Art. 8.
Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri della sezione del controllo e della sezione giurisdizionale, sono presiedute dal presidente di sezione piu' anziano e giudicano in collegio composto di numero dispari e comunque non inferiore a cinque votanti.
Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri della sezione del controllo e della sezione giurisdizionale, sono presiedute dal presidente di sezione piu' anziano e giudicano in collegio composto di numero dispari e comunque non inferiore a cinque votanti.