Articolo 11 della Legge 8 novembre 1991, n. 381
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 dicembre 1991
Art. 11. Partecipazione delle persone giuridiche 1. Possono essere ammesse come soci delle coperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' di tali cooperative.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1991
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