Decreto cautelare 21 febbraio 2026
Sentenza breve 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/04/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00734/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Pernechele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’accertamento
previa concessione di misure cautelari ,
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno- Prefettura di -OMISSIS- sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente in data 14 gennaio 2026, nonché per la condanna dell’ Amministrazione a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e a disporre l’immediato ingresso della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015 con la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. AN De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino afghano, entrato in Italia nel giugno del 2025 e titolare di un permesso di soggiorno provvisorio rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- il 26 giugno 2025, ha esposto che: A)dopo aver attraversato-OMISSIS-e parte dell’Europa, è arrivato in Italia, ove ha presentato domanda di protezione internazionale e di applicazione delle misure di accoglienza, dato il suo stato di indigenza; B) ha vissuto per mesi all’addiaccio nella città di -OMISSIS-, con brevi intervalli di ospitalità presso la Struttura “-OMISSIS-”, ospitalità che, però è cessata in data 24 febbraio 2026; C) la sua situazione personale è resa ancor più problematica dal fatto egli è affetto da diabete, ragion per cui necessita di un alloggio appropriato e di un’assistenza medica immediata e adeguata; D) ha chiesto in data 14 gennaio 2026 alla Prefettura di -OMISSIS- di essere inserito nel sistema di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale disciplinato dal d.lgs. n. 142/2015.
2. La Prefettura di -OMISSIS- non ha riscontrato l’istanza.
3. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2026, il ricorrente, lamentando il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, ha chiesto quindi al Tribunale, previa adozione di idonee misure cautelari, di dichiarare l’illegittimità della condotta omissiva della Prefettura di -OMISSIS- e di ordinare a quest’ultima di provvedere sull’istanza, disponendo immediatamente il proprio ingresso nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
4. Con decreto n. 127 del 21 febbraio 2026 l’istanza di misure cautelari urgenti è stata accolta.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 14 marzo 2026, producendo copia del provvedimento con cui il ricorrente è stato ammesso - a decorrere dal 23 febbraio 2026 - a fruire delle misure di accoglienza presso una cooperativa di -OMISSIS-.
6. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese. La causa è passata in decisione, previo avviso in ordine alla possibile decisione della controversia in forma semplificata.
7. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste.
8. Passando al merito, tenuto conto della dichiarazione resa in udienza dal difensore del ricorrente e del provvedimento sopravvenuto che ha ammesso l’interessato a fruire delle misure di accoglienza presso una cooperativa di -OMISSIS-, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, risultando integralmente soddisfatta la pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente.
9. Quanto alle spese di lite - che in applicazione della regola della soccombenza virtuale dovrebbero essere poste a carico dell’Amministrazione - il Collegio osserva che, essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con decreto della competente Commissione n. 36 del 2026), l’Amministrazione dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del n. 115 del 2002, secondo il quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato” . Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
Invece, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata in data 24 marzo 2026 dall’avvocato Chiara Pernechele per l’attività svolta a favore del suo assistito, il Collegio ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e ritiene che - tenuto conto della semplicità del contenzioso, della serialità delle questioni trattate, della immediatezza della pronuncia in assenza di fase istruttoria, nonché delle decisioni assunte da questa Sezione in casi analoghi - l’istanza vada accolta. Per l’effetto, al difensore del ricorrente - avuto riguardo a precedenti decisioni di questo stesso Tribunale, relative ad analoghi giudizi promossi da ricorrenti patrocinati dal predetto avvocato - può essere liquidato l’importo richiesto, pari a € -OMISSIS-, già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla spese.
Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore dell’avvocato Chiara Pernechele la somma di € -OMISSIS-, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA ID, Presidente
AN De Col, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN De Col | CA ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.