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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 01.07.2025, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4572/2022 R.g. Previdenza a cui sono riuniti i procedimenti nr. 4739/2022
R.g. e nr. 6057/2022 R.g. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f.: ) rappresentate e difese dall'avv. Angelo Pisani ed elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliate come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
(c.f./ Partita IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Genovese ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
NONCHE'
Controparte_3
, in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Concetta
[...]
Petrillo ed elettivamente domiciliato come in atti
Pag. 1 di 8 Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso distinti ricorsi, recanti nr. 4572/2022 R.g. e nr. 4739/2022 R.g., ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 071 2022 9018367838 000 e i seguenti titoli esecutivi sottesi:
1) Cartella di pagamento nr.071 2000 0151255647 000, asseritamente notificata in data 01.03.2001, per il presunto mancato pagamento di premi per l'anno 1998 per un importo di € CP_3
19.425,76;
2) cartella di pagamento nr. 071 2002 0021618057 000, asseritamente notificata in data 06.06.2022, per il presunto mancato pagamento di premi e contributi Mod. 10 relativi agli anni 1997 CP_3
e 1998 e contributi Mod 10 per un importo di € 71.499,25;
3) cartella di pagamento nr. 071 2003 0137037714 000, notificata in data 05.06.2003, per il presunto mancato pagamento di premi relativi agli anni dal 1005 al 2002 per un importo CP_3 di € 102.139,60;
4) cartella di pagamento nr. 071 2004 0048317111 000, presuntivamente notificata in data
28.07.2004, per il presunto mancato pagamento di premi relativi agli anni 1997-1998- CP_3
1999-2001-2002 e 2004 per un importo di € 78.406,17;
5) cartella di pagamento nr. 071 2004 0199192930 000, presuntivamente notificata in data
15.02.2005, per il presunto mancato pagamento di premi relativi agli anni 2000 e CP_3 dall'anno 2022 all'anno 2004 per un importo di € 93.059,04;
6) cartella di pagamento nr. 071 2005 0360969443 000, presuntivamente notificata in data
15.02.2005, per il presunto mancato pagamento di Premi relativi agli anni 2000-2001- CP_3
2022-2004 e 2005 per un importo di € 28.520,40;
7) cartella di pagamento nr. 071 2006 0306648530 000, presuntivamente notificata in data
12.02.2007, per il presunto mancato pagamento di premi relativi agli anni dal 1998 al CP_3
2006 per un importo di € 144.951,57;
8) cartella di pagamento nr. 071 2007 0210378751 000, presuntivamente notificata in data
13.03.2008, per il presunto mancato pagamento di premi relativi agli anni dal 1997 al CP_3
1999 e 2006 - 2007 per un importo di € 28.620,35;
9) cartella di pagamento nr. 071 2003 0032414835000, presuntivamente notificata in data
8.04.2003, per il presunto mancato pagamento di contributi Mod. 10 relativi agli anni dal 1994 al 2000 per un importo di € 82.044,00;
10) cartella di pagamento nr. 071 2004 0030692803 000, presuntivamente notificata in data
06.05.2005, per il presunto mancato pagamento di contributi Mod. 10 relativi agli anni 2000-
Pag. 2 di 8 2001 per un importo di € 73.095,17;
11) cartella di pagamento nr. 071 2005 0033771482 000, presuntivamente notificata in data
14.04.2005, per il presunto mancato pagamento di contributi Mod. 10 relativi all'anno 2002 per un importo di € 14.713,72;
12) cartella di pagamento nr. 071 2005 0114251056000, presuntivamente notificata in data
07.09.2005, per il presunto mancato pagamento di contributi Mod. 10 relativi all'anno 2003 per un importo di € 70.020,59;
13) cartella di pagamento nr. 071 2006 0020818686000, presuntivamente notificata in data
07.04.2006, per il presunto mancato pagamento di contributi Mod. 10 relativi all'anno 2004 per un importo di € 48.669,56;
14) cartella di pagamento nr. 071 2006 0081960833000, presuntivamente notificata in data
28.08.2006, per il presunto mancato pagamento di contributi Mod. 10 relativi all'anno 2004 per un importo di € 12.787,81;
15) cartella di pagamento nr. 071 2006 0259572435 000, presuntivamente notificata in data
28.11.2006, per il presunto mancato pagamento di contributi Mod. 10 relativi all'anno 2005 per un importo di € 12.278,14;
16) cartella di pagamento nr. 071 2006 0283345053 000, presuntivamente notificata in data
05.01.2007, per il presunto mancato pagamento di contributi Mod. 10 relativi agli anni dal 2001 al 2003 per un importo di € 547.558,97;
17) cartella di pagamento nr. 071 2007 0037783384000, presuntivamente notificata in data
14.04.2007, per il presunto mancato pagamento di contributi Mod. 10 relativi agli anni 2005-
2006 per un importo di € 28.448,44;
18) cartella di pagamento nr. 071 2008 0030011100000, presuntivamente notificata in data
13.03.2008, per il presunto mancato pagamento di contributi Mod. 10 relativi agli anni 2006-
2007 per un importo di € 22.530,85;
19) cartella di pagamento nr. 071 2008 0181221012000, presuntivamente notificata in data
22.03.2011, per il presunto mancato pagamento di contributi Mod. 10 relativi all'anno 2007 per un importo di € 13.930,87;
20) cartella di pagamento nr. 071 2009 0044418189000, presuntivamente notificata in data
22.03.2011, per il presunto mancato pagamento di contributi Mod. 10 relativi all'anno 2008 per un importo di € 17.590,83;
21) cartella di pagamento nr. 071 2009 0104560784 000, presuntivamente notificata in data
06.11.2009, per il presunto mancato pagamento di contributi Mod. 10 relativi all'anno 2008 per un importo di € 9.657,73.
Pag. 3 di 8 Con successivo ricorso, recante nr. 6057/2022 R.g., la società Parte_2 ha proposto opposizione avverso la medesima intimazione di pagamento nr. 071 2022
[...]
9018367838 000, notificata in data 17.11.2022, impugnando le cartelle di pagamento indicate dal nr. 1) al nr. 8) di cui sopra.
Le parti propongono cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 ed ex art. 615 c.p.c., sia una opposizione agli atti ex art. 617 cpc.
Invero, a fronte della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha eccepito vizi formali attinenti al suddetto procedimento notificatorio, proponendo altresì una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999
(non soggetta a termine di decadenza, cfr Cass. n. 13863 del 2021), con allegazione dell'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, facendo valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi.
Inoltre, la sig.ra ha eccepito la propria carenza di legittimazione poiché Parte_1
l'intimazione di pagamento si riferisce a presunte omissioni contributive che fanno capo alla società
[...]
Parte_3
[... genzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in tutti i giudizi e ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando che la sig.ra risponde dei debiti della società in quanto socia Parte_1 accomandante. Ha inoltre evidenziato che alcuna prescrizione quinquennale è maturata. CP_ CP_ Parimenti, l' e l' hanno chiesto il rigetto della domanda.
Letti gli atti, disposta preliminarmente la riunione dei giudizi attesa la sussistenza di profili di connessione oggettiva e parzialmente oggettiva, la causa, documentalmente istruita, viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, non vi è dubbio CP_ CP_ della legittimazione passiva dei creditori sostanziali e correttamente evocato in giudizio (v. sul punto SSUU n. 7514/2022, secondo cui «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio»).
Ancora la parte ha proposto, come già detto, una opposizione agli atti ex art. 617 cpc, facendo valere l'omessa notificazione degli atti presupposti come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo -irregolarità della sequenza procedimentale.
Pag. 4 di 8 Il che determina la legittimazione passiva anche dell' , del pari evocata in Controparte_2 giudizio.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Le opposizioni ex art. 24 d. lgs. 46/1999 sono tempestive.
Invero, l'intimazione di pagamento è stata notificata a in data 09.08.2022 per Parte_1
CP_ quanto concerne il mancato pagamento dei premi e il ricorso è stato depositato in data 09.09.2022
(nr. 4572/2022 R.g.); per quanto concerne il mancato pagamento di contributi Mod 10, l'intimazione è stata notificata in data 05.09.2022 e il ricorso è stato depositato in data 20.09.2022 (nr. 4739/2022 R.g.).
È altresì tempestiva l'impugnazione proposta dalla società. Invero, l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 17.11.2022 e il ricorso è stato depositato in data 28.11.2022 (nr. 6057/2022 R.g.).
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'intimazione di pagamento, emessa per il CP_ recupero di premi e contributi mod. 10, è stata notificata sia nei confronti della società CP_3
[...] nonché nei confronti di . Parte_4 Parte_1
Dalla visura camerale della società emerge che è socia accomandante della Parte_1 predetta società nell'anno 2006 (cfr. all. prod. tel. Agenzia delle Entrate – Riscossione).
Ai sensi dell'art. 2313 c.c. “Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione “Tale disposizione, nello stabilire la responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali, ma quella dell'accomandante limitata alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei confronti dell'accomandante; essa si limita a fissare la responsabilità dell'accomandante nei confronti della società, a regolare cioè i rapporti interni alla compagine sociale. Tale interpretazione, che trova il conforto della dottrina maggioritaria e più recente, è confermata dalle deroghe a tale regola che pure il codice contempla: l'art. 2314 cod. civ., che prevede la responsabilità illimitata di fronte ai
Pag. 5 di 8 terzi del socio accomandante che consenta all'inserimento del proprio nome nella ragione sociale;
l'art. 2320 cod. civ., che tale illimitata e solidale responsabilità fa derivare dalla violazione del divieto di immistione da parte dell'accomandante;
l'art. 2324 cod. civ., che consente ai creditori di far valere i propri crediti nei confronti dei soci accomandanti in sede di liquidazione” (Cass. Civ., Sez. 5, 19.05.2021, n. 13565, in motivazione), sicché, in tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale.
Ne consegue che il socio accomandante non ha alcuna legittimazione attiva e passiva in relazione alle obbligazioni riferibili alla società in accomandita semplice, non avendo egli una responsabilità diretta per i debiti sociali.
Invero, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'accomandante è tenuto al conferimento promesso nei confronti della società ed è obbligato solo nei confronti di quest'ultima. Conseguentemente deve ritenersi esclusa la possibilità di un'azione diretta del creditore della società nei confronti del socio accomandante” (cfr.
Cassazione Civile, Sentenza n.6017/2015).
Pertanto, la responsabilità del socio accomandante, in società di accomandita semplice, per quel che concerne i debiti della società è limitata al valore della quota sociale sottoscritta;
tanto comporta che i soci accomandanti possono essere tenuti a far fronte di quei debiti solo nei limiti di quanto abbiano sottoscritto del capitale sociale, e per tanto sono obbligati solo nei confronti della società.
Ne consegue che nel caso di specie non appare sussistere il diritto a procedere ad esecuzione nei confronti di non essendo peraltro stati dedotti e provati atti di immistione della Parte_1
nella gestione sociale, né l'operatività nella fattispecie in esame di alcuna delle deroghe al Pt_1 principio generale di cui all'art. 2313 c.c..
Quanto all'impugnativa proposta dalla società, è fondata la sollevata eccezione di prescrizione.
Ebbene, pur a voler ritenere che le cartelle di pagamento siano state effettivamente notificata nelle date indicate nell'intimazione di pagamento, il confronto tra le suddette date (dal 2001 al 2008) con la data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento (17.11.2022) – in mancanza della prova di altri CP_ CP_ idonei atti interruttivi medio tempore intervenuti - rivela, tuttavia, che il credito dell e dell CP_ CP_ avente ad oggetto premi e contributi mod. 10 è prescritto.
In tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U., n.
23397/2016) la quale, dirimendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici in ordine al regime
Pag. 6 di 8 prescrizionale applicabile alle cartelle non opposte, ha affermato il principio - a cui questo giudice intende dare seguito - per cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti CP_1 di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”. CP_1
Invero, non può considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 07176201900000005000 (unico atto interruttivo prodotto dall'Entrate – Riscossione), asseritamente notificata in data 13.03.2019 quando oramai il termine di prescrizione quinquennale era già decorso.
In definitiva, i crediti portati dalle cartelle di pagamento nr. 071 2000 0151255647 000, nr. 071 2002
0021618057 000, nr. 071 2003 0137037714 000, nr. 071 2004 0048317111 000, nr. 071 2004
0199192930 000, nr. 071 2005 0360969443 000, nr. 071 2006 0306648530 000, nr. 071 2007
0210378751 000 di cui all'intimazione di pagamento nr. 071 20229018367838 000 non sono dovuti per intervenuta prescrizione.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono determinate in applicazione del
DM 55/2014, aggiornato con il DM 147/2022, e sono poste in solido a carico delle parti resistenti.
Sono determinate in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto della non complessità della questione giuridica esaminata, in considerazione del valore della causa ed espunta la fase istruttoria.
Tenuto conto che le parti ricorrenti sono difese dal medesimo procuratore che ha depositato per ognuna distinti atti difensivi, preme evidenziare che « in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt.
4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la “ratio” della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto
a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.» (Cass., nr. 25803/2017).
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: CP_ CP_ 1) dichiara non tenuta al pagamento dei crediti e portati dalle cartelle Parte_1 di pagamento nr. 071 2000 0151255647 000, nr. 071 2002 0021618057 000, nr. 071 2003
0137037714 000, nr. 071 2004 0048317111 000, nr. 071 2004 0199192930 000, nr. 071 2005
0360969443 000, nr. 071 2006 0306648530 000, nr. 071 2007 0210378751 000, nr. 071 2003
0032414835000, nr. 071 2004 0030692803 000, nr. 071 2005 0033771482 000, nr. 071 2005
0114251056000, nr. 071 2006 0020818686000, nr. 071 2006 0081960833000, nr. 071 2006
0259572435 000, nr. 071 2006 0283345053 000, nr. 071 2007 0037783384000, nr. 071 2008
0030011100000, nr. 071 2008 0181221012000, nr. 071 2009 0044418189000, nr. 071 2009
0104560784 000 e di cui alla successiva intimazione di pagamento nr. 071 2022 9018367838
000;
2) dichiara non dovute per prescrizione da parte della società Parte_2 le somme di cui alle cartelle di pagamento nr. 071 2000 0151255647 000, nr.
[...]
071 2002 0021618057 000, nr. 071 2003 0137037714 000, nr. 071 2004 0048317111 000, nr. 071
2004 0199192930 000, nr. 071 2005 0360969443 000, nr. 071 2006 0306648530 000, nr. 071
2007 0210378751 000 e di cui alla successiva intimazione di pagamento nr. 071 2022
9018367838 000 notificata il 17.11.2022;
3) condanna le parti resistenti in solido al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 8.936,00 oltre iva e cpa, se dovuti, nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Pisani Angelo, antistatario.
SI COMUNICHI
Nola, 01.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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