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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO composta dai Consiglieri:
Dott. NA CASABLANCA Presidente rel.
Dott. Eliana ROMEO Consigliere
Dott. Maria Vittoria VALENTE Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 581/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 8.7.2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. Angiolino Albanese appellante
E
Controparte_1
Avv. Paolo Madaro appellata
CP_2
appellato contumace
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
947/2021.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.9.2018, ha Parte_1 proposto opposizione avverso gli estratti di ruolo (rilasciati il
14.6.2018) relativi ai seguenti titoli:
1) Avviso di addebito n. 35720130002559253 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec., per € 4.642,71 Anno
2010/2012/2013 (doc. 8 fascicolo di primo grado);
2) Avviso di addebito n. 35720140001538054 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec. per € 4.640,38 Anno
2013/2014 (doc. 9, fascicolo di primo grado);
3) Avviso di addebito n. 35720150000363106 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS, sanzioni, CP_2 somme agg., aggio, spese esec., per € 6.190,93 Anno
2012/2013/2015 (doc. 10, fascicolo di primo grado);
4) Avviso di addebito n. 35720150001871423 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS, sanzioni, CP_2 somme agg., aggio, spese esec., per € 1.578,09 Anno 2014/2015 (doc.
11, fascicolo di primo grado);
5) Avviso di addebito n. 35720150002016781 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec., per € 4.605,94 Anno
2014/2015 (doc. 12, fascicolo di primo grado);
2 6) Avviso di addebito n. 35720160002275750 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec., per € 4.410,31 Anno
2015/2016 (doc. 13, fascicolo di primo grado);
7) Avviso di addebito n. 35720160003548739 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS, sanzioni, CP_2 somme agg., aggio, spese esec., per € 471,16 Anno 2015/2016 (doc.
14, fascicolo di primo grado);
8) Avviso di addebito n. 35720130002559253 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec., per € 4.642,71 Anno
2010/2012/2013;
9) Avviso di addebito n. 35720140001538054 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec. per € 4.640,38 Anno
2013/2014;
10) Avviso di addebito n. 35720150000363106 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS, sanzioni, CP_2 somme agg., aggio, spese esec., per € 6.190,93 Anno
2012/2013/2015;
11) Avviso di addebito n. 35720150001871423 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS, sanzioni, CP_2 somme agg., aggio, spese esec., per € 1.578,09 Anno 2014/2015;
12) Avviso di addebito n. 35720150002016781 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec., per € 4.605,94 Anno
2014/2015;
13) Avviso di addebito n. 35720160002275750 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2
3 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec., per € 4.410,31 Anno
2015/2016;
14) Avviso di addebito n. 35720160003548739 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS, sanzioni, CP_2 somme agg., aggio, spese esec., per € 471,16 Anno 2015/2016;
15) Avviso di addebito n. 35720170003080583 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec., per € 4.443,09 Anno
2016/2017;
16) Avviso di addebito n. 35720170002549473 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS, sanzioni, CP_2 aggio, per spese esec., per € 648,87 Anno 2016/2017.
A fondamento dell'opposizione il ha dedotto: Parte_1
1) la nullità delle cartelle e degli avvisi di addebito per vizio di notifica;
2) l'insussistenza del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. art. 3, co. 9, L. n. 335/1995, dei crediti portati nelle cartelle nn. 1,2,3,4,6 e 7;
3) la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo per tutti i titoli;
4) nullità degli atti impositivi per mancata rispondenza ai principi di
“chiarezza e motivazione degli atti” di cui all'art. 7 dello Statuo del
Contribuente;
5) nullità degli atti impositivi di pagamento per omessa applicazione del “cumulo giuridico” sulle sanzioni;
6) illegittimità degli atti impositivi per errato calcolo dell'aggio e degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo.
Tanto premesso ha concluso per sentir dichiarare la nullità dei titoli impugnati per mancanza o nullità della notifica, per intervenuta prescrizione quinquennale e per tutti gli atri motivi esposti.
4 Le parti opposte hanno contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione di cui hanno chiesto il rigetto.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato non dovuti, per intervenuta prescrizione, i crediti di cui alle cartelle e agli avvisi indicati ai nn. da 1 a 7 della parte in fatto dell'atto introduttivo, respingendo nel resto, il ricorso.
Avverso la pronuncia ha interposto appello il per aver il Parte_1
Tribunale:
1) rilevato vizi delle notifiche dei documenti n. 8 e 9 e dal 11 al n. 16 senza tuttavia dichiarare la nullità delle cartelle e degli avvisi di addebito;
2) omesso di pronunciarsi in ordine alla notificazione del documento n.
10.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
, ribadendo l'eccezione di inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, già sollevata in primo grado, per carenza di interesse ad agire e, nel merito, la carenza di legittimazione passiva per i titoli emessi e notificati direttamente dall' ai sensi dell'art. 30 D.L. n. CP_2
78/2010, nonché l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale da parte dell'Agente della Riscossione. Ha insistito quindi per il rigetto dell'appello.
Nonostante la ritualità della notifica, l' è rimasto contumace. CP_2
Concesso termine all'appellante per depositare l'istanza di definizione agevolata, la Corte, rilevata la mancanza di corrispondenza tra gli avvisi oggetto di appello e quelli oggetto della rottamazione, ha invitato parte appellante a fornire chiarimenti sul punto, nonché a depositare la terza rata del pagamento non allegato agli atti.
Con nota di deposito del 30.4.2025, la difesa del ha versato Parte_1 nel fascicolo telematico documentazione inerente lo stato di pendenza
5 degli avvisi di addebito non presenti nella definizione agevolata, nonché la ricevuta del pagamento della rata n. 3 della definizione agevolata con scadenza febbraio 2024 e la copia del pagamento della rata n.7 del
28.02.2025.
All'udienza del 13.5.2025, l'appellante ha chiesto la sospensione del giudizio in riferimento ai titoli per i quali è stata chiesta la richiesta la definizione agevolata. ha chiesto di poter produrre l'estratto ruolo del dettaglio datato CP_3
08/05/2025.
Concesso il termine e autorizzato il deposito documentale richiesto, la
Corte ha rinviato all'udienza del giorno 8 luglio 2025.
All'udienza odierna, sostituita dalla trattazione scritta ecx art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del gravame riguarda la notifica dei seguenti titoli elencati sub n. da 8 a 16 della parte in fatto, non essendo stato proposto appello incidentale sulla statuizione di primo grado in ordine ai crediti di cui ai titoli nn. da 1 a 7, dichiarati prescritti dal Tribunale.
I) Con il primo motivo, l'appellante censura l'affermazione del Tribunale secondo cui l'omissione o il vizio della notifica dei titoli non potrebbe mai determinare la nullità dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito, determinando solo la non decorrenza del termine perentorio di 40 giorni per l'impugnazione di cui all'art. 24
d.lgs. n. 46/1999 che comincerebbe a decorrere dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza della cartella. Sostiene il ricorrente che “Tali affermazioni, oltre ad essere prive di fondamento giuridico, risultano essere in antitesi tra loro. È noto, infatti, che affinché un atto possa ritenersi validamente notificato, il notificante deve rispettare
6 l'iter notificatorio previsto dalla legge: in caso contrario si ha la nullità,
o inesistenza, della notifica stessa”.
II) Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia nei confronti della notifica del titolo sub n. 10, pure da considerarsi nulla in quanto il mittente non ha utilizzato un indirizzo PEC presente CP_2 nei pubblici registri.
Va premesso che, alla luce della documentazione depositata da parte appellante, è emerso che i titoli dal n. 8 al n. 12 non sono compresi nella rottamazione e tuttavia gli importi relativi agli avvisi di addebito n. 35720140001538054000, n. 35720150000363106000, n.
35720150001871423000, n. 35720150002016781000 (nn. 9,10,11 e
12) risultano interamente saldati, come da prospetto depositato il
30.4.2025; residua l'avviso di addebito n. 35720130002559253 000
(n. 8) che non risulta saldato;
parte appellante deduce che residui un debito di soli € 26,34, ma non ne è fornita prova documentale.
Tuttavia, in relazione a tale ultimo titolo, rappresenta, come CP_3 prospetto allegato con le note riepilogative autorizzate, che riguarda
(come pure i nn. da 9 a 12) importi in parte riscossi e in parte saldati,
“con un saldo finale pari a €. 0,00”.
Rispetto a tali avvisi deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Gli avvisi di addebito dal n. 13 al n. 16 dell'elenco sopra trascritto sono invece inserti nella richiesta di definizione agevolata e il relativo debito risulta parzialmente riscosso, in virtù delle rate versate con pagamenti regolari, come affermato da con nota depositata il 24.6.2025. CP_3
Riguardo a tale secondo gruppo di titoli, per i quali il ha Parte_1 presentato istanza di “Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente di riscossione”, come previsto dalla legge n. 197/2022 (c.c.
Rottamazione quater) accettata da mediante comunicazione del CP_3 prospetto di pagamento delle somme dovute, con la previsione delle rispettive rate, si osserva che sul punto è intervenuta la Suprema Corte 7 con Ordinanza del 5.6.2023 n. 15722/2023 riconoscendo che già in fattispecie analoghe, sempre in riferimento alla c.d. Rottamazione quater, la stessa Corte aveva ritenuto potersi dichiarare
“l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motivazione)”.
Nel caso di specie, la documentazione depositata e le circostanze rappresentate con le rispettive difese delle parti sono idonee a dimostrare una tale situazione, tanto che lo stesso appellante, nel depositare i documenti, ha chiesto sospendersi il giudizio fino alla definizione della procedura con il pagamento dell'ultima rata.
La richiesta di sospensione, pur coerente con la lettera della legge (che consente la sospensione del giudizio alla presentazione della domanda di definizione agevolata e prevede l'estinzione al pagamento di tutte le somme dovute), cede il passo all'interpretazione data dalla Suprema
Corte del dettato legislativo secondo la sua ratio ispiratrice.
Conseguentemente, l'appello non può ulteriormente essere proseguito, in relazione a tali pendenze, essendo sopravvenuta la carenza di interesse della parte appellante per effetto dell'adesione alla definizione agevolata dei carichi.
In punto di spese, secondo costante giurisprudenza, “la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe…. con la ratio di questa” (v. ex plurimis, Cass. nr.1950 del 2023)
Pertanto, stante l'esito complessivo della controversia e della vicenda debitoria, così come evolutasi nel corso del tempo in virtù dei pagamenti effettuati per il primo gruppo di titoli, nonché l'orientamento giurisprudenziale in materia di spese processuali nelle ipotesi di istanza di definizione agevolata, le spese del doppio grado sono interamente compensate.
P.Q.M.
8 La corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 35720130002559253000; n. 35720140001538054000,
n. 35720150000363106000, n. 35720150001871423000 e n.
35720150002016781000;
- dichiara l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio rispetto agli avvisi di addebito nn.
35720160002275750000, 35720160003548739000,
35720170003080583000 e 35720170002549473000;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 8.7.2025
Il Presidente Estensore
NA AB
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO composta dai Consiglieri:
Dott. NA CASABLANCA Presidente rel.
Dott. Eliana ROMEO Consigliere
Dott. Maria Vittoria VALENTE Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 581/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 8.7.2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. Angiolino Albanese appellante
E
Controparte_1
Avv. Paolo Madaro appellata
CP_2
appellato contumace
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
947/2021.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.9.2018, ha Parte_1 proposto opposizione avverso gli estratti di ruolo (rilasciati il
14.6.2018) relativi ai seguenti titoli:
1) Avviso di addebito n. 35720130002559253 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec., per € 4.642,71 Anno
2010/2012/2013 (doc. 8 fascicolo di primo grado);
2) Avviso di addebito n. 35720140001538054 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec. per € 4.640,38 Anno
2013/2014 (doc. 9, fascicolo di primo grado);
3) Avviso di addebito n. 35720150000363106 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS, sanzioni, CP_2 somme agg., aggio, spese esec., per € 6.190,93 Anno
2012/2013/2015 (doc. 10, fascicolo di primo grado);
4) Avviso di addebito n. 35720150001871423 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS, sanzioni, CP_2 somme agg., aggio, spese esec., per € 1.578,09 Anno 2014/2015 (doc.
11, fascicolo di primo grado);
5) Avviso di addebito n. 35720150002016781 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec., per € 4.605,94 Anno
2014/2015 (doc. 12, fascicolo di primo grado);
2 6) Avviso di addebito n. 35720160002275750 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec., per € 4.410,31 Anno
2015/2016 (doc. 13, fascicolo di primo grado);
7) Avviso di addebito n. 35720160003548739 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS, sanzioni, CP_2 somme agg., aggio, spese esec., per € 471,16 Anno 2015/2016 (doc.
14, fascicolo di primo grado);
8) Avviso di addebito n. 35720130002559253 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec., per € 4.642,71 Anno
2010/2012/2013;
9) Avviso di addebito n. 35720140001538054 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec. per € 4.640,38 Anno
2013/2014;
10) Avviso di addebito n. 35720150000363106 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS, sanzioni, CP_2 somme agg., aggio, spese esec., per € 6.190,93 Anno
2012/2013/2015;
11) Avviso di addebito n. 35720150001871423 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS, sanzioni, CP_2 somme agg., aggio, spese esec., per € 1.578,09 Anno 2014/2015;
12) Avviso di addebito n. 35720150002016781 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec., per € 4.605,94 Anno
2014/2015;
13) Avviso di addebito n. 35720160002275750 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2
3 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec., per € 4.410,31 Anno
2015/2016;
14) Avviso di addebito n. 35720160003548739 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS, sanzioni, CP_2 somme agg., aggio, spese esec., per € 471,16 Anno 2015/2016;
15) Avviso di addebito n. 35720170003080583 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS coltivatori CP_2 diretti, sanzioni, somme agg., aggio, spese esec., per € 4.443,09 Anno
2016/2017;
16) Avviso di addebito n. 35720170002549473 000 – Ente creditore di Latina, a titolo di Spese di notifica, Contributi IVS, sanzioni, CP_2 aggio, per spese esec., per € 648,87 Anno 2016/2017.
A fondamento dell'opposizione il ha dedotto: Parte_1
1) la nullità delle cartelle e degli avvisi di addebito per vizio di notifica;
2) l'insussistenza del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. art. 3, co. 9, L. n. 335/1995, dei crediti portati nelle cartelle nn. 1,2,3,4,6 e 7;
3) la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo per tutti i titoli;
4) nullità degli atti impositivi per mancata rispondenza ai principi di
“chiarezza e motivazione degli atti” di cui all'art. 7 dello Statuo del
Contribuente;
5) nullità degli atti impositivi di pagamento per omessa applicazione del “cumulo giuridico” sulle sanzioni;
6) illegittimità degli atti impositivi per errato calcolo dell'aggio e degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo.
Tanto premesso ha concluso per sentir dichiarare la nullità dei titoli impugnati per mancanza o nullità della notifica, per intervenuta prescrizione quinquennale e per tutti gli atri motivi esposti.
4 Le parti opposte hanno contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione di cui hanno chiesto il rigetto.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato non dovuti, per intervenuta prescrizione, i crediti di cui alle cartelle e agli avvisi indicati ai nn. da 1 a 7 della parte in fatto dell'atto introduttivo, respingendo nel resto, il ricorso.
Avverso la pronuncia ha interposto appello il per aver il Parte_1
Tribunale:
1) rilevato vizi delle notifiche dei documenti n. 8 e 9 e dal 11 al n. 16 senza tuttavia dichiarare la nullità delle cartelle e degli avvisi di addebito;
2) omesso di pronunciarsi in ordine alla notificazione del documento n.
10.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
, ribadendo l'eccezione di inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, già sollevata in primo grado, per carenza di interesse ad agire e, nel merito, la carenza di legittimazione passiva per i titoli emessi e notificati direttamente dall' ai sensi dell'art. 30 D.L. n. CP_2
78/2010, nonché l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale da parte dell'Agente della Riscossione. Ha insistito quindi per il rigetto dell'appello.
Nonostante la ritualità della notifica, l' è rimasto contumace. CP_2
Concesso termine all'appellante per depositare l'istanza di definizione agevolata, la Corte, rilevata la mancanza di corrispondenza tra gli avvisi oggetto di appello e quelli oggetto della rottamazione, ha invitato parte appellante a fornire chiarimenti sul punto, nonché a depositare la terza rata del pagamento non allegato agli atti.
Con nota di deposito del 30.4.2025, la difesa del ha versato Parte_1 nel fascicolo telematico documentazione inerente lo stato di pendenza
5 degli avvisi di addebito non presenti nella definizione agevolata, nonché la ricevuta del pagamento della rata n. 3 della definizione agevolata con scadenza febbraio 2024 e la copia del pagamento della rata n.7 del
28.02.2025.
All'udienza del 13.5.2025, l'appellante ha chiesto la sospensione del giudizio in riferimento ai titoli per i quali è stata chiesta la richiesta la definizione agevolata. ha chiesto di poter produrre l'estratto ruolo del dettaglio datato CP_3
08/05/2025.
Concesso il termine e autorizzato il deposito documentale richiesto, la
Corte ha rinviato all'udienza del giorno 8 luglio 2025.
All'udienza odierna, sostituita dalla trattazione scritta ecx art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del gravame riguarda la notifica dei seguenti titoli elencati sub n. da 8 a 16 della parte in fatto, non essendo stato proposto appello incidentale sulla statuizione di primo grado in ordine ai crediti di cui ai titoli nn. da 1 a 7, dichiarati prescritti dal Tribunale.
I) Con il primo motivo, l'appellante censura l'affermazione del Tribunale secondo cui l'omissione o il vizio della notifica dei titoli non potrebbe mai determinare la nullità dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito, determinando solo la non decorrenza del termine perentorio di 40 giorni per l'impugnazione di cui all'art. 24
d.lgs. n. 46/1999 che comincerebbe a decorrere dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza della cartella. Sostiene il ricorrente che “Tali affermazioni, oltre ad essere prive di fondamento giuridico, risultano essere in antitesi tra loro. È noto, infatti, che affinché un atto possa ritenersi validamente notificato, il notificante deve rispettare
6 l'iter notificatorio previsto dalla legge: in caso contrario si ha la nullità,
o inesistenza, della notifica stessa”.
II) Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia nei confronti della notifica del titolo sub n. 10, pure da considerarsi nulla in quanto il mittente non ha utilizzato un indirizzo PEC presente CP_2 nei pubblici registri.
Va premesso che, alla luce della documentazione depositata da parte appellante, è emerso che i titoli dal n. 8 al n. 12 non sono compresi nella rottamazione e tuttavia gli importi relativi agli avvisi di addebito n. 35720140001538054000, n. 35720150000363106000, n.
35720150001871423000, n. 35720150002016781000 (nn. 9,10,11 e
12) risultano interamente saldati, come da prospetto depositato il
30.4.2025; residua l'avviso di addebito n. 35720130002559253 000
(n. 8) che non risulta saldato;
parte appellante deduce che residui un debito di soli € 26,34, ma non ne è fornita prova documentale.
Tuttavia, in relazione a tale ultimo titolo, rappresenta, come CP_3 prospetto allegato con le note riepilogative autorizzate, che riguarda
(come pure i nn. da 9 a 12) importi in parte riscossi e in parte saldati,
“con un saldo finale pari a €. 0,00”.
Rispetto a tali avvisi deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Gli avvisi di addebito dal n. 13 al n. 16 dell'elenco sopra trascritto sono invece inserti nella richiesta di definizione agevolata e il relativo debito risulta parzialmente riscosso, in virtù delle rate versate con pagamenti regolari, come affermato da con nota depositata il 24.6.2025. CP_3
Riguardo a tale secondo gruppo di titoli, per i quali il ha Parte_1 presentato istanza di “Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente di riscossione”, come previsto dalla legge n. 197/2022 (c.c.
Rottamazione quater) accettata da mediante comunicazione del CP_3 prospetto di pagamento delle somme dovute, con la previsione delle rispettive rate, si osserva che sul punto è intervenuta la Suprema Corte 7 con Ordinanza del 5.6.2023 n. 15722/2023 riconoscendo che già in fattispecie analoghe, sempre in riferimento alla c.d. Rottamazione quater, la stessa Corte aveva ritenuto potersi dichiarare
“l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motivazione)”.
Nel caso di specie, la documentazione depositata e le circostanze rappresentate con le rispettive difese delle parti sono idonee a dimostrare una tale situazione, tanto che lo stesso appellante, nel depositare i documenti, ha chiesto sospendersi il giudizio fino alla definizione della procedura con il pagamento dell'ultima rata.
La richiesta di sospensione, pur coerente con la lettera della legge (che consente la sospensione del giudizio alla presentazione della domanda di definizione agevolata e prevede l'estinzione al pagamento di tutte le somme dovute), cede il passo all'interpretazione data dalla Suprema
Corte del dettato legislativo secondo la sua ratio ispiratrice.
Conseguentemente, l'appello non può ulteriormente essere proseguito, in relazione a tali pendenze, essendo sopravvenuta la carenza di interesse della parte appellante per effetto dell'adesione alla definizione agevolata dei carichi.
In punto di spese, secondo costante giurisprudenza, “la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe…. con la ratio di questa” (v. ex plurimis, Cass. nr.1950 del 2023)
Pertanto, stante l'esito complessivo della controversia e della vicenda debitoria, così come evolutasi nel corso del tempo in virtù dei pagamenti effettuati per il primo gruppo di titoli, nonché l'orientamento giurisprudenziale in materia di spese processuali nelle ipotesi di istanza di definizione agevolata, le spese del doppio grado sono interamente compensate.
P.Q.M.
8 La corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 35720130002559253000; n. 35720140001538054000,
n. 35720150000363106000, n. 35720150001871423000 e n.
35720150002016781000;
- dichiara l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio rispetto agli avvisi di addebito nn.
35720160002275750000, 35720160003548739000,
35720170003080583000 e 35720170002549473000;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 8.7.2025
Il Presidente Estensore
NA AB
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