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10 ottobre 1984
10 ottobre 1984
Art. 8.
Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri della sezione del controllo e della sezione giurisdizionale, sono presiedute dal presidente di sezione piu' anziano e giudicano in collegio composto di numero dispari e comunque non inferiore a cinque votanti.
Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri della sezione del controllo e della sezione giurisdizionale, sono presiedute dal presidente di sezione piu' anziano e giudicano in collegio composto di numero dispari e comunque non inferiore a cinque votanti.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 01/03/2016, n. 163Provvedimento: […] A ben vedere, quando il legislatore ha individuato i contenuti della giurisdizione pensionistica delle Sezioni regionali della Corte dei conti, ha fatto riferimento a “i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione” (art.8, legge n.658/1984; analogamente, con riferimento alle Sezioni centrali, l'art.62 del r.d. n.1214/1934).Leggi di più...
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