CASS
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2024, n. 40482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40482 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BU ON (CUI 05KZICY) nato il [...] avverso l'ordinanza del 16/05/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale FA TOCCI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40482 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 13/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 maggio 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata da ON LA per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, ed ha calcolato la pena per tali reati in complessivi anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 2.300 di multa, di cui anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa per il reato satellite. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso ON LA, per mezzo del suo difensore avv. Maurizio Milan, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Il reato satellite posto in continuazione con la condanna più grave era stato sanzionato con la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.800 di multa. Il Tribunale ha calcolato, quale aumento per tale reato, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa senza fornire alcuna motivazione, mentre, quando l'aumento è di entità prossima alla pena irrogata dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione è tenuto a fornire una motivazione specifica, atteso che il riconoscimento della continuazione denota una minore gravità della condotta illecita aggiuntiva. Tale motivazione è dovuta anche perché detta pena è molto superiore a quella già applicata dal giudice della cognizione, nella seconda sentenza, per i reati satellite giudicati quali reati- fine della associazione di cui il ricorrente era partecipe. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. Costituisce un principio consolidato di questa Corte quello secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» 2 (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Questa sentenza ha precisato, in motivazione, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi, e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Similmente, altre pronunce hanno specificato che è necessaria una congrua motivazione del singolo aumento per il reato satellite quando esso, «pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per medesime fattispecie di reato» (Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Rv. 268131). Inoltre si è esplicitamente affermato che «In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato- satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva» (Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 273050; Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020, Rv. 278792). L'ordinanza impugnata non si è conformata a questi principi, in quanto è del tutto priva di motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per il reato satellite,' benché esso sia stato applicato in misura prossima alla pena irrogata dal giudice della cognizione, che è stata ridotta di poco più di un quinto, e, secondo quanto riportato nel ricorso, è stata determinata in misura molto superiore rispetto a quella irrogata per i reati satellite già unificati, dal giudice della cognizione, nella sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 19 settembre 2023, creando così una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per fattispecie di reato analoghe, che può ritenersi legittima solo se congruamente motivata. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione 3 dell'aumento per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. Così deciso il 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale FA TOCCI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40482 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 13/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 maggio 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata da ON LA per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, ed ha calcolato la pena per tali reati in complessivi anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 2.300 di multa, di cui anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa per il reato satellite. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso ON LA, per mezzo del suo difensore avv. Maurizio Milan, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Il reato satellite posto in continuazione con la condanna più grave era stato sanzionato con la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.800 di multa. Il Tribunale ha calcolato, quale aumento per tale reato, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa senza fornire alcuna motivazione, mentre, quando l'aumento è di entità prossima alla pena irrogata dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione è tenuto a fornire una motivazione specifica, atteso che il riconoscimento della continuazione denota una minore gravità della condotta illecita aggiuntiva. Tale motivazione è dovuta anche perché detta pena è molto superiore a quella già applicata dal giudice della cognizione, nella seconda sentenza, per i reati satellite giudicati quali reati- fine della associazione di cui il ricorrente era partecipe. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. Costituisce un principio consolidato di questa Corte quello secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» 2 (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Questa sentenza ha precisato, in motivazione, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi, e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Similmente, altre pronunce hanno specificato che è necessaria una congrua motivazione del singolo aumento per il reato satellite quando esso, «pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per medesime fattispecie di reato» (Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Rv. 268131). Inoltre si è esplicitamente affermato che «In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato- satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva» (Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 273050; Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020, Rv. 278792). L'ordinanza impugnata non si è conformata a questi principi, in quanto è del tutto priva di motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per il reato satellite,' benché esso sia stato applicato in misura prossima alla pena irrogata dal giudice della cognizione, che è stata ridotta di poco più di un quinto, e, secondo quanto riportato nel ricorso, è stata determinata in misura molto superiore rispetto a quella irrogata per i reati satellite già unificati, dal giudice della cognizione, nella sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 19 settembre 2023, creando così una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per fattispecie di reato analoghe, che può ritenersi legittima solo se congruamente motivata. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione 3 dell'aumento per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. Così deciso il 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente