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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CE Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montate Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 922/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Valeria Inzerillo, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Caterina Piraino e David Spinelli, rappresentanti e difensori;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 26 marzo 2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/1/2022, premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con (a Palermo, il 19/10/2005), in costanza del Controparte_1 quale sono nati i figli (nata a [...] il [...]), e CE (nato a Persona_1
Palermo il 29/10/2009), ha chiesto, oltre alla pronuncia della separazione personale dal coniuge, la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, nonché la
1 disciplina dell'affidamento e mantenimento dei figli, come indicato in ricorso.
Con comparsa di costituzione del 7/11/2022, si è costituito . Controparte_1
All'udienza dell'8/11/2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del
9/11/2022 e, segnatamente: ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre ed ha regolamentato il diritto di visita paterno;
ha assegnato alla ricorrente la casa coniugale per continuare a vivervi con i figli;
ha posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€
200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese extra assegno.
All'udienza del 18/4/2023 le parti hanno chiesto la pronunzia immediata sulla sola questione di stato, con rinunzia ai termini per il deposito degli atti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c. e prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulla sola questione prospettata.
Pertanto, con sentenza non definitiva n. 1935/2023 del 18-21/4/2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti, rimettendo il giudizio in istruttoria per la pronunzia sulle ulteriori domande.
Con ordinanza del 7/2/2025, il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa.
Con istanza del 26/3/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo dello stesso tenore della proposta conciliativa ed hanno chiesto la trattazione dell'udienza in forma cartolare.
Pertanto, scaduto il termine del 28/3/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni concordate e cristallizzate nell'accordo depositato in data 26/3/2025, personalmente sottoscritto dalle parti, come di seguito riportate:
“1) affidamento condiviso del figlio minore CE ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2) assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
3) disciplina del regime di visita paterno secondo accordi liberamente presi tra il padre ed il minore, la cui età fa presumere adeguata maturità;
4) obbligo in capo a di corrispondere in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 300,00 (150,00 per ciascun figlio),
2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5)attribuzione in favore di dell'intero assegno unico universale erogato dall' Parte_1 CP_2
e distribuzione delle spese straordinarie al 50% su ciascuna parte, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
6) compensazione delle spese
7)Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali dei figli ed esonerano il Presidente dall'ascolto degli stessi.”.
Tali condizioni, come dianzi riportate, non contrarie alla legge, possono senz'altro essere poste alla base della decisione.
Le spese devono essere compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, vista la sentenza non definitiva n. 1935/2023 del 18-21/4/2023, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dispone che la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
sia regolata dalle condizioni indicate in parte motiva;
Controparte_1
b) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 3 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona CE Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CE Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montate Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 922/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Valeria Inzerillo, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Caterina Piraino e David Spinelli, rappresentanti e difensori;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 26 marzo 2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/1/2022, premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con (a Palermo, il 19/10/2005), in costanza del Controparte_1 quale sono nati i figli (nata a [...] il [...]), e CE (nato a Persona_1
Palermo il 29/10/2009), ha chiesto, oltre alla pronuncia della separazione personale dal coniuge, la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, nonché la
1 disciplina dell'affidamento e mantenimento dei figli, come indicato in ricorso.
Con comparsa di costituzione del 7/11/2022, si è costituito . Controparte_1
All'udienza dell'8/11/2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del
9/11/2022 e, segnatamente: ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre ed ha regolamentato il diritto di visita paterno;
ha assegnato alla ricorrente la casa coniugale per continuare a vivervi con i figli;
ha posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€
200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese extra assegno.
All'udienza del 18/4/2023 le parti hanno chiesto la pronunzia immediata sulla sola questione di stato, con rinunzia ai termini per il deposito degli atti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c. e prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulla sola questione prospettata.
Pertanto, con sentenza non definitiva n. 1935/2023 del 18-21/4/2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti, rimettendo il giudizio in istruttoria per la pronunzia sulle ulteriori domande.
Con ordinanza del 7/2/2025, il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa.
Con istanza del 26/3/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo dello stesso tenore della proposta conciliativa ed hanno chiesto la trattazione dell'udienza in forma cartolare.
Pertanto, scaduto il termine del 28/3/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni concordate e cristallizzate nell'accordo depositato in data 26/3/2025, personalmente sottoscritto dalle parti, come di seguito riportate:
“1) affidamento condiviso del figlio minore CE ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2) assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
3) disciplina del regime di visita paterno secondo accordi liberamente presi tra il padre ed il minore, la cui età fa presumere adeguata maturità;
4) obbligo in capo a di corrispondere in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 300,00 (150,00 per ciascun figlio),
2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5)attribuzione in favore di dell'intero assegno unico universale erogato dall' Parte_1 CP_2
e distribuzione delle spese straordinarie al 50% su ciascuna parte, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
6) compensazione delle spese
7)Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali dei figli ed esonerano il Presidente dall'ascolto degli stessi.”.
Tali condizioni, come dianzi riportate, non contrarie alla legge, possono senz'altro essere poste alla base della decisione.
Le spese devono essere compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, vista la sentenza non definitiva n. 1935/2023 del 18-21/4/2023, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dispone che la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
sia regolata dalle condizioni indicate in parte motiva;
Controparte_1
b) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 3 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona CE Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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