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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 641/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2340/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259001996012000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200038388021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2938/2025 depositato il
28/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il
31/03/2025, per l'importo complessivo di € 283,96, deducendo: (i) mancata allegazione della cartella;
(ii) mancata o invalida notifica dell'atto presupposto;
(iii) intervenuta prescrizione triennale. L'atto indica come cartella sottesa la n. 29620200038388021000, recante data di notifica 10/11/2022 e dettaglio delle somme
(imposta, sanzioni, interessi, oneri, spese), con relata di notifica dell'intimazione in pari fascicolo..
La Regione si è costituita, eccependo – tra l'altro – la mancanza di legittimazione passiva sui profili attinenti alla notifica della cartella, competendo tali attività ad ADER;
ha inoltre documentato la formazione e consegna del ruolo relativo all'anno 2017 in data 10/09/2020.
Si è costituita anche ADER, che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo: (a) l'assenza di obbligo di allegazione materiale della cartella all'intimazione, atto di natura vincolata e prodromica all'esecuzione; (b) la regolare notifica della cartella n. 29620200038388021000 in data 10/11/2022 ex art. 60, co. 1, lett. e),
DPR 600/1973 (irreperibilità assoluta), con conseguente interruzione della prescrizione, ulteriormente interrotta dalla stessa intimazione del 31/03/2025.
Successivamente, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. 546/1992, ribadendo le doglianze di cui al ricorso e chiedendo discussione da remoto.
Nel corso del giudizio, ADER ha prodotto documentazione notificatoria della cartella: relata dell'ufficiale notificatore e inserimento nell'Elenco DIRR n. 39 del 09/11/2022, con attestazione di deposito presso la
Casa Comunale e affissione all'albo ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e), DPR 600/1973, riferita anche al nominativo Ricorrente_1 e alla cartella n. 29620200038388021000
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla dedotta nullità per mancata allegazione della cartella all'intimazione
Il motivo non è fondato. L'avviso di intimazione di cui all'art. 50 DPR 602/1973 è atto vincolato e sollecitatorio rispetto all'inizio dell'esecuzione forzata, e la sua validità non è subordinata all'allegazione materiale della cartella, purché l'atto consenta l'esatta individuazione del titolo presupposto (numero, ente, causale, importi, data di notifica). Nel caso in esame, l'intimazione reca il riferimento puntuale alla cartella n.
29620200038388021000, con indicazione della data di notifica 10/11/2022, del dettaglio del debito e delle spese, come da originale prodotto in atti. Le contrarie argomentazioni del ricorrente, riproposte anche nella memoria illustrativa, non scalfiscono tali risultanze documentali.
2) Sulla asserita mancata o invalida notifica della cartella
Il motivo va disatteso. ADER ha provato la notifica della cartella in data 10/11/2022 mediante procedura per irreperibilità assoluta (art. 60, co. 1, lett. e), DPR 600/1973): deposito presso la Casa Comunale e affissione all'albo risultano dall'Elenco DIRR n. 39/2022 del 09/11/2022 del Comune di Termini Imerese, che riporta, tra gli altri, “Ricorrente_1 — 29620200038388021000”, nonché dalla relata del messo notificatore. Tali atti, ritualmente prodotti, attestano la regolarità della notificazione secondo il rito degli “irreperibili”.
Peraltro, l'intimazione impugnata riporta la medesima data di notifica della cartella (10/11/2022), in coerenza con gli atti notificatori.
Ne consegue che la sequenza procedimentale (ruolo - cartella - intimazione) risulta rispettata;
va, inoltre, rilevato che la Regione ha documentato la tempestiva consegna del ruolo ad ADER in data 10/09/2020, onde la fase notificatoria della cartella rientra nella competenza dell'Agente della riscossione, come la stessa
Regione ha eccepito.
3) Sulla prescrizione del credito
Il credito per tassa automobilistica è soggetto a prescrizione triennale;
tuttavia, nel caso di specie, la prescrizione risulta interrotta:
(i) con la notifica della cartella del 10/11/2022;
(ii) con la successiva intimazione di pagamento del 31/03/2025
Nonostante trattasi di anno d'imposta 2017 con decorso del termine prescrizionale triennale al
31.12.2020, per effetto della normativa emergenziale la notifica della cartella di pagamento effettuata il 10.11.22 è tempestiva.
Infatti l'articolo 68 del dl 18/2021 prevede quanto segue.
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, …. sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”
Tale previsione è stata ripresa anche dall'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto
Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione degli atti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
La Corte di Cassazione ( ordinanza n. 960/2025) ha ribadito l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020. A tale statuizione la corte è pervenuta osservando che “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212”.
Alla luce delle interruzioni documentate, il decorso del termine prescrizionale non si è compiuto alla data dell'intimazione impugnata. Le deduzioni del ricorrente, anche nella memoria illustrativa (che assume l'assenza di prova della notifica e la maturazione della prescrizione entro il 2022), non possono essere condivise alla luce degli atti notificatori prodotti
L'ulteriore scorrimento triennale della prescrizione porta la sua scadenza al 10.11.25 e, tenuto conto che l'intimazione è stata notificata in data31.3.25 essa è tempestiva.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Spese: considerata la natura della controversia, il modesto valore, nonché la particolare articolazione delle questioni in diritto prospettate (anche con riferimento alla prassi notificatoria in caso di irreperibilità e all'obbligo di allegazione documentale invocato dal ricorrente),nonchè le proroghe del periodo emergenziale, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo, 26.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2340/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259001996012000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200038388021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2938/2025 depositato il
28/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il
31/03/2025, per l'importo complessivo di € 283,96, deducendo: (i) mancata allegazione della cartella;
(ii) mancata o invalida notifica dell'atto presupposto;
(iii) intervenuta prescrizione triennale. L'atto indica come cartella sottesa la n. 29620200038388021000, recante data di notifica 10/11/2022 e dettaglio delle somme
(imposta, sanzioni, interessi, oneri, spese), con relata di notifica dell'intimazione in pari fascicolo..
La Regione si è costituita, eccependo – tra l'altro – la mancanza di legittimazione passiva sui profili attinenti alla notifica della cartella, competendo tali attività ad ADER;
ha inoltre documentato la formazione e consegna del ruolo relativo all'anno 2017 in data 10/09/2020.
Si è costituita anche ADER, che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo: (a) l'assenza di obbligo di allegazione materiale della cartella all'intimazione, atto di natura vincolata e prodromica all'esecuzione; (b) la regolare notifica della cartella n. 29620200038388021000 in data 10/11/2022 ex art. 60, co. 1, lett. e),
DPR 600/1973 (irreperibilità assoluta), con conseguente interruzione della prescrizione, ulteriormente interrotta dalla stessa intimazione del 31/03/2025.
Successivamente, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. 546/1992, ribadendo le doglianze di cui al ricorso e chiedendo discussione da remoto.
Nel corso del giudizio, ADER ha prodotto documentazione notificatoria della cartella: relata dell'ufficiale notificatore e inserimento nell'Elenco DIRR n. 39 del 09/11/2022, con attestazione di deposito presso la
Casa Comunale e affissione all'albo ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e), DPR 600/1973, riferita anche al nominativo Ricorrente_1 e alla cartella n. 29620200038388021000
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla dedotta nullità per mancata allegazione della cartella all'intimazione
Il motivo non è fondato. L'avviso di intimazione di cui all'art. 50 DPR 602/1973 è atto vincolato e sollecitatorio rispetto all'inizio dell'esecuzione forzata, e la sua validità non è subordinata all'allegazione materiale della cartella, purché l'atto consenta l'esatta individuazione del titolo presupposto (numero, ente, causale, importi, data di notifica). Nel caso in esame, l'intimazione reca il riferimento puntuale alla cartella n.
29620200038388021000, con indicazione della data di notifica 10/11/2022, del dettaglio del debito e delle spese, come da originale prodotto in atti. Le contrarie argomentazioni del ricorrente, riproposte anche nella memoria illustrativa, non scalfiscono tali risultanze documentali.
2) Sulla asserita mancata o invalida notifica della cartella
Il motivo va disatteso. ADER ha provato la notifica della cartella in data 10/11/2022 mediante procedura per irreperibilità assoluta (art. 60, co. 1, lett. e), DPR 600/1973): deposito presso la Casa Comunale e affissione all'albo risultano dall'Elenco DIRR n. 39/2022 del 09/11/2022 del Comune di Termini Imerese, che riporta, tra gli altri, “Ricorrente_1 — 29620200038388021000”, nonché dalla relata del messo notificatore. Tali atti, ritualmente prodotti, attestano la regolarità della notificazione secondo il rito degli “irreperibili”.
Peraltro, l'intimazione impugnata riporta la medesima data di notifica della cartella (10/11/2022), in coerenza con gli atti notificatori.
Ne consegue che la sequenza procedimentale (ruolo - cartella - intimazione) risulta rispettata;
va, inoltre, rilevato che la Regione ha documentato la tempestiva consegna del ruolo ad ADER in data 10/09/2020, onde la fase notificatoria della cartella rientra nella competenza dell'Agente della riscossione, come la stessa
Regione ha eccepito.
3) Sulla prescrizione del credito
Il credito per tassa automobilistica è soggetto a prescrizione triennale;
tuttavia, nel caso di specie, la prescrizione risulta interrotta:
(i) con la notifica della cartella del 10/11/2022;
(ii) con la successiva intimazione di pagamento del 31/03/2025
Nonostante trattasi di anno d'imposta 2017 con decorso del termine prescrizionale triennale al
31.12.2020, per effetto della normativa emergenziale la notifica della cartella di pagamento effettuata il 10.11.22 è tempestiva.
Infatti l'articolo 68 del dl 18/2021 prevede quanto segue.
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, …. sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”
Tale previsione è stata ripresa anche dall'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto
Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione degli atti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
La Corte di Cassazione ( ordinanza n. 960/2025) ha ribadito l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020. A tale statuizione la corte è pervenuta osservando che “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212”.
Alla luce delle interruzioni documentate, il decorso del termine prescrizionale non si è compiuto alla data dell'intimazione impugnata. Le deduzioni del ricorrente, anche nella memoria illustrativa (che assume l'assenza di prova della notifica e la maturazione della prescrizione entro il 2022), non possono essere condivise alla luce degli atti notificatori prodotti
L'ulteriore scorrimento triennale della prescrizione porta la sua scadenza al 10.11.25 e, tenuto conto che l'intimazione è stata notificata in data31.3.25 essa è tempestiva.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Spese: considerata la natura della controversia, il modesto valore, nonché la particolare articolazione delle questioni in diritto prospettate (anche con riferimento alla prassi notificatoria in caso di irreperibilità e all'obbligo di allegazione documentale invocato dal ricorrente),nonchè le proroghe del periodo emergenziale, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo, 26.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO