € 200,00 mensili oltre ISTAT annuale (con decorrenza dal mese di dicembre 2023 data della domanda), precisando che tale importo sarà dovuto nei mesi in cui il resistente svolge lavoro carcerario e dal momento della scarcerazione (avendo il resistente piena capacità lavorativa).
Occorre, infine, precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, il Collegio dispone che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie per la figlia, precisando che in considerazione dell'affidamento esclusivo alla madre, e della decadenza del padre, sarà la stessa a scegliere unilateralmente le spese da effettuare, chiedendone il rimborso pro quota al resistente.
In quanto affidataria esclusiva della figlia la ricorrente è autorizzata a riscuotere il 100% dell'assegno unico e di ogni altra indennità erogata per la figlia minore.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione con accoglimento della domanda di decadenza e di affidamento esclusivo della figlia, formulate dalla ricorrente, e accoglimento della domanda di contributo al mantenimento della figlia minore, le spese di giudizio della ricorrente, liquidate in dispositivo devono essere poste a carico del resistente.
Le spese legali della curatrice speciale (difesasi in proprio), liquidate in dispositivo (in misura inferiore a quelle liquidate per la parte ricorrente in ragione della più rilevante attività istruttoria svolta dalla stessa e non dalla curatrice) , devono essere poste a carico del resistente in applicazione del principio della soccombenza, in quanto la nomina della curatrice si è resa necessaria a causa delle condotte disfunzionali del resistente.
16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone, ex art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_2
nei confronti della figlia
[...] Controparte_3
affida la figlia minore alla madre , con Controparte_3 Controparte_1 esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per la minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, e di indennità (elencazione meramente esemplificativa), decisioni che potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche in assenza del consenso del padre;
dispone che la minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
sospende le frequentazioni tra padre e figlia minore;
dispone che a titolo di mantenimento della figlia, corrisponda a Controparte_2
presso il di lei domicilio, l'importo di € 200,00 mensili, entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, tale importo sarà dovuto per i soli mesi in cui il resistente svolge lavoro carcerario e dal momento della scarcerazione (avendo il resistente piena capacità lavorativa);
dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia, secondo quanto indicato in motivazione;
condanna al pagamento in favore di delle Controparte_2 Controparte_1 spese legali che si liquidano in € 5.500,00, oltre accessori di legge;
condanna al pagamento in favore della curatrice speciale della minore Controparte_2 che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre accessori di legge
17 Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 4 luglio 2025
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2523/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CARDAIO ELENA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. IANNUCCI ILARIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
1 nata in Terni il [...], in [...] curatrice speciale Controparte_3 del minore Avv. nominata con ORDINANZA dell'intestato Persona_1
Tribunale in data 8.11.2024, difesa in proprio;
CURATRICE DELLA MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e di disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento della minore
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito – valutate le circostanze esposte –
Voglia:
- dichiarare la decadenza del Sig. dalla responsabilità genitoriale con Controparte_2 affidamento della minore alla madre;
- in subordine, confermare l'affidamento super esclusivo della minore alla Sig.ra CP_1
[...]
- disporre che il padre versi un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della minore, regolate in base al Protocollo vigente presso il Tribunale di Terni;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per parte resistente:
“Chiede che l'intestato Tribunale, respinta ogni contraria eccezione, deduzione o istanza, voglia così statuire:
1) respingere la richiesta di decadenza della potestà genitoriale del signor non CP_2 ricorrendone i presupposti di legge;
2) disporre l'affido esclusivo della figlia alla NO fino a quando non siano Per_2 CP_1 state valutate le capacità genitoriali del signor e lo stesso non sia stato ritenuto CP_2 idoneo all'esercizio delle funzioni genitoriali in favore della figlia;
3) disporre che il signor corrisponda alla NO , a mezzo Controparte_2 Controparte_1 bonifico bancario, entro il giorno dieci di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento
2 per la figlia minore, la somma di €100,00 soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% nonché di tutte quelle previamente concordate, non ricorrendone l'urgenza e successivamente documentate, facendo, in ogni caso, specifico riferimento al protocollo di intesa siglato dal Tribunale Civile di Terni;
4) disporre che il padre, valutate positivamente le sue capacità genitoriali, possa vedere la figlia secondo le modalità indicate e anche con la supervisione dei servizi sociali incaricati.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Per Curatrice speciale del minore:
“Confermare l'affidamento super esclusivo della bambina alla madre, con decadenza del Sig.
dalla responsabilità genitoriale;
Controparte_2
• disporre che la bambina possa incontrare il padre solo in modalità protetta mediante l'assistenza dei Servizi Sociali, secondo tempi e modalità ritenute opportuni e comunque compatibilmente con la situazione;
• disporre che il padre versi un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della minore, regolate in base al Protocollo vigente presso il Tribunale di Terni.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Pubblico ministero: conclusioni del 12.6.2025
“Conclude in conformità alle conclusioni della curatrice speciale della minore”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.12.2023 premettendo di aver intrapreso Parte_1 dall'anno 2016 una relazione con , dalla quale è nata a [...] il [...] la Controparte_2 figlia , ha chiesto al Tribunale la pronuncia della decadenza dalla responsabilità Per_2 genitoriale del padre, e la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore. La ricorrente ha esposto che la relazione è terminata nei primi mesi del 2023 per incompatibilità caratteriale, aggravata dall'abuso di sostanze alcoliche e presumibilmente stupefacenti da parte del resistente, che avrebbero indotto, in data 15/3/2023, la odierna ricorrente a lasciare la comune abitazione, sita in Sangemini – Via Gramsci, 45 , e a trasferirsi con la figlia nell'abitazione della madre e del di lei compagno in Terni;
che dopo la cessazione della convivenza il resistente avrebbe tenuto condotte autolesionistiche (con un tentativo di suicidio), ma anche minacciose, aggressive e persecutorie nei confronti della ricorrente, generando nella stessa timori quanto alla sicurezza della minore nei periodi di permanenza
3 presso il padre, e inducendola a sporgere denuncia per alcune di tali condotte. La ricorrente ha rappresentato che il le avrebbe riferito di essere affetto da una grave forma tumorale CP_2
e di voler trascorrere quanto più tempo possibile con la figlia, temendo per la propria vita, inducendo pertanto la ricorrente a permettere al resistente di stare molto tempo con la minore (il pomeriggio dall'uscita di scuola ore 16,00 fino a dopo cena); che nel giugno del 2023, la si era recata presso l'Ospedale di Terni, dove il le aveva chiesto di andarlo CP_1 CP_2
a trovare, constatando che questi era effettivamente ricoverato, avendo in tal modo conferma, indiretta, della gravità della situazione di salute dell'ex compagno;
che il resistente iniziava ad inviarle via whatsapp dei referti e certificati medici apparentemente provenienti dall'Ospedale (allegati in atti), i cui anomali contenuti (quali: “che possa contattare lui in ambiente più confidenziale in quanto a noi è stato revocato ogni accesso ed è stato revocato il contatto d'emergenza della Sig.ra senza dichiararne altri, rendendosi così irreperibile”, “il CP_1 paziente ha rifiutato la rianimazione in caso di necessità sanitaria” “Non nascondiamo il nostro coinvolgimento emotivo per via del bene che il paziente è riuscito a farsi volere in questi anni”, etc.) e le cui modalità di scrittura, ingeneravano nella stessa ricorrente dubbi circa la possibile falsità delle certificazioni, ritenendo che le stesse fossero state redatte dal resistente al fine di “impressionare” l'ex compagna. La ricorrente ha poi allegato che nei mesi successivi alle descritte condotte si sarebbero aggiunte manifestazioni di notevole violenza verbale, consistente in minacce sempre più frequenti, con esortazioni a riprendere la relazione tra le parti e alla prospettazione di pesanti possibili conseguenze in caso di istaurazione di una relazione con altro uomo, con conseguente timore, in capo alla di essere seguita e controllata CP_1 dall'ex convivente o da suoi incaricati (non avendo il la patente di guida perché CP_2 presumibilmente ritirata per guida in stato di ebbrezza), con conseguente insorgenza in capo alla stessa ricorrente, di un grave stato di ansia e stress, e di timori per la propria incolumità e per quella della figlia, precisando che a fronte delle richieste di disciplinare le frequentazioni con la minore, il avrebbe risposto inviando messaggi contenenti gravissime CP_2 minacce, alcune delle quale proferite nel corso di telefonate (registrate dalla ricorrente e depositate in atti) avvenute anche alla presenza della figlia minore, con il timore che il padre potesse riferire alla minore frasi denigratorie nei confronti della stessa ricorrente, segnalando l'incongruo elevatissimo numero delle telefonate ricevute in alcune occasioni (persino 18 chiamate non risposte in un'ora). La ricorrente ha, inoltre, riferito di uno specifico episodio verificatosi in data 20/10/2023, quando il si sarebbe appostato davanti al posto di CP_2 lavoro della ricorrente aspettandone il rientro, dopo aver rilevato la presenza nell'occasione di un collega di lavoro della ricorrente, con il quale la stessa aveva istaurato relazione, avrebbe aggredito quest'uomo con calci e pugni, proferendo gravi minacce anche nei confronti della ricorrente, che seppur non colpita direttamente dall'ex compagno, riportava contusioni per aver cercato di difendere il collega dall'aggressione del resistente, aggressione poi proseguita all'interno del Pronto Soccorso, dove la d il collega si erano recati per visitare le ferite CP_1 riportate, con necessario intervento dei sanitari e delle Forze dell'Ordine. Alla luce dei fatti allegati la ricorrente ha quindi chiesto l'emissione di provvedimento indifferibile, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., anche inaudita altera parte, con richiesta di disporre l'affidamento c.d. super esclusivo della piccola alla madre, con possibilità, per quest'ultima di Per_2 assumere anche le decisioni di maggiore rilevanza per la minore e con richiesta che il padre potesse incontrare la minore solo in modalità protetta, con assistenza dei Servizi Sociali,
4 formulando ulteriori istanze anche quanto al contributo al mantenimento da emettere nell'ulteriore corso del giudizio, e formulando nel merito le conclusioni riportate in epigrafe (tra le quali la richiesta di pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente).
Preso atto della richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili, inaudita altera parte, ex art. 473 bis.15 c.p.c., con decreto del 22.12.2023 è stata disposta l'acquisizione degli atti degli eventuali procedimenti penali pendenti a carico del resistente con persona offesa la ricorrente con conseguente deposito da parte del Pubblico Ministero del fascicolo relativo al procedimento a carico del resistente per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. per le condotte persecutorie poste in essere dal resistente in danno della ricorrente, rilevando tra gli atti trasmessi la presenza di ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP dell'intestato Tribunale in data 7.12.2023 (RG GIP 1515/2023) a carico del . CP_2
Analizzate tali risultanze e i contenuti degli atti trasmessi dal Pubblico Ministero (in particolare dei verbali di sommarie informazioni delle persone informate sui fatti, dei contenuti dell'ordinanza di misura cautelare richiamata) con emersione di indizi gravi precisi e concordanti quanto alla commissione da parte del delle condotte di violenza CP_2 domestica allegate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, è stato disposto ex art. 473 bis.15 c.p.c. l'affidamento della figlia minore , alla madre attribuendo Per_2 Controparte_1
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale a quest'ultima, attribuendo alla madre la decisione per tutte le questioni di maggiore rilevanze per la minore attribuendo alla madre il potere di assumere tali decisioni pur in assenza di consenso paterno, con sospensione delle frequentazioni padre figlia, fissando la successiva udienza per la comparizione dei difensori delle parti e della ricorrente e per la comparizione del resistente), per la conferma, modifica o revoca del presente decreto (ad orari differenziati al fine di evitare la contemporanea presenza delle parti, adottando misure per evitare forme di vittimizzazione secondaria), assegnando termine per la notifica del provvedimento indifferibile e termine al resistente per la costituzione.
Alla successiva udienza fissata per tale adempimento è comparsa la sola ricorrente, la quale ha dichiarato di risiedere con la figlia minore presso l'abitazione della di lei madre, e di percepire svolgendo attività lavorativa di commessa reddito mensile netto di € 1300, su 13 mensilità, di non avere proprietà immobiliari, la ricorrente ha quindi confermato i contenuti del ricorso rendendo interrogatorio libero. All'udienza nessuno è comparso per il resistente pur in presenza di regolare notifica;
all'esito dell'udienza è stato quindi confermato il provvedimento indifferibile emesso inaudita altera parte.
Alla successiva udienza per la comparizione delle parti ex ar.t 473 bis.21 c.p.c. il resistente non è comparso ne è stata quindi dichiarata la contumacia, sono stati confermati quanto alle modalità di affidamento della minore i provvedimenti già emessi ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., ponendo a carico del padre quale contributo al mantenimento della figlia (non risultando
5 compromissione della capacità lavorativa dello stesso), assegno mensile di euro 200, oltre ISTAT annuale da corrispondere entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di dicembre 2023 (data della domanda), oltra al 50% delle spese straordinarie, determinate come da protocollo del Tribunale di Terni;
autorizzando il difensore della parte ricorrente a depositare documenti (anche relativi al procedimento penale a carico del resistente in corso, ove non già in atti) e supporti informatici relativi alle comunicazioni tra le parti.
Disposta la decisione della causa con ordinanza collegiale depositata l'11.11.2024, preso atto della presenza tra le domande formulate dalla parte ricorrente della istanza ex art. 330 c.c., è stata disposta la nomina quale curatrice speciale della minore , nata Persona_3 il 29.8.2017, dell'avv. concedendo alla stessa termine per il Persona_1 deposito di memoria di costituzione.
In data 24.1.2025 si è costituita la curatrice speciale della minore dando atto di aver incontrato la minore, evidenziando che la bambina era “ben curata nell'aspetto, pulita e ordinata. Molto socievole e ben disposta, ha raccontato della scuola, di cosa le piaccia fare e con entusiasmo, ha riferito della lettera scritta per Babbo Natale, che avrebbe spedito il giorno seguente quando insieme ai nonni materni sarebbero andati al Villaggio di Babbo Natale”, e la curatrice ha precisato che avendo appreso dalla madre che la bambina non era a conoscenza dello stato di carcerazione del padre (nel frattempo ristretto in carcere per aggravamento della misura) ha rappresentato di non aver affrontato con la minore il tema della attuale collocazione del padre, rilevando la serenità della bambina positivamente inserita nel contesto scolastico e familiare materno. La curatrice ha rappresentato che a successivo incontro con la minore, tenutosi dopo che la bambina aveva appreso dalla madre lo stato di carcerazione del padre, apprendeva dalla minore quanto dalla stessa riferito in merito alla situazione (si riporta dalla comparsa di costituzione quanto segue: “La piccola, ha spiegato che i suoi genitori si sono lasciati quando la stessa aveva sei anni e che ora non vede il papà da tanto tempo, ma spera di rincontrarlo, perché – dice – con lui giocava e le faceva degli scherzetti….. la bambina ha raccontato della lite tra madre e padre … nella quale quest'ultimo “si era arrabbiato con mamma perché aveva trovato nella borsa di mamma un biglietto di un suo amico che per gioco aveva scritto “sei bellissima”. Hanno litigato e io ho avuto paura. Poi hanno litigato in giardino ma non c'era nessuno”.La bambina ha aggiunto che con lei il papà non litigava mai, solo con la mamma. Ha altresì riferito di vedere i nonni paterni in videochiamata perché vivono in Puglia …. la EN ha chiesto se – visto che il papà non lo vedeva da un pò – volesse mandargli dei saluti e ha risposto: “no, perché sennò si arrabbia anche con me”.) Nella comparsa di Per_2 costituzione la curatrice ha quindi concluso chiedendo preliminarmente di disporre l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per la ricorrente ed il percorso individuale presso la Neuropsichiatria Infantile da parte della figlia minore (al fine di coadiuvare ricorrente e minore per sostenere la situazione vissuta e l'attuale assenza del resistente in stato di detenzione) e nel merito la conferma dell'affidamento super esclusivo della bambina alla madre, con decadenza del dalla responsabilità genitoriale;
disponendo incontri padre figlia solo in Controparte_2 modalità protetta mediante l'assistenza dei Servizi Sociali, secondo tempi e modalità ritenute
6 opportuni e comunque compatibilmente con la situazione, e ponendo a carico del resistente contributo al mantenimento della figlia pari ad € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
In data 10.2.2025 si è costituito confermando di essere ristretto in Controparte_2 carcere e rappresentando di aver avuto modo, durante il periodo di carcerazione, di rivedere in maniera critica il comportamento assunto nei confronti della e di aver intrapreso un CP_1 percorso terapeutico volto all'affrancamento dall'uso di alcol, circostanza questa che avrebbe indotto il ad avere nei confronti della ex compagna i comportamenti sfociati nei fatti CP_2 di cui al procedimento penale n. 2752/2023 R.G.N.R., precisando come prima del 2023, la relazione affettiva fra le parti sarebbe stata serena con un ottimo rapporto padre figlia, provvedendo il resistente ad accudire la minore nei periodi di impegno lavorativo della madre (commessa impegnata fino a tarda ora). Il resistente ha rappresento di essere consapevole degli errori commessi nei confronti della ex compagna e della figlia come desumibile dalla condotta processuale tenuta nel corso del procedimento penale (consenso all'acquisizione agli atti del processo di tutto il materiale probatorio contenuto nel fascicolo del Pm) e di aver intrapreso all'interno della casa circondariale di Terni un percorso per il superamento delle dipendenze. Il resistente si è quindi opposto alla accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale sulla figlia, rilevando come seppure i fatti oggetto della condanna penale fossero sicuramente gravi, gli stessi sarebbero stato commessi in un arco temporale ristretto, caratterizzato da un lato dalla fine del rapporto sentimentale con la e dall'altro da una CP_1 situazione di alcol dipendenza, sottolineando di aver, prima di tale periodo, sempre avuto in massima cura le esigenze della piccola , e la necessità di tentare un percorso di Per_2 responsabilizzazione e di valutazione delle sue capacità genitoriali, rimettendo ogni decisione all'esito di questi percorsi. Il resistente non si è opposto alla conferma dell'affidamento super esclusivo della figlia alla madre nel periodo della propria carcerazione, chiedendo il ripristino di frequentazioni con la figlia, anche previa valutazione delle proprie capacità genitoriali, rendendosi disponibile a seguire i percorsi indicati dal Tribunale, all'esito dei quali, riattivare anche per il tramite dei servizi sociali, incontri con la minore, anche con modalità protette, sperando in un graduale reinserimento nella vita della figlia. Con riferimento al mantenimento della minore il ha sottolineato come il protrarsi dello stato di carcerazione avrebbe CP_2 realizzato una situazione di assoluta indigenza economica, potendo il resistente svolgere solo lavori saltuari all'interno della casa circondariale, con stipendi di circa € 200,00 mensili, non avendo alcun sostegno economico dalla famiglia di origine, con possibilità di contribuire alle necessità della figlia per l'importo massimo di € 100,00 mensili. Tanto premesso il resistente ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Alle successive udienze, acquisite le sentenze penali di condanna del in primo grado CP_2 ed in grado di Appello per il reati contestati, nonché documentazione relativa ai redditi da lavoro carcerario percepito dal resistente la decisione è stata rimessa al Collegio acquisite le comparse conclusionali delle parti e le conclusioni del Pubblico Ministero.
7 Domanda ex art. 330 – frequentazioni padre figlia
La parte ricorrente, già dal ricorso introduttivo ha formulato domanda, ex art. 330 c.c. di decadenza del padre dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale allegando condotte del padre pregiudizievoli per la figlia minore.
La curatrice speciale del minore nominata ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. proprio in ragione della spiegata domanda di decadenza, ha parimenti chiesto l'accoglimento della domanda al pari del Pubblico ministero.
Il resistente costituitosi nel corso del giudizio ha chiesto il rigetto della domanda di decadenza.
Quanto alla competenza del Tribunale adito, deve rilevarsi come il novellato art. 38 disp. att. prevede che qualora sia in corso, tra le stesse parti, giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., per tutta la durata del processo la competenza, per i provvedimenti c.d. de potestate (ex artt. 330 e 333 c.p.c.), è ora attribuita al giudice ordinario. Sussiste, pertanto, la competenza del Tribunale adito per la pronuncia di decadenza.
Accertata la competenza del Tribunale adito, preso atto delle conclusioni delle parti e del curatore speciale, nel merito la domanda di decadenza del resistente dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore deve essere accolta.
è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e alla successiva Controparte_2 misura cautelare della custodia in carcere per le condotte persecutorie poste in essere in danno della ricorrente anche alla presenza della figlia minore. Per tali condotte è stato condannato dal Tribunale di Terni con sentenza n. 536/2024 alla pena di anni due di reclusione (oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore della ricorrente, costituitasi parte civile). Tale decisione, appellata dal , è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di CP_2
Perugia con sentenza n. 949/2024 del 13.12.2024.
Anche se allo stato non è noto se la sentenza emessa in grado di appello sia passata in giudicato, dalle risultanze del procedimento penale (acquisite agli atti del presente procedimento) e dalle ulteriori prove acquisite (registrazioni di gravi minacce proferite dal resistente in danno della ricorrente) può dirsi provata la commissione da parte del di gravi atti di violenza CP_2 domestica.
8 In particolare, il resistente è stato condannato per il reato di cui all'art. 612 bis, comma 1 e 2 ed all'art. 61, n. 11 quinquies c.p.
“perché con condotte quotidiane e reiterate nel tempo, minacciava e molestava la propria ex fidanzata , così ingenerando nella stessa un perdurante e grave stato di ansia Parte_1
e di paura per l'incolumità propria, al punto da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. In particolare – e tra le altre cose- non riuscendo ad accettare la fine della loro relazione sentimentale:
a) molestava la PO con reiterate e quotidiane chiamate, più volte al giorno, in alcune delle quali la insultava pesantemente chiamandola “troia; inoltre inviava alla P.O. dei certificato alterati attestanti un suo stato di malattia non veritiero, allo scopo di impietosirla e farla tornare con lui;
b)minacciava reiteratamente di morte la P.O. e la famiglia di lei anche in presenza della figlia minore della coppia, con frasi del tipo: “ve brucio a tutti quanti, non Persona_4 ve faccio campa', né te, ne tua madre né ” ; “butto in mezzo alla strada tutti gli amici Per_5 miei, così vedi quanto può essere potente , tanto anche se mi arrestano, in mezzo alla CP_2 strada ci resteranno sempre i miei amici per farti del male”; “lo faccio veramente, se devo perdere mia figlia, la perdo io ma la perdete tutti quanti, se ti permetti di metterti tra me e mia figlia, ti faccio soffrire le pene dell'inferno”, “qui a Terni sono io che decido quando è giorno e quando è notte, mi carcerano? Tranquilla, ho tante persone che fanno quello che dico io qua fuori” “non è che vi ammazzo e basta, vi impicco, vi faccio i segnetti sulle gambe e vi faccio vedere cosa vuol dire seccarsi sotto il sole”“Vi faccio sparire a tutti quanti!” “le amicizie che avevo le ho buttate tutte in circolo, non posso nemmeno ritirarle indietro, sono tutte contro di te”; “vi fumo a tutti quanti, mi vuoi far arrivare a questo? È colpa tua, vedi de fa' la femmina come se deve”; “non pensare che ti puoi fare un'altra vita, fammi arrestare, non me ne frega niente”;
c) in data 20.10.2023 si appostava sul luogo di lavoro della querelante (Fashion Market di Terni) nell'attesa che ella tornasse al lavoro;
dopo averla vista insieme al collega (suo attuale fidanzato) si avventava contro di lui e lo colpiva con calci e pugni, Tes_1 urlando che la P.O. sarebbe dovuta tornare con lui altrimenti avrebbe fatto una strage e finendo anche per colpire quest'ultima, che si era nelle more frapposta tra i due;
d) nella serata del 10.10.2023 raggiungeva nuovamente la P.O. e il fidanzato di lei presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terni (ove i due si erano recati per le contusioni riportate a causa delle percosse, di cui al punto precedente) ed ivi si scagliava contro il Tes_1 colpendolo con uno schiaffo ed un pugno;
successivamente prendeva un manico di scopa sottratto alla donna delle pulizie e lo brandeggiava a mò di minaccia contro la il Pt_1 fin da quando non veniva allontanato dai sanitari ivi presenti;
Tes_1
e) nella notte tra il 20 e il 21.10.2023 non dicendo alla dove si trovasse la figlia minore Pt_1
costringeva la P.O. a raggiungerlo a MO (dove in quel Controparte_3 momento egli si trovava) e poi a riaccompagnarla a casa , impedendo alla P.O. di rispondere alle chiamate della Polizia di Stato che cercavano di raccogliere informazioni sullo stato di salute della della bambina;
CP_1
9 Con tali condotte reiterate, abituali e pressoché quotidiane, ingenerava nella P.O. un grave e perdurante stato di ansia e di paura per l'incolumità propria, per quella della propria figlia
nonché quella dell'attuale fidanzato , al Controparte_3 Persona_6 punto anche da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita, come ad esempio evitare di rispondere alle chiamate del , nonché soprattutto evitare di uscire di casa se CP_2 non accompagnata. Con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno di persona cui è legato da relazione affettiva , nonché anche in presenza della minore Controparte_3
Con recidiva reiterate ed infra-quinquennale. Fatto commesso in Terni dall'inizio di ottobre 2023 e con condanna in corso di esecuzione.”.
Come sopra detto il resistente è stato condannato, in primo e secondo grado, per il reato di atti persecutori aggravati.
Dalla lettura delle sentenze indicate e soprattutto dalla lettura degli atti sui quali si è fondata la condanna (dichiarazioni dei sommari informatori presenti ai fatti, relazioni di servizio degli operanti intervenuti sui luoghi, registrazione dei messaggi di minaccia grave) risulta che il ha posto in essere gravi le gravi condotte descritte nel ricorso introduttivo nei CP_2 confronti della ricorrente. Al contrario di quanto dichiarato della difesa del resistente alcune di queste condotte (in particolare le gravi minacce e gli insulti proferite in danno della ricorrente) sono state commesse alla presenza della figlia minore.
Dai puntuali accertamenti compiuti nel procedimento penale è emersa la commissione di condotte aggressiva e violente dell'odierno resistente in danno della ricorrente, alcune delle quali avvenute alla presenza della figlia.
Di particolare gravità la condotta del resistente tesa a simulare l'esistenza di una grave malattia al fine di indurre la ricorrente a riprendere la relazione sentimentale, anche con la consegna di certificati medici rivelatisi (all'esito del procedimento penale )falsi, e a pronunciare gravissime minacce, anche di morte, in danno della alla presenza della figlia. Queste condotte sono CP_1 da ritenere gravemente pregiudizievoli per il congruo sviluppo psico fisico della figlia.
Inoltre, anche dopo la pronuncia dei provvedimenti provvisori il resistente ha continuato a violare gravemente i doveri genitoriali. L'odierno resistente non ha mai correttamente adempiuto all'obbligo sullo stesso gravante di contribuire al mantenimento della figlia, né nella misura determinata con i provvedimenti provvisori, né in misura inferiore, e ciò nonostante la percezione di redditi da lavoro carcerario, pari da quanto emerso dall'acquisizione delle buste paga ad importi di € 600/800 mensili, importi idonei a permettere al di partecipare CP_2 agli obblighi di mantenimento della figlia, attualmente gravanti interamente sulla ricorrente.
10 Per quanto esposto essendo state provate condotte di violenza domestica da parte del resistente, deve essere accolta la domanda di decadenza del dalla titolarità e dall'esercizio delle CP_2 responsabilità genitoriale.
Proprio alla luce di tali risultanze, deve essere confermata la sospensione di ogni incontro padre figlia, come già previsto nei provvedimenti provvisori.
L'insieme delle condotte riportate, in particolare, le condotte aggressive e violente poste in essere da parte del resistente in danno della ricorrente, alcune delle quali anche alla presenza della figlia minore, impongono l'applicazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul per disciplinare le modalità di affidamento e di frequentazioni genitori figli.
Come già rilevato in precedenti provvedimenti emessi dall'intestato Tribunale, il diritto alla bigenitorialità, tutelato da fonti interne e sovranazionali, recede in presenza di gravi disfunzionalità genitoriali di un genitore, tali da poter compromettere il benessere psicofisico del figlio. “L'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tutela la vita privata e familiare degli individui vincolando gli Stati aderenti alla convenzione non solo ad obblighi negativi, di rispetto e non ingerenza, ma anche a obblighi positivi tesi a porre in essere interventi finalizzati a rendere effettivi i diritti. L'articolo 8 CEDU non contiene alcun riferimento all'interesse del minore, cardine della Convenzione di New York del 1989 (art. 3). Tuttavia la Corte EDU ha assunto il superiore interesse del minore a parametro nell'applicazione dell'art. 8, sia quanto agli obblighi negativi sia quanto agli obblighi positivi. Nella valutazione dell'interesse del minore assume ruolo determinate l'opinione del figlio, precipitato del suo diritto ad essere ascoltato. Se la Corte Edu ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ponendo in essere misure concrete ed efficaci, ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio. In numerose pronunce la Corte ha stabilito che qualora le relazioni genitore figlio in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico fisico (nella specie aumento della paura di non essere amato e reazioni di forte contrasto rispetto al genitore) gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. KO c. Russia sentenza 20 gennaio 2011). ….Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio (Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011;
11 Caso c. Romania, sentenza 17.4.2012; Caso TE c. sentenza del Per_7 Per_8
10.1.2012).”(cfr. Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017).
Nel presente procedimento la prova delle condotte poste in essere dal padre in danno della figlia, esposta a violenza assistita da considerare violenza diretta sul minore, sono elementi sufficiente per far ritenere che non possano riattivarsi incontri padre figlia in assenza di idonei percorsi di sostegno individuale del resistente finalizzati a colmare le gravissime lacune genitoriali evidenziate nel corso del giudizio.
La richiesta del difensore del di disporre accertamenti per verificare da una parte il CP_2 superamento delle pregresse dipendenze (ammesse dallo stesso resistente) e dall'altra le competenze genitoriali del resistente, non possono essere accolte. In particolare, il resistente non ha fornito prova della effettiva volontà di svolgere tale percorsi, non avendo mai esposto in udienza (non avendo mai richiesto di comparire) la reale volontà di modificare i comportamenti che hanno determinato il procedimento e le attuali condanne penali;
inoltre dalla lettura delle dichiarazioni spontanee da ultimo rese dal nell'ambito del CP_2 procedimento penale di appello emerge che il resistente non appare aver compiuto una congrua rivalutazione critica dei suoi agiti, preferendo proferire frasi relative al presunto stile di vita dalla ex compagna che da anni si occupa, in via esclusiva, sia della crescita sia del mantenimento della figlia delle parti senza che siano emerse criticità in tal senso, evidenziando in tal modo di non aver pienamente compreso il disvalore delle condotte poste in essere ed i danni arrecati alla ricorrente ed alla figlia minore (si riportano le dichiarazioni del CP_2 rese nel corso della udienza nel giudizio di appello nel dicembre 2024: “Okay niente è vero che comunque ci sono queste registrazioni telefoniche che evidenziano delle frasi, delle parole che io comunque ho rivolto nei confronti della mia ex compagna ma ci tenevo a precisare che comunque questa mia reazione purtroppo è stata scaturita dal fatto che da tempo precedente sia da patre della mia ex suocera che della mia ex compagna io ricevevo delle minacce che comunque hanno iniziato a infastidirmi perché loro praticamente dicevano che mi avrebbero tolto la bambina, che mi avrebbero messo in modo di non vedere più la bambina. Purtroppo accumulando sentendolo ripetere la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta volta purtroppo ho avuto la reazione che c'è stata che è stata quella di infierire con le parole che ho utilizzato, la cosa è stata scaturita anche dal fatto che la NO da quando è andata CP_1 via da casa, nella casa in cui vivevamo insieme, ha intrapreso uno stile di vita diciamo abbastanza particolare perché per via del lavoro che lei svolge inizia a lavorare dalla mattina alle 09:00 e rientra a casa la sera alle otto perché comunque fa la commessa in un centro commerciale in un negozio di abbigliamento, la bambina di conseguenza dalla mattina alle 08:00 fino alle quattro che era a scuola, dal pomeriggio alle quattro fino alla sera alle nove era a casa con me, la veniva a prenderla alla sera alle nove e poi che faceva? La CP_1 portava a casa dalla mamma ovvero dalla mia ex suocera, si faceva la doccia e riusciva rientrando a casa la sera alle 01:00, alle 02:00 e questo atteggiamento a me dava fastidio non per il fatto che comunque i stesse ricreando una vita, quello non mi è interessato infatti CP_1 non m'ha creato problemi più di tanto, il discorso che infastidiva me e che non riuscivo a capire
12 quanto ci tieni tu a questa bambina se la madre di una bambina, di 30 anni, sei madre di una bambina di 6 anni, non riesci purtroppo per il lavoro che fai, che svolgi a passare abbastanza tempo con questa bambina, al posto di uscire la sera e rientrare tardi pensa a passare il tempo con la bambina quindi iniziai a dire: “A questo punto la bambina la tengo io, resta a dormire a casa con me e quando c'è la giornata libera tua al lavoro la prendi e passi la giornata con la bambina.” Inizialmente non ci sono state risposte né positive né negative da parte della solo che continuando diciamo questo suo stile di vita io iniziai a chiedere aiuto anche CP_1
a sua madre dicendogli: “Scusa tu da madre e da nonna quale sei non ti rendi conto di quello che sta facendo tua figlia? Dammi una mano cioè cerca di fargli capire che comunque la situazione non è idonea alla crescita di una bambina di 6 anni.” All'inizio comunque c'è stato pure un appoggio da parte della mia ex suocera poi non so per quale assurdo motivo hanno iniziato a litigare anche fra di loro e sono iniziate queste minacce nei miei confronti perché mia suocera diceva che è arrivata all'esasperazione: “Io sono la nonna a questo punto la bambina la tolgo io a tutti e due e me la tengo io.” La ll'improvviso ha iniziato anche CP_1 lei a dirmi: “Tu la bambina la devi tenere un giorno a settimana.” Dato il legame che comunque c'è sempre stato fra me e mia figlia la cosa ha iniziato a infastidirmi, il legame che c'è fra me e la bambina si può testimoniare anche da un rapporto che è stato fatto dai Carabinieri di Terni perché una sera la bambina voleva restare a casa a dormire con me e la i è presentata a casa facendo un casino enorme perché voleva che la bambina tornasse CP_1
a casa, io per evitare comunque discussioni o quant'altro ho ben pensato di chiamare i Carabinieri per farli intervenire e loro stessi chiedendo alla bambina con chi volesse stare la bambina rispose che voleva restare a casa con me tanto che i Carabinieri stessi allontanarono la da casa. Quindi torno a dire a me dispiace purtroppo ho avuto anche problemi CP_1 lavorativi perché io facevo il responsabile, ero il responsabile della termo idraulica presso l'ospedale di Terni quindi diciamo che eri molto impegnato lavorativamente, riuscivo a ritagliare lo spazio per la bambina, ero stressato e comunque ho anche abusato di sostanze alcoliche questo non li nego ma la reazione che c'è stata da parte mia diciamo le frasi che sono state dette da parte mia è perché comunque mi hanno portato all'esasperazione, vorrei premettere che questa non è una giustificazione, non è una dichiarazione che sto facendo per giustificare le parole che ho utilizzato ma credo che comunque la situazione sia stata un po' esagerata dalle altre parti. Vengo accusato di aver recato degli stati di ansia a una persona che già soffriva di ansia, che abusava di sostanze anche psicofarmaci tanto che è stata ricoverata in ospedale nel 2016, novembre 2016 per abuso di Gabapentin dopodiché è stata presa in cura dalla Dottoressa RM, dalla psicologa RM proprio per curare i suoi stati di ansia, adesso vengo accusato io degli stati d'ansia che prova questa persona, la stessa persona che comunque quando andò via di casa quando ci siamo lasciati e frequentava un'altra persona si ritrovava ad avere questi fortissimi stati di panico, di attacchi di panico e comunque chiamava me, cercava me per essere consolata, per essere ripresa tanto che una delle tante volte gli riposi: “Perché non chiami il tuo attuale compagno anziché chiamare me?” E questo diciamo che è un po' la cosa detta in maniera rapida, grossolana perché entrare proprio nel dettaglio di tutto quanto penso che farei perdere tempo tutti, io ammetto le mie colpe, adesso attualmente in carcere sto frequentando anche un corso a.c.a.t. che è un corso per gli alcolisti per la gestione della rabbia che comunque mi sta aiutando. Tengo a precisare anche il fatto che ad oggi e anche prima io comunque non ho mai avuto nulla contro la e non ho CP_1
13 alcuna intenzione ansi sembrerà brutto da dire ma ormai mi è diventata indifferente proprio, il mio unico pensiero è la bambina, io ad oggi mi ritrovo a un anno... il 22 novembre è stato un anno che io non ho avuto la possibilità di vedere e di sentire mia figlia, la bambina che per tutto questo tempo è stata sempre e solo con me perché l'ho cresciuta io praticamente dato che la mamma purtroppo aveva questa indisponibilità lavorativa. Io adesso non so nemmeno dove è mia figlia, la non da nemmeno la possibilità a mia madre che non c'entra nulla in CP_1 tutto questo di sapere come sta la bambina cioè mia madre riesce a fare una chiamata a Per_2 ogni 3 mesi, già ci manco io che sono il padre, che sono la figura paterna almeno mia madre penso che sia giusto che la senta, io non sto facendo niente, non sto dicendo niente, sto spettando che la legge faccia il suo corso e aspetterò quello senz'altro non ho alcuna intenzione di infierire in nessun modo, aspetterò semplicemente quello, pagherò quello che dovrò pagare perché è giusto che sia così però non credo che mi meriti questo allontanamento da mia figlia, io ad oggi non so nemmeno che cosa sia stato detto a mia figlia, non so se mia figlia sa che io sono in detenzione non so se gli è stato detto che so vivo, non so se gli è stato detto che so morto, non so nulla, mia figlia di me non sa niente e io non so niente di lei e non credo che questa sia una cosa giusta anche perché comunque atti violenti nei confronti della bambina non ce ne sono mai stati, violenza fisica nei confronti della non ce n'è mai stata, CP_1
l'episodio che diciamo che ha portato dopo a le denunce e quant'altro è stata la violenza che sì io effettivamente ho compiuto ma nei confronti di... non ricordo nemmeno il nome.”).
Inoltre, nella sentenza di condanna del resistente si legge che risulta la “personalità estremamente allarmante dell'imputato come risulta dal certificato del casellario giudiziario” (dal quale risultano alcuni precedenti per favoreggiamento, porto d'armi e furto).
In presenza di tali risultanze, prima di disporre incontri padre figlia occorre accertare il superamento di tali criticità, rilevate in capo al padre
A fronte della mancata consapevolezza del disvalore delle condotte compiute, non risulta allo stato possibile disporre la ripresa delle relazioni padre figlia, dovendo essere posto a carico del l'onere di compiere congrui percorsi personali per il superamento delle condotte CP_2 violente, prima di poter verificare la possibilità di ripresa delle relazioni padre figlia. Il Collegio deve, inoltre, considerare le possibili conseguenze che potrebbero prodursi in capo alla figlia minore delle parti nell'istaurazione di relazioni, anche alla presenza di operatori, qualora il padre non dimostri di essere in grado di contenere l'aggressività in passato manifestata anche alla presenza delle figlia.
L'ordine logico degli interventi impone di richiedere in primo luogo al padre di compiere adeguati percorsi che dimostrino la capacità di contenere gli agiti aggressivi, in passato manifestati, e solo all'esito di tale verifica potranno essere riprese le relazioni padre figlia. Imporre frequentazioni padre figlia prima di tale verifica potrebbe porre a rischio l'equilibrio
14 che la minore ha raggiunto, potendo il padre anche alla presenza di operatori ripetere le condotte disregolate in passato agite.
Alla luce delle deduzioni sopra svolte, le frequentazioni padre figlia devono essere interrotte, confermando quanto già stabilito nei provvedimenti provvisori, potendo essere riprese solo all'esito di positivi percorsi intrapresi dal resistente e previo futuro vaglio dell'autorità giudiziaria adita da chi ne abbia legittimazione.
Affidamento figlia minore
Dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre discende l'affidamento esclusivo della minore alla madre, genitore che si è dimostrata capace di sostenere ed accudire la figlia. Nel caso di specie, i profili di incapacità genitoriale paterna sono stati accertati in presenza delle condotte di violenza domestica descritte nel punto precedente, mentre è emersa la idoneità genitoriale della madre che ha dimostrato di prendersi cura correttamente della figlia nel periodo del giudizio.
Per quanto esposto deve essere confermato l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, già disposto nei provvedimenti provvisori. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti alla minore, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento della minore presso l'abitazione materna.
Contributo al mantenimento della prole.
Per la determinazione di un assegno per il mantenimento della minore da porre a carico del padre, l'art. 316-bis c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario, quindi, determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento della minore. L'art. 337- ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente svolge attività di commessa percependo i seguenti redditi: reddito loro annuo CU 2023 € 19.525 reddito loro annuo CU 2022 € 19.142 non ha costi abitativi risiedendo presso la propria madre.
15 Il resistente allo stato risulta ristretto nella casa circondariale all'interno della quale svolge lavoro carcerario e risulta percepire importi pari a circa € 600/800 mensili.
Preso atto di tali risultanze, considerata la totale interruzione delle frequentazioni tra il padre e la figlia, devono essere confermati i provvedimenti già previsti nei provvedimenti provvisori, disponendo che il padre corrisponda alla madre un contributo al mantenimento ordinario della figlia pari ad euro € 200,00 mensili oltre ISTAT annuale (con decorrenza dal mese di dicembre 2023 data della domanda), precisando che tale importo sarà dovuto nei mesi in cui il resistente svolge lavoro carcerario e dal momento della scarcerazione (avendo il resistente piena capacità lavorativa).
Occorre, infine, precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, il Collegio dispone che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie per la figlia, precisando che in considerazione dell'affidamento esclusivo alla madre, e della decadenza del padre, sarà la stessa a scegliere unilateralmente le spese da effettuare, chiedendone il rimborso pro quota al resistente.
In quanto affidataria esclusiva della figlia la ricorrente è autorizzata a riscuotere il 100% dell'assegno unico e di ogni altra indennità erogata per la figlia minore.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione con accoglimento della domanda di decadenza e di affidamento esclusivo della figlia, formulate dalla ricorrente, e accoglimento della domanda di contributo al mantenimento della figlia minore, le spese di giudizio della ricorrente, liquidate in dispositivo devono essere poste a carico del resistente.
Le spese legali della curatrice speciale (difesasi in proprio), liquidate in dispositivo (in misura inferiore a quelle liquidate per la parte ricorrente in ragione della più rilevante attività istruttoria svolta dalla stessa e non dalla curatrice) , devono essere poste a carico del resistente in applicazione del principio della soccombenza, in quanto la nomina della curatrice si è resa necessaria a causa delle condotte disfunzionali del resistente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone, ex art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_2
nei confronti della figlia
[...] Controparte_3
affida la figlia minore alla madre , con Controparte_3 Controparte_1 esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per la minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, e di indennità (elencazione meramente esemplificativa), decisioni che potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche in assenza del consenso del padre;
dispone che la minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
sospende le frequentazioni tra padre e figlia minore;
dispone che a titolo di mantenimento della figlia, corrisponda a Controparte_2
presso il di lei domicilio, l'importo di € 200,00 mensili, entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, tale importo sarà dovuto per i soli mesi in cui il resistente svolge lavoro carcerario e dal momento della scarcerazione (avendo il resistente piena capacità lavorativa);
dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia, secondo quanto indicato in motivazione;
condanna al pagamento in favore di delle Controparte_2 Controparte_1 spese legali che si liquidano in € 5.500,00, oltre accessori di legge;
condanna al pagamento in favore della curatrice speciale della minore Controparte_2 che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre accessori di legge
17 Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 4 luglio 2025
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti
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