Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 641
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata allegazione della cartella all'intimazione

    Il giudice ha ritenuto l'intimazione un atto vincolato e sollecitatorio, la cui validità non richiede l'allegazione materiale della cartella, purché quest'ultima sia chiaramente individuabile dall'intimazione stessa, cosa avvenuta nel caso di specie.

  • Rigettato
    Mancata o invalida notifica della cartella

    La notifica della cartella è stata provata da ADER mediante procedura per irreperibilità assoluta, con deposito presso la Casa Comunale e affissione all'albo, come attestato da appositi elenchi e relata del messo notificatore. La notifica dell'intimazione riporta la stessa data della cartella, confermando la regolarità della sequenza procedimentale.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione triennale del credito

    La prescrizione triennale, che sarebbe scaduta al 31.12.2020, è stata interrotta dalla notifica della cartella in data 10/11/2022 e dall'intimazione di pagamento del 31/03/2025. La notifica della cartella è considerata tempestiva in virtù delle proroghe previste dalla normativa emergenziale (art. 68 dl 18/2021 e art. 4 dl 41/2021), che hanno esteso i termini di prescrizione. Di conseguenza, il termine prescrizionale non si era compiuto alla data dell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 641
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 641
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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