Articolo 35 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Articolo 34Articolo 36
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11 marzo 1992
Art. 35. (Relazione sullo stato di attuazione della legge) 1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 11 marzo 1992
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