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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.1276/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
PP EN BE - Presidente rel.
CE Bennici - Giudice
G. Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.1276/2025 VG
TRA
, nato ad [...] 1'8.08.1988, e Parte_1 Parte_2
, nata ad [...] il [...]
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI - DIVORZIO
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo, personalmente sottoscritto dai coniugi.
Il PM ha apposto il visto in data 25 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate, e successivamente, decorsi i termini di rito, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto in data 22/04/2016, in Agrigento, atto iscritto al n.10, parte I, anno 2016 dei registri dello Stato civile del Comune di Agrigento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi e i loro obblighi nei riguardi dei figli minori , e PP, così come il regime di Per_1 Per_2
affidamento e quello degli incontri col genitore non collocatario.
Va ora rilevato che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.51 c.p.c. Ora, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...] Parte_1
1'8.08.1988, e , nata ad [...] il [...] - i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio civile in data 22/04/2016, in Agrigento, atto iscritto al n.10, parte
I, anno 2016 dei registri dello Stato civile del Comune di Agrigento - alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate.
Spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente
Ufficiale dello stato civile.
Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
20 novembre 2025.
Il Presidente estensore
PP EN BE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
PP EN BE - Presidente rel.
CE Bennici - Giudice
G. Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.1276/2025 VG
TRA
, nato ad [...] 1'8.08.1988, e Parte_1 Parte_2
, nata ad [...] il [...]
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI - DIVORZIO
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo, personalmente sottoscritto dai coniugi.
Il PM ha apposto il visto in data 25 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate, e successivamente, decorsi i termini di rito, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto in data 22/04/2016, in Agrigento, atto iscritto al n.10, parte I, anno 2016 dei registri dello Stato civile del Comune di Agrigento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi e i loro obblighi nei riguardi dei figli minori , e PP, così come il regime di Per_1 Per_2
affidamento e quello degli incontri col genitore non collocatario.
Va ora rilevato che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.51 c.p.c. Ora, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...] Parte_1
1'8.08.1988, e , nata ad [...] il [...] - i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio civile in data 22/04/2016, in Agrigento, atto iscritto al n.10, parte
I, anno 2016 dei registri dello Stato civile del Comune di Agrigento - alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate.
Spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente
Ufficiale dello stato civile.
Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
20 novembre 2025.
Il Presidente estensore
PP EN BE