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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/11/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. 1221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1221/24 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
18.12.2024 da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Katia Ferri come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
ES ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Valeria
Parisse, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come accordo depositato telematicamente in data 05.06.2025):
1-dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...] 2
2-ordinare al comune di ES (AQ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, (precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127ter 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3-dichiarare compensate le spese legali
E omologhi
Le seguenti condizioni della separazione:
“1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2.CASA FAMILIARE. I coniugi dichiarano che nella casa già coniugale in comproprietà tra essi al 50% cadauno, è rimasta e rimarrà a vivere la sig.ra e Controparte_1
i figli quando lo vorranno, mentre il sig. , che si è da tempo già Parte_1
allontanato dalla stessa, dispone di un'autonoma sistemazione abitativa, di sua proprietà esclusiva.
3. MANTENIMENTO. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti: in particolare, il signor dichiara di Parte_1
essere pensionato e ha prodotto documentazione relativa alle sue dichiarazioni dei redditi e alla sua situazione patrimoniale (estratti conto e visure). I coniugi hanno già regolato altre questioni relative ai beni personali di ciascuno.
4. AUTOMOBILE. i coniugi dichiarano che il sig. provvederà a sue Parte_1
spese al passaggio di proprietà della Fiat Tipo tg FJ283MY, intestata alla moglie
[...]
, ma da sempre in uso solo a lui e, conseguentemente, stipulerà a suo Controparte_1
nome polizza assicurativa RCAuto.
5. CONSENSO ALL'ESPATRIO. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
6. tutte gli altri immobili in comproprietà resteranno per il momento tali e i coniugi concorreranno a goderne e a sostenerne oneri, costi e spese secondo le rispettive quote.” 3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 18.12.2024 il sig. , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con la sig.ra in data 2.7.1988, in ES (AQ) e che Controparte_1 dall'unione sono nati due figli, (il 13.11.1989) e (il 21.06.1996), da tempo Per_1 Per_2
maggiorenni ed autosufficienti, ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'atto introduttivo: “Dichiarare
l'addebito della separazione alla moglie e stabilire che ciascun Controparte_1
coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri”.
Parte ricorrente ha altresì chiesto, decorsi i termini di legge, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 2.07.1988, in ES (AQ) e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune al n. 12, P. II, serie A, Ufficio 1,
Anno 1988 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Si è costituita in giudizio la sig.ra nulla opponendo sulla richiesta di separazione CP_1
personale e sulla successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, nonché l'ordine al sig. Parte_1
di provvedere al passaggio di proprietà della Fiat Tipo tg FJ283MY, a sue esclusive spese, con restituzione alla stessa della somma di € 5.443,00, nonché l'ordine al ricorrente di concorrere al mantenimento e alla custodia del cane di famiglia.
All'esito dell'udienza celebrata in data 20.11.2025, mediante modalità cartolare, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, su tutte le questioni di cui alla separazione. Tale accordo è stato depositato telematicamente in data 05.06.2025.
Il Giudice, pertanto, ha rimesso la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico e alle condizioni economiche delle parti ed al superiore interesse dei figli della coppia, le recepisce così come concordate per le questioni rientranti nella sua giurisdizione. 4
3. Quanto alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotta da parte ricorrente cumulativamente a quella di separazione, non risulta necessario disporre la rimessione del procedimento sul ruolo del giudice relatore, avendo le parti rinunciato a detta domanda di divorzio, con dichiarazione sottoscritta, contenuta nell'accordo di separazione consensuale del 30.5.2025, depositato in data 5.6.2025.
4. Le definizione consensuale del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ed autorizza gli stessi a vivere separati;
[...]
OMOLOGA le condizioni relative:
-al mantenimento tra i coniugi:
3. mantenimento. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di ES per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 12, P. II, Serie A, Ufficio
1, Anno 1988;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina DI FONZO Dott. Leopoldo Sciarrillo
R.G. 1221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1221/24 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
18.12.2024 da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Katia Ferri come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
ES ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Valeria
Parisse, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come accordo depositato telematicamente in data 05.06.2025):
1-dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...] 2
2-ordinare al comune di ES (AQ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, (precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127ter 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3-dichiarare compensate le spese legali
E omologhi
Le seguenti condizioni della separazione:
“1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2.CASA FAMILIARE. I coniugi dichiarano che nella casa già coniugale in comproprietà tra essi al 50% cadauno, è rimasta e rimarrà a vivere la sig.ra e Controparte_1
i figli quando lo vorranno, mentre il sig. , che si è da tempo già Parte_1
allontanato dalla stessa, dispone di un'autonoma sistemazione abitativa, di sua proprietà esclusiva.
3. MANTENIMENTO. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti: in particolare, il signor dichiara di Parte_1
essere pensionato e ha prodotto documentazione relativa alle sue dichiarazioni dei redditi e alla sua situazione patrimoniale (estratti conto e visure). I coniugi hanno già regolato altre questioni relative ai beni personali di ciascuno.
4. AUTOMOBILE. i coniugi dichiarano che il sig. provvederà a sue Parte_1
spese al passaggio di proprietà della Fiat Tipo tg FJ283MY, intestata alla moglie
[...]
, ma da sempre in uso solo a lui e, conseguentemente, stipulerà a suo Controparte_1
nome polizza assicurativa RCAuto.
5. CONSENSO ALL'ESPATRIO. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
6. tutte gli altri immobili in comproprietà resteranno per il momento tali e i coniugi concorreranno a goderne e a sostenerne oneri, costi e spese secondo le rispettive quote.” 3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 18.12.2024 il sig. , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con la sig.ra in data 2.7.1988, in ES (AQ) e che Controparte_1 dall'unione sono nati due figli, (il 13.11.1989) e (il 21.06.1996), da tempo Per_1 Per_2
maggiorenni ed autosufficienti, ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'atto introduttivo: “Dichiarare
l'addebito della separazione alla moglie e stabilire che ciascun Controparte_1
coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri”.
Parte ricorrente ha altresì chiesto, decorsi i termini di legge, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 2.07.1988, in ES (AQ) e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune al n. 12, P. II, serie A, Ufficio 1,
Anno 1988 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Si è costituita in giudizio la sig.ra nulla opponendo sulla richiesta di separazione CP_1
personale e sulla successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, nonché l'ordine al sig. Parte_1
di provvedere al passaggio di proprietà della Fiat Tipo tg FJ283MY, a sue esclusive spese, con restituzione alla stessa della somma di € 5.443,00, nonché l'ordine al ricorrente di concorrere al mantenimento e alla custodia del cane di famiglia.
All'esito dell'udienza celebrata in data 20.11.2025, mediante modalità cartolare, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, su tutte le questioni di cui alla separazione. Tale accordo è stato depositato telematicamente in data 05.06.2025.
Il Giudice, pertanto, ha rimesso la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico e alle condizioni economiche delle parti ed al superiore interesse dei figli della coppia, le recepisce così come concordate per le questioni rientranti nella sua giurisdizione. 4
3. Quanto alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotta da parte ricorrente cumulativamente a quella di separazione, non risulta necessario disporre la rimessione del procedimento sul ruolo del giudice relatore, avendo le parti rinunciato a detta domanda di divorzio, con dichiarazione sottoscritta, contenuta nell'accordo di separazione consensuale del 30.5.2025, depositato in data 5.6.2025.
4. Le definizione consensuale del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ed autorizza gli stessi a vivere separati;
[...]
OMOLOGA le condizioni relative:
-al mantenimento tra i coniugi:
3. mantenimento. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di ES per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 12, P. II, Serie A, Ufficio
1, Anno 1988;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina DI FONZO Dott. Leopoldo Sciarrillo