Articolo 8 della Legge 8 ottobre 1984, n. 658
Articolo 7Articolo 9
Versione
10 ottobre 1984
Art. 8.
Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri della sezione del controllo e della sezione giurisdizionale, sono presiedute dal presidente di sezione piu' anziano e giudicano in collegio composto di numero dispari e comunque non inferiore a cinque votanti.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1984
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