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Articolo 5 della Legge 4 marzo 1958, n. 131
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Legge 4 marzo 1958, n. 131
Articolo 5 della Legge 4 marzo 1958, n. 131
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14 marzo 1958
Art. 5.
E' abrogato l' art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 14 marzo 1958
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