Ordinanza cautelare 30 maggio 2024
Sentenza breve 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 06/02/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00395/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sidiki Kanu e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Stradella, 15;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto di revoca del permesso soggiorno di lungo periodo emesso dalla Questura di Milano il 12.01.2024 e notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Milano, in data 12.01.2024, aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in suo favore, in ragione della asserita fraudolenta acquisizione del titolo di soggiorno mediante l’utilizzo di falsa documentazione lavorativa.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 533 del 30.06.2024 il Collegio, tenuto conto della documentazione versata in atti dal ricorrente (in particolare, estratto conto attestante i bonifici ricevuti dal datore di lavoro, -OMISSIS-, nel 2018 ed estratto conto previdenziale), ha ordinato all’Amministrazione resistente “ di procedere a un motivato riesame del provvedimento, avuto riguardo alla asserita fittizietà del rapporto di lavoro alle dipendenze della società -OMISSIS-”.
Con provvedimento del 21.08.2024 l’Amministrazione resistente, riesaminata positivamente la posizione del ricorrente, ha disposto la revoca del provvedimento impugnato, con conseguente ripristino del titolo soggiorno originariamente rilasciato in suo favore.
Ritiene il Collegio che il suddetto provvedimento di revoca abbia valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
In ragione del sollecito esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione resistente, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, fatta salva la rifusione in favore del ricorrente del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, fatta salva la rifusione in favore del ricorrente e a carico dell’Amministrazione resistente del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.