Art. 1.
L' articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Fermo il disposto dell' articolo 1350, n. 11), del codice civile , non puo' essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario".
L' articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Fermo il disposto dell' articolo 1350, n. 11), del codice civile , non puo' essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario".