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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 3992/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 20.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3992 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. Parte_1
; P.IVA_1 Parte_2
C.F. in persona dell'Amministratore p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'avv. Lina Libertini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Casavatore (NA) Via Meucci 33 (Polo
Meucci), giusta procura in atti
OPPONENTI
E
, Controparte_1
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Esposito ed elettivamente domiciliata presso suo studio in alla Via Luca Giordano n. 23, CP_1
giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.2.2023, i hanno proposto Parte_3
opposizione avverso il d.i. n. 170/2023, depositato in data 10.1.2023 e regolarmente notificato in data 12.1.2023, con il quale veniva loro ingiunto di pagare, a Controparte_1
, la somma di € 43.176,59, oltre interessi e spese della
[...]
procedura monitoria, derivante da un contratto di somministrazione di acqua.
In particolare gli opponenti eccepivano l'inesistenza del contratto di somministrazione tra le parti - essendo il documento allegato in fase monitoria sottoscritto dalla e non dalla ricorrente in monitorio CP_2
- oltre alla mancanza di data e di sottoscrizione, che risulta apposta successivamente con diverso carattere grafico.
n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 3 Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva e la nullità della domanda monitoria, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere rivolta ai singoli condomini e non al Condominio.
Deduceva la mancata prova del credito dell'opposta, fondato solo su fatture, nonché la prescrizione delle somme ivi indicate.
Nel merito, inoltre, eccepiva l'inopponibilità degli interessi di mora e dei conguagli in quanto calcolati sulla base del Regolamento di
Distribuzione, non sottoscritto dal e, pertanto, a questi non Parte_1
applicabile.
3. Si costituiva Controparte_1 contestando le eccezioni sollevate ed eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
4. In prima udienza (3.7.2023) veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
… rilevato che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata, stante il riconoscimento del debito per un diverso periodo temporale ma che comprova l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti (docc. 13-15 prod. parte opposta), e l'esistenza di d.i. non opposti e che, sul punto, hanno formato giudicato;
osservato che, peraltro, in materia il contratto non deve rivestire la forma scritta ad substantiam, pur essendo stato depositato già in sede monitoria;
ritenuto che nel caso in esame, ratione temporis, non operi la mediazione obbligatoria per i contratti di somministrazione, né la negoziazione assistita, esclusa nei rapporti consumatore-professionista nonché nei procedimenti monitori, inclusa l'opposizione; osservato che il disconoscimento della sottoscrizione sulle raccomandate interruttive della messa in mora è generico, oltre ad essere superato dalla sottoscrizione apposta dall'operatore che si è occupato della notificazione;
n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 4 rilevato che è infondata la doglianza relativa alla validità della notifica tramite cd. poste private, trattandosi nel caso in esame di notifica di un atto sostanziale avente efficacia processuale e non di un atto processuale, al di là di quanto provato dalla opposta con doc. 29; osservato, di conseguenza, che l'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata, mentre quella biennale, operante dall'1.1.2020, non appare maturata;
ritenuto che il credito è ampiamente provato in forza di contratto
(sottoscritto da tale – risultante essere Controparte_3
l'amministratore p.t.) e fatture (che indicano precisamente il periodo temporale ed i consumi fatturati), essendo onere della opponente provare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. S.U. n. 13533/01); osservato che, in relazione agli interessi, sono quelli previsti dal
Regolamento di Distribuzione, espressamente richiamato in sede contrattuale;
osservato, altresì, che tenendo conto della normativa in materia che si
è susseguita, l'applicazione di una tariffa “a conguaglio” non appare operata in violazione del principio della irretroattività, considerato che le delibere indicate in forza delle quali si è proceduto all'inserimento in fattura costituiscono, semplicemente, provvedimenti attuativi di una disciplina legislativa che prevede l'assegnazione di partite di conguaglio sui consumi del periodo regolatorio di riferimento, dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 170/2023.”
Venivano altresì concessi i termini di cui all'art. 183 co. IV c.p.c., rinviando al 22.4.2024 per l'assunzione dei mezzi istruttori.
5. All'udienza del 22.4.2024 veniva rigettata la richiesta di esame testimoniale (rectius: interrogatorio formale) in quanto riguardante circostanze documentali ed irrilevanti e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per le conclusioni.
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 5 7. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato.
7.1. Si è già detto che l'eccezione di difetto di legittimazione è infondata. Invero risulta in atti che il , in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t., ha già riconosciuto la titolarità del rapporto contrattuale in data 10.11.2014 e in data 13.11.2017 (docc. nn. 13-15).
Lo stesso contratto è stato posto a fondamento di precedenti giudizi intercorsi tra le parti, ed è coperto dal giudicato ex art. 2909 c.c., la cui funzione pratica è quella di soddisfare il bisogno di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali tra le parti, garantendo che l'accertamento contenuto nella sentenza - ormai non soggetta alle impugnazioni ordinarie - non possa più essere rimesso in discussione in futuri ed eventuali giudizi, mediante la paralisi dell'esercizio dei poteri processuali che le parti hanno già esercitato all'interno del processo originario o che avrebbero dovuto esercitare in quella sede.
7.2. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del contratto per assenza della forma scritta ad substantiam. Il contratto di somministrazione (di gas, oppure di energia elettrica, acqua, etc.) non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendo la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem", sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni. Parte opposta ha, comunque, depositato già in sede monitoria il contratto sottoscritto dall'Amministratore p.t., eliminando ogni dubbio sul momento genetico del rapporto contrattuale tra le parti.
7.3. Il credito infine è fondato non solo su fattura ma su un contratto, essendo a questo punto onere dell'opponente provare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento o eccepire l'altrui inadempimento.
E' difatti oramai pacifico da oltre vent'anni in giurisprudenza quel principio secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 6 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie l'opponente non ha provato il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento e non ha sollevato un'eccezione di inadempimento.
7.5. In definitiva l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 7 1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, Parte_4
in favore di delle Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Gianpiero
Esposito.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessia Vollero, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 8
11 SEZIONE CIVILE
N. 3992/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 20.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3992 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. Parte_1
; P.IVA_1 Parte_2
C.F. in persona dell'Amministratore p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'avv. Lina Libertini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Casavatore (NA) Via Meucci 33 (Polo
Meucci), giusta procura in atti
OPPONENTI
E
, Controparte_1
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Esposito ed elettivamente domiciliata presso suo studio in alla Via Luca Giordano n. 23, CP_1
giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.2.2023, i hanno proposto Parte_3
opposizione avverso il d.i. n. 170/2023, depositato in data 10.1.2023 e regolarmente notificato in data 12.1.2023, con il quale veniva loro ingiunto di pagare, a Controparte_1
, la somma di € 43.176,59, oltre interessi e spese della
[...]
procedura monitoria, derivante da un contratto di somministrazione di acqua.
In particolare gli opponenti eccepivano l'inesistenza del contratto di somministrazione tra le parti - essendo il documento allegato in fase monitoria sottoscritto dalla e non dalla ricorrente in monitorio CP_2
- oltre alla mancanza di data e di sottoscrizione, che risulta apposta successivamente con diverso carattere grafico.
n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 3 Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva e la nullità della domanda monitoria, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere rivolta ai singoli condomini e non al Condominio.
Deduceva la mancata prova del credito dell'opposta, fondato solo su fatture, nonché la prescrizione delle somme ivi indicate.
Nel merito, inoltre, eccepiva l'inopponibilità degli interessi di mora e dei conguagli in quanto calcolati sulla base del Regolamento di
Distribuzione, non sottoscritto dal e, pertanto, a questi non Parte_1
applicabile.
3. Si costituiva Controparte_1 contestando le eccezioni sollevate ed eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
4. In prima udienza (3.7.2023) veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
… rilevato che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata, stante il riconoscimento del debito per un diverso periodo temporale ma che comprova l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti (docc. 13-15 prod. parte opposta), e l'esistenza di d.i. non opposti e che, sul punto, hanno formato giudicato;
osservato che, peraltro, in materia il contratto non deve rivestire la forma scritta ad substantiam, pur essendo stato depositato già in sede monitoria;
ritenuto che nel caso in esame, ratione temporis, non operi la mediazione obbligatoria per i contratti di somministrazione, né la negoziazione assistita, esclusa nei rapporti consumatore-professionista nonché nei procedimenti monitori, inclusa l'opposizione; osservato che il disconoscimento della sottoscrizione sulle raccomandate interruttive della messa in mora è generico, oltre ad essere superato dalla sottoscrizione apposta dall'operatore che si è occupato della notificazione;
n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 4 rilevato che è infondata la doglianza relativa alla validità della notifica tramite cd. poste private, trattandosi nel caso in esame di notifica di un atto sostanziale avente efficacia processuale e non di un atto processuale, al di là di quanto provato dalla opposta con doc. 29; osservato, di conseguenza, che l'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata, mentre quella biennale, operante dall'1.1.2020, non appare maturata;
ritenuto che il credito è ampiamente provato in forza di contratto
(sottoscritto da tale – risultante essere Controparte_3
l'amministratore p.t.) e fatture (che indicano precisamente il periodo temporale ed i consumi fatturati), essendo onere della opponente provare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. S.U. n. 13533/01); osservato che, in relazione agli interessi, sono quelli previsti dal
Regolamento di Distribuzione, espressamente richiamato in sede contrattuale;
osservato, altresì, che tenendo conto della normativa in materia che si
è susseguita, l'applicazione di una tariffa “a conguaglio” non appare operata in violazione del principio della irretroattività, considerato che le delibere indicate in forza delle quali si è proceduto all'inserimento in fattura costituiscono, semplicemente, provvedimenti attuativi di una disciplina legislativa che prevede l'assegnazione di partite di conguaglio sui consumi del periodo regolatorio di riferimento, dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 170/2023.”
Venivano altresì concessi i termini di cui all'art. 183 co. IV c.p.c., rinviando al 22.4.2024 per l'assunzione dei mezzi istruttori.
5. All'udienza del 22.4.2024 veniva rigettata la richiesta di esame testimoniale (rectius: interrogatorio formale) in quanto riguardante circostanze documentali ed irrilevanti e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per le conclusioni.
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 5 7. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato.
7.1. Si è già detto che l'eccezione di difetto di legittimazione è infondata. Invero risulta in atti che il , in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t., ha già riconosciuto la titolarità del rapporto contrattuale in data 10.11.2014 e in data 13.11.2017 (docc. nn. 13-15).
Lo stesso contratto è stato posto a fondamento di precedenti giudizi intercorsi tra le parti, ed è coperto dal giudicato ex art. 2909 c.c., la cui funzione pratica è quella di soddisfare il bisogno di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali tra le parti, garantendo che l'accertamento contenuto nella sentenza - ormai non soggetta alle impugnazioni ordinarie - non possa più essere rimesso in discussione in futuri ed eventuali giudizi, mediante la paralisi dell'esercizio dei poteri processuali che le parti hanno già esercitato all'interno del processo originario o che avrebbero dovuto esercitare in quella sede.
7.2. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del contratto per assenza della forma scritta ad substantiam. Il contratto di somministrazione (di gas, oppure di energia elettrica, acqua, etc.) non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendo la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem", sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni. Parte opposta ha, comunque, depositato già in sede monitoria il contratto sottoscritto dall'Amministratore p.t., eliminando ogni dubbio sul momento genetico del rapporto contrattuale tra le parti.
7.3. Il credito infine è fondato non solo su fattura ma su un contratto, essendo a questo punto onere dell'opponente provare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento o eccepire l'altrui inadempimento.
E' difatti oramai pacifico da oltre vent'anni in giurisprudenza quel principio secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 6 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie l'opponente non ha provato il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento e non ha sollevato un'eccezione di inadempimento.
7.5. In definitiva l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 7 1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, Parte_4
in favore di delle Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Gianpiero
Esposito.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessia Vollero, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
n. 3992/2023 r.g.a.c. Pag. 8